Common use of Pubblicazioni Clause in Contracts

Pubblicazioni. In caso di contitolarità del Foreground, ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del Progetto, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti interessate della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Le Parti che ricevono la comunicazione di cui al precedente comma avranno facoltà di: (a) comunicare per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero (b) richiedere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge. In assenza di riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione. Le Parti si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano: - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l’emblema dell’UE, con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione, nell’ambito del PNRR, riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione, attraverso l’inserimento di un’apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto- investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell’ambito del PNRR; - ad affiancare l’emblema dell’UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE; - ad utilizzare, per i documenti prodotti nell’ambito del Progetto, il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”; - a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MUR.

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Samples: Accordo Per La Realizzazione Del Programma Di Ricerca

Pubblicazioni. In caso Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di contitolarità del Foregroundcompetenza, ciascuna Parte ha il in modo da assicurare che tutti i soggetti di UNICA e di ISCOM coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici di ISCOM. Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del Progetto, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti interessate della bozza della pubblicazione progetto dell’altra Parte copia dell’atto di divulgazione proposto e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Le Parti che ricevono la comunicazione di cui al precedente comma avranno facoltà di: (a) comunicare per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozzadalla sua ricezione, quali informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terziquesta non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni: - proteggere le proprie Informazioni Confidenziali; ovvero (b) richiedere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di - consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale; - proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad ottenere un titolo regime di proprietà intellettualesegretezza. Nello specifico, ove in caso di deposito di domanda di brevetto in itinere la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge. In assenza di riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza posticipazione della pubblicazione e/o avrà efficacia fino alla data dello stesso deposito o, se concordato per iscritto tra le Parti, per tutta la durata del periodo di segretezza della presentazionestessa domanda. Le Resta inteso tra le Parti si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano: - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l’emblema dell’UE, con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione, nell’ambito del PNRR, riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione, attraverso l’inserimento di un’apposita dicitura, comprensiva del riferimento consenso alla Missione e Componente di investimento o sotto- investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell’ambito del PNRR; - ad affiancare l’emblema dell’UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L’emblema deve rimanere distinto e separato e pubblicazione non può potrà essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE; - ad utilizzare, per i documenti prodotti nell’ambito del Progetto, il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”; - a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MURnegato senza adeguata motivazione.

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Samples: Protocollo d'Intesa

Pubblicazioni. In caso di contitolarità del Foreground, ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del Progetto, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti interessate della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi6.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a far sì che ricevono il proprio personale, coinvolto nell’esecuzione dell’Accordo e nello svolgimento delle attività relative a ciascun Progetto di Ricerca, faccia espresso riferimento alla collaborazione tra esse, dandone adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, nelle pubblicazioni scientifiche, nelle partecipazioni congressuali. 6.2. Le Parti inoltre favoriscono pubblicazioni scientifiche e azioni divulgative e di formazione congiunte. 6.3. Ciascuna Parte ha diritto di pubblicare, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground ed il Sideground di un Progetto di Ricerca a terzi, purché la comunicazione Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito all’altra Parte copia dell’atto di cui al precedente comma avranno facoltà di: (a) comunicare per iscrittodivulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozzadalla sua ricezione, quali questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni: - proteggere le informazioni riservate sul Background: in tale ipotesi, la proroga varrà al massimo sino a quando il Background debba essere tenuto segreto secondo quanto previsto al comma 7.1 del successivo articolo 7; - consentire la redazione di una domanda di brevetto sui risultati contenuti nella pubblicazione proposta: in tale ipotesi, la proroga varrà per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà segreta; - proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili): in tale ipotesi, la proroga richiesta varrà al massimo sino a quando il Sideground e il Foreground debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero (b) richiedere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire tenuti segreti in accordo con il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi comma 7.1 del presente Accordo o della legge. In assenza di riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione. Le Parti si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano: - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l’emblema dell’UE, con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione, nell’ambito del PNRR, riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione, attraverso l’inserimento di un’apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto- investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell’ambito del PNRR; - ad affiancare l’emblema dell’UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE; - ad utilizzare, per i documenti prodotti nell’ambito del Progetto, il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”; - a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MURsuccessivo articolo 7.

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Samples: Research and Development

Pubblicazioni. In caso 12.1 Le attività divulgative non dovranno pregiudicare i diritti del/i titolare/i sul Background e Foreground e gli obblighi di contitolarità del Foreground, ciascuna Parte ha riservatezza. 12.2 Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del Progettorisultati, dati e informazioni dell’Attività di Xxxxxxx nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, master o dottorato mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti interessate all’altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazionecopia dell’atto di divulgazione proposto. La Parte ricevente, da effettuarsi almeno entro 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Le Parti che ricevono la comunicazione dalla data di cui al precedente comma avranno ricezione, avrà facoltà di: (a) comunicare per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, iscritto alla Parte proponente quali informazioni riservate debbano siano da considerarsi confidenziali, e, pertanto, non possano essere rese inaccessibili ai comunicate o comunque diffuse a terzi, oppure; ovvero (b) richiedere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione epubblicazione/o la presentazione presentazione/tesi venga differita per un periodo non superiore il tempo strettamente necessario a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo una domanda di proprietà intellettualeprivativa, ove la in via esclusiva o in contitolarità; − confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 12.3 La Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge. In assenza ricevente comunicherà per iscritto alla Parte proponente le proprie osservazioni; resta inteso che l’approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione. 12.4 Ove le Parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte proponente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione. Le Parti si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano: - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l’emblema dell’UE, con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione, nell’ambito del PNRR, riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione, attraverso l’inserimento di un’apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto- investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell’ambito del PNRR; - ad affiancare l’emblema dell’UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE; - ad utilizzare, per i documenti prodotti nell’ambito del Progetto, il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”; - a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MURdivulgazione dei risultati.

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Samples: Accordo Per La Gestione Del Centro Di Bari Dell’infrastruttura “Recas”

Pubblicazioni. In caso Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di contitolarità del Foregroundcompetenza, ciascuna Parte ha il in modo da assicurare che tutti i soggetti dell’INFN e dell’ Università coinvolti nelle attività ascrivibili alla presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, Pagina 15 di 20 in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del Progetto, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti interessate della bozza della pubblicazione progetto dell’altra Parte copia dell’atto di divulgazione proposto e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Le Parti che ricevono la comunicazione di cui al precedente comma avranno facoltà di: (a) comunicare per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozzadalla sua ricezione, quali informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terziquesta non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni: - proteggere le proprie Informazioni Confidenziali; ovvero (b) richiedere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di - consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale; - proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili) sino a quando gli stessi siano sottoposti ad ottenere un titolo regime di proprietà intellettualesegretezza. Nello specifico, ove in caso di deposito di domanda di brevetto in itinere la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge. In assenza di riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza posticipazione della pubblicazione e/o avrà efficacia fino alla data dello stesso deposito o, se concordato per iscritto tra le Parti, per tutta la durata del periodo di segretezza della presentazionestessa domanda. Le Resta inteso tra le Parti si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano: - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l’emblema dell’UE, con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione, nell’ambito del PNRR, riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione, attraverso l’inserimento di un’apposita dicitura, comprensiva del riferimento consenso alla Missione e Componente di investimento o sotto- investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell’ambito del PNRR; - ad affiancare l’emblema dell’UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L’emblema deve rimanere distinto e separato e pubblicazione non può potrà essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE; - ad utilizzare, per i documenti prodotti nell’ambito del Progetto, il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”; - a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MURnegato senza adeguata motivazione.

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Samples: Convention

Pubblicazioni. In caso di contitolarità del Foreground, ciascuna Parte ha L’Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto risultati, i dati e le informazioni ottenuti nell’esecuzione del Progettopresente contratto nella forma di pubblicazioni scientifiche, presenta- zioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, di dottorato o di master mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna parte, previa trasmissione trasmis- sione in via riservata alle altre Parti interessate alla committente della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno copia dell’atto di divulgazione proposto. La committente entro 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Le Parti che ricevono dalla data di ricezione avrà la comunicazione facoltà di cui al precedente comma avranno facoltà di: (a) - comunicare per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, iscritto all’Università quali informazioni riservate debbano siano da consi- derarsi confidenziali e che, pertanto, non possano essere rese inaccessibili ai comunicate o comunque diffuse a terzi; ovvero (b) - richiedere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione epubblicazione/o la presentazione presentazione/tesi venga differita per un periodo non superiore il tempo strettamente necessario a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo una domanda di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o privativa; - confermare il rispetto della leggenormativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In assenza La committente comunicherà per iscritto all’Università le proprie osserva- zioni; resta inteso che l’approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione. Ove le parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte l’Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazionicomunica- zioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/alla divulgazione dei risultati. Decorso un anno (o della presentazioneil diverso periodo concordato tra le parti) dalla stipula del contratto, l’Università potrà comunque pubblicare o divulgare detti risultati, ad eccezione delle informa- zioni confidenziali, anche in assenza di autorizzazione. Le Parti si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia Nel caso di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento pubbli- cazione da parte dell’Unione europea della committente dei risultati, dei dati e all’iniziativa NextGenerationEUdelle informazioni ottenuti nell’esecuzione del presente contratto nella forma di pubblicazioni scientifiche, riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea questa si impegna a citare espressamente l’Università e fornire un’adeguata diffusione ad acquisire preventivamente da quest’ultima l’assenso sul testo da pubblicare nei tempi e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano: - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte con le comunicazioni pertinenti al Progetto l’emblema dell’UE, con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione, nell’ambito del PNRR, riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione, attraverso l’inserimento di un’apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto- investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell’ambito del PNRR; - ad affiancare l’emblema dell’UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE; - ad utilizzare, per i documenti prodotti nell’ambito del Progetto, il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”; - a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MURmodalità indicate nel presente articolo.

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Samples: Contract for the Provision of Activities and Services for Third Parties

Pubblicazioni. In caso 8.1 - Le Parti si impegnano reciprocamente affinché i soggetti di contitolarità del Foreground, ciascuna Parte ha il Arpat e dell’Università coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto nelle comunicazioni con l’esterno anche avvalendosi della collaborazione degli uffici a ciò dedicati. 8.2 - Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o di presentare, in tutto o in parte, disgiuntamente i risultati delle attività oggetto del Progettoderivanti dai Programmi di Ricerca Congiunti a terzi, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti interessate della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi purché la parte che propone la divulgazione abbia precedentemente fornito all’altra copia dell’atto di divulgazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Le Parti data di pubblicazione prevista, per consentire alla Parte che ricevono riceve la comunicazione proposta di verificare che il documento non contenga Informazioni Confidenziali o Foreground suscettibile di protezione. 8.3 - Se durate i trenta giorni di cui al precedente comma avranno facoltà diprecedente, la Parte ricevente notifica all’altra che: (a) comunicare per iscritto-la pubblicazione contiene proprie Informazioni Confidenziali, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozzala Parte proponente le dovrà rimuovere dalla Pubblicazione; -la pubblicazione contiene Foreground suscettibile di protezione brevettuale, quali informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero (b) richiedere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la Parte Proponente dovrà differire la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 massimo di 60 (novantasessanta) giorni al fine di per consentire il deposito ufficiale della domanda di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo brevetto. 8.4 - E’ fatto salvo in ogni caso il diritto morale di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge. In assenza Autori e Inventori. 8.5 - Al di riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione. Le Parti si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire fuori dei casi indicati al punto 8.3 il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano: - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l’emblema dell’UE, con un’appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione, nell’ambito del PNRR, riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione, attraverso l’inserimento di un’apposita dicitura, comprensiva del riferimento consenso alla Missione e Componente di investimento o sotto- investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell’ambito del PNRR; - ad affiancare l’emblema dell’UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L’emblema deve rimanere distinto e separato e Pubblicazione non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE; - ad utilizzare, per i documenti prodotti nell’ambito del Progetto, il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”; - a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MURnegato senza giusta causa.

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Samples: Accordo Quadro Di Collaborazione