Quali prestazioni vengono erogate? Clausole campione

Quali prestazioni vengono erogate?. Allianz Assistance eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) o del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri o per emergenze ambulatoriali non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge. 3.1 In caso di infortunio o malattia In caso di infortunio o malattia Allianz Assistance sostiene le spese per le seguenti prestazioni mediche effettuate nel rispettivo paese di soggiorno,
Quali prestazioni vengono erogate?. 2.1 La Allianz Assistance risarcisce alla persona assicurata i costi sostenuti direttamente per la riparazione o la sostituzione di un apparecchio non funzionante per difetti del materiale o di fabbricazione e dei relativi accessori secondo quanto previsto alle cifre 1.1. e 1.2 fino a con- correnza dell’ammontare per anno civile indi- cato nel riepilogo delle prestazioni assicurati- ve. La durata della copertura derivante dalla presente estensione della garanzia decorre dalla scadenza della garanzia del produttore o del rivenditore compresa e ha una durata di 24 mesi. Al momento del sinistro l’apparecchio deve avere un’età non superiore a quattro anni. 2.2 Se i costi della riparazione superano la somma assicurata ancora disponibile per il sinistro, l’assicuratore paga la somma assicurata anco- ra disponibile. In tal caso, la persona assicura- ta può decidere liberamente tra la riparazione e la sostituzione dell’apparecchio.
Quali prestazioni vengono erogate?. La presente è un’assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro, Allianz Assistance rimborsa alla persona assicurata la franchigia addebitata dal locatore (o da un’altra assicurazione). L’entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma massima assicurata.
Quali prestazioni vengono erogate?. AGA eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle assicurazioni sociali di xxxxx xxxxx Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni ecc.) o del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri o per emergenze ambulatoriali non coperte integralmente dalle assicurazioni xx xxxxx. 3.1 In caso di infortunio o malattia In caso di infortunio o malattia la AGA sostiene le spese per le seguenti prestazioni medi- che effettuate nel rispettivo paese di soggiorno, purché l’intervento sanitario d’emergen- za sia prescritto da un medico o da un dentista abilitati o da una persona xxxxxx xxxxx relativa licenza di esercizio della professione: Cure inclusi i medicinali Ricovero in ospedale Trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato Noleggio di apparecchiature medicali In caso xx xxxxxxxxxx, xxxxx acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc. Riparazione o sostituzione di apparecchiature medicali danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico Trasporto al più vicino ospedale idoneo xxxx xxxx Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o di routine generale (al massimo una visita di controllo all’anno) Cure dentali antidolorifiche (interventi d’emergenza, non in caso di protesi dentaria) fino a un massimo di CHF 3’000 AVB DC Personal/I 09.2017 6/10 3.2 Ricovero in un reparto privato Premettendo che i xxxxxx xxxxx centrale di emergenza AGA abbiano rilasciato la loro esplicita approvazione, la AGA si assume i costi delle cure d’emergenza anche in caso di ricovero stazionario nel reparto privato. L’approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta in ogni xxxx xxxx centrale di emergenza AGA (i colloqui con la cen- trale d’emergenza vengono registrati).
Quali prestazioni vengono erogate?. Per tutti i biglietti acquistati dalla persona avente diritto, Allianz Assistance, in presen- za di un evento assicurato, rimborsa il prez- zo del biglietto fino a concorrenza dell’am- montare per anno civile indicato nel riepilogo delle prestazioni assicurative. – Le spese amministrative e i premi assicurati- vi non vengono rimborsati. – Viene rimborsato il prezzo effettivo del bi- glietto stampato su di esso (a meno che non vi sia una fattura del Swisscard Traveland Lifestyle Service).
Quali prestazioni vengono erogate?. La persona assicurata, all’insorgere dell’evento assicurato ai sensi dell’art. II C 1 e su presentazione della conferma della nuova prenotazione del viaggio inizialmente acquistato, riceve un indennizzo dell’importo pari al prezzo del viaggio o dell’importo del soggiorno prenotato e pagato prima della partenza, se possibile sotto forma di bonifico direttamente sulla carta. Le prestazioni nell’ambito della copertura Viaggio di ripetizione verranno compensate con le prestazioni concesse o di cui la persona assicurata ha usufruito ai sensi degli art. II B 2.4 e II B 4.3. Se la persona assicurata rivendica in toto il viaggio di ripetizione, vale a dire il valore del viaggio o dell’importo del soggiorno originariamente prenotato e pagato, rinuncia al rimborso dei costi per l’utilizzo solo parziale delle prestazioni originariamente prenotate ai sensi degli art. II B 2.4 e II B 4.3.

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  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto. 2. Nel verbale di consegna, oltre a quanto prescritto all’art. 79 del regolamento generale, dovrà risultare: a) l’eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore ed il deposito presso l’Istituto del relativo atto notarile; b) la nomina del direttore tecnico e del Capo cantiere; c) il deposito, presso l’Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al presente CSA; d) il deposito, presso l’Istituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; l’appaltatore trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. e) il deposito del programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 dell’art. 38 del regolamento; f) l’accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore; g) la consegna, al Coordinatore per l’esecuzione, del piano operativo di sicurezza del datore di lavoro dell’impresa di cui all’art. 96 lett. f) del Dlgs. 81/2008; h) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, presso l’INAIL e presso le Casse edili; i) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; j) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) i) e j) dovrà essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori di ciascuna altra impresa man mano operante in cantiere. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.