Prove. Le parti possono produrre nuovi documenti e indicare nuove prove. Il Collegio decide sull’ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
Prove. Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la penetrazione sull’asfalto colato, la resistenza a trazione indiretta
Prove. Le prove riguarderanno: l’analisi granulometrica, la qualità e percentuale dei bitumi, la stabilità e rigidezza Xxxxxxxx, la percentuale dei vuoti, l’assorbimento acustico.
Prove. Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente dalle cisterne o dai serbatoi di stoccaggio. Il bitume sarà riconosciuto come “modificato” solo se siano raggiunti tutti i parametri minimi, nessuno escluso, indicati nella tabella n. 3.
Prove. Le caratteristiche del bitume dovranno essere rilevate su campioni prelevati direttamente dalle cisterne o dai serbatoi di stoccaggio. Le verifiche indicate in grassetto nella tabella sono considerate prioritarie.
Prove. Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere eseguite dall’Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture, e secondo quanto la D.L. indicherà per verificare le rispondenze di quanto eseguito con le specifiche tecniche ed i disegni.
Prove. A completamento delle normali prove di commissioning, è richiesta l’esecuzione di prove reali specifiche per confermare l’adeguatezza dell’impianto alle prescrizioni contenute nel presente documento.
Prove. Devono essere eseguite, preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti prove: * continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; * resistenza di isolamento dell’impianto elettrico; * resistenza mediante interruzione automatica dell’alimentazione; * prove di polarità; * prove di funzionamento; * misura della caduta di tensione. 32.1.Continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari Deve essere eseguita una prova di continuità, con la corrente di almeno 0,2 A, impiegando una sorgente di tensione alternata o continua compresa fra 1 e 24 V a vuoto.
Prove a) I fornitori esteri, come pure ogni altra parte interessata, hanno ampie facilitazioni per la presentazione scritta delle prove che essi ritengono utili ai fini dell’inchiesta. Essi hanno pure il diritto, se giustificato, di presentare le prove oralmente.
b) Le autorità competenti danno possibilità al querelante e agli importatori ed esportatori interessati come pure ai governi dei Paesi esportatori, di accedere a tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle rispettive pratiche, non confiden- ziali ai sensi del paragrafo c) del presente articolo e utilizzate dalle autorità per un’inchiesta antidumping; esse danno parimenti la possibilità d’utilizzare dette informazioni per preparare l’argomentazione.
c) Tutte le informazioni di natura confidenziale (ad esempio, perchè la loro divulga- zione avvantaggerebbe sensibilmente un concorrente o danneggerebbe l’informatore o la persona che l’ha informato) come pure quelle confidenzialmente concesse dai partecipanti ad un’inchiesta antidumping, sono considerate strettamente confiden- ziali dalle autorità interessate e saranno rivelate soltanto con il consenso dell’infor- matore. * Giusta la definizione dell’art. 4.
d) Tuttavia, se le autorità interessate ritengono ingiustificata la richiesta di tratta- mento confidenziale e se l’informatore si oppone alla pubblicazione delle informa- zioni, anche generica o riassuntiva, esse hanno facoltà di non tener conto di dette informazioni, a meno che non ne sia dimostrata l’esattezza in modo convincente da fonte degna di fede.
e) Al fine di verificare o completare le informazioni, le autorità interessate hanno, all’occorrenza, la facoltà di procedere ad inchieste in altri Paesi a condizione che ottengano l’accordo delle imprese interessate e che avvisino ufficialmente i rappre- sentanti del governo del Paese in questione e che quest’ultimo non faccia opposi- zione.
f) Quando le competenti autorità sono convinte che gli elementi probanti sono suf- ficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta antidumping ai sensi dell’arti- colo 5, i rappresentanti del Paese esportatore nonché gli importatori e gli esportatori interessati sono avvertiti ufficialmente e può essere fatta la pubblicazione.
g) Durante l’inchiesta antidumping ogni parte ha la possibilità di difendere i propri interessi. A questo scopo le autorità interessate, se richieste, danno possibilità a tutte le parti interessate di incontrare quelle rappresentanti gli interessi opposti per con- frontare...
Prove. Devono essere eseguite, preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti prove: continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; resistenza di isolamento dell’impianto elettrico; resistenza mediante interruzione automatica dell’alimentazione; prove di polarità; prove di funzionamento; misura della caduta di tensione.