Quali prestazioni vengono erogate? Clausole campione

Quali prestazioni vengono erogate?. La persona assicurata, all’insorgere dell’evento assicurato ai sensi dell’art. II C 1 e su presentazione della conferma della nuova prenotazione del viaggio inizialmente acquistato, riceve un indennizzo dell’importo pari al prezzo del viaggio o dell’importo del soggiorno prenotato e pagato prima della partenza, se possibile sotto forma di bonifico direttamente sulla carta. Le prestazioni nell’ambito della copertura Viaggio di ripetizione verranno compensate con le prestazioni concesse o di cui la persona assicurata ha usufruito ai sensi degli art. II B 2.4 e II B 4.3. Se la persona assicurata rivendica in toto il viaggio di ripetizione, vale a dire il valore del viaggio o dell’importo del soggiorno originariamente prenotato e pagato, rinuncia al rimborso dei costi per l’utilizzo solo parziale delle prestazioni originariamente prenotate ai sensi degli art. II B 2.4 e II B 4.3.
Quali prestazioni vengono erogate?. Allianz Assistance eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) o del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri o per emergenze ambulatoriali non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge. 3.1 In caso di infortunio o malattia In caso di infortunio o malattia Allianz Assistance sostiene le spese per le seguenti prestazioni mediche effettuate nel rispettivo paese di soggiorno,
Quali prestazioni vengono erogate?. La presente è un’assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro, Allianz Assistance rimborsa alla persona assicurata la franchigia addebitata dal locatore (o da un’altra assicurazione). L’entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma massima assicurata.
Quali prestazioni vengono erogate?. AGA eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle assicurazioni sociali di xxxxx xxxxx Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni ecc.) o del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri o per emergenze ambulatoriali non coperte integralmente dalle assicurazioni xx xxxxx. 3.1 In caso di infortunio o malattia In caso di infortunio o malattia la AGA sostiene le spese per le seguenti prestazioni medi- che effettuate nel rispettivo paese di soggiorno, purché l’intervento sanitario d’emergen- za sia prescritto da un medico o da un dentista abilitati o da una persona xxxxxx xxxxx relativa licenza di esercizio della professione: Cure inclusi i medicinali Ricovero in ospedale Trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato Noleggio di apparecchiature medicali In caso xx xxxxxxxxxx, xxxxx acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc. Riparazione o sostituzione di apparecchiature medicali danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico Trasporto al più vicino ospedale idoneo xxxx xxxx Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o di routine generale (al massimo una visita di controllo all’anno) Cure dentali antidolorifiche (interventi d’emergenza, non in caso di protesi dentaria) fino a un massimo di CHF 3’000 AVB DC Personal/I 09.2017 6/10 3.2 Ricovero in un reparto privato Premettendo che i xxxxxx xxxxx centrale di emergenza AGA abbiano rilasciato la loro esplicita approvazione, la AGA si assume i costi delle cure d’emergenza anche in caso di ricovero stazionario nel reparto privato. L’approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta in ogni xxxx xxxx centrale di emergenza AGA (i colloqui con la cen- trale d’emergenza vengono registrati).
Quali prestazioni vengono erogate?. 2.1 La Allianz Assistance risarcisce alla persona assicurata i costi sostenuti direttamente per la riparazione o la sostituzione di un apparecchio non funzionante per difetti del materiale o di fabbricazione e dei relativi accessori secondo quanto previsto alle cifre 1.1. e 1.2 fino a con- correnza dell’ammontare per anno civile indi- cato nel riepilogo delle prestazioni assicurati- ve. La durata della copertura derivante dalla presente estensione della garanzia decorre dalla scadenza della garanzia del produttore o del rivenditore compresa e ha una durata di 24 mesi. Al momento del sinistro l’apparecchio deve avere un’età non superiore a quattro anni. 2.2 Se i costi della riparazione superano la somma assicurata ancora disponibile per il sinistro, l’assicuratore paga la somma assicurata anco- ra disponibile. In tal caso, la persona assicura- ta può decidere liberamente tra la riparazione e la sostituzione dell’apparecchio.
Quali prestazioni vengono erogate?. Per tutti i biglietti acquistati dalla persona avente diritto, Allianz Assistance, in presen- za di un evento assicurato, rimborsa il prez- zo del biglietto fino a concorrenza dell’am- montare per anno civile indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative. – Le spese amministrative e i premi assicurati- vi non vengono rimborsati. – Viene rimborsato il prezzo effettivo del bi- glietto stampato su di esso (a meno che non vi sia una fattura del Swisscard Traveland Lifestyle Service).

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  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.