Accertamento delle violazioni Clausole campione

Accertamento delle violazioni. I verbali di accertamento delle violazioni dovranno essere consegnati al Comando Polizia Locale nella stessa giornata di emissione, secondo le direttive impartite, mediante l'utilizzo di apposita modulistica concordata con il Comando o con applicazioni informatiche in uso; la modulistica e le eventuali variazioni della stessa derivanti da novità normative, che comportino l'adozione di stampati diversi, è a carico del concessionario, così come eventuali supporti informatici adottati per la verbalizzazione delle violazioni. Rimane a norma di legge di competenza del Comune concedente l’irrogazione delle sanzioni e l’adozione dei provvedimenti conseguenti. La violazione potrà essere accertata oltre che per l'assenza dell'apposito tagliando, che dovrà essere esposto in maniera visibile all'interno del veicolo, anche per la sosta con tagliando scaduto e non rinnovato; dovrà comunque essere garantito all’utenza il tempo necessario per l'acquisizione del tagliando di sosta. Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al Direttore dell’esecuzione eventuali circostanze e accadimenti, rilevati nell'espletamento del proprio compito, che possano impedire il regolare adempimento del servizio.
Accertamento delle violazioni. Se nel corso dei controlli di cui ai paragrafi precedenti, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile del Servizio cui compete l’istruttoria che provvede, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all’inadempiente l’infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando (a norma dell’art. 10 della Legge 241/90) le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile del Servizio valutate le eventuali controdeduzioni presentate, adotta una determinazione in ordine ad eventuali prescrizioni, all’attivazione del procedimento di decadenza parziale o totale ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento. Informazioni su procedure, entità e modalità per riduzioni ed esclusioni per le misure a superficie e per le misure ad investimento ed altre misure, sono state disciplinate con appositi atti. In particolare con DGR n. 313 del 27 marzo 2017 recante “Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Reg. (UE) n. 640/2014, per impegni di misure agroambientali e per il benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/92 e n. 1698/2005 e del Regolamento (UE) n. 1305/2013 annualità 2015 e successive. Testo coordinato delle disposizioni regionali” sono state disciplinate le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure “a superficie”; mentre con DGR n. 935 del 2 agosto 2017 recante “PSR per l’Umbria 2014/2020 – Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni essenziali comuni o trasversali da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali”, sono state disciplinate le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure “a investimento o altre misure” ovvero delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali.
Accertamento delle violazioni. L’accertamento delle violazioni dei doveri previsti nel presente Codice Etico è condotto dalla Alta Direzione.
Accertamento delle violazioni. 1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo. 2. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, secondo le modalità ed i limiti previsti dall’art. 16 della Legge n. 689/81, dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria. 3. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all’art. 95 , nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 della Legge n. 689/81. 4. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad un terzo della somma massima prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre le spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In caso di mancato pagamento, si applicheranno le procedure esecutive previste dal Capo I, Sezione II, della Legge n. 689/81. 5. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune. In tali casi oltre all’applicazione della sanzione dovrà essere previsto il relativo risarcimento danni. 6. Il trasgressore può avvalersi, a norma dell’art. 18 della Legge n. 689/81 e successive modifiche, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Dirigente del Settore competente, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione. 7. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l’organo accertatore trasmette il rapporto ex art, 17 legge 689/81 al Dirigente per l’emissione dell’ordinanza – ingiunzione.
Accertamento delle violazioni. Ai sensi dell’art.34 bis della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii.v, il Comune esercita le funzioni di ispezione e controllo del patrimonio, di contestazione delle violazioni al presente Regolamento, nonchè l’applicazione delle relative sanzioni, avvalendosi di agenti accertatori (ai sensi della L.R. 28/4/1984 n.21), secondo i criteri previsti negli articoli seguenti. Il Comune può delegare l’esercizio delle funzioni, di cui al precedente comma, all’Ente gestore. L’agente accertatore è titolare dei poteri di cui all’art.13 della legge n.689/1981 e deve essere munito di apposito documento di identificazione, che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti ad esso attribuiti. L’agente accertatore, una volta accertata con l’ispezione la/le violazione/i al Regolamento d’uso (art.3 Regolamento di contratto), redige verbale di ispezione e diffida il trasgressore a sanare la/le stessa/e. Tale diffida amministrativa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato all’interessato, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a 10 giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora il soggetto diffidato non provveda nel termine indicato, l’agente accertatore procede a redigere il verbale di accertamento. La diffida amministrativa non è rinnovabile ne’ prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L’autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti. Il verbale di accertamento delle violazioni deve contenere i dati e le informazioni previste dall’art.8 della L.R. n.21/1984. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall’agente accertatore al trasgressore, al responsabile in solido o a chi era tenuto alla sorveglianza. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi delle violazioni devono essere notificati agli interessati. Gli interessati possono far pervenire al Comune/Ente gestore scritti difensivi o documenti, nonchè la richiesta di essere sentiti entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Il Comune/Ente gestore, esaminati i documenti e gli argomenti esposti ed eventualmente sentiti gli interessati, determina con ordinanza la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, se ritiene fondato l’accertamento. Altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione. L’ordinanza–ingiunzione va notificata entro 90 ...
Accertamento delle violazioni. 49.1 Le inosservanze o violazioni al presente Regolamento sono accertate dall’Ente Gestore, attraverso propri dipendenti o incaricati o attraverso il servizio di Guardiania o l’Ente di Vigilanza. 49.2 L’Ente Gestore comunica all’interessato l’infrazione accertata indicando l’ammontare della penalità ed il termine del pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la validità della tessera d’accesso del soggetto interessato può essere sospesa e l’Ente Gestore è autorizzato a procedere in giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta.
Accertamento delle violazioni. 49.1 Le inosservanze o violazioni al presente Regolamento sono accertate dall'Ente gestore, anche con l’uso di dispositivi tecnici, attraverso propri dipendenti o incaricati o attraverso il servizio di Guardiania, o dall'Organo di Vigilanza pubblico, nell'ambito delle competenze attribuite dagli artt. 2, 5 e 6 della Convenzione citata. 49.2 Nel caso di accertamento da parte dell' Organo di Vigilanza pubblico, si applicano le procedure dell'Ente a cui appartiene l'Organo stesso. 49.3 Nel caso di accertamento da parte dell'Ente gestore, questi comunica all'interessato l'infrazione accertata indicando l'ammontare della sanzione ed il termine del pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la validità della tessera d'accesso del soggetto interessato è sospesa e l'Ente gestore è autorizzato a procedere in giudizio per ottenere il pagamento della somma dovuta.

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  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione da parte dell'Affidatario delle seguenti attività per il conseguimento dello Scopo dell'Affidamento: (a) la redazione dei Documenti di Progettazione degli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio- impianto sia a livello impiantistico che di involucro; (b) l'esecuzione dei lavori (previa approvazione degli stessi dall'affidante) in conformità ai Documenti di Progettazione, nonché la fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessari; (c) l'erogazione del Servizio energia; (d) la gestione degli impianti fotovoltaici. L'Affidamento per quanto non espressamente previsto nel presente contratto è disciplinato dalle norme del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, a norma dell'art. 165 e successivi del Codice i presupposti e le condizioni di base che deteminano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'Affidante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nell'Affidamento, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza dell'Affidamento. In mancanza della predetta revisione l'Affidatario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per l'Affidatario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore dell'Affidante. E' facoltà dell'Affidante non realizzare alcuni degli interventi di riqualificazione previsti o se necessario aggiungerne altri agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto di Affidamento. E' facoltà dell'Affidatario richiedere l'inserimento di ulteriori immobili/impianti all'interno del presente contratto unitamente alle attività di cui alla lettera (a), (b), (c) e d). In tal caso, sarà predisposto un idoneo Addendum al presente contratto che ne estenderà l'ambito di applicazione. In caso di modifica degli interventi, la revisione del piano economico e finanziario dovrà essere concordata con l'Affidante interessato, anche per il tramite di un loro rappresentante, tenendo conto dell'equilibrio economico – finanziario complessivo del piano allegato. Le misure di revisione dell'equilibrio economico finanziario, come sopra concordate, potranno riguardare, o avere effetto, anche solo sul Contratto stipulato con l'Affidante interessato.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).