Processo di conservazione Clausole campione

Processo di conservazione. Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui al paragrafo 4.7 delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
Processo di conservazione. Il servizio di conservazione si attiva solo a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Titolare e il Conservatore secondo le procedure indicate nel presente manuale e nel contratto. Il contratto disciplina le cause della sua cessazione. Attivato il servizio saranno disponibili le varie funzionalità che costituiscono il processo di conservazione, che è articolato come appresso descritto. Gli oggetti di conservazione del Titolare organizzati in PdV sono trasmessi, con le modalità già descritte nel capitolo 6.2, dal Produttore al SdC per la loro validazione e presa in carico o rifiuto. Come già esplicitato, il processo di conservazione è innescato dal Produttore col versamento nel SdC del PdV da conservare, in conformità a quanto stabilito nel presente manuale. La ricezione da parte del SdC dei PdV inviati dal Produttore, vale come “ordine irrevocabile di conservazione”, il quale non potrà avere seguito nel caso in cui sia necessario rifiutare il PdV. Gli oggetti di conservazione versati e accettati dal SdC prendono pertanto lo stato “irrevocabile”. L’associazione dello stato “irrevocabile” ha il seguente significato: • il Produttore non può più intervenire direttamente sugli oggetti di conservazione versati; • il RSC o i suoi eventuali delegati, sono definitivamente autorizzati a procedere alla terminazione del processo di conservazione anche anticipatamente rispetto al termine ultimo previsto per farlo, in tal caso a Credemtel Spa non potrà essere imputata responsabilità alcuna; • il RSC o i suoi eventuali delegati, sono obbligati a terminare il processo di conservazione entro i termini previsti dalle regole di conservazione indicate nell’allegato B. È quindi obbligo esclusivo del Produttore, tenendo presenti le tempistiche indicate nell’allegato B, fare in modo che gli oggetti digitali pervengano al SdC in tempo utile per il rispetto di eventuali termini di legge entro i quali il Titolare è tenuto ad avviarli al processo di conservazione. Per converso, dal momento in cui Credemtel Xxx abbia rispettato le tempistiche esplicitate nell’allegato B, pur nel caso di conservazione oltre i termini di legge gravante sul Titolare, non potrà esserle imputata responsabilità alcuna per il superamento dei suddetti termini di legge. I PdV sono prodotti e inviati al SdC di Credemtel Spa sotto la esclusiva responsabilità del Produttore, secondo le modalità e le procedure esposte nei loro aspetti generali nel presente manuale e, per gli aspetti operativi e specific...
Processo di conservazione. Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici.
Processo di conservazione. Il processo di conservazione si attiva solo a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Titolare e Credemtel Spa e secondo le procedure indicate nel Manuale di Conservazione e nel contratto. Il contratto disciplina anche la chiusura del servizio in caso di recesso o scadenza del contratto stesso.
Processo di conservazione. Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 10 delle regole tecniche del sistema di conservazione.
Processo di conservazione. Fasi del versamento e logiche di conservazione Acquisizione dei pacchetti di versamento (SIP) e generazione del Rapporto di versamento
Processo di conservazione. Il processo di conservazione, comprendente tutte le fasi del ciclo di vita dei pacchetti informativi, nonché la descrizione del Sistema, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, fisiche e logiche, delle procedure di gestione e di evoluzione delle medesime, della descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema e delle verifiche sull’integrità degli archivi con l’evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie ed ogni altro aspetto relativo al SdC (es: Scarto), sono descritte dettagliatamente nel Manuale del Conservatore Namirial, a cui si rimanda. Si riportano di seguito le fasi principali del processo.
Processo di conservazione. Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in carico Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in essi contenuti Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di versamento di presa in carico Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione Modalità di distribuzione dei documenti informatici Richiesta Distribuzione Elaborazione Richiesta Distribuzione Un Modus Operandi ­ Distribuzione Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell’eventuale intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti Scarto dei pacchetti di archiviazione Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori Il Sistema di Conservazione Componenti Logiche Integration Platform (IP) Graphical User Interface (GUI) Data Crystallization Componenti Tecnologiche Componenti Fisiche Procedure di gestione e di evoluzione Conduzione e Manutenzione del Sistema di Conservazione; Gestione e Conservazione dei log (anche in accordo con l’ente Produttore); Monitoraggio del Sistema di Conservazione Change Management Verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento.
Processo di conservazione. Il Processo di Conservazione consente la conservazione di documenti informatici sia testuali che iconografici e si interconnette a qualsiasi applicazione informatica esterna che automatizza i workflow e genera i documenti digitali eventualmente firmati digitalmente ed eventualmente marcati temporalmente. Il Processo di Conservazione assicura il mantenimento del software di conservazione, la reperibilità del documento, la leggibilità e la distribuzione. Il Sistema di Conservazione è in grado di sostenere la riproduzione di documenti informatici mediante memorizzazione su diverso e adeguato supporto fisico (riversamento diretto). Il Processo di Conservazione è l’insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 9 delle regole tecniche del sistema di conservazione di seguito elencate Il Processo di Conservazione può essere suddiviso nelle seguenti funzioni: ● Acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in carico; ● Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in essi contenuti; ● Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di versamento di presa in carico; ● Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie; ● Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione; ● Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione; ● Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell’eventuale intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti; ● Scarto dei pacchetti di archiviazione; ● Interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori. Le modalità di acquisizione dei Pacchetti di Versamento sono di seguito brevemente elencate: ● Web Services; ● Submission XDS; ● Messaggistica HL7; ● DICOM 3.0; Per ogni Classe Documentale nella Specificità del Contratto sono riportati i dettagli sulla modalità di trasmissione e il dettaglio dei Pacchetti di Versamento Per le modalità di trasmissione secondo standard e framework internazionali sono disponibili gli integration statement all’indirizzo: ● xxxx://xxx0.xxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxx/ Il Processo di Conservazione verifica che i documenti versati rispecchino i requisiti nell’allegato 2 del DPCM 3 dicembre 2013 e gli accordi descritti negli Accordi di Versamento. Il Sistema di Conservazione verifica se ogni Pacchetto di Versamento rispecchia le caratteristiche ed i formati definiti per ogni Classe Documentale nell’allegato “Specificità del contratto”. ...

Related to Processo di conservazione

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • XXXXXXXXXX, La nuova democrazia diretta, cit., 501, ma si v., per ripercorrere il discorso, 496 ss. 46 Cfr., sul punto, X. XX XXXXX, La “negoziazione legislativa”, Padova, 1984, 38 ss. affinità politico-programmatiche47. Questo parallelo confermerebbe l’ipotesi che la forma contrattuale sia volta ad assicurare un reciproco impegno in caso di significativa distanza politica fra le parti contraenti e che questo impegno non venga assunto tanto in termini “giuridici”, quanto in termini politici48. Ciò che imprime una significativa differenza fra il Contratto di governo “all’italiana” e il Koalitionsvertrag tedesco è, invece, il contesto istituzionale e politico entro il quale si collocano l’uno e l’altra. Non può, infatti, non tenersi conto del ruolo di fondamentale stabilizzazione e razionalizzazione svolto nell’ordinamento tedesco dalla sfiducia costruttiva49, che pone un significativo argine alle possibilità di crisi di governo determinate dai conflitti politici fra le forze in coalizione e che intensifica, quindi, la necessità di un’effettiva reciproca collaborazione fra di loro. Ma sono anche la storia e la cultura politica a differire notevolmente e ad incidere sull’effettiva vincolatività del contratto di coalizione poiché, mentre in Germania il mancato rispetto dell’accordo porterebbe all’isolamento del soggetto o del partito che se ne è reso responsabile, per via della sua inaffidabilità, nella nostra esperienza istituzionale non si registrano sanzioni di tipo politico a rinforzare la vincolatività del patto di governo50. Com’è stato efficacemente sintetizzato, «in Germania l’accordo è un metodo, è il fine della dialettica politica, in Italia è un mezzo per costringere quella stessa dialettica nelle strette maglie del testo scritto»; «in Germania il termine “contratto” non è stato scelto dalle parti, bensì è stato attribuito successivamente agli accordi a causa della forte vincolatività politica che presentavano. In Italia invece si è voluto utilizzare tale termine per attribuire, arbitrariamente, vincolatività ad un patto politico che (…) non può averne»51.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.