Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive. In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive. Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza. In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive. In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso preavvi- so di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive. Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione propor- zione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza. In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide coin- cide con la durata del contratto. Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente automati- camente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali Oggetto Di Finanziamento, Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Beni Strumentali Oggetto Di Finanziamento
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive. In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della mediante lettera raccomandata antecedente la scadenza di ogni periodo periodo/annualità di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive. Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza. In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Societàdi una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata raccomandata/PEC spedita almeno 90 60 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione Collettiva si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive. In mancanza di disdetta, comunicata al dall’Assicurato (dagli Assicurati, qualora l’adesione sia stata sot- toscritta da più persone cointestatarie del Rapporto bancario) alla Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso di racco- mandata AR/PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazionescadenza, la garanzia relativa alla singola adesione l’adesione all’assicurazione è prorogata proro- gata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive. Il La Contraente comunica alla Societàa Generali Italia, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni degli Assicurati per le i quali la garanzia cessa nel alla scadenza del periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza. In caso di cessazione della Polizza ConvenzioneCollettiva non dovuta a recesso per sinistro, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso ai due primi commi del presente articolo; è comunque facoltà della Contraente richiedere anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in es- sere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Societàdi Generali Italia, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive. In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive. Il Contraente comunica alla Società, a Generali Italia nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza. In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 6 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
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Samples: Assicurazione Leasing Strumentale
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive. In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive. Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza. In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo. Fino al sessantesimo giorno dopo l’adesione alla copertura assicurativa, l’Aderente/Conduttore può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
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Samples: Insurance Agreement
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Societàdi una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata raccomandata/PEC spedita almeno 90 30 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione Collettiva si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive. In mancanza di disdetta, disdetta comunicata al Contraente dal Conduttore Contraente, dall’Assicurato o da Generali Italia, mediante lettera raccomandata con preavviso di raccomandata/PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazionescadenza, la garanzia relativa alla singola adesione l’Adesione all’assicurazione è prorogata pro- rogata per una ulteriore annualità, ed analogamente annualità e così via per le annualità successive. Il Contraente comunica alla Societàa Generali Italia, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni degli Assicurati per le i quali la garanzia cessa nel alla scadenza del periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza. In caso di cessazione della Polizza ConvenzioneCollettiva non dovuta a recesso per sinistro, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo; è comunque facoltà del Contraente e di Generali Italia richiedere anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Indennità Per Ricovero, Furti
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Societàdi Generali Italia, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive. In mancanza Si prende altresì atto che Generali Italia o il Contraente hanno facoltà di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata recedere dall'intera Polizza Convenzione con preavviso di 30 giorni prima della scadenza 90 giorni, da comunicarsi per lettera raccomandata. In qualsiasi caso di ogni periodo di assicurazionerecesso, la garanzia relativa le singole adesioni rimangono in vigore sino alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successiveloro naturale scadenza. Il Contraente comunica alla Società, a Generali Italia nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza. In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 6 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
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Samples: Assicurazione Per La Copertura Di Fabbricati Oggetto Di Finanziamento