Common use of Quadri Clause in Contracts

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri".

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Quadri. I. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla 1985 n.190 e della legge 2 aprile 19861986 n.106 sono definiti Quadri i dipendenti che, n. 106pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei rivestono un ruolo centrale e svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi della Società. II. I requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella declaratoria del livello A, di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il cui all’art. 20 del presente contratto nazionale di lavorocontratto. III. Con riferimento al personale appartenente al livello professionale A, in ragione della particolare rilevanza attribuita alla figura del Quadro in Azienda, nell’ambito dell’attività dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, potranno essere promossi specifici progetti formativi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo delle professionalità e delle competenze. IV. L’Azienda si impegna, inoltre, a valutare eventuali proposte avanzate dai singoli lavoratori in ordine ad iniziative formative mirate ad accrescere specifiche competenze professionali. In relazione a quanto sopra definitotale ambito saranno inoltre valutate, in sede compatibilmente con le esigenze organizzative della Società, le prioritarie necessità formative espresse da ciascun Quadro. V. Nei confronti di prima applicazionetale personale potranno essere inoltre attivati progetti di riqualificazione, i datori volti al mantenimento e allo sviluppo nel tempo delle competenze, al fine di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'aziendasostenerne una coerente valorizzazione e adattabilità alle evoluzioni organizzative, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. tecnologiche e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegliproduttive. VI. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autorediritto d’autore, previa autorizzazione aziendale, è viene riconosciuta ai quadri “Quadri” – previa specifica autorizzazione aziendale – la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori relativi afferenti l’attività svolta. VII. La prestazione lavorativa dei Quadri, nei cui confronti trovano applicazione le previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito del rapporto fiduciario esistente tra tale categoria di lavoratori e l’Azienda ed è temporalmente funzionale alle attività svolte e alle esigenze operative della struttura di appartenenza, secondo caratteristiche di flessibilità e determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro, differenziate per attività di staff e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaproduzione. VIII. In relazione alle loro esigenzeconsiderazione di quanto precede, al personale appartenente al livello professionale A viene attribuita un’indennità di funzione per un importo lordo annuo pari a: posizione retributiva A2 staff 2.250,00 euro posizione retributiva A1 staff 4.000,00 euro posizione retributiva A2 produzione 2.800,00 euro posizione retributiva A1 produzione 4.700,00 euro Tale indennità valorizza in particolare la specificità della posizione ricoperta, la connessa responsabilità funzionale e/o l’apporto professionale altamente qualificato, le aziende caratteristiche di norma promuoveranno, anche avvalendosi maggiore/minore flessibilità ed autonomia nonché la disponibilità complessivamente assicurata nel disimpegno delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionaliattribuzioni. A decorrere dalla far data dal 1° gennaio 2012 l’importo annuo di riconoscimento cui alla precedente tabella è stato incrementato, esclusivamente per il personale Quadro interessato, dell’importo lordo annuo corrispondente al valore degli assegni individuali di cui al secondo comma della qualifica dichiarazione a verbale del CCNL 11 luglio 2003 per il personale non dirigente di quadro Poste Italiane S.p.A; conseguentemente tali assegni individuali, a far data dal 1° gennaio 2012, non sono più corrisposti. IX. L’eventuale mobilità da parte dell'aziendaattività di staff ad attività di produzione e viceversa determinerà l’adeguamento dell’indennità di funzione, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, in coerenza con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione tabella di cui al disposto comma che precede. X. In applicazione della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190 e della legge 2 aprile 1986 n. 106 - in caso di assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A Quadri nonché a quelle specificate per quanto riguarda la categoria dei "quadri"posizione retributiva A1, anche nel caso di appartenenza alla posizione retributiva A2, ovvero a mansioni dirigenziali - al lavoratore compete il trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, così come modificato integrato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi nell'ambito del 10º livello che svolgono con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampie discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi ed uffici ed enti produttivi essenziali dell'azienda e di gestione di programmi/progetti di importanza fondamentale. I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale e, nell'ambito dello sviluppo e dal raggiungimento degli obiettivi aziendali, effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e di collaboratori e/o di una o più entità organizzative di particolare complessità. Fermo restando la normativa contrattuale prevista per la categoria impiegati, si conviene quanto segue: Sul piano informativo, le aziende forniranno agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di attività nella quale sono inseriti, sia riguardo ai più generali problemi gestionali delle aziende. Nei confronti dei quadri sarà attuato un piano specifico d'interventi formativi, a livello aziendale e/o internazionale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonchè l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi. Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi. Le aziende s'impegnano a garantire ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'aziendache, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativagrave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili nonchè l'eventuale pagamento delle spese legali e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegligiudiziarie. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati svolgere relazioni in ordine a ricerca e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionalilavori afferenti l'attività svolta. A decorrere dalla data di riconoscimento attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di lire 70.000 lorde mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e della quattordicesima mensilità. * * * In fase di prima applicazione l'attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, sarà effettuata dall'azienda con decorrenza 1º luglio 1988 e ne verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattualidata comunicazione alle XX.XX. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegatistipulanti. Le parti si danno atto che, che con la presente regolamentazione, si regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, alle leggi n. 190 per 190/1985 e 106/1986. N.d.R.: L'accordo 17 aprile 2003 prevede quanto riguarda la categoria dei "quadri".segue:

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L'attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all'art. 49. Fermo restando quanto previsto dall'art. 87, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un'indennità di funzione pari a € 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri). Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, Quadro e con la presente regolamentazionedisciplina, si per tale personale è stata data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"190.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad as- sumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con di- ritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- rico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione pari a ¤ 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione aderire al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri).

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definitostabilito dall'art. 2 della Legge 13 maggio 1985 n. 190 sono Quadri, agli effetti del presente Contratto, quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri. La qualifica di Quadro comporta la partecipazione e la collaborazione, con le responsabilità inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa. Pertanto: - il Quadro usufruirà di regime di orario di lavoro, in sede ingresso e in uscita, flessibile e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale ed alla responsabilità di prima applicazione, i datori ruolo; - il datore di lavoro attribuiranno è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali; - formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei quadri volto a mantenere e sviluppare nel tempo la qualifica loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di quadro aggiornamento professionale; per la partecipazione a tali attività formative, ai lavoratori interessati con decorrenza Quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti; - i Quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali, collocate al I livello super, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Essi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di preavviso; - il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro al fondo QUAS. Il contributo obbligatorio a favore del QUAS è fissato nella misura di 406,00 euro annue (il contributo ripartito è ripartito nella seguente modalità: 350 euro a carico del datore di lavoro e 56 euro a carico del lavoratore) i versamenti delle relative quote sia per le aziende che per i Quadri decorreranno dal luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"febbraio 2013.

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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari, CCNL Per Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto pre- visto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: • abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. • siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere re- sponsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’at- tuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esi- genza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazio- ne del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti diret- tamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di respon- sabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. coloro che abbiano familiari a carico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello oc- cupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di funzione pari a € 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di antici- pazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri). Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, Quadro e con la presente regolamentazionedisciplina, si per tale personale è stata data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"190.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L'attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all'art. 48. Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un'indennità di funzione pari a € 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri). Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, Quadro e con la presente regolamentazionedisciplina, si per tale personale è stata data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"190.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto pre- visto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986i prestatori di lavoro subordinato, n. 106esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni diretti- ve loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: • abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. • siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad assumere re- sponsabilità ad elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’at- tuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presen- te contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interes- sati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esi- genza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazio- ne del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti diret- tamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di respon- sabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. coloro che abbiano familiari a carico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello oc- cupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di funzione pari a € 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di antici- pazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di riconoscimento aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri). Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, Quadro e con la presente regolamentazionedisciplina, si per tale personale è stata data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"190.

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Quadri. 1. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985di quanto previsto dalla Legge 13.05.1985, n. 190, come modificato e dalla legge Legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno si concorda che: I. la qualifica di quadro si colloca in posizione intermedia fra quella di Dirigente e di Impiegato con funzioni direttive; II. tale qualifica sarà attribuita ai lavoratori interessati che svolgono, con decorrenza 1° luglio 1989. L'aziendacarattere di continuità, personale contributo di particolare originalità, elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in posizione di rilevante importanza e con responsabilità di unità organizzative di particolare rilievo per l'attività aziendale, con ampia discrezionalità di poteri, anche di rappresentanza, ai sensi del combinato disposto dall'artfini dello sviluppo e della realizzazione delle mete istituzionali e degli obbiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo, nell'ambito di uffici, settori e unità organizzative essenziali delle Aziende; III. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendentele caratteristiche sopra indicate saranno individuate, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione sede aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità previo confronto con le XX.XX., nell'ambito di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimapersonale appartenente al 7° livello; IV. In in relazione alle loro esigenzeproprie esigenze operative, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, Aziende potranno promuovere la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed aggiornamento, anche in relazione all'insorgere di mutamenti tecnologici e/o organizzativi, finalizzate al miglioramento delle capacità professionali; V. ai quadri verrà riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese per l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo, e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, nonchè per il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle funzioni stesse; VI. A a decorrere dalla data di riconoscimento attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'aziendaquadro, a tali lavoratori verrà corrisposta ai lavoratori interessati dal 1 luglio 2002 una indennità di funzione funzione, in misura di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti euro 110 mensili, riassorbibile con gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per emolumenti, già corrisposti, aventi la categoria degli impiegatistessa natura e caratteristiche. 2. Le parti si danno atto che, che con la presente regolamentazione, regolamentazione si è data piena completa attuazione al disposto a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"suddetta Legge 190/1985.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190, come modificato dalla 190 e della legge 2 aprile 19861986 n.106, n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con : 1. Le aziende provvederanno a garantire il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno personale cui è attribuita la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda“quadro”, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione attraverso l'eventuale stipula di apposita polizza assicurativa, in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave. L'azienda garantirà al quadro dipendenteNei confronti di detto personale verrà riconosciuta, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i definitiva in caso di procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo penali per motivi non dipendenti da dolo o colpa grave e relativi a fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegliloro attribuite. 2. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autoreE’ riconosciuta ai quadri, previa specifica e preventiva autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaafferenti l'attività svolta. 3. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. 4. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'aziendaIn relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi d'impresa, verrà le aziende promuoveranno momenti informativi anche attraverso strumenti idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle loro funzioni. 5. Ai quadri viene corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione dell’importo di importo pari a € 25,82 Euro 98,13 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie lordi comprensive dell’elemento retributivo previsto per la categoria degli impiegatii lavoratori inquadrati nel 7° livello. 6. Le parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, contratto si è data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 n.190. 7. Le parti si danno atto che per quanto riguarda la categoria dei "quadri"non previsto nel presente capitolo C si applicano ai quadri le disposizioni legali e contrattuali relative agli impiegati direttivi.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti In caso di assegnazione a mansioni superiori che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro, con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato ed in deroga all'art. 6, comma 3, del presente contratto, diviene definitiva trascorso un periodo continuativo di 6 mesi oppure dopo un periodo di 6 mesi anche non continuativi ma purché compresi in un massimo di 12 mesi. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e di diritti d'autoredi autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaeffettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in merito alle specifiche attività svolte. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione A favore dei quadri ad iniziative verranno promossi interventi formativi e di formazione finalizzate al miglioramento aggiornamento professionale, per favorire adeguati livelli di preparazione e di esperienza professionale, quale supporto alle responsabilità loro affidate. Ai quadri verrà assicurata la copertura delle capacità professionalispese e l'assistenza legale in caso di procedimenti giudiziari per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. A decorrere dalla data di riconoscimento della Ai lavoratori con qualifica di quadro è riconosciuto, con decorrenza 1° settembre 2008, un nuovo elemento retributivo denominato "indennità di funzione" pari a euro 50,00 lordi. Detta indennità potrà assorbire fino a concorrenza quanto corrisposto a titolo di superminimo individuale o da parte dell'azienda, analoghe indennità riconosciute a livello aziendale. La copertura delle spese e l'assistenza legale di cui al 4° comma del presente articolo verrà corrisposta assicurata anche ai lavoratori interessati una indennità che svolgono funzioni che possono comportare responsabilità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"carattere civile e/o penale.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segueDeclaratoria: E' attribuita la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale Quadro, sia di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede linea che di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'aziendastaff, ai sensi dipendenti sia tecnici che amministrativi che, provvisti di competenza specialistiche, con carattere di continuità e con elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi o unità organizzative aziendali ovvero funzioni di progettazione e/o gestione di programmi di rilevante importanza. Ricoprendo ruoli ad alto contenuto professionale, con personale contributo di particolare originalità e creatività, hanno responsabilità di risorse o anche di collaboratori e/o unità organizzative di particolare complessità. DISCIPLINA INTEGRATIVA PER LA CATEGORIA DEI QUADRI 1. È istituito dall’1/5/2008 il livello Q nel quale sono collocati i dipendenti con la categoria di Quadro. Ai quadri si applica la disciplina del combinato disposto vigente CCNL, nonchè quella di seguito specificata. 2. A seguito dell'inquadramento nel nuovo livello Q, l'indennità di funzione prevista dall'art. 2049 cod14 del CCNL 22/5/2003, viene assorbita, fino a concorrenza, nell'ambito dell'incremento retributivo derivante dal nuovo parametro 230. civDalla stessa data dell’1/5/2008, viene attribuita un'indennità di funzione, erogata per 14 mensilità, così definita: - euro 95,00 a far data dall’1/5/2008; - euro 120,00 a far data dall’1/1/2009; - euro 135,00 a far data dall’1/11/2010. 3. L'Azienda fornisce ai Quadri i necessari elementi informativi circa gli obiettivi aziendali sia per quanto riguarda il settore di attività nella quale sono inseriti sia riguardo alle più generali problematiche gestionali dell'impresa, con particolare riferimento a modifiche strutturali della configurazione organizzativa aziendale e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativaal mutamento degli assetti tecnologici. 4. L'azienda garantirà al quadro dipendentecura la formazione dei Quadri, anche attraverso eventuale polizza assicurativacon particolare riguardo alle problematiche organizzative, l'assistenza legale fino gestionali e relazionali e promuovendo altresì il loro aggiornamento professionale. A tal fine, l'azienda organizza specifici progetti e corsi formativi a loro favore, nell'ambito di un programma di formazione continua. 5. I Quadri hanno diritto ad accedere alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, e diritti d'autorehanno altresì la possibilità, previa autorizzazione aziendaledella Direzione, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di pubblicare a proprio nome ricerche o lavori relativi alle attività svolte svolte. 6. L'azienda garantisce l'assistenza legale nonchè l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai Quadri che per motivi professionali siano coinvolti in procedimenti penali, civili e amministrativi, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. 7. Al dipendente assegnato temporaneamente a svolgere funzioni di utilizzazione dei dati e Quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, è attribuita la categoria di Quadro trascorso un periodo di 90 giorni di effettivo svolgimento delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimamansioni. 8. In relazione alle materia di orario di lavoro si applica ai quadri quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 8/4/2003, n. 66, salvo che non sia richiesto loro esigenze, le aziende dall'azienda il rispetto di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali un prestabilito orario di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattualilavoro. 9. Per tutto quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle previsto, trovano applicazione le disposizioni proprie per la categoria degli impiegatidi cui agli artt. Le parti si danno atto che4, 5, 6 della Legge n. 190/1985. Conseguentemente, con la presente regolamentazione, si regolamentazione è stata data piena attuazione al disposto della alla legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria predetta. Declaratoria di area operativo-funzionale Vi appartiene il personale che svolge attività di supporto all'organizzazione e alla produzione dei "quadri"servizi aziendali. L'area prevede cinque livelli professionali e nove posizioni parametrali.

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Quadri. Ai sensi Sostituire il paragrafo concernente l’Indennità di funzione (e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti relative note) con il presente contratto nazionale seguente: Indennità di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è funzione Ai quadri viene riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione nella misura di importo pari a € 25,82 euro 80,00 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattualinon riassorbibili (**). Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria (**) Importo così modificato con decorrenza dal 1/6/2003 Le Parti stipulanti convengono sull’utilità di un confronto volto a verificare se e in quale misura l’attuale sistema di inquadramento professionale possa essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli impiegatiultimi anni. Le parti si danno atto cheA tal fine, con la presente regolamentazioneattraverso un apposito Gruppo di lavoro, si è data piena attuazione al disposto impegnano a ricercare criteri oggettivi di inquadramento, prefigurando flessibilità applicative basate sulle declaratorie e profili individuali, privilegiando le competenze integrate tese a migliorare la prestazione del lavoro. Conseguentemente le Parti concordano che il Gruppo individui una proposta modificativa della legge 13 disciplina contrattuale in materia. L’esame dovrà tener conto, tra l’altro: - dell’attuale disciplina contrattuale; - della possibilità di individuare aree professionali omogenee; - della definizione dei possibili ruoli del livello aziendale. Il Gruppo si incontrerà entro il mese di settembre 2003 e definirà la proposta in tempo utile per consentire alle Parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 31 dicembre 2006, in modo tale da rendere operativa l’eventuale modificazione del sistema con il rinnovo previsto per il 31 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"2007. Una prima verifica sull’attività svolta dal Gruppo sarà compiuta dalle Parti entro il 31 dicembre 2004.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190, come modificato dalla 190 e della legge 2 aprile 19861986 n.106, n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con : 1. Le aziende provvederanno a garantire il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno personale cui è attribuita la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda“quadro”, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione attraverso l'eventuale stipula di apposita polizza assicurativa, in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave. L'azienda garantirà al quadro dipendenteNei confronti di detto personale verrà riconosciuta, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i definitiva in caso di procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo penali per motivi non dipendenti da dolo o colpa grave e relativi a fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegliloro attribuite. 2. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autoreE’ riconosciuta ai quadri, previa specifica e preventiva autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaafferenti l'attività svolta. 3. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. 4. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'aziendaIn relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi d'impresa, verrà le aziende promuoveranno momenti informativi anche attraverso strumenti idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle loro funzioni. 5. Ai quadri viene corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione dell’importo di importo pari a € 25,82 lire 190.000 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie comprensive dell’elemento retributivo previsto per la categoria degli impiegatii lavoratori inquadrati nel 7° livello. 6. Le parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, contratto si è data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 n.190. 7. Le parti si danno atto che per quanto riguarda la categoria dei "quadri"non previsto nel presente capitolo C si applicano ai quadri le disposizioni legali e contrattuali relative agli impiegati direttivi.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti In caso di assegnazione a mansioni superiori che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro, con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato ed in deroga all'art. 6, comma 3, del presente contratto, diviene definitiva trascorso un periodo continuativo di 6 mesi oppure dopo un periodo di 6 mesi anche non continuativi ma purché compresi in un massimo di 12 mesi. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e di diritti d'autoredi autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaeffettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in merito alle specifiche attività svolte. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione A favore dei quadri ad iniziative verranno promossi interventi formativi e di formazione finalizzate al miglioramento aggiornamento professionale, per favorire adeguati livelli di preparazione e di esperienza professionale, quale supporto alle responsabilità loro affidate. Ai quadri verrà assicurata la copertura delle capacità professionalispese e l'assistenza legale in caso di procedimenti giudiziari per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. A decorrere dalla data di riconoscimento della Ai lavoratori con qualifica di quadro è riconosciuto con decorrenza 1º settembre 2008 un nuovo elemento retributivo denominato "indennità di funzione" pari a euro 50,00 lordi. Detta indennità potrà assorbire fino a concorrenza quanto corrisposto a titolo di superminimo individuale o da parte dell'azienda, analoghe indennità riconosciute a livello aziendale. La copertura delle spese e l'assistenza legale di cui al 4º comma del presente articolo verrà corrisposta assicurata anche ai lavoratori interessati una indennità che svolgono funzioni che possono comportare responsabilità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"carattere civile e/o penale.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190, come modificato dalla 190 e della legge 2 aprile 1986, 1986 n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con : 1. Le aziende provvedono a garantire il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno personale cui è attribuita la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda“quadro”, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione attraverso l’eventuale stipula di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave; nei confronti di detto personale verrà riconosciuta, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i definitiva in caso di procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo penali per motivi non dipendenti da dolo o colpa grave e relativi a fatti che siano direttamente connessi all'esercizio all’esercizio delle funzioni attribuitegliloro attribuite. 2. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autoreE’ riconosciuta ai quadri, previa specifica e preventiva autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa e/o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaafferenti l’attività svolta. 3. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, promuovono la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. 4. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'aziendaIn relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi d’impresa, verrà le aziende promuoveranno momenti informativi anche attraverso strumenti idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle loro funzioni. 5. Ai quadri è corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione dell’importo di importo pari a 25,82 154,94 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegatilordi. 6. Le parti Parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, contratto si è data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190 190. 7. Le Parti si danno atto che per quanto riguarda la categoria dei "quadri"non previsto nel presente testo si applicano ai quadri le disposizioni legali e contrattuali relative agli impiegati direttivi.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, Maggio 1985 n. 190, come modificato dalla 190 e della legge 2 aprile 1986, Aprile 1986 n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con : 1. Le aziende provvederanno a garantire il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno personale cui è attribuita la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda“quadro”, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione attraverso l’eventuale stipula di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, incaso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave.Nei confronti di detto personale verrà riconosciuta, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i definitiva in caso di procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo penali per motivi non dipendenti da dolo o colpagrave e relativi a fatti che siano direttamente connessi all'esercizio all’esercizio delle funzioni attribuitegliloro attribuite. 2. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autoreÈ riconosciuta ai quadri, previa specifica e preventiva autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri ,la possibilità di pubblicazione nominativa o di ricerche svolgere relazioni in ordine aricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaafferenti l’attività svolta. 3. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. 4. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'aziendaIn relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi d’impresa, verrà le aziende promuoveranno momenti informativi anche attraverso strumenti idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle loro funzioni. 5. Ai quadri viene corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione dell’importo di importo pari a € 25,82 Euro 98,13 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie comprensive dell’elemento retributivo previsto per la categoria degli impiegatii lavoratori inquadrati nel 7° livello. 6. Le parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, contratto si è data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio Maggio 1985, n. 190 190. 7. Le parti si danno atto che per quanto riguarda la categoria dei "quadri"non previsto nel presente capitolo C si applicano ai quadri le disposizioni legali e contrattuali relative agli impiegati direttivi.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190, come modificato dalla 190 e della legge 2 aprile 19861986 n.106, n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con : 1. Le aziende provvederanno a garantire il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno personale cui è attribuita la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda“quadro”, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione attraverso l'eventua le stipula di apposita polizza assicurativa, in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave. L'azienda garantirà al quadro dipendenteNei confronti di detto personale verrà riconosciuta, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i definitiva in caso di procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo penali per motivi non dipendenti da dolo o colpa grave e relativi a fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegliloro attribuite. 2. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autoreE’ riconosciuta ai quadri, previa specifica e preventiva autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaafferenti l'attività svolta. 3. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. 4. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'aziendaIn relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi d'impresa, verrà le aziende promuoveranno momenti informativi anche attraverso strumenti idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle loro funzioni. 5. Ai quadri viene corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione dell’importo di importo pari a € 25,82 Euro 98,13 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie lordi comprensive dell’elemento retributivo previsto per la categoria degli impiegatii lavoratori inquadrati nel 7° livello. 6. Le parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, contratto si è data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 n.190. 7. Le parti si danno atto che per quanto riguarda la categoria dei "quadri"non previsto nel presente capitolo C si applicano ai quadri le disposizioni legali e contrattuali relative agli impiegati direttivi.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: : 1. Le aziende provvederanno a garantire il personale cui è attribuita la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria qualifica di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito", in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione attraverso l'eventuale stipula di apposita polizza assicurativa, in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave. L'azienda garantirà al quadro dipendenteNei confronti di detto personale verrà riconosciuta, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i definitiva in caso di procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo penali per motivi non dipendenti da dolo o colpa grave e relativi a fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegliloro attribuite. 2. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autoreE' riconosciuta ai quadri, previa specifica e preventiva autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaafferenti l'attività svolta. 3. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. 4. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'aziendaIn relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi d'impresa, verrà le aziende promuoveranno momenti informativi anche attraverso strumenti idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle loro funzioni. 5. Ai quadri viene corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione dell'importo di importo pari a € 25,82 euro 98,13 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie lordi comprensivi dell'elemento retributivo previsto per la categoria degli impiegatii lavoratori inquadrati nel 7° livello. 6. Le parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, contratto si è data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 190. 7. Le parti si danno atto che per quanto riguarda la categoria dei "quadri"non previsto nel presente Capitolo C si applicano ai quadri le disposizioni legali e contrattuali relative agli impiegati direttivi.

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Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla e della legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: la La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale collettivo aziendale di lavorolavoro 22 maggio 2003. In relazione a quanto sopra definitodefinito sopra, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la Casinò spa attribuirà la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza "quadro" a far data dal luglio 1989settembre 2003 e dalla stessa data avrà piena vigenza anche il nuovo inquadramento retributivo ed il relativo parametro previsto dalla scala contrattuale. L'azienda, L'azienda ai sensi del combinato disposto dall'artdell'art. 2049 cod. civ. del codice civile e dall'artdell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190/1985 190 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge attribuitegli purchè il dipendente abbia agito in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaconformità coi propri doveri. In relazione alle loro proprie esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, l'Azienda potrà promuovere la partecipazione dei quadri ad a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della dal 1° gennaio 2004, tra l'Azienda ed il singolo lavoratore con qualifica di quadro da parte dell'aziendapotrà essere pattuito un ammontare la cui percezione sarà condizionata al raggiungimento di obbiettivi prefissati. Nel mese di gennaio dell'anno successivo si procederà ad una verifica dei risultati concretamente ottenuti nell'anno precedente, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità anche in termini di funzione percentuale rispetto al conseguimento massimo, e si quantificherà l'ammontare effettivamente dovuto per l'anno precedente. I dipendenti aventi qualifica di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali"quadro" hanno funzioni direttive e pertanto ad essi non si applicano i limiti massimi di durata dell'orario di lavoro, anche alla luce del grado di iniziativa ed autonomia ad essi riconosciuto. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie l'elevato grado di responsabilità e per la categoria degli impiegatispecificità della posizione ricoperta, è fatto divieto al personale avente qualifica di "quadro", in qualunque ruolo lo stesso sia inquadrato, di percepire mance sotto qualsiasi forma. Le parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, accordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 190, per quanto riguarda la categoria dei i "quadri".

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Quadri. I. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla 1985 n.190 e della legge 2 aprile 19861986 n.106 sono definiti Quadri i dipendenti che, n. 106pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei rivestono un ruolo centrale e svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della Società. II. I requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella declaratoria del livello A, di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il cui all'art. 20 del presente contratto nazionale di lavorocontratto. III. Con riferimento al personale appartenente al livello professionale A, in ragione della particolare rilevanza attribuita alla figura del Quadro in Azienda, nell'ambito dell'attività dell'Ente Bilaterale della formazione, potranno essere promossi specifici progetti formativi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo delle professionalità e delle competenze. IV. L'Azienda si impegna, inoltre, a valutare eventuali proposte avanzate dai singoli lavoratori in ordine ad iniziative formative mirate ad accrescere specifiche competenze professionali. In relazione a quanto sopra definitotale ambito saranno inoltre valutate, in sede compatibilmente con le esigenze organizzative della Società, le prioritarie necessità formative espresse da ciascun Quadro. V. Nei confronti di prima applicazionetale personale potranno essere inoltre attivati progetti di riqualificazione, i datori volti al mantenimento e allo sviluppo nel tempo delle competenze, al fine di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'aziendasostenerne una coerente valorizzazione e adattabilità alle evoluzioni organizzative, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. tecnologiche e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegliproduttive. VI. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti diritto d'autore, previa autorizzazione aziendale, è viene riconosciuta ai quadri "Quadri" - previa specifica autorizzazione aziendale - la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori relativi afferenti l'attività svolta. VII. La prestazione lavorativa dei Quadri, nei cui confronti trovano applicazione le previsioni dell'art. 17 del D.Lgs. 66/2003, deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente tra tale categoria di lavoratori e l'Azienda ed è temporalmente funzionale alle attività svolte e alle esigenze operative della struttura di appartenenza, secondo caratteristiche di flessibilità e determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro, differenziate per attività di staff e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaproduzione. VIII. In relazione alle loro esigenzeconsiderazione di quanto precede, al personale appartenente al livello professionale A, viene attribuita un'indennità di funzione per un importo lordo annuo pari a: posizione retributiva A2 staff posizione retributiva A1 staff posizione retributiva A2 produzione 2.800,00 euro posizione retributiva A1 produzione Tale indennità valorizza in particolare la specificità della posizione ricoperta, la connessa responsabilità funzionale e/o l'apporto professionale altamente qualificato, le aziende caratteristiche di norma promuoveranno, anche avvalendosi maggiore/minore flessibilità ed autonomia nonché la disponibilità complessivamente assicurata nel disimpegno delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionaliattribuzioni. A decorrere dalla far data dal 1° gennaio 2012 l'importo annuo di riconoscimento cui alla precedente tabella verrà incrementato, esclusivamente per il personale Quadro interessato, dell'importo lordo annuo corrispondente al valore degli assegni individuali di cui al secondo comma della qualifica dichiarazione a verbale del C.C.N.L. 11 luglio 2003 per il personale non dirigente di quadro Poste Italiane S.p.A; conseguentemente tali assegni individuali, a far data dal 1° gennaio 2012, non verranno più corrisposti. IX. L'eventuale mobilità da parte dell'aziendaattività di staff ad attività di produzione e viceversa, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità determinerà l'adeguamento dell'indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, in coerenza con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione tabella di cui al disposto comma che precede. X. In applicazione della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190 e della legge 2 aprile 1986 n. 106 - in caso di assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A Quadri nonché a quelle specificate per quanto riguarda la categoria dei "quadri"posizione retributiva A1, anche nel caso di appartenenza alla posizione retributiva A2, ovvero a mansioni dirigenziali - al lavoratore compete il trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: la : 1. La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "«quadro" » viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto Contratto collettivo nazionale di lavorolavoro 18 gennaio 1987. 2. In relazione a quanto sopra definitodefinito sopra, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza il luglio 1989maggio 1987. 3. L'azienda, L’azienda ai sensi del combinato disposto dall'artdell’art. 2049 cod. civ. del Codice civile e dall'artdell’art. 5 della legge L. n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda L’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio all’esercizio delle funzioni attribuitegli. 4. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività nell’ambito dell’attività lavorativa medesima. 5. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni Commissioni territoriali imprenditoriali di competenzaper la formazione professionale, la partecipazione dei quadri ad a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sarà concordata tra l’azienda ed il lavoratore interessato. 6. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'aziendadell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità un'indennità di funzione di importo pari a € 25,82 lire 120.000 mensili lorde da computarsi su tutti comprensive dell’elemento retributivo previsto per gli istituti contrattualialtri lavoratori inquadrati nella 7a categoria (lire 90.000). A decorrere dal 1° gennaio 1991, la suddetta indennità di funzione viene elevata a lire 190.000 mensili lorde (pari a 98,13 euro) comprensive dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7a categoria (lire 115.000 pari a 59,39 euro). A decorrere dal 1° gennaio 2004 la suddetta indennità di funzione viene elevata a 114,00 euro comprensiva dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7a categoria (pari a 59,39 euro). 7. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio rinvia alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegatidella Disciplina speciale, Parte terza del presente Contratto. 8. Le parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, accordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 190, per quanto riguarda la categoria dei "i «quadri"».

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Quadri. Ai sensi In relazione allo sviluppo del processo di delega in atto e in applicazione dell'art. 55 del Ccnl, ai lavoratori della categoria Quadri sarà corrisposta un'indennità di funzione non inferiore a € 180,76 lordi mensili. Conformemente a quanto previsto dal 3° comma del medesimo articolo, detta indennità potrà, in relazione al peso della funzione assegnata e alla professionalità conseguentemente espressa, essere elevata ai valori seguenti: fascia A1 € 1.644,92; fascia A2 € 1.412,51; fascia B € 1.283,40; fascia B super € 1.335,00; fascia C € 999,34; fascia C super € 1.051,00; fascia D € 741,12. Il riconoscimento o meno delle indennità di funzione, e la loro eventuale misura, è indicato nell’allegato 3, tabella 1. Esse sono comprensive di ogni altra indennità o quota salariale aggiuntiva preesistente. Analogamente a quanto previsto dal Ccnl per gli effetti l'attribuzione della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale Quadro e della corrispondente funzione, anche l'indennità di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto funzione verrà attribuita secondo le procedure fissate dall'art. 2049 cod54 del Ccnl. civLe medesime procedure saranno seguite anche per le eventuali successive modifiche. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una Le suddette indennità di funzione devono intendersi anche relative alle particolari modalità di importo pari svolgimento della prestazione lavorativa come definito dall'art. 62 del Ccnl e regolata secondo le modalità dell'art. 96 del Ccnl, compresa la non limitazione di orario ai sensi dell'art. 1 RDL 15 Marzo 1923 n. 692. In considerazione della fondamentale importanza degli aspetti individuali della professionalità, il presente articolo non istituisce alcun automatismo di semplice aggancio al ruolo ricoperto: nel caso di passaggio ad una posizione di peso superiore l'indennità di funzione deve intendersi come situazione di arrivo in relazione ad una comprovata capacità acquisita nel ruolo (di norma non oltre i 12 mesi di permanenza nel ruolo); qualora si verificassero passaggi a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti posizioni di peso inferiore la differenza di indennità di funzione si intenderà trasformata in indennità speciale ad personam che sarà riassorbita con i successivi aumenti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto cheche con l'istituzione delle sopracitate indennità di funzione non hanno inteso mettere in discussione la scala classificatoria stabilita dal vigente Ccnl. Pertanto, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria esse riconfermano il principio dell'equivalenza delle mansioni all'interno dei "quadri"rispettivi livelli di inquadramento a tutti gli effetti contrattuali e principalmente ai fini dell'eventuale mobilità aziendale che le parti non intendono ulteriormente vincolare.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: : 1) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" dei quadri viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto collettivo nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definitolavoro 6 marzo 1987; 2) appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli della declaratoria del Gruppo A Super, che, di norma alle dirette dipendenze di dirigenti, con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in sede posizioni di prima applicazionerilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o enti produttivi essenziali dell'Azienda o di gestione di programmi progetti anche di ricerca di importanza fondamentale; 3) ai quadri si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati con funzioni direttive con eccezione di quanto indicato nei successivi punti 4, 5, e 6; 4) le Aziende assicureranno i datori quadri contro il rischio di lavoro attribuiranno la responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali; 5) l'attribuzione della qualifica di quadro ai lavoratori interessati sarà effettuata quando le mansioni proprie di tale qualifica siano state svolte per un periodo continuativo di sei mesi, sempre che non in sostituzione di altro lavoratore assente con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi diritto alla conservazione del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti posto; 6) a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'aziendaquadro, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il Gruppo A Super, viene corrisposta un'indennità di funzione nella misura di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli cui al successivo art. 11. Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegatideterminati sulla base della retribuzione di fatto. Le parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, accordo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "i quadri".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Quadri. Ai sensi La categoria si colloca in una posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e per gli effetti il restante personale dell'Azienda. In applicazione della legge 13 maggio 1985, 13.5.1985 n. 190, così come modificato modificata dalla legge 2 aprile 19861986 n.106, n. 106e agli effetti classificatori, tale categoria viene individuata all'interno del 1° gruppo, con reciproca presa d'atto tra le parti convengono quanto segue: parti, che caratteristiche indispensabili della categoria, nell'ambito del settore Fotolaboratori, sono costituite oltre che dai requisiti indicati nel 1° gruppo, dallo svolgimento con carattere continuativo, sulla base di notevole esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della impresa, con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento, guida e controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza, o che svolgano attività di alta specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della realizzazione e sviluppo degli obiettivi della impresa. Fanno parte di questo gruppo i lavoratori che abbiano la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definitoresponsabilità dell'intero ciclo produttivo della lavorazione, ovvero coordinino e controllino, in sede condizioni di prima applicazioneautonomia decisionale e operativa, uno o più reparti di lavorazione. Esempi: ⎯ Caporeparto. ⎯ Responsabile della manutenzione delle attrezzature e degli impianti, con approfondite conoscenze della normativa esistente in materia. ⎯ Responsabile dell'ufficio personale che cura l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti a paghe e stipendi, provvede allo svolgimento delle pratiche presso gli istituti ed enti previdenziali mantenendosi aggiornato su norme e disposizioni. ⎯ Sviluppatore software, programmatore del centro contabile che elabora autonomamente programmi secondo le procedure richieste, assumendo la responsabilità delle elaborazioni risultanti. Fanno parte di questo gruppo i datori lavoratori che nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa esplicano, nei limiti delle loro attribuzioni, funzioni di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati concetto con decorrenza 1° luglio 1989. L'aziendaautonomia operativa e decisionale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitivaovvero svolgono incarichi che, per complessità e concettualità, richiedono elevata capacità e rilevanti conoscenze tecniche e amministrative. Esempi: ⎯ Correttore di produzione stabilmente addetto al controllo di più linee di stampatrici. ⎯ Xxxxxxxxx che elabora le pratiche con l'estero avendo conoscenza parlata e scritta di più lingue estere. ⎯ Impiegato che coordina all'interno e all'esterno dell'azienda i procedimenti civili servizi di trasporto e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuiteglispedizione. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima⎯ Ispettori commerciali. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto ⎯ Addetto alla manutenzione che, con autonomia operativa e funzionale, interpretando schemi costruttivi e funzionali di particolare complessità , effettua sugli impianti, sulle apparecchiature e sui relativi strumenti, ogni tipo di intervento risolutivo, di natura elettrica, elettronica e meccanica, tale da richiedere elevate conoscenze teoriche e pratiche rispetto a tutte le specializzazioni indicate. ⎯ Lavoratore addetto ad attrezzature di stampa che in condizioni di totale autonomia funzionale attende a tutte le fasi del processo produttivo riferito alla stampa analogica (taratura iniziale, inquadratura, stampa del soggetto in misura predeterminata, controllo cromatico rispetto al campione, rifinitura e controllo di qualità ) nonché a tutte le attività di manutenzione, revisione e messa a punto che consentono di assicurare l'efficienza dell'attrezzatura medesima. ⎯ Lavoratore addetto a sistemi integrati complessi di sviluppo negativo e stampa su carta, che in condizioni di totale autonomia e responsabilità dei risultati è in grado di intervenire su tutte le fasi del sistema stesso comprese le attività di manutenzione, revisione e messa a punto, che consentano di assicurare l'efficienza dell'impianto stesso. ⎯ Addetto al desktop publishing, in possesso di adeguata preparazione certificata da specifica formazione ed esperienza grafica e di impaginazione. In condizioni di totale autonomia e responsabilità , assembla e impagina immagini e testi, tramite l’utilizzo di software specifici intervenendo direttamente su tutti i livelli di ogni singolo file. ⎯ Addetto alle sviluppatrici continue e a telai, negativo e diapositivo che, oltre a sviluppare in totale autonomia sia negativi che diapositive, intervenga nelle necessarie attività di controllo densitometrico e chimico, manutenzione, revisione e messa a punto che consentano di assicurare l'efficienza delle attrezzature medesime. ⎯ Addetto alle stampatrici digitali ad inchiostro o toner che in totale autonomia provvede a tutte le fasi di lavorazione: acquisizione e gestione degli ordini; prestampa, tramite utilizzo di software specifici;manutenzione giornaliera e periodica dei sistemi di stampa con conoscenza specifica dell’hardware e del software dell’impianto di stampa; taratura dell’impianto di stampa. ⎯ Web designer che in condizione di autonomia provvede alla creazione della grafica aziendale, all’aggiornamento dei siti web aziendali. Fanno parte di questo gruppo i lavoratori che, provenienti dal livello inferiore, hanno raggiunto, tramite la presente regolamentazionemobilità professionale, si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985la necessaria qualificazione e svolgono, n. 190 per quanto riguarda la categoria in autonomia e competenza, le funzioni previste in almeno uno dei "quadri".cicli di lavorazione, sì da consentire l'attuazione di intercambiabilità all'interno delle stesse. L'intercambiabilità avverrà all'interno dei cicli di lavorazione, come quelle di seguito indicate, a puro titolo esemplificativo:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 esplicita applicazione contrattuale della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione 190 del 13.5.85 (Riconoscimento dei Quadri) le parti concordano di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte individuare l'area dei Quadri aziendali e di utilizzazione definire adeguati strumenti normativi. Declaratoria. Sono individuati Quadri aziendali quei lavoratori che, senza rivestire i poteri o svolgere le funzioni tipiche dei dati dirigenti, svolgono ruoli di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e del perseguimento degli obiettivi dell'impresa, con autonomia nella gestione delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimarisorse, gestendo o coordinando significative unità organizzative (uomini e/o mezzi, e/o servizi), oppure esplicando funzioni specialistiche di particolare rilievo e valenza, funzioni con responsabilità di rappresentanza, progettualità e ricerca. In relazione alle loro esigenzeI Quadri aziendali sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, le aziende autonomia, capacità innovative e attitudine a lavorare per obiettivi globali e integrati. Le parti concordano che i profili sopra riportati vadano individuati di norma promuoverannonell'ambito del livello 1 e 2 impiegati di cui al precedente art. 19, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenzafermo restando tuttavia, in particolare per il livello 2, la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate non automaticità fra l'appartenenza al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento livello e l'attribuzione della qualifica di quadro da parte dell'aziendaQuadro. Si concorda di definire un sistema retributivo per i Quadri che abbia natura flessibile e che sia riferito ai seguenti criteri: 1) Criterio oggettivo (ruolo): - complessità e difficoltà del contesto in cui il Quadro deve operare - competenze specialistiche e gestionali richieste dal ruolo - ampiezza dell'autonomia e delle deleghe di potere ricevute - grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo economico 2) Criterio soggettivo (prestazione): - competenze tecnico-professionali e attitudine all'aggiornamento - capacità gestionali in riferimento alla programmazione e al controllo - capacità di sovrintendenza e coordinamento delle risorse affidategli - capacità di promuovere e gestire l'innovazione - rapporto tra obiettivi e risultati conseguiti In sede aziendale, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità tramite confronto tra le parti, verranno esaminate le diverse posizioni di funzione lavoro al fine di importo pari a € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie individuare l'esistenza dei requisiti necessari per la categoria degli impiegati. Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data piena attuazione al disposto l'attribuzione della legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda la categoria dei "quadri"qualifica di Quadro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Quadri. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190, come modificato dalla 190 e della legge 2 aprile 19861986 n.106, n. 106, le parti convengono si concorda quanto segue: la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di "quadro" viene effettuata dalle parti stipulanti con : 1. Le aziende provvederanno a garantire il presente contratto nazionale di lavoro. In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno personale cui è attribuita la qualifica di quadro ai lavoratori interessati con decorrenza 1° luglio 1989. L'azienda“quadro”, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e dall'art. 5 della legge n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione attraverso l'eventuale stipula di apposita polizza assicurativa, in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelli causati da dolo o colpa grave. L'azienda garantirà al quadro dipendenteNei confronti di detto personale verrà riconosciuta, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i definitiva in caso di procedimenti civili e penali, nei confronti del quadro medesimo penali per motivi non dipendenti da dolo o colpa grave e relativi a fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegliloro attribuite. 2. Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritti d'autoreÈ riconosciuta ai quadri, previa specifica e preventiva autorizzazione aziendale, è riconosciuta ai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesimaafferenti l'attività svolta. 3. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. 4. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'aziendaIn relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai quadri ai fini del perseguimento e dello sviluppo degli obiettivi d'impresa, verrà le aziende promuoveranno momenti informativi anche attraverso strumenti idonei a fornire agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle loro funzioni. 5. Ai quadri viene corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione dell’importo di importo pari a € 25,82 Euro 98,13 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali. Per quanto qui non espressamente contemplato si fa concorde rinvio alle disposizioni proprie lordi comprensivi dell’elemento retributivo previsto per la categoria degli impiegatii lavoratori inquadrati nel 7° livello. 6. Le parti si danno atto che, che con la regolamentazione di cui al presente regolamentazione, contratto si è data piena attuazione al a quanto disposto della dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 n.190. 7. Le parti si danno atto che per quanto riguarda la categoria dei "quadri"non previsto nel presente capitolo C si applicano ai quadri le disposizioni legali e contrattuali relative agli impiegati direttivi.

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