Processo di conservazione Clausole campione

Processo di conservazione. Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui al paragrafo 4.7 delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
Processo di conservazione. Il servizio di conservazione si attiva solo a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Titolare e il Conservatore secondo le procedure indicate nel presente manuale e nel contratto. Il contratto disciplina le cause della sua cessazione. Attivato il servizio saranno disponibili le varie funzionalità che costituiscono il processo di conservazione, che è articolato come appresso descritto. Gli oggetti di conservazione del Titolare organizzati in PdV sono trasmessi, con le modalità già descritte nel capitolo 6.2, dal Produttore al SdC per la loro validazione e presa in carico o rifiuto. Come già esplicitato, il processo di conservazione è innescato dal Produttore col versamento nel SdC del PdV da conservare, in conformità a quanto stabilito nel presente manuale. La ricezione da parte del SdC dei PdV inviati dal Produttore, vale come “ordine irrevocabile di conservazione”, il quale non potrà avere seguito nel caso in cui sia necessario rifiutare il PdV. Gli oggetti di conservazione versati e accettati dal SdC prendono pertanto lo stato “irrevocabile”. L’associazione dello stato “irrevocabile” ha il seguente significato: • il Produttore non può più intervenire direttamente sugli oggetti di conservazione versati; • il RSC o i suoi eventuali delegati, sono definitivamente autorizzati a procedere alla terminazione del processo di conservazione anche anticipatamente rispetto al termine ultimo previsto per farlo, in tal caso a Credemtel non potrà essere imputata responsabilità alcuna; • il RSC o i suoi eventuali delegati, sono obbligati a terminare il processo di conservazione entro i termini previsti dalle regole di conservazione indicate nell’allegato B. È quindi obbligo esclusivo del Produttore, tenendo presenti le tempistiche indicate nell’allegato B, fare in modo che gli oggetti digitali pervengano al SdC in tempo utile per il rispetto di eventuali termini di legge entro i quali il Titolare è tenuto ad avviarli al processo di conservazione. Per converso, dal momento in cui Credemtel abbia rispettato le tempistiche esplicitate nell’allegato B, pur nel caso di conservazione oltre i termini di legge gravante sul Titolare, non potrà esserle imputata responsabilità alcuna per il superamento dei suddetti termini di legge. I PdV sono prodotti e inviati al SdC di Credemtel sotto la esclusiva responsabilità del Produttore, secondo le modalità e le procedure esposte nei loro aspetti generali nel presente manuale e, per gli aspetti operativi e specifici relativi a...
Processo di conservazione. Modalità di acquisizione dei pacchetti di versamento per la loro presa in carico Verifiche effettuate sui pacchetti di versamento e sugli oggetti in essi contenuti Accettazione dei pacchetti di versamento e generazione del rapporto di versamento di presa in carico Rifiuto dei pacchetti di versamento e modalità di comunicazione delle anomalie Preparazione e gestione del pacchetto di archiviazione Preparazione e gestione del pacchetto di distribuzione ai fini dell’esibizione Modalità di distribuzione dei documenti informatici Richiesta Distribuzione Elaborazione Richiesta Distribuzione Un Modus Operandi ­ Distribuzione Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell’eventuale intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti Scarto dei pacchetti di archiviazione Predisposizione di misure a garanzia dell'interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori Il Sistema di Conservazione Componenti Logiche Integration Platform (IP) Graphical User Interface (GUI) Data Crystallization Componenti Tecnologiche Componenti Fisiche Procedure di gestione e di evoluzione Conduzione e Manutenzione del Sistema di Conservazione; Gestione e Conservazione dei log (anche in accordo con l’ente Produttore); Monitoraggio del Sistema di Conservazione Change Management Verifica periodica di conformità a normativa e standard di riferimento.
Processo di conservazione. Il Processo di Conservazione consente la conservazione di documenti informatici sia testuali che iconografici e si interconnette a qualsiasi applicazione informatica esterna che automatizza i workflow e genera i documenti digitali eventualmente firmati digitalmente ed eventualmente marcati temporalmente. Il Processo di Conservazione assicura il mantenimento del software di conservazione, la reperibilità del documento, la leggibilità e la distribuzione. Il Sistema di Conservazione è in grado di sostenere la riproduzione di documenti informatici mediante memorizzazione su diverso e adeguato supporto fisico (riversamento diretto). Il Processo di Conservazione è l’insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 9 delle regole tecniche del sistema di conservazione di seguito elencate
Processo di conservazione. Fasi del versamento e logiche di conservazione
Processo di conservazione. Il processo di conservazione si attiva solo a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Titolare e Credemtel Spa e secondo le procedure indicate nel Manuale di Conservazione e nel contratto. Il contratto disciplina anche la chiusura del servizio in caso di recesso o scadenza del contratto stesso.
Processo di conservazione. Il processo di conservazione, comprendente tutte le fasi del ciclo di vita dei pacchetti informativi, nonché la descrizione del Sistema, comprensivo di tutte le componenti tecnologiche, fisiche e logiche, delle procedure di gestione e di evoluzione delle medesime, della descrizione delle procedure di monitoraggio della funzionalità del sistema e delle verifiche sull’integrità degli archivi con l’evidenza delle soluzioni adottate in caso di anomalie ed ogni altro aspetto relativo al SdC (es: Scarto), sono descritte dettagliatamente nel Manuale del Conservatore Namirial, a cui si rimanda. Si riportano di seguito le fasi principali del processo.
Processo di conservazione. Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici di cui all’articolo 10 delle regole tecniche del sistema di conservazione.
Processo di conservazione. Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti informatici.

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  • Periodo di conservazione I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

  • Tempi di conservazione dei dati I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

  • Conservazione del posto Durante la malattia, il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeter- minato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corre- sponsione di quanto previsto agli art. 94 e 95 del presente contratto, salvo quanto disposto dal presente articolo. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle inden- nità di preavviso e di licenziamento. Il periodo di malattia viene distinto dal periodo di infortunio. Per anno solare si intendono 365 giorni computati o dalla data del primo episodio morboso o dalla data del licenziamento. Nei confronti dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indetermi- nato ammalati o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto fissata nel periodo massimo di 180 giorni dal presente articolo, sarà prolungata a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a giorni 180, alle seguenti condizioni: 1) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche; 2) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici; 3) che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato di «aspettativa» sen- za retribuzione. l lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per la malattia o infor- tunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni. Ai fini del periodo di comporto, al raggiungimento del 150° giorno di malattia, l’azienda dovrà comunicare in forma scritta al lavoratore tale rag- giungimento. Per la comunicazione aziendale, ai fini dell’adempimento, verrà presa in considerazione la data di spedizione. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del presente articolo. Il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. I lavoratori infortunati, in occasione di lavoro, o affetti da gravi patologie e/o sottoposti alle relative terapie, anche salvavita, non potranno essere li- cenziati anche qualora sia superato il periodo di conservazione del posto di lavoro. Tale periodo sarà di aspettativa senza retribuzione e il lavoratore non concorrerà a determinare il numero dei lavoratori occupati al fine dei vari istituti disciplinati dalla normativa in materia di lavoro. I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzio- ne della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la ne- cessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa1.

  • Periodo di conservazione dei dati Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

  • Conservazione dei dati Il Titolare tratta i Dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 11 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 6 mesi dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Marketing; per il tempo del suo consenso e in ogni caso per non più di 1 anno dalla raccolta o in accordo con le maggiori o minori tempistiche che verranno definite dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali per le Finalità di Profilazione.

  • PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.