RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. 1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso nei seguenti casi:
a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
c) interruzione ingiustificata dell’attività di ricerca per un periodo superiore a tre mesi.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, l’Azienda ULSS, nelle modalità e forme previste dall’articolo 5 dell’accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto. Qualora il medico incaricato intenda interrompere l’attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS e al Centro di Servizi con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. La Stazione Appaltante ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni. Sono causa di risoluzione espressa dal contratto:
1. le mancate prestazioni del servizio per 2 (due) giorni consecutivi, salvo le cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
2. le ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi al servizio;
3. quando l’appaltatore si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento;
4. quando l’appaltatore cede ad altri, sia direttamente che indirettamente, e senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;
5. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai termini dell’art. 1453 e segg. del C.C.. In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore, in aggiunta alle penalità sopra menzionate, dovrà risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi. L’utilizzo di automezzi non compresi tra quelli presentati in sede di offerta, ovvero sostituiti con altri dalle caratteristiche inferiori, contestabili dalle competenti Autorità di Polizia, potrà essere causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, così come l’utilizzo di automezzi non aventi caratteristiche tecniche corrispondenti o superiori a quelli presentati in sede di offerta, o di automezzi non omologati, nonché il mancato rispetto delle norme del Codice della strada in base all’uso e all’omologazione del veicolo adibito al servizio, potranno essere causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo del Codice Civile sopra citato. L’Amministrazione comunale si riserva altresì il diritto di revocare il servizio in qualunque momento, ove non ne sia più ravvisata la necessità, o in caso di intervenute nuove necessità organizzative dello stesso, con un preavviso di almeno 30 giorni, senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritti a compensi o indennizzi di sorta.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. 34 6.4 ESECUZIONE DELLA PROCEDURA IN DANNO 34 6.5 CESSIONI E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA, CESSIONE DI CREDITI 34
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora la società aggiudicataria si renda inadempiente ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., anche ad uno solo degli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto disposto dall’Amministrazione, viene adottata la procedura prevista dall’art. 108 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art. 103 del Codice degli appalti pubblici, in caso di risoluzione contrattuale, l’Amministrazione potrà trattenere la garanzia fideiussoria costituita dalla società aggiudicataria di cui al precedente paragrafo 4.2.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. 16 CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 16
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. AMT si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Contratto in ogni momento, qualora si verifichino gravi inadempienze al presente Capitolato d'Oneri. In particolare, potrà comportare la risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. la violazione di una o più delle condizioni previste ai seguenti: - comma 1.1.12 ricambi originali - comma 1.1.13 ricambi equivalenti - comma 3.1.1 Tempi di consegna per ordini programmati - comma 3.2.1 Tempi di consegna per ordini urgenti - comma 3.7.1 quantità fisica in eccesso a quanto indicato - art. 4.4 Ordini programmati inevasi per materiali mancanti/ non consegnati–Segnalazione - art. 4.5 Conseguenze sull’ordine programmato/posizioni d’ordine programmato per materiale non consegnato- Risoluzione di diritto - art. 4.6 Ordini urgenti inevasi per materiali mancanti/ non consegnati–Segnalazione - art. 4.7 Conseguenze sull’ordine urgente/posizioni d’ordine urgente per materiale non consegnato- Risoluzione di diritto - art. 4.12 Correttezza del rapporto commerciale - art. 5.1 Documentazione da produrre - comma 5.2.2 Collaudo tecnico documentale - comma 5.2.4 Sostituzione della fornitura non conforme - art. 5.3 Garanzie sui materiali - art. 7.12 Penali globalmente applicate pari o superiore al 10% del valore dell’appalto - Inoltre potrà comportare la risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il verificarsi delle condizioni di risoluzione indicate nei seguenti: - art. 6.11 livello di servizio non accettabile - art 10.5 Recesso dal rapporto contrattuale - art. 10.6 Esecuzione d'ufficio - art. 10.10 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari - Il contratto sarà altresì risolto in maniera espressa: - in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente, ovvero qualora emerga per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; - in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che...
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. L’Amministrazione si riserva facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora la società aggiudicataria si renda inadempiente ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del c.c., anche ad uno solo degli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione del contratto disposto dall’Amministrazione, viene adottata la procedura prevista dall’ art. 108 e seguenti del Codice dei contratti pubblici. In particolare, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione ha il diritto di interpellare, in ordine di graduatoria, i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria definitiva, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei servizi oggetto dell’appalto. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L’Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: - in caso di cessione della Società, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro e pignoramento a carico anche di un singolo componente della Società; - qualora l’importo complessivo delle penalità comminate al fornitore/fondo sanitario raggiunga la soglia del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto; Ai sensi dell’art. 103 del Codice degli appalti pubblici, in caso di risoluzione contrattuale, l’Amministrazione potrà trattenere la garanzia fideiussoria costituita dalla società aggiudicataria di cui al precedente paragrafo 4.2.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. L’Amministrazione si riserva la facoltà, sulla base di quanto disposto dall’art. 108 del Codice, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora la società aggiudicataria si renda inadempiente ai sensi dell’art. 1453 e seguenti del Codice civile, anche ad uno solo degli obblighi contrattuali.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. 8.1 Fatta salva I'applicazione dell'art. 1453 x.x. x xx. xxx x.x., xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del Collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, l'Azienda potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.