Durata del contratto collettivo di lavoro Clausole campione

Durata del contratto collettivo di lavoro. 1 Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2019. 2 Le questioni concernenti il presente CCL potranno pure essere discusse durante la validità dello stesso, su richiesta motivata di una delle parti contraenti. 3 Le parti contraenti si incontreranno ogni anno (entro fine ottobre) per discutere l’eventuale adeguamento dei adeguamento dei salari individuali e contrattuali. 4 Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno. Bellinzona, 2 dicembre 2016 Per l’Associazione Ticinese dei Mastri Gessatori e Plafonatori (ATMG&P):
Durata del contratto collettivo di lavoro. 24 Art. 1 Principi 25 Art. 2 Utilizzo 25 Art. 3 Accesso 25 Art. 4 Procedura 26 1. Salari minimi lavoratori e salari base apprendisti 27 2. Salari minimi giovani lavoratori 28 3. Xxxxxx minimi apprendisti 28 4. Salari mensili 28 5. Durata della convenzione 28 Art. 1 Registrazione atti 30 Art. 2 Procedura in generale 30 Art. 3 Procedura orale 30 Art. 4 Procedura scritta 30 Art. 5 Relatore 31 Art. 6 Prove 31 Art. 7 Potere d’esame - Indagine d’ufficio 31 Art. 8 Assunzione delle prove 31 Art. 9 Giudizio 31 Art. 10 Notificazione del giudizio 32 Art. 11 Restituzione dei documenti 32 Art. 12 Modo di intimazione 32 APPENDICE 4 – CIRCOLARE RELATIVA ALL’ASSOGGETTAMENTO CONTRIBUTIVO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI RISPETTO ALL’ART. 26 CCL 33 Disposizioni generali‌ Art. 1 Campo di applicazione‌ 1 Dal profilo geografico le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del cantone Ticino. 2 Dal profilo aziendale, il presente CCL fa stato per tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivestiti con lastre cementizie. 3 Dal profilo professionale, il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate al capoverso 2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione. 4 Il presente CCL non vale per: a) i quadri dirigenti; b) il personale amministrativo; c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri. 5 Subito dopo la stipulazione del presente CCL, le parti contraenti inoltreranno la domanda per la dichiarazione di obbligatorietà. Art. 2 Interessi professionali‌ Le parti contraenti si adoperano per promuovere gli interessi professionali comuni, in modo speciale: a) propugnando l’emanazione e l’applicazione di disposizioni sugli appalti conformi ai nostri tempi; b) cercando di ottenere dei termini sufficienti per l’esecuzione dei lavori e di assicurare un’occupazione possibilmente regolare; c) intervenendo in comune presso le istanze competenti per ottenere che i lavori pubblici o quelli sussidiati dai poteri pubblici siano aggiudicati unicamente alle imprese che osservano gli impegni derivanti dal presente CC...
Durata del contratto collettivo di lavoro. Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2017 ed è valido fino al 31 dicembre 2025. 1 2 3
Durata del contratto collettivo di lavoro. 24 Art. 1 Principi 25 Art. 2 Utilizzo 25 Art. 3 Accesso 25 Art. 4 Procedura 26 1. Salari minimi lavoratori 27 2. Salari minimi giovani lavoratori 27
Durata del contratto collettivo di lavoro. 1 Il presente CCL è valido fino al 31 dicembre 2019. 2 Le questioni concernenti il presente CCL potranno pure essere discusse durante la validità dello stesso, su richiesta motivata di una delle parti contraenti. 3 Le parti contraenti si incontreranno ogni anno (entro fine ottobre) per discutere l'eventuale adeguamento dei salari individuali e contrattuali. 4 Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno. Bellinzona, 09 novembre 2016 Per l’Associazione Ticinese Pavimenti (ATP): il presidente: il segretario:
Durata del contratto collettivo di lavoro. 1 Il presente CCL è valido fino al 31 dicembre 2018. 2 Le questioni concernenti il presente CCL potranno essere discusse durante la validità dello stesso, su richiesta motivata di una delle parti contraenti. 3 Le parti contraenti potranno incontrarsi su richiesta di una delle parti per discutere l’eventuale adegua- mento dei salari individuali e contrattuali. 4 Se non verrà disdetto entro tre mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera racco- mandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx Unia, Ticino Lugano, 2016 Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxx Unia Berna, 2016 Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese Lugano, 2016 Art. 1 Classe salariale/livello salariale/qualifica/salari Le classi salariali, i livelli salariali, le qualifiche ed i salari minimi contrattuali sono i seguenti: Classe sala- riale/livello salariale Qualifica Salari minimi Orario Mensile C Lavoratore senza esperienza o senza for- mazione professionale fr. 25.45 fr. 4'413.-- B Lavoratore con conoscenze professionali ma senza certificato professionale fr. 28.30 fr. 4'843.-- A Lavoratore qualificato senza certificato professionale o riconosciuto tale dal da- tore di lavoro fr. 29.95 fr. 5'273.-- Q Lavoratore diplomato in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPS (attestato federale di capacità o estero equivalente) fr. 31.15 fr. 5'478.-- Capi Lavoratore qualificato che ha concluso con successo una scuola riconosciuta per capi o che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro fr. 33.10 fr. 5'822.-- Art. 2 Salari per i giovani lavoratori in possesso del certifi- cato di capacità Qualifica Salari minimi Orario Mensile 1 Giovani lavoratori nel primo anno dopo la fine del tiro- cinio pari al 12% in meno del salario minimo della classe salariare Q fr. 27.41 fr. 4'820.-- 2 Giovani lavoratori nel secondo anno dopo la fine del tirocinio pari al 10% in meno del salario minimo della classe salariale Q fr. 28.04 fr. 4'930.-- Da notare che i salari minimi valgono quale retribuzione minima per i lavoratori di nuova assun- zione e per quelli che cambiano la classe salariale/livello salariale.
Durata del contratto collettivo di lavoro. 21 ART. 1 PRINCIPI 22 ART. 2 UTILIZZO 22 ART. 3 ACCESSO 22 ART. 4 PROCEDURA 23 APPENDICE 2 – CONVENZIONE SALARIALE VALEVOLE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 24

Related to Durata del contratto collettivo di lavoro

  • Durata del contratto 12.1. La durata di efficacia del Contratto è fissata in anni 18 (diciotto) decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente. E’ espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza. 12.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo. 12.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto. 12.4. Al termine del Contratto, anche per risoluzione, il Comune avrà la facoltà: a) di acquistare o far acquistare, e il Concessionario sarà obbligato a vendere, quanto segue: 1. i beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l’esercizio della farmacia, previo inventario, ad un corrispettivo da concordare tra le parti; 2. le scorte dei prodotti per la vendita che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino al valore determinato, previo inventario, secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First Out); b) di subentrare o far subentrare nei contratti di fornitura e di locazione in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario. Comunque i crediti che non siano relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, resteranno sulla titolarità del concessionario. Similmente i debiti non relativi a contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione, graveranno su di esso.

  • Decorrenza e durata del contratto Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del

  • Durata del contratto e recesso 5.1 Il Contratto è a tempo indeterminato a decorrere dalla data di attivazione dei Servizi; 5.2 Al Cliente è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto e di cambiare operatore in ogni momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione scritta da inviare all’Operatore a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, se il Cliente è in possesso di indirizzo di Posta Elettronica Certificata; 5.3 Il recesso è efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Entro lo stesso termine l’Operatore provvede alla disattivazione dei Servizi e/o al trasferimento dell’utenza, con eventuale addebito dei relativi costi giustificati per la gestione tecnica/amministrativa antecedenti e successivi al recesso. Tali costi giustificati includono quelli specificati nelle Condizioni Generali e nel Modulo d’Ordine o nella Scheda Prodotto e periodicamente aggiornati sul Sito web dell’Operatore secondo quanto previsto dalla L. n. 40/2007 e s.m.i. nonché gli sconti o altri vantaggi economici fruiti dal Cliente in relazione ad una specifica promozione ove la promozione e/o i relativi benefici siano stati vincolati da Operatore ad una durata minima non ancora conseguita alla data di efficacia del recesso. Il cliente è tenuto a pagare i corrispettivi per i servizi usufruiti comprensivi di canoni mensili relativi al periodo di fatturazione in corso fino alla effettiva disattivazione per effetto del recesso; 5.4 Se il Contratto si conclude fuori dai locali commerciali dell’Operatore o attraverso Tecniche di comunicazione a distanza, in conformità agli articoli. 64 e 65 del codice del Consumo e alla Delibera 664/06/CONS e s.m.i., il Cliente ha diritto di recedere, mediante comunicazione scritta, da inviare all’Operatore a mezzo raccomandata A/R con in allegato fotocopia di un documento d’identità valido, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla conclusione del Contratto o nel diverso termine previsto dalla Legge. Il diritto di recesso entro il termine predetto è escluso, nei limiti consentiti dalla Legge, allorquando l’Operatore abbia già dato inizio all’esecuzione del Contratto con il consenso del Cliente, fermo restando il diritto di recesso di cui ai precedenti articoli 5.2 e 5.3 e il diritto del Cliente di recedere in ogni tempo senza penali ove sussista l’oggettiva impossibilità di attivare in concreto i Servizi; 5.5 Qualora il Contratto abbia ad oggetto più Servizi, salva diversa disposizione, il Cliente potrà recedere limitatamente ad uno o più di essi; 5.6 Con il ricevimento della comunicazione di recesso inviata nei termini e secondo le modalità sopra descritti, le Parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal Contratto, fatte salve le obbligazioni derivanti dall’esecuzione, anche parziale, di quest’ultimo, ivi compreso l’obbligo di restituzione entro 14 (quattordici) giorni lavorativi di eventuali beni e/o Apparati consegnati al Cliente per la fruizione dei Servizi, o l’obbligo di corrisponderne il valore, secondo quanto specificato nel Modulo d’Ordine e/o sul Sito web dell’Operatore o secondo valore di mercato.; 5.7 Al momento dello scioglimento del Contratto il Cliente ha diritto al riconoscimento dell’eventuale Credito residuo con le modalità e i termini di cui al Servizio Assistenza Clienti, alla Carta Servizi o al Sito web; 5.8 Il Cliente accetta e prende atto che la cessazione a qualunque titolo dei Servizi comporta la cancellazione dei dati relativi ai Servizi medesimi non vincolati da obblighi di legge.

  • Risoluzione anticipata del contratto In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Documenti che fanno parte del contratto 1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo; b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo (materialmente allegato); c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come da elenco elaborati allegato, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l’elenco dei prezzi unitari (materialmente allegato); e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui al D. Lgs. 50/2016 e all’art. 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 207 del 2010; g) le polizze di garanzia di cui agli artt. 35 e 37. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare: a) il Codice dei Contratti; b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile; c) il D. Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ed ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al D. Lgs. 50/2016; c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;