Common use of Quadri Clause in Contracts

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri".

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, così come modificato integrato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi nell'ambito del 10º livello che svolgono con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampie discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici ed enti produttivi essenziali dell'azienda e di gestione di programmi/progetti di importanza fondamentale. I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e, nell'ambito dello sviluppo e dal raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e di collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare complessità. Fermo restando la normativa contrattuale prevista per la categoria impiegati, si conviene quanto segue: Sul piano informativo, le aziende forniranno agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella quale sono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle aziende. Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico d'interventi formativi, a livello aziendale e/o internazionale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonchè l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi. Le aziende s'impegnano a garantire ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'aziendache, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativagrave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili nonchè l'eventuale pagamento delle spese legali e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegligiudiziarie. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati svolgere relazioni in ordine a ricerca e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionalilavori afferenti l'attività svolta. A decorrere dalla data di riconoscimento attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di lire 70.000 lorde mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità. * * * In fase di prima applicazione l'attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, sarà effettuata dall'azienda con decorrenza 1º luglio 1988 e ne verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattualidata comunicazione alle XX.XX. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegatistipulanti. Le parti si danno atto che, che con la presente regolamentazione, si regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, alle leggi n. 190 per 190/1985 e 106/1986. N.d.R.: L'accordo 17 aprile 2003 prevede quanto riguarda la categoria dei "quadri".segue:

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L'attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all'art. 49. Fermo restando quanto previsto dall'art. 87, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un'indennità di funzione pari a € 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri). Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, Quadro e con la presente regolamentazionedisciplina, si per tale personale è stata data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"190.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad as- sumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con di- ritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- rico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione pari a ¤ 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione aderire al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri).

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definitostabilito dall'art. 2 della Legge 13 maggio 1985 n. 190 sono Quadri, agli effetti del presente Contratto, quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri. La qualifica di Quadro comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa. Pertanto: - il Quadro usufruirà di regime di orario di lavoro, in sede ingresso e in uscita, flessibile e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale ed alla responsabilità di prima applicazione, i datori ruolo; - il datore di lavoro attribuiranno è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali; - formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei quadri volto a mantenere e sviluppare nel tempo la qualifica loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di quadro aggiornamento professionale; per la partecipazione a tali attività formative, ai lavoratori interessati con decorrenza Quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti; - i Quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali, collocate al I livello super, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Essi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di preavviso; - il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro al fondo QUAS. Il contributo obbligatorio a favore del QUAS è fissato nella misura di 406,00 euro annue (il contributo ripartito è ripartito nella seguente modalità: 350 euro a carico del datore di lavoro e 56 euro a carico del lavoratore) i versamenti delle relative quote sia per le aziende che per i Quadri decorreranno dal luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"febbraio 2013.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L'attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all'art. 48. Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un'indennità di funzione pari a € 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri). Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, Quadro e con la presente regolamentazionedisciplina, si per tale personale è stata data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"190.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto pre- visto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: • abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. • siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere re- sponsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’at- tuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esi- genza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazio- ne del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti diret- tamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di respon- sabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. coloro che abbiano familiari a carico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello oc- cupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di funzione pari a € 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di antici- pazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri). Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, Quadro e con la presente regolamentazionedisciplina, si per tale personale è stata data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"190.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto pre- visto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestio- nali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e per- sone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. Ovvero - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico, alla ri- cerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo svi- luppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realiz- zazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del pre- sente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori in- teressati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esi- genza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla con- servazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di re- sponsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello oc- cupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di funzione pari a € 154, 93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di an- ticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri). Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, Quadro e con la presente regolamentazionedisciplina, si per tale personale è stata data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"190.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Quadri. Ai sensi In relazione allo sviluppo del processo di delega in atto e in applicazione dell'art. 55 del Ccnl, ai lavoratori della categoria Quadri sarà corrisposta un'indennità di funzione non inferiore a € 180,76 lordi mensili. Conformemente a quanto previsto dal 3° comma del medesimo articolo, detta indennità potrà, in relazione al peso della funzione assegnata e alla professionalità conseguentemente espressa, essere elevata ai valori seguenti: fascia A1 € 1.644,92; fascia A2 € 1.412,51; fascia B € 1.283,40; fascia B super € 1.335,00; fascia C € 999,34; fascia C super € 1.051,00; fascia D € 741,12. Il riconoscimento o meno delle indennità di funzione, e la loro eventuale misura, è indicato nell’allegato 3, tabella 1. Esse sono comprensive di ogni altra indennità o quota salariale aggiuntiva preesistente. Analogamente a quanto previsto dal Ccnl per gli effetti l'attribuzione della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale Quadro e della corrispondente funzione, anche l'indennità di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto funzione verrà attribuita secondo le procedure fissate dall'art. 2049 cod54 del Ccnl. civLe medesime procedure saranno seguite anche per le eventuali successive modifiche. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una Le suddette indennità di funzione devono intendersi anche relative alle particolari modalità di importo pari svolgimento della prestazione lavorativa come definito dall'art. 62 del Ccnl e regolata secondo le modalità dell'art. 96 del Ccnl, compresa la non limitazione di orario ai sensi dell'art. 1 RDL 15 Marzo 1923 n. 692. In considerazione della fondamentale importanza degli aspetti individuali della professionalità, il presente articolo non istituisce alcun automatismo di semplice aggancio al ruolo ricoperto: nel caso di passaggio ad una posizione di peso superiore l'indennità di funzione deve intendersi come situazione di arrivo in relazione ad una comprovata capacità acquisita nel ruolo (di norma non oltre i 12 mesi di permanenza nel ruolo); qualora si verificassero passaggi a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti posizioni di peso inferiore la differenza di indennità di funzione si intenderà trasformata in indennità speciale ad personam che sarà riassorbita con i successivi aumenti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto cheche con l'istituzione delle sopracitate indennità di funzione non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria stabilita dal vigente Ccnl. Pertanto, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria esse riconfermano il principio dell'equivalenza delle mansioni all'interno dei "quadri"rispettivi livelli di inquadramento a tutti gli effetti contrattuali e principalmente ai fini dell'eventuale mobilità aziendale che le parti non intendono ulteriormente vincolare.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti Op. di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza luglio 1989Cat. L'aziendaIl Lavoratore “Capo Ufficio” che, ai sensi oltre ad avere le caratteristiche richieste dalla Declaratoria del combinato disposto dall'artlivello B2 e dell'Operatore di Vendita di Seconda categoria, gestisce, coordina e forma gruppi di altri Operatori di Vendita, con responsabilità diretta dei loro risultati. 2049 codOp. civdi 2° Cat. Il Lavoratore “Gestore con responsabilità del risultato” che, oltre ad avere le richieste capacità e dall'art. 5 mansioni previste dalla Declaratoria del livello B3, è assunto stabilmente dall’Azienda con l'incarico prevalente di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della legge n. 190/1985 è responsabile stessa, anche effettuando il collocamento dei prodotti e/o servizi per i danni conseguenti quali ha avuto incarico. Provvede a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attivitàfornire all’Azienda gli elementi per la stipulazione dei preventivi in base alle richieste dei Clienti e alle disposizioni datoriali ricevute. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione Mantiene i rapporti commerciali e di apposita polizza assicurativaservizio con i Clienti. L'azienda garantirà al quadro dipendenteÈ responsabile di un gruppo di Operatori di Vendita di livello inferiore, rispondendo del risultato complessivo. Op. di 3° Cat. Il Lavoratore “Impiegato di Xxxxxxxx, anche attraverso eventuale polizza assicurativaCoordinatore” che, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili oltre ad avere le richieste capacità e penali, nei confronti mansioni previste dalla Declaratoria del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendalelivello C, è riconosciuta ai quadri la possibilità assunto stabilmente dall’Azienda con l'incarico prevalente di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte collocare i prodotti, beni e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa servizi offerti dalla medesima. In relazione alle loro esigenzePuò coordinare organizzativamente altri Lavoratori, le aziende al fine di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali assicurare o favorire il raggiungimento degli obiettivi di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"vendita.

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Samples: cisalterziario.it

Quadri. In aggiunta alle caratteristiche della declaratoria e dei profili professionali del 6° livello sono inseriti nel 7° livello i lavoratori caratterizzati da una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni svolte nonché dal coordinamento e dal controllo delle attività di unità organizzative e operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione, nel presupposto che tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'Azienda o dai titolari della medesima. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, 190/1985 le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza riconoscono che appartengono alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti dei quadri i lavoratori inquadrati nel 7° livello. L'Azienda provvederà ad assicurare il personale con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaproprie funzioni. In relazione alle loro esigenzeogni caso lo svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, le aziende che non sia determinato dalla sostituzione di norma promuoverannoaltro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento l'attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità sarà effettuata trascorso un periodo di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegatinove mesi continuativi. Le parti si danno atto che, dichiarano che con la presente regolamentazioneindividuazione dei criteri e della disciplina sopraindicata per il personale con qualifica di quadro, si fermo restando l'applicazione delle norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati, è stata data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 19851985 n. 190. I lavoratori in possesso di laurea magistrale (o equipollente) non possono essere assegnati ad un livello inferiore al 4°, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"sempreché svolgano attività inerenti alla laurea conseguita. Il possesso del titolo deve essere dichiarato alla Società, a pena di decadenza, prima della assunzione o, se conseguito nel corso del rapporto di lavoro, entro 15 giorni dal conseguimento.

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Samples: Verbale Di Accordo Per La Previdenza Complementare

Quadri. Ai sensi e per gli effetti In caso di assegnazione a mansioni superiori che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro, con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato ed in deroga all'art. 6, comma 3, del presente contratto, diviene definitiva trascorso un periodo continuativo di 6 mesi oppure dopo un periodo di 6 mesi anche non continuativi ma purché compresi in un massimo di 12 mesi. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e di diritti d'autoredi autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaeffettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in merito alle specifiche attività svolte. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione A favore dei quadri ad iniziative verranno promossi interventi formativi e di formazione finalizzate al miglioramento aggiornamento professionale, per favorire adeguati livelli di preparazione e di esperienza professionale, quale supporto alle responsabilità loro affidate. Ai quadri verrà assicurata la copertura delle capacità professionalispese e l'assistenza legale in caso di procedimenti giudiziari per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. A decorrere dalla data di riconoscimento della Ai lavoratori con qualifica di quadro è riconosciuto con decorrenza 1º settembre 2008 un nuovo elemento retributivo denominato "indennità di funzione" pari a euro 50,00 lordi. Detta indennità potrà assorbire fino a concorrenza quanto corrisposto a titolo di superminimo individuale o da parte dell'azienda, analoghe indennità riconosciute a livello aziendale. La copertura delle spese e l'assistenza legale di cui al 4º comma del presente articolo verrà corrisposta assicurata anche ai lavoratori interessati una indennità che svolgono funzioni che possono comportare responsabilità di funzione di importo pari carattere civile e/o penale. I danni che comportano trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegaticonoscenza. Le parti si danno atto che, con trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la presente regolamentazione, si è data piena attuazione retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"10% del suo importo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla e della legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: la La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale collettivo aziendale di lavorolavoro 22 maggio 2003. In relazione a quanto sopra definitodefinito sopra, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la Casinò spa attribuirà la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza "quadro" a far data dal luglio 1989settembre 2003 e dalla stessa data avrà piena vigenza anche il nuovo inquadramento retributivo ed il relativo parametro previsto dalla scala contrattuale. L'azienda, L'azienda ai sensi del combinato disposto dall'artdell'art. 2049 cod. civ. del codice civile e dall'artdell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190/1985 190 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge attribuitegli purchè il dipendente abbia agito in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaconformità coi propri doveri. In relazione alle loro proprie esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, l'Azienda potrà promuovere la partecipazione dei quadri ad a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della dal 1° gennaio 2004, tra l'Azienda ed il singolo lavoratore con qualifica di quadro da parte dell'aziendapotrà essere pattuito un ammontare la cui percezione sarà condizionata al raggiungimento di obbiettivi prefissati. Nel mese di gennaio dell'anno successivo si procederà ad una verifica dei risultati concretamente ottenuti nell'anno precedente, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità anche in termini di funzione percentuale rispetto al conseguimento massimo, e si quantificherà l'ammontare effettivamente dovuto per l'anno precedente. I dipendenti aventi qualifica di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali"quadro" hanno funzioni direttive e pertanto ad essi non si applicano i limiti massimi di durata dell'orario di lavoro, anche alla luce del grado di iniziativa ed autonomia ad essi riconosciuto. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie l'elevato grado di responsabilità e per la categoria degli impiegatispecificità della posizione ricoperta, è fatto divieto al personale avente qualifica di "quadro", in qualunque ruolo lo stesso sia inquadrato, di percepire mance sotto qualsiasi forma. Le parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, accordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 190, per quanto riguarda la categoria dei i "quadri".

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Samples: www.slc-cgil.it

Quadri. Ai sensi e per gli effetti In caso di assegnazione a mansioni superiori che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro, con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato ed in deroga all'art. 6, comma 3, del presente contratto, diviene definitiva trascorso un periodo continuativo di 6 mesi oppure dopo un periodo di 6 mesi anche non continuativi ma purché compresi in un massimo di 12 mesi. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e di diritti d'autoredi autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaeffettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in merito alle specifiche attività svolte. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione A favore dei quadri ad iniziative verranno promossi interventi formativi e di formazione finalizzate al miglioramento aggiornamento professionale, per favorire adeguati livelli di preparazione e di esperienza professionale, quale supporto alle responsabilità loro affidate. Ai quadri verrà assicurata la copertura delle capacità professionalispese e l'assistenza legale in caso di procedimenti giudiziari per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. A decorrere dalla data di riconoscimento della Ai lavoratori con qualifica di quadro è riconosciuto, con decorrenza 1° settembre 2008, un nuovo elemento retributivo denominato "indennità di funzione" pari a euro 50,00 lordi. Detta indennità potrà assorbire fino a concorrenza quanto corrisposto a titolo di superminimo individuale o da parte dell'azienda, analoghe indennità riconosciute a livello aziendale. La copertura delle spese e l'assistenza legale di cui al 4° comma del presente articolo verrà corrisposta assicurata anche ai lavoratori interessati una indennità che svolgono funzioni che possono comportare responsabilità di funzione di importo pari carattere civile e/o penale. I danni che comportano trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegaticonoscenza. Le parti si danno atto che, con trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la presente regolamentazione, si è data piena attuazione retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"10% del suo importo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Quadri. Ai sensi La categoria si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e per gli effetti il restante personale dell'Azienda. In applicazione della legge 13 maggio 1985, 13.5.1985 n. 190, così come modificato modificata dalla legge 2 aprile 19861986 n.106, n. 106e agli effetti classificatori, tale categoria viene individuata all'interno del 1° gruppo, con reciproca presa d'atto tra le parti convengono quanto segue: parti, che caratteristiche indispensabili della categoria, nell'ambito del settore Fotolaboratori, sono costituite oltre che dai requisiti indicati nel 1° gruppo, dallo svolgimento con carattere continuativo, sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della impresa, con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento, guida e controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza, o che svolgano attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi della impresa. Fanno parte di questo gruppo i lavoratori che abbiano la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definitoresponsabilità dell'intero ciclo produttivo della lavorazione, ovvero coordinino e controllino, in sede condizioni di prima applicazioneautonomia decisionale e operativa, uno o più reparti di lavorazione. Esempi: ⎯ Caporeparto. ⎯ Responsabile della manutenzione delle attrezzature e degli impianti, con approfondite conoscenze della normativa esistente in materia. ⎯ Responsabile dell'ufficio personale che cura l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti a paghe e stipendi, provvede allo svolgimento delle pratiche presso gli istituti ed enti previdenziali mantenendosi aggiornato su norme e disposizioni. ⎯ Sviluppatore software, programmatore del centro contabile che elabora autonomamente programmi secondo le procedure richieste, assumendo la responsabilità delle elaborazioni risultanti. Fanno parte di questo gruppo i datori lavoratori che nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa esplicano, nei limiti delle loro attribuzioni, funzioni di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati concetto con decorrenza 1° luglio 1989. L'aziendaautonomia operativa e decisionale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitivaovvero svolgono incarichi che, per complessità e concettualità, richiedono elevata capacità e rilevanti conoscenze tecniche e amministrative. Esempi: ⎯ Correttore di produzione stabilmente addetto al controllo di più linee di stampatrici. ⎯ Xxxxxxxxx che elabora le pratiche con l'estero avendo conoscenza parlata e scritta di più lingue estere. ⎯ Impiegato che coordina all'interno e all'esterno dell'azienda i procedimenti civili servizi di trasporto e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuiteglispedizione. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima⎯ Ispettori commerciali. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto ⎯ Addetto alla manutenzione che, con autonomia operativa e funzionale, interpretando schemi costruttivi e funzionali di particolare complessità , effettua sugli impianti, sulle apparecchiature e sui relativi strumenti, ogni tipo di intervento risolutivo, di natura elettrica, elettronica e meccanica, tale da richiedere elevate conoscenze teoriche e pratiche rispetto a tutte le specializzazioni indicate. ⎯ Lavoratore addetto ad attrezzature di stampa che in condizioni di totale autonomia funzionale attende a tutte le fasi del processo produttivo riferito alla stampa analogica (taratura iniziale, inquadratura, stampa del soggetto in misura predeterminata, controllo cromatico rispetto al campione, rifinitura e controllo di qualità ) nonché a tutte le attività di manutenzione, revisione e messa a punto che consentono di assicurare l'efficienza dell'attrezzatura medesima. ⎯ Lavoratore addetto a sistemi integrati complessi di sviluppo negativo e stampa su carta, che in condizioni di totale autonomia e responsabilità dei risultati è in grado di intervenire su tutte le fasi del sistema stesso comprese le attività di manutenzione, revisione e messa a punto, che consentano di assicurare l'efficienza dell'impianto stesso. ⎯ Addetto al desktop publishing, in possesso di adeguata preparazione certificata da specifica formazione ed esperienza grafica e di impaginazione. In condizioni di totale autonomia e responsabilità , assembla e impagina immagini e testi, tramite l’utilizzo di software specifici intervenendo direttamente su tutti i livelli di ogni singolo file. ⎯ Addetto alle sviluppatrici continue e a telai, negativo e diapositivo che, oltre a sviluppare in totale autonomia sia negativi che diapositive, intervenga nelle necessarie attività di controllo densitometrico e chimico, manutenzione, revisione e messa a punto che consentano di assicurare l'efficienza delle attrezzature medesime. ⎯ Addetto alle stampatrici digitali ad inchiostro o toner che in totale autonomia provvede a tutte le fasi di lavorazione: acquisizione e gestione degli ordini; prestampa, tramite utilizzo di software specifici;manutenzione giornaliera e periodica dei sistemi di stampa con conoscenza specifica dell’hardware e del software dell’impianto di stampa; taratura dell’impianto di stampa. ⎯ Web designer che in condizione di autonomia provvede alla creazione della grafica aziendale, all’aggiornamento dei siti web aziendali. Fanno parte di questo gruppo i lavoratori che, provenienti dal livello inferiore, hanno raggiunto, tramite la presente regolamentazionemobilità professionale, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985la necessaria qualificazione e svolgono, n. 190 per quanto riguarda la categoria in autonomia e competenza, le funzioni previste in almeno uno dei "quadri".cicli di lavorazione, sì da consentire l'attuazione di intercambiabilità all'interno delle stesse. L'intercambiabilità avverrà all'interno dei cicli di lavorazione, come quelle di seguito indicate, a puro titolo esemplificativo:

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto pre- visto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni diretti- ve loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: • abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. • siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere re- sponsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’at- tuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presen- te contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interes- sati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esi- genza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazio- ne del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti diret- tamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di respon- sabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. coloro che abbiano familiari a carico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello oc- cupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di funzione pari a € 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di antici- pazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri). Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, Quadro e con la presente regolamentazionedisciplina, si per tale personale è stata data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"190.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Quadri. Ai sensi Art. 23 Sostituire il paragrafo concernente l’Indennità di funzione (e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti relative note) con il presente contratto nazionale seguente: Indennità di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è funzione Ai quadri viene riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione nella misura di importo pari a € 25,82 euro 80,00 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattualinon riassorbibili (**). Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria (**) Importo così modificato con decorrenza dal 1/6/2003 Le Parti stipulanti convengono sull’utilità di un confronto volto a verificare se e in quale misura l’attuale sistema di inquadramento professionale possa essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli impiegatiultimi anni. Le parti si danno atto cheA tal fine, con la presente regolamentazioneattraverso un apposito Gruppo di lavoro, si è data piena attuazione al disposto impegnano a ricercare criteri oggettivi di inquadramento, prefigurando flessibilità applicative basate sulle declaratorie e profili individuali, privilegiando le competenze integrate tese a migliorare la prestazione del lavoro. Conseguentemente le Parti concordano che il Gruppo individui una proposta modificativa della legge 13 disciplina contrattuale in materia. L’esame dovrà tener conto, tra l’altro: - dell’attuale disciplina contrattuale; - della possibilità di individuare aree professionali omogenee; - della definizione dei possibili ruoli del livello aziendale. Il Gruppo si incontrerà entro il mese di settembre 2003 e definirà la proposta in tempo utile per consentire alle Parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 31 dicembre 2006, in modo tale da rendere operativa l’eventuale modificazione del sistema con il rinnovo previsto per il 31 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"2007. Una prima verifica sull’attività svolta dal Gruppo sarà compiuta dalle Parti entro il 31 dicembre 2004.

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