Provvedimenti sanzionatori Clausole campione

Provvedimenti sanzionatori. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato comporta a carico dei responsabili che le hanno commesse, l’applicazione di provvedimenti sanzionatori: ✓ Il tipo e l’entità delle sanzioni previste saranno applicate tenendo conto dell’intenzionalità o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata; ✓ del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari; ✓ di particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione. Una volta accertata la violazione di una disposizione del presente capitolato sarà segnalata per iscritto la violazione al Responsabile dell’impresa, al legale rappresentante dell’Impresa e alle competenti funzioni aziendali di ISAB Energy Services (Ingeneria e Manutenzione, HSE, H.R., Acquisti), che provvederanno, come detto, a sanzionare il comportamento censurato, fatta salva ogni iniziativa volta a far sanzionare dai competenti organi pubblici illeciti penali o di varia natura. In ogni caso, la violazione delle prescrizioni fissate nel Capitolato e nelle procedure previste dai protocolli interni di ISAB Energy Services compromette il rapporto fiduciario tra ISAB Energy Services e l’Impresa Esecutrice. Si richiede pertanto alle imprese, in conformità a quanto previsto dai singoli contratti collettivi di settore applicabili, di dotarsi di un sistema disciplinare trasparente, efficace e strutturato, che preveda sanzioni commisurate alle diverse tipologie di infrazione. Contestato quindi l’accaduto all’impresa terza, sarà cura del gestore di contratto vigilare perché sia attivato dei confronti del responsabile delle infrazioni, il procedimento disciplinare a norma dell’art. 7, L.300/1970, del cui esito, ISAB Energy Services dovrà essere prontamente informata. Al ricevimento della documentazione a supporto dell’effettiva adozione del provvedimento, ISAB Energy Services inibirà l’accesso agli stabilimenti. Nel caso si rendesse necessario sospendere il lavoratore, in attesa dei provvedimenti disciplinari dell’impresa terza, è facoltà del gestore del contratto procedere con un provvedimento provvisorio a titolo precauzionale con effetto immediato. Tale provvedimento deve essere comunicato per iscritto al Responsabile dell’impresa ed alle competenti funzioni aziendali. Per quanto riguarda gli interventi nei confronti delle imprese, i cui dipendenti si siano resi responsabili di infrazioni ISAB Energy Services, attraverso il gestore del cont...
Provvedimenti sanzionatori. 1. In caso di inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 16 e 17 e di tutte le altre disposizioni del presente Disciplinare, fatti salvi i richiami verbali eseguiti dal Referente amministrativo, volti a recuperare occasionali condotte irrispettose, si applicano i seguenti provvedimenti sanzionatori: a) Richiamo scritto. Il richiamo scritto consiste nella contestazione scritta di un’infrazione alle disposizioni del presente Disciplinare secondo le seguenti modalità: 1) l’infrazione viene rilevata dal Referente amministrativo, e segnalata al Responsabile della Sezione ‘Gestione servizi abitativi e ristorativi’, e allo studente stesso, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica. La segnalazione è finalizzata all’applicazione del richiamo scritto, fatte salve le ipotesi di applicazione di una multa, di cui alla successiva lettera b) o per fatti di particolare gravità, al provvedimento di decadenza dai benefici ed espulsione dai collegi di cui alla successiva lettera c); 2) il richiamo scritto, a cura del Responsabile della Sezione ‘Gestione servizi abitativi e ristorativi’, verrà notificato allo studente presso il Collegio, nonché al Dirigente del Servizio competente dell’Agenzia; 3) l’applicazione di due richiami scritti nel corso dello stesso anno accademico comporta sempre l’applicazione della multa di cui alla successiva lettera b); tre richiami scritti, anche applicati in differenti anni accademici, danno luogo alla decadenza dai benefici con conseguente espulsione dalla residenza di cui alla successiva lettera c). b) Multa - sanzione pecuniaria. La multa è una sanzione pecuniaria il cui ammontare varia da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 75,00, da corrispondere entro trenta giorni dalla notifica dell’infrazione presso il Collegio (diversamente si procede con quanto disposto dall’art. 14 del presente Disciplinare), è disposta dal Dirigente del Servizio competente dell’Agenzia, su proposta del Responsabile della Sezione “Gestione servizi abitativi e ristorativi” qualora lo studente: 1) a seguito dell’applicazione di un richiamo scritto di cui alla lettera a), reitera uno dei comportamenti indicati dall’art. 16 e dall’art. 17; 2) commette all’interno delle strutture residenziali atti o fatti di particolare gravità ai danni di cose o persone, anche se non previsti dal presente Disciplinare o in assenza di precedenti richiami. c) Decadenza dai benefici ed espulsione dai Collegi. Per decadenza dai benefici ed espulsione dai Collegi si...
Provvedimenti sanzionatori. 1. Verificate eventuali irregolarità, emerse a seguito delle attività di controllo e verifica, o su segnalazione dei soggetti finanziatori o del Comune, il Gestore del Fondo adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 17 del Regolamento.
Provvedimenti sanzionatori. 48.1 Al di là ed in aggiunta ad eventuali attribuzioni di costi, oneri e adempimenti che siano specificamente previste negli articoli che precedono, ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento comporta altresì il pagamento di penalità nelle seguenti misure 48.1.1 In via generale, salvo i casi sottoindicati: da 40 a 240 €; 48.1.2 in caso di inosservanza degli articoli 34.2, 34.3, 34.4, 34.9: da 75 a 450 €; 48.1.3 in caso di inosservanza degli articoli 34.5, 34.6: da 100 a 600 €; 48.1.4 in caso di inosservanza dell’articolo 20.11 100 €. 48.2 La seconda violazione, accertata nello stesso mese della precedente, comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie nelle seguenti misure: 48.2.1 In xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx: da 80 a 480 €; 48.2.2 in caso di inosservanza degli articoli 34.2, 34.3, 34.4, 34.9: da 150 a 900 €; 48.2.3 in caso di inosservanza degli articoli 34.5, 34.6: da 200 a 1200 €. 48.3 La terza violazione, accertata nello stesso mese delle precedenti, comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie nelle seguenti misure: 48.3.1 In xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx: da 120 a 720 €; 48.3.2 in caso di inosservanza degli articoli 34.2, 34.3, 34.4, 34.9: da 225 a 1350€; 48.3.3 in caso di inosservanza degli articoli 34.5, 34.6 e 38.3 da 300 a 1800 €. 48.4 La violazione è contestata all’interessato che, entro il termine di dieci giorni, può conciliare in via breve la penalità a pena, scaduto il termine, di recupero coattivo – anche mediante compensazione – degli importidovuti. 48.5 Senza pregiudizio per le penalità di cui sopra, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, indipendentemente da ogni diversa azione civile e penale, possono comportare, a cura del Direttore di Centro, la sospensione e/o la definitiva revoca della validità della tessera di accesso al Centro oltre che l’eventuale apprensione definitiva all’Ente Gestore dell’eventuale credito residuo della tesseramedesima; 48.6 Le violazioni delle prescrizioni di cui all’art. 28.1 si applicano nei confronti del mittente, del vettore e del destinatario della merce. 48.7 Le violazioni all’art. 34.10 comportano altresì la riscossione, da parte dell’Ente Gestore di una somma di €uro 50 oltre IVA, per ogni mq occupato per giorno, quale corrispettivo per il maggiore utilizzo di spazi dell’Ente Gestore stesso. 48.8 L’introduzione di oggetti e merci estranei alle attività svolte presso il Centro comporterà l’addebito di una penale da € 3.000 a € 6.000 per ogni si...
Provvedimenti sanzionatori. Art. 49 Accertamento delle violazioni

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  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • OPZIONI E RINNOVI La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

  • AVVERTENZE È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’offerta non potrà più essere ritirata. • Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata è possibile entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Disciplinare, presentare una nuova offerta. • La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara (Bando di gara, schema di Accordo Quadro, ecc.) con rinuncia ad ogni eccezione.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.