Tariffa Clausole campione
Tariffa. 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152/06 e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall’Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».
2. La tariffa è riscossa dal Gestore, il quale incassa dagli utenti serviti l’intera tariffa fissata dal Piano d’Ambito per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per l’erogazione del Servizio, salvo gli oneri accessori per attività i cui costi non sono coperti dalla tariffa, quali quelli relativi a pratiche contrattuali o di gestione cliente, a titolo di esempio riferibili agli allacciamenti, alla posa, all’attivazione, alla sostituzione ed alla verifica dei contatori, ai sopralluoghi per la definizione delle pratiche di allacciamento fognario, così come meglio specificato nel Regolamento di utenza e nel Piano d’Ambito di tempi in tempo vigente.
3. L’Ufficio d’Ambito predispone la tariffa di base e la sua articolazione, in applicazione della normativa vigente, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall’Autorità stessa..
4. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi del successivo articolo 27 (“Modalità di riscossione e di riparto della tariffa”).
5. Il Gestore è obbligato a versare all’Ufficio d’ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’ambito medesimo, secondo le modalità e la tempistica da quest’ultimo definita.
Tariffa. 2.4.1 Modalità di determinazione della tariffa
Tariffa. Per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti si applica la vigente tariffa approvata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’ATO n. 3, con riferimento alla sola parte del servizio di depurazione in funzione dei vari usi. Restano a carico del produttore del rifiuto le spese di trasporto.
Tariffa. La determinazione delle prestazioni odontoiatriche dipende dal tariffario dei medici dentisti SSO (Società svizzera odontoiatri) attualmente in vigore. Esistono due strutture tariffali: la «tariffa LAMal» e la revisione della «tarif- fa odontoiatrica AINF/AM/AI». L’assicurazione corrisponde prestazioni alla tariffa massima delle assicura- zioni sociali (valore del punto e punti) della struttura tariffale utilizzata dal fornitore di prestazioni. L’assicurazione addebita le prestazioni a cantoni e comuni in un periodo, provvedendo alla corresponsione successivamente.
Tariffa. 1. La tariffa per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti presso gli impianti gestiti dal Gestore è determinata dall’ Autorità d’Ambito.
Tariffa. 1. La tariffa costituisce il corrispettivo della gestione del Servizio Idrico Integrato. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la fornitura del Servizio Idrico Integrato, salvo gli oneri accessori, quali quelli relativi agli allacciamenti e alla posa dei contatori, così come meglio specificato nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
2. La tariffa reale media e le relative articolazioni sono determinate dall’Autorità, in applicazione della normativa vigente e, in particolare, delle prescrizioni di cui all’articolo 51, commi 1 e 3 della Legge Regionale.
3. La tariffa potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente Contratto di Servizio.
4. La tariffa reale media al primo anno di gestione è stabilita nel modo seguente: Euro/mc. Valore erogato previsto dal Piano d’Ambito Tariffa acquedotto Tariffa fognatura Tariffa depurazione Tariffa base (Acq.+Fog.+Dep.) Tariffa reale media
5. Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con l’applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K stabilito nella tabella seguente:
6. Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sarà adeguata, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, con applicazione del tasso programmato di inflazione stabilito nel più recente Documento di Programmazione Economico-Finanziaria formalmente approvato.
7. L’articolazione tariffaria del primo anno è così stabilita:
Tariffa. 3.1. il Cliente si obbliga a versare in data odierna e anticipatamente ad ogni mese intercorrente tra la data odierna e la data di scadenza della presente scrittura privata, prevista al precedente art. 2, il prezzo di € 75,00 (Euro settantacinque/00), I.V.A. inclusa (per brevità d’ora in poi denominato il “Corrispettivo Mensile”), senza possibilità di rescissione contrattuale anticipata, pena il pagamento dei residui mesi sino alla scadenza del presente contratto, fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere giustificate da UNIBA e poste all’approvazione del Gestore.
3.2. Sono espressamente esclusi dalla validità della presente scrittura privata oltre l’intera giornata di Sabato e Domenica di ogni settimana dell’anno, il giorno 24 dicembre e i giorni festivi che ricorrono nelle seguenti date: 01 gennaio (Capodanno), 06 gennaio (Epifania), 25 aprile (festa della Liberazione), il lunedì dell’Angelo, 01 maggio (festa dei lavoratori), 08 maggio (festa del Santo Patrono), 02 giugno (festa della Repubblica), 15 agosto (Ferragosto), 01 novembre (tutti i Santi), 08 dicembre (Immacolata), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano).
3.3. Qualora l’utente sosti la propria autovettura tra le ore 20:45 e le ore 07:15 dei giorni descritti ai precedenti punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5, il Cliente si obbliga a pagare una tariffa per ogni ora o frazione di ora di € 1,70 (Euro Uno/70) compreso I.V.A. presso la cassa presidiata del parcheggio multipiano, o presso le casse automatiche, prima del ritiro della propria auto.
3.4. Qualora il Cliente sosti la propria autovettura nei giorni e/o negli orari al di fuori delle fasce di validità indicate al precedente 3.3 ovvero tra le ore 20:45 e le ore 07:15 del giorno successivo e nei giorni festivi indicati al punto 3.1, il Cliente si obbliga a pagare la tariffa oraria in vigore nel Parcheggio Multipiano.
3.5. Il diritto all’accesso, alla sosta e all’uscita dal parcheggio decadrà immediatamente dopo le ore
Tariffa. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, saranno coperti mediante l’istituzione di una tariffa. La tariffa sarà composta: − da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, − da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Fino all’introduzione della tariffa, rimangono vigenti le disposizione relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nota: Ai sensi della Circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E del Ministero delle Finanze relativa a: “Tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni, art. 33 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
a) gennaio 2003 per i Comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85 per cento
b) gennaio 2005 per i Comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55 per cento e l’85% per cento
c) gennaio 2008 per i Comuni che abbiano raggiunto, nell’anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i Comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5.000, a prescindere, per quest’ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999. ... omissis ...”
Tariffa. 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 7 della legge regionale 7/2022, e ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. n. 152/06 - nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dal metodo tariffario regionale - tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di quelli di funzionamento dell'EGA, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio del recupero dei costi e quello secondo cui «chi inquina paga».
2. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore, il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa stabilita dal Piano Economico Finanziario e Tariffario di cui all'art. 149, comma 4 del D.lgs. 152/2006 per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per l'erogazione del Servizio, salvo gli oneri accessori per attività i cui costi non sono coperti dalla tariffa, e per quanto di competenza, dalla regolamentazione approvata dall'EGA.
3. L'EGA predispone la tariffa di base e la sua articolazione, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dal metodo tariffario regionale.
Tariffa. Le tariffe, e le relative articolazioni, sono determinate dall'Autorità d’ambito in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni consentite dalla legge.