Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento
CONVENZIONE LEASING STRUMENTALE
Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento
Il presente set informativo contenente:
- DIP
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive delle Definizioni
deve essere consegnato al Conduttore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI OGGETTO DI FINANZIAMENTO
ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI TOYOTA MHCF AB POLIZZA N. 390851996
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
ASSICURAZIONE LEASING STRUMENTALE DI TOYOTA MHCF AB
Premesso che:
1. TMHCF AB intende proporre ai soggetti clienti con i quali stipuli un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e credito una copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. GENERALI ITALIA S.P.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.
I Conduttori potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione. Nel caso in cui l’adesione avvenga dopo 45 giorni dalla decorrenza del contratto di locazione Generali Italia si riserva di valutare lo stato e le condizioni del bene concesso in leasing. All’esito di questa valutazione Generali Italia potrà accettare la richiesta di adesione del Conduttore il quale sarà quindi assicurato.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ovvero Toyota Material Handling Commercial Finance AB che è anche Contraente della Polizza Covenzione (in breve “Toyota” o “Toyota MHCF AB” o “TMHCF AB”) e il Conduttore/Aderente, quest’ultimo in considerazione della rinuncia da parte di Generali Italia all’azione di rivalsa nei suoi confronti, espressamente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Beneficiario
Il soggetto nei cui confronti viene pagato l’indennizzo liquidato a termini di polizza.
Beni Strumentali
Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un’attività, in seguito definiti “cose” o “beni”.
Cantiere
Area, anche non delimitata, nella quale il Conduttore svolge le proprie attività.
Conduttore/Aderente
Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.
Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero TMHCF AB.
Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche
Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.
Contratto di Riferimento
Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa stipulato tra il Locatore ed il Conduttore.
Finanziamento
Si intendono i contratti di: locazione finanziaria, locazione operativa e credito.
Franchigia
L’importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Locatore
Il Contraente della Polizza Convenzione.
Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra
Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole.
Macchine agricole
Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.
Macchine operatrici
Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.
Parti accessorie intercambiabili
Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.
Partita
Insieme di beni assicurati con un unico capitale.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La quota in percento che viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Subconduttore
Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione) utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.
Terrorismo
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.
Trasporto e trasferimento
Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra le sedi, cantieri e/o luoghi di lavoro del Conduttore.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione1.
Art. 2 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione2.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso3.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare a Generali Italia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario
Per i contratti di locazione operativa e finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Generali Italia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè TMHCF AB.
Art. 7 - Variazione del Contraente
Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liqui- dazione.
Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso a Generali Italia delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.
1 Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2 Ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.
3 Ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile
Art. 8 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato a Generali Italia.
Art. 9 - Rinuncia alla rivalsa
Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente/Utilizzatore (solo per leasing strumentale) in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti.
Art. 10 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker “Rizzoli Broker S.r.l.” iscritto nel Registro Unico degli Intermediari al N° B000069021 del 25-05-2007, soggetto a controllo dell’IVASS e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker Rizzoli Broker S.r.l. il quale tratterà con Generali Italia S.p.A. Le comunicazioni fatte a Generali Italia S.p.A. dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente a Generali Italia S.p.A, prevarranno queste ultime. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente a Generali Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 209/2005. Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell’ambito dell’informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121 del D. Lgs. 209/2005 e 65 comma 1 lettera c del Regolamento Ivass n. 40/2018. Qualora il Contraente revochi l’incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti di Generali Italia S.p.A. Generali Italia S.p.A. sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.
Art. 11 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1°comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 12 - Sanction Clause
Generali Italia non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione dovesse esporre Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati uniti o dell’Italia.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE
Art. 14 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente copia del Set Informativo, contenente DIP, DIP aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione.
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.
La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e credito.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Art. 15 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta da parte del Contraente o di Generali Italia, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.
In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive.
Il Contraente comunica a Generali Italia nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.
In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 6 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
Art. 16 - Scadenza della garanzia
La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conduttore o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell’inadempimento del Conduttore. Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conduttore cessa e Generali Italia provvede all’eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta. Il Conduttore subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.
Art. 17 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:
1. Generali Italia può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Conduttore;
2. Generali Italia può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni.
Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso Generali Italia mette a disposizione del Contraente
l’eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 17 bis - Recesso da parte del Conduttore
Fino al sessantesimo giorno dopo l’adesione alla copertura assicurativa, l’Aderente/Conduttore può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.
Art. 18 - Comunicazioni del Contraente a Generali Italia
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni semestre il Contraente dovrà fornire a Generali Italia un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso del semestre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con Generali Italia.
Per ogni Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell’Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell’Aderente
- I dati atti ad identificare inequivocabilmente la cosa (quali marca tipo, modello, ecc.)
- Somma assicurata del bene oggetto della copertura come prevista in polizza
- Decorrenza del Contratto di Riferimento
- Scadenza del Contratto di Riferimento
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo
Per ogni Cessazione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell’Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell’Aderente
Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione, fintanto che vi siano Adesioni in essere.
Art. 19 - Obblighi del Contraente - Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte
Il Contraente si obbliga a consegnare ai Conduttori/Aderenti, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo contenente DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Definizioni.
Ai Conduttori/Aderenti è consentito, collegandosi al sito internet di Generali Italia , entrare nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.
Il Contraente si impegna a fornire trimestralmente a Generali Italia nome, cognome o ragione sociale, data di nascita, sesso e codice fiscale/partita iva (se presente) dei Conduttori/Aderenti al momento dell’entrata in copertura.
NORME DI ASSICURABILITÀ
Art. 20 - Beni assicurabili
Generali Italia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Finanziamento.
Si intendono assicurati beni nuovi o usati riconducibili esclusivamente alle seguenti categorie:
- carrelli elevatori e relativa attrezzatura abbinabile;
- sollevatori telescopici, magazzini automatici, scaffali;
- piattaforme aeree;
- macchine per la pulizia industriale;
- trattorini da interno;
con somma assicurata massima per singolo bene € 300.000,00.
Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
1) gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto;
3) beni di valore singolo superiore ad € 300.000,00.
Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.
Art. 21 - Validità territoriale
Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 22 - Clausola di esclusione territoriale
La copertura fornita in base a questa polizza esclude espressamente qualsiasi servizio assicurativo, perdita o danno:
- verificatisi in Iran, Syria, Nord Xxxxx, Crimea e Venezuela o nelle loro acque territoriali;
- sostenuti da persone fisiche o giuridiche situate o residenti in Iran, Syria, Nord Xxxxx, Crimea e Venezuela o nelle loro acque territoriali;
- che risultino o implichino attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o sono effettuate a vantaggio di governi, entità o residenti di Iran, Syria, Nord Xxxxx, Crimea e Venezuela.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
Art. 23 - Rischi assicurati
Generali Italia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione e/o finanziamento ai Conduttori, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 24.
Art. 24 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
1. i danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
2. i danni relativi alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, frizioni, lampade, pneumatici, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori;
3. i beni con vetustà superiore ai 12 anni. Per i beni con più di 7 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione fino al compimento del 12° anno, in caso di sinistro le franchigie per le diverse garanzie si intendono raddoppiate;
4. i danni causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
5. i danni causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o del Conduttore;
6. i danni dai guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni;
7. i danni causati da urto e/o ribaltamento;
8. i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
9. i danni dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
10. i danni verificatisi durante le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione;
11. i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
12. i beni ad impiego mobile;
13. i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione.
Generali Italia non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
1 atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
2 eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3 per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Art. 2 5 - Somme assicurate
La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).
In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.
L’IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall’origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.
In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l’indicazione del solo valore finanziato), per l’indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale.4
Art. 26 - Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate
Il Contraente si impegna a concedere a Generali Italia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse.
Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati di Generali Italia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta di Generali Italia , non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà di Generali Italia risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall’assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti le macchine cui l’aggravamento si riferisce.
Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, a Generali Italia per il tramite del Broker Rizzoli Srl, a mezzo telegramma o posta raccomandata (Via Tosarelli 370, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - XX) o e-mail (xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx) nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Generali Italia
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante di Generali Italia ;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo 5
La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta a Generali Italia, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato di Generali Italia - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso.
Generali Italia si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.
In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
Art. 2 8 - Procedure per la valutazione del danno
Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l’Assicurato e Generali Italia ovvero, se una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno da Generali Italia e uno, dall’Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non si mettano d’accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano
4 Ai sensi dell’art.1907 del C.C.
5 Ai sensi dell’art. 1915 C.C..
nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell’altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero da Generali Italia alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell’Assicurato dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Fermo quanto precede le Parti si impegnano sin d’ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.
Art. 29 - Mandato dei Periti
Ai periti è confermato il seguente mandato:
a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, traspor- to, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.
Art. 30 - Determinazione dell’ammontare del danno
L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
a) nel caso di danno riparabile (danno parziale):
1. stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 25 “Somme assicurate”;
2. stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3. stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in a)2 quello stimato in a)3 e si moltiplica il risultato così ottenuto per il fattore di degrado dato dal rapporto tra il valore commerciale, calcolato come sotto riportato in b), ed il valore di fattura relativi alla cosa danneggiata.
b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione (danno totale):
l’indennizzo – per l’intera durata del contratto di locazione o di credito (sia sul nuovo che sull’usato) – sarà calcolato sulla base dell’ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro (che sarà ricavato dalla media delle tariffe Eurotax Macchine Agricole giallo/blu qualora si tratti di beni compaiono su dette tariffe) ma con il limite minimo del corrispettivo dei canoni a scadere alla data del sinistro; tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del contratto di locazione/credito rilevabile secondo quanto previsto all’art. 25 “Somme assicurate”.
Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo valore di fattura, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose.
Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.
Art. 31 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata Generali Italia, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 32 - Pagamento dell'indennizzo
Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le condizioni contrattuali, Generali Italia procede:
- o al pagamento;
- o alla comunicazione dei motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato.
Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:
- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di liquidazione o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dal contratto.
Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.
Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 24 comma 5.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento a Generali Italia , a carico di questa non decorrono interessi; Generali Italia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
Art. 33 - Esclusione Cyber
S’intende escluso qualsiasi danno causato da, dovuto a, derivante da o verificatisi in relazione a: virus informatici, trojan, malware e simili, attacchi di pirateria informatica comunque e da chiunque perpetrati, e tutti i rischi cyber già assicurati con eventuale programma assicurativo dedicato.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Art. 34 - Oggetto della garanzia
Generali Italia , in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.
Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati” purchè sia pagato il relativo premio.
Non sono considerati terzi:
- i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni:
- di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- da inquinamento in genere;
- i danni causati da software;
- i danni da amianto/asbesto.
Esclusioni
Generali Italia non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
- atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che l’Assicurato e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l’assicurazione.
Art. 35 - Massimali di Garanzia
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia Generali Italia non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro.
Art. 36 - Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro
L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro a Generali Italia per il tramite del Broker Rizzoli Srl, a mezzo telegramma o posta raccomandata (Via Tosarelli 370, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - XX) o e-mail (xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx); nel caso di sinistri mortali o di notevole gravità la denuncia deve pervenire tramite mail entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se Generali Italia lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 37 - Gestione delle controversie - Spese legali
Generali Italia assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limi- te di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Generali Italia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Generali Italia non riconosce peraltro spese sostenute dal Locatore per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 38 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto “Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro”; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.
Art. 39 - Pluralità di Assicurati - responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione relativa alla sezione RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 40 - Terremoto
Generali Italia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello:
- 0,10‰ in caso di Opzione A) ALL RISKS;
- 0,13‰ in caso di Opzione B) ALL RISKS (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx).
Art. 41 - Inondazione, alluvione e allagamento
Relativamente a tale garanzia Generali Italia ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello:
- 0,05‰ in caso di Opzione A) ALL RISKS;
- 0,065‰ in caso di Opzione B) ALL RISKS (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx).
Art. 42 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato compreso il terrorismo
Generali Italia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
Generali Italia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In caso di disdetta da parte di Generali Italia , trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello:
- 0,05‰ in caso di Opzione A) ALL RISKS;
- 0,065‰ in caso di Opzione B) ALL RISKS (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx).
Art. 43 - Beni strumentali concessi in sub-locazione
La copertura sarà operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché il sublocatore abbia tra le sue attività anche quella specifica di “noleggio”.
Qualora questa non fosse una delle attività del sublocatore la copertura sarà operante qualora i beni assicurati vengano concessi in comodato, prestito d’uso o altre simili forme di cessione in uso a terzi e disciplinata da specifico contratto e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è esclusa cioè la sub-sublocazione). Sarà comunque valido ed operante quanto segue:
I beni indicati vengono concessi dal Locatario in sublocazione, pertanto il termine “locazione” previsto in polizza dovrà intendersi riferito a questo tipo di contratto.
Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile vale quanto segue: nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione relativa alla garanzia RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato, mentre è escluso dalla garanzia
ogni obbligo derivante da mero vincolo di solidarietà.
Generali Italia non è obbligata per i danni causati da guasti meccanici e/o elettrici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per cui è prestata l’assicurazione.
I sinistri risarcibili a termini di polizza che colpiscono i beni strumentali concessi in sublocazione verranno indennizzati con l’applicazione del doppio degli scoperti e delle franchigie per le diverse garanzie.
Art. 44 - Danni da Furto
Relativamente ai danni da furto e rapina perpetrati all’interno dei fabbricati, l’indennizzo avverrà previa detrazione degli scoperti e franchigie sopra riportati, dall’importo liquidabile a termini di polizza, se:
a) ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq;
b) I mezzi di chiusura sopra indicati non esistono o non risultino applicati si raddoppierà la franchigia sopra riportata.
Qualora il bene fosse posto all’estero del fabbricato, dovranno essere poste in atto le seguenti misure di prevenzione:
- il bene non sia lasciato caricato su un veicolo nelle ore notturne;
- nei cantieri di lavoro -durante le soste di lavoro e le ore notturne- il bene dovrà essere ricoverato in un deposito chiuso a chiave. In mancanza di questo, l’area di cantiere dovrà essere adeguatamente illuminata e recintata (a condizione che il tipo di attività effettuata ed il tipo di area siano tali da richiedere una delimitazione dell’area stessa) con divisorio in rete metallica avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0. Le aperture sulla recinzione dovranno essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave e il bene dovrà essere lasciato ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria. Le stesse misure di prevenzione dovranno essere poste in atto nel caso in cui il bene si trovi all’interno di recinti aziendali e simili.
Art. 45 - Recuperi
Si precisa che in caso di sinistro per il quale i Recuperi abbiano un valore, ciò darà luogo alla detrazione del relativo importo dall’indennizzo.
Art. 46 - Ubicazione e conservazione delle cose assicurate
E’ facoltà del Conduttore cambiare l’ubicazione delle cose assicurate, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente. Tale comunicazione non è necessaria per i beni concessi in noleggio, per quelli che per natura o destinazione sono ad impiego mobile od oggetto di utilizzo in diverse ubicazioni (es. macchine da cantiere/macchine agricole), nonché per diversa collocazione delle cose assicurate nell’ambito delle sedi operative del Conduttore. Rimane fermo l’obbligo di una adeguata conservazione dei beni.
Art. 47 - Scoperti e Franchigie Opzione A) ALL RISKS.
Per beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00:
- xxx xxxxx, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 750,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 750,00. Per beni con somma assicurata da € 5.000,01 ad € 20.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 2.000,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 1.000,00. Per beni con somma assicurata da € 20.000,01 a € 100.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 5.000,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 2.000,00. Per beni con somma assicurata da € 100.000,01 a € 200.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 10.000,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 5.000,00. Per beni con somma assicurata da € 200.000,01 a € 300.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 15.000,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 7.500,00.
Opzione B) ALL RISKS (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx).
Per beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00:
- xxx xxxxx, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 650,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 650,00. Per beni con somma assicurata da € 5.000,01 ad € 20.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.700,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 850,00. Per beni con somma assicurata da € 20.000,01 a € 100.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 4.250,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 1.700,00. Per beni con somma assicurata da € 100.000,01 a € 200.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 8.500,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 4.250,00.
Per beni con somma assicurata da € 200.000,01 a € 300.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 12.750,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 6.350,00.
Art. 48 - Limiti di indennizzo della Polizza Convenzione
E’ fissato il limite di indennizzo per l’intera convenzione e annualità assicurativa di € 5.000.000,00 con il sottolimite di
€ 2.000.000,00 per le garanzie catastrofali.
Assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di leasing
DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: Convenzione Strumentale
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in finanziamento.
Che cosa è assicurato?
XXXXX XXXXXXX (GARANZIE ALL RISKS)
La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione ai Conduttori.
SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).
In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.
L’IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall’origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato e/o il Contraente deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato e/o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. In particolare Generali Italia rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il Conduttore/Aderente/Utilizzatore (solo per leasing strumentale) in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA’
La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.
Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati” purché sia pagato il relativo premio.
Che cosa non è assicurato?
XXXXX XXXXXXX (GARANZIE ALL RISKS)
X Gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
X Le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto;
X Beni di valore singolo superiore ad € 300.000,00.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI DELLA PROPRIETA’
X I soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
X Le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
X Il Conduttore ed il Subconduttore.
Ci sono i limiti di copertura?
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato). Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione.
XXXXX XXXXXXX (GARANZIE ALL RISKS)
Sono esclusi:
X I danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
X I danni relativi alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, frizioni, lampade, pneumatici, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori;
X I beni con vetustà superiore ai 12 anni. Per i beni con più di 7 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione fino al compimento del 12° anno, in caso di sinistro le franchigie per le diverse garanzie si intendono raddoppiate;
X I danni causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
X I danni causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o del Conduttore;
X I danni dai guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni; X I danni causati da urto e/o ribaltamento;
X I danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
X I danni dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
X I danni verificatisi durante le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione;
X I danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
X I beni ad impiego mobile;
X I danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI :
L’assicurazione non copre i danni:
X Di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; X Da inquinamento in genere;
X I danni causati da software;
X I danni da amianto/asbesto;
X Avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con atti di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
X Avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con eventi atomici,
esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione.
Dove vale la copertura?
Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino,
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il modulo di adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia per il tramite del Broker Rizzoli entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di adesione nei modi previsti dalla Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione a condizione che:
- sia stato sottoscritto il contratto di leasing;
- il bene sia stato consegnato al Conduttore;
- il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto:
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti i requisiti sopra indicati
L’assicurazione deve avere una durata non inferiore a quella prevista dal contratto di locazione e non è tacitamente rinnovabile.
La convenzione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagato altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente può disdire la polizza mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza,
Il Conduttore può recedere fino al sessantesimo giorno dopo l’adesione, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec.
(DIP Aggiuntivo Danni)
COMPAGNIA Generali Italia S.p.A.
PRODOTTO Convenzione Strumentale
Edizione: 01.01.2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Conduttore/Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Generali Italia S.p.A. xxx Xxxxxxxxxx 00- 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - Recapito telefonico: x00 000 0000 000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx e-mail: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx - iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Al contratto si applica la legge italiana.
XXXXX XXXXXXX
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Opzione A) ALL RISK:
Per beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00:
- xxx xxxxx, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 750,00;
- per le garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 750,00.
Per beni con somma assicurata da € 5.000,01 ad € 20.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 2.000,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 1.000,00.
Per beni con somma assicurata da € 20.000,01 a € 100.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 5.000,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione;
Ci sono limiti di copertura?
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 2.000,00;
Per beni con somma assicurata da € 100.000,01 a € 200.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 10.000,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 5.000,00;
Per beni con somma assicurata da € 200.000,01 a € 300.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 15.000,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 7.500,00.
Opzione B) ALL RISK (Xxxxxxxxxx Xxxxxxx):
Per beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00:
- xxx xxxxx, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 650,00;
- per le garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 650,00.
Per beni con somma assicurata da € 5.000,01 ad € 20.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.700,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 850,00.
Per beni con somma assicurata da € 20.000,01 a € 100.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 4.250,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 1.700,00;
Per beni con somma assicurata da € 100.000,01 a € 200.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 8.500,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 4.250,00;
Per beni con somma assicurata da € 200.000,01 a € 300.000,00:
- per furto, rapina, eventi sociopolitici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 12.750,00;
- per garanzie catastrofali (terremoto, inondazione, alluvione e allagamento): 2% della somma assicurata per applicazione con il minimo di € 2.500,00 e con il limite massimo di indennizzo pari al 70% della somma assicurata per applicazione;
- per tutti gli altri danni: scoperto del 15% del danno con il minimo di € 6.350,00;
E’ fissato il limite di indennizzo per l’intera convenzione e annualità assicurativa di € 5.000.000,00 con il sottolimite di € 2.000.000,00 per le garanzie catastrofali;
In caso di sinistro risarcibile a termini della garanzia RCT, Generali Italia non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro danni materiali e diretti: - In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, a Generali Italia per il tramite del Broker Rizzoli Srl, a mezzo telegramma o posta raccomandata (Via Tosarelli 370, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - XX) o e-mail (xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx) nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Generali Italia; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante di Generali Italia; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). - In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare a Generali Italia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza. Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni. Denuncia di sinistro garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi: L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro a Generali Italia per il tramite del Broker Rizzoli Srl, a mezzo telegramma o posta raccomandata (Via Tosarelli 370, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - XX) o e-mail (xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx); nel caso di sinistri mortali o di notevole gravità la denuncia deve pervenire tramite mail entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se Generali Italia lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. |
Assistenza diretta/in convenzione: in generale non sono previste forme di assistenza diretta/in convenzione per la gestione dei sinistri. | |
Gestione da parte di altre imprese: non è presente gestione da parte di altre imprese/compagnie. | |
Prescrizione: | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Generali Italia alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. |
Quando e come devo pagare?
Premio | Fermi i limiti di legge, il premio annuo dovuto dal Conduttore dovrà essere da questi corrisposto al Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, con l’eventuale frazionamento in rate e con i mezzi di pagamento concordati con il Contraente stesso. Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento: - in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge; - tramite bancomat, dove disponibile; - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia; - con assegno intestato o girato a Generali Italia con clausola di intrasferibilità; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia; - per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID); - altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione, il Conduttore ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nei termini previsti dalle condizioni di polizza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ai soggetti conduttori ai quali, il Contraente, proprietario dei beni strumentali assicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in locazione finanziaria.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami sul contratto o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 - e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Gli organismi di Mediazione sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Xxxxxxxxxx tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A.– Funzione Customer Service, Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx, XX. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/ finnet.htm). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.