Procedura per l’applicazione delle penali Clausole campione

Procedura per l’applicazione delle penali. 1. Prima di procedere alla comunicazione del rilievo, all’applicazione della penale, alla sospensione del servizio lo IIT-Registro invia al Registrar per mezzo di comunicazione formale, agli indirizzi riportati nel contratto ed eventualmente agli indirizzi reperibili presso i Registri pubblici, esplicito invito a dare motivazione fondata dei contestati inadempimenti. La comunicazione del Registro deve sempre essere accompagnata da una dettagliata descrizione dei fatti contestati e dell’eventuale elenco dei documenti che devono essere inviati al Registro. 2. Ove, entro 10 (dieci) giorni calendariali dal ricevimento della notifica del contestato inadempimento, nei modi sopra riportati, il Registrar non invii documentata motivazione, o questa sia incompleta, oppure la stessa non sia ritenuta fondata, il Registro procederà all’applicazione delle penali dandone specifica e dettagliata motivazione, secondo quanto riportato al punto 1. del presente articolo 3. Il Registrar garantirà e terrà lo IIT-Registro garantito ed indenne di qualsiasi onere o molestia in relazione alle conseguenze dei predetti inadempimenti. È comunque sempre salvo il risarcimento da parte del Registrar del danno subito dal Registro, anche in conseguenza di azioni di terzi danneggiati. 4. Nell’ipotesi che per una specifica fattispecie risultassero applicabili le procedure di cui al presente articolo e la clausola risolutiva espressa, quest’ultima prevarrà, fatta salva la facoltà per il Registro di non avvalersi della predetta clausola risolutiva, senza che ciò costituisca rinuncia all’esercizio del diritto, e di applicare invece le procedure di cui al presente articolo.
Procedura per l’applicazione delle penali. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui al precedente articolo, la Regione contesta formalmente al Tesoriere, tramite raccomandata A/R o PEC, il mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, determinando l’importo della penale entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario cui si riferiscono le operazioni contestate. Il Tesoriere dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio della Regione, ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito, l’Ente potrà procedere all’applicazione della suddetta penale. Qualora il Tesoriere non provveda al pagamento della penale applicata, l’Ente potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Procedura per l’applicazione delle penali. Al fine dell’applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta dell’Amministrazione, cui l’OEA avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. Le penali indicate all’art. 18 verranno inderogabilmente applicate se l’OEA non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento, d’intesa con il Direttore dell’Esecuzione del contratto, se nominato, e notificata per iscritto all’OEA. Il MAECI, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della cauzione di cui all’art. 21 del presente Capitolato tecnico; in tal caso, l’OEA si obbliga a reintegrare l’ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato da detto articolo o al valore inferiore se già parzialmente svincolata. Il mancato reintegro nei termini previsti dal MAECI (entro 10 giorni dalla richiesta) comporterà per l’OEA le conseguenze previste dallo stesso articolo. Resta ferma la responsabilità del Broker per gli importi eccedenti l’ammontare della fidejussione al momento dell’escussione. Il MAECI potrà applicare penali nei confronti dell’OEA sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore presunto dell’appalto (come dichiarato in sede di aggiudicazione). Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto. Resta in ogni caso salvo il diritto del MAECI al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto secondo quanto previsto all’art. 27 del presente Capitolato tecnico.
Procedura per l’applicazione delle penali. Il DEC rileva i casi sanzionabili con penale a seguito di controlli e/o su segnalazione degli utenti e/o avvalendosi degli strumenti di controllo e monitoraggio proposti dal Concessionario in sede di offerta di Gara. Il Rup procede all’applicazione diretta delle penali, senza preventiva diffida, ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione al CS tramite mail. Nel caso in cui il DEC riscontri un’irregolarità non esplicitamente individuata fra quelle soggette a penale, ma tale da causare l’inefficacia del servizio, il DEC può richiedere al CS, con diffida ad adempiere inviata tramite mail, l’adozione di opportuni correttivi entro un termine congruo non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, salvo i casi di urgenza. Decorso il suddetto termine senza che i correttivi siano stati adottati, il DEC segnala la situazione al Rup, il quale può procedere, con semplice comunicazione al CS tramite mail, all’applicazione della penale di € 250,00 per ogni giorno in cui è stata commessa l’irregolarità. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore. Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario cumulativamente per ogni semestre, tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell’Amministrazione. I versamenti devono essere effettuati entro 30 (trenta) giorni solari dalla fine del semestre di riferimento. Il CS provvede a trasmettere al DEC, a mezzo mail, copia delle disposizioni di bonifico per penali entro 7 (sette) giorni solari dall’avvenuto versamento. A fronte del mancato pagamento delle penali nel termine suddetto, l’Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva, limitandosi a comunicarlo al CS, senza necessità di preventiva diffida. In tale caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, è causa di risoluzione del Contratto. L'applicazione delle penali non assolve il Concessionario dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto dell’Amministrazione ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate. Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

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  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Procedura di selezione La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 punti, mediante l'esame dei titoli e del curriculum vitae presentati dal candidato ed il colloquio, sostenuto con le modalità stabilite dalla commissione, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione , secondo i seguenti criteri: ● Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione punti 70 Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati. Sono valutabili i testi accettati per la pubblicazione. Sono altresì considerati valutabili gli abstracts delle tesi universitarie, delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione e dei prodotti scientifici attestati. Nel caso si allegassero, complessivamente, più di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati, saranno oggetto di valutazione solamente i primi 4 allegati. Inoltre, le/i tesi universitarie/pubblicazioni scientifiche/testi accettati per la pubblicazione/prodotti scientifici (o relativi abstracts), per essere valutabili, devono essere scritte/i o tradotte/i in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono esser presentati in copie unitamente al testo nella lingua originale. In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione alla presente selezione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

  • LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento. 2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo. 3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave. 4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave; 5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale. 6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13. 7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine. 8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni procederà: 1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa; 3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

  • Procedura di scelta del contraente (Procedura di scelta del contraente) Affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Telecom Italia SpA- Cod. fisc e Part. Iva: 00488410010 Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) € 7.594,50 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture) Dal 16-04 all’11-6-2012 Det. Resp. Sett. n. 72 del 2-04-2012 Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) al 31.12.2012 € 7.189,35 Dato CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità) ZAA049346B

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Inadempienze e penali Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.