Importo Del Corrispettivo Clausole campione

Importo Del Corrispettivo. L'importo del compenso dell’affidando incarico è pari a euro 7.000,00 (più IVA come per legge) Il pagamento avverrà in un'unica liquidazione. La liquidazione della parcella avverrà a 30 giorni d.f.f.m dietro presentazione di regolare fattura secondo la normativa vigente, e comunque non oltre il termine di scadenza per l’ammissibilità della spesa del progetto. L’incarico sarà aggiudicato a seguito di valutazione di titoli e curricula (ed eventuale colloquio), come da successivo articolo 7, e non verrà richiesta nessuna offerta economica, tanto, in ragione del fatto che l’importo indicato è stato già oggetto di adeguata ponderazione ed anche al fine di evitare che un ruolo estremamente importante per il progetto in parola sia oggetto di gara sul prezzo talché esporrebbe JONIAN DOLPHIN CONSERVATION al rischio di assegnare l’incarico in modo inappropriato ad un soggetto quantomeno poco qualificato.
Importo Del Corrispettivo. Il corrispettivo da porre a base di gara per il servizio richiesto è pari ad € 290.886,58 (Iva 22% e oneri previdenziali 4% esclusi), viene determinato sulla base del DM 17/06/2016 ed è calcolato in funzione dell’importo dei lavori scaturito dal progetto definitivo dell’intervento. L’importo dei lavori considerato alla data presunta di affidamento del servizio è di € 3.306.018,34 come da computo metrico estimativo da progetto definitivo. I lavori sono suddivisi nelle 4 categorie meglio descritte nell’elaborato A) Relazione tecnico-illustrativa del servizio: Categoria Importo (€) Compenso prestazione professionale [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verifiche strutture relative. 3'005'879.52 216'510.79 [IB.08] Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. 47'131.61 4'571.76 P01 Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico. 10'049.57 1'368.68 [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili. 242'957.61 12'970.09€ Totale 3.306.018.34 235'421.32 Spese di studio 55'465.26 Totale importo a base di gara 290'886.58 L’importo a base di gara, come determinato nell’allegato elaborato A), ammonta dunque ad € 290.886,58 oltre contributi assistenziali e Iva 22%.
Importo Del Corrispettivo. Il compenso per il servizio di cui all’art. 1 è stabilito in € 100 per ogni prestazione2, inteso al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo, previa presentazione di Fattura Elettronica e/o ricevuta nonché relazione finale dell’attività svolta, e per un massimo di VENTI prestazioni per anno scolastico. Ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero).
Importo Del Corrispettivo 

Related to Importo Del Corrispettivo

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • IMPORTO DELL’APPALTO Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a corpo. L’importo posto a base d’asta per la fornitura in noleggio di ciascuna vettura, comprensiva dei servizi di cui all’art. 1, ammonta a € 650,00 mensili Iva esclusa, e così per un totale complessivo posto a base di gara di € 117.000,00 oltre a Iva nella misura di legge. Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o condizionate. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione quanto disposto all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor presso e la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell’impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant’altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d’arte. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che – giusta quanto evidenziato dall’Autorità Anticorruzione all’interno del bando tipo n. 1 – i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

  • Importo del contratto Il valore del presente contratto, sulla base del ribasso unico percentuale proposto del , %, ammonta a Euro , ( / ) da intendersi al netto di IVA e spese così distinto: - FASE A “Valutazione Aziendale” – per l’importo massimo di euro - EVENTUALE FASE B “Supporto, assistenza e consulenza nel confronto con le parti coinvolte, finalizzata alla chiusura delle operazioni” – per l’importo massimo di euro , ; Saranno riconosciute spese per un importo massimo del 15% dell’importo contrattuale (con riferimento a ciascuna fase) previa autorizzazione scritta da parte di FER e con successiva rendicontazione finale. Ai sensi dell'art.26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Con gli importi contrattuali determinati in base all’offerta dell’IMPRESA si intendono compensate e retribuite senza eccezione alcuna le soluzioni migliorative e/o addizionali proposte dal concorrente in sede di presentazione della offerta. È comunque riservata a FER, in sede di svolgimento dei lavori, la possibilità di introdurre varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale e l’esecutore è tenuto alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di prestazioni analoghe (consulenza / supporto / assistenza economica-finanziaria) alle quelle oggetto della presente procedura, FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore per predetti servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base di gara). L’esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare scritto di FER, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all’esecutore in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.

  • Importo della fornitura Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in 140.000,00 € + IVA a corpo per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, spese di fatturazione, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente. A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 163/06 e 81/08) le Unità ordinanti reputano che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputano opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.