PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE Clausole campione

PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: Definizione Descrizione della prestazione
PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: • il capitale assicurato rivalutato come stabilito all’articolo 10 delle Condizioni Contrattuali. Il capitale inizialmente assicurato, a fronte di ciascun premio versato, è uguale al premio stesso al netto dei caricamenti. Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento annuo da attribuire al contratto determinato moltiplicando il rendi- mento medio annuo realizzato (conseguito) dalla Gestione Separata cui è collegato il contratto stesso, per una aliquota di partecipazione pari al 90%, a condizione che la Società conservi almeno uno 0,75 di punto percentuale di rendimento realizzato. È comunque previsto per il capitale derivante dal premio unico corri- sposto al perfezionamento e per i capitali derivanti dai premi integrati- vi, il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione) pari allo 0,50%. Le rivalutazioni annuali del capitale assicurato, derivanti dal riconosci- mento della più elevata fra la misura annua di rivalutazione ottenuta dall’applicazione dell’aliquota di partecipazione e la minima garantita, si consolidano, risultando così definitivamente acquisite sul contratto. • il cumulo dei premi versati maggiorati come stabilito all’articolo 10 bis delle Condizioni Contrattuali.
PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE. La durata del contratto “AziendaPiù TFM - Assicurazione collettiva per il Trattamento di Fine Mandato nella forma di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del Capitale”(Tariffa 5 anni salvo disdetta di una delle parti. Resta però inteso che le posizioni dei singoli Collaboratori/Amministra- tori, la cui durata è determinata in ragione degli ipotetici anni mancanti al termine del rapporto di collaborazione, nonostante la disdetta, non potranno essere riscattate dal Contraente se non in caso di definitiva risoluzione del rapporto di collaborazione. Con questa operazione di ca- pitalizzazione la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari desi- gnati, un capitale determinato come il maggiore tra il capitale assicurato rivalutato ed i premi maggiorati, come previsto agli articoli 10 e 10 bis delle Condizioni Contrattuali. Il capitale garantito si acquisisce mediante versamento di un premio unico dovuto inizialmente e di eventuali pre- mi integrativi facoltativi. Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso diminuito delle spese, indicate al suc- cessivo punto 6.1.1 che, pertanto, non concorrono alla formazione del capitale che verrà corrisposto ai Beneficiari. Il contratto offre i seguenti benefici (dettagliatamente descritti al suc- cessivo punto 5): - la rivalutazione annuale dello stesso capitale assicurato, sotto forma di maggiorazione dei capitali versati per effetto dell’assegnazione di una parte dei redditi finanziari derivanti dalla Gestione Separata degli investimenti cui è collegata la capitalizzazione; - la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali; - la garanzia del valore minimo del capitale acquisito, indipendente- mente dai risultati della Gestione Separata, grazie all’attribuzione di un interesse annuo sotto forma di misura annua minima di rivalutazio- ne dello 0,50%; - la posticipazione della liquidazione delle singole posizioni individuali, nel caso in cui, al termine della durata della posizione individuale il Contraente non comunichi alla Società l’avvenuto termine del rapporto di collaborazione. Si continua così a beneficiare delle rivalutazioni, fino al momento in cui si verificherà la risoluzione del rapporto di collabo- razione; - la garanzia che il capitale liquidato non sia mai inferiore ai premi ver- sati: infatti viene offerta la liquidazione del capitale as...
PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE. Costi Dati storici di rendimento Diritto di ripensamento Xxxx.xx sull’impresa Xxxx.xx su prestazioni e garanzie Xxxx.xx sulla gestione separata Prodotti Vita NOtA INFORMAtIVA Xxxx.xx su costi, sconti, reg. fiscale Altre xxxx.xx sul contratto Progetto esemplificativo
PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE. VALORE VITA REALE LIGHT è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e premio annuo costanti. La durata contrattuale è fissa pari a 10 anni. in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale assicurato. La prestazione varia esclusivamente in base all’importo di premio versato, scelto tra i dieci prefissati indicati al successivo articolo 4 e alla fascia di età di appartenenza dell’Assicurando (da 20 a 24 anni, da 25 a 29 anni, da 30 a 34 anni, da 35 a 39 anni, da 40 a 44 anni, da 45 a 49 anni, da 50 a 54 anni e da 54 a 59 anni). In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e i premi pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua. Non è richiesto alcun accertamento di carattere sanitario. L’Assicurando deve sottoscrivere le dichiarazioni relative al suo stato di salute contenute nella Proposta. Si precisa che, indipendentemente dalle modalità assuntive previste dal prodotto, nel caso in cui l’Assicurando sia già in possesso di altre coperture caso morte sottoscritte con Reale Mutua ed in vigore all’atto della sottoscrizione della Proposta relativa al presente contratto, la Compagnia terrà conto del capitale complessivamente assicurato sulla singola testa per il medesimo rischio. Qualora l’importo individuato sia superiore a 300.000,00 euro, saranno richiesti opportuni accertamenti sanitari.
PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Conversione del valore di riscatto in una delle seguenti prestazioni di rendita: • rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita; • rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita; • rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita. Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione interna separata a cui è collegata l’assicurazione. Le relative maggiorazioni (interessi maturati) si consolidano annualmente. È comunque garantita una misura annua minima di rivalutazione che è pari al 2,0% relativamente al capitale acquisito con il premio unico iniziale; relativamente al capitale acquisito con ciascun premio unico aggiuntivo, sarà pari al minore tra il 2,0% ed il tasso annuo massimo di interesse garantibile, alla data del versamento del suddetto premio alla Società, ai contratti di assicurazione sulla vita espressi in Euro con generica provvista di attivi, ai sensi della normativa vigente. L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.
PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE. “FLEXIPLUS VIP – Assicurazione a Vita Intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale” (tariffa 1UFP) è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 90 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato. Come illustrato al successivo punto 3.1, con questa assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell’Assicurato. Il capitale assicurato si acquisisce mediante versamento di un premio unico dovuto inizialmente e di eventuali premi unici aggiuntivi facoltativi. Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso diminuito delle spese, indicate al successivo punto 8.1.1. Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute, di cui al successivo punto 5.

Related to PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.