Presupposto impositivo. 1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
Presupposto impositivo. 1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta municipale propria.
Presupposto impositivo. 1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
Presupposto impositivo. 1. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Presupposto impositivo. 1. Presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
Presupposto impositivo. 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dall'art. 22 del presente regolamento.
Presupposto impositivo. 1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, siccome definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Presupposto impositivo. 1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, e le abitazioni principali con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze delle stesse. Sono escluse le abitazioni principali aventi altra categoria catastale e le relative pertinenze nella misura come successivamente disciplinato.
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Presupposto impositivo. 1. Ai sensi dell’art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all’imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Dozza, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.