Una panoramica delle prestazioni assicurative della tua carta
Una panoramica delle prestazioni assicurative della tua carta
Le Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) offrono una panoramica sulla copertura assicurativa di cui godi con la tua carta Cornèrcard o Diners Club®. Le coperture assicurative, i premi e le somme assicurative massime in CHF variano a seconda della carta.
Clicca sui seguenti bottoni per maggiori informazioni:
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA)
Assicurazione di saldo per le carte di credito Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Garanzia miglior prezzo per le carte Platinum Visa e Mastercard®, Gold Visa e Mastercard, Diners Club® Classic e Classic Visa e Mastercard della Cornèr Banca SA
Assicurazione protezione acquisti per le carte Visa, Mastercard® e Diners Club® di Cornèr Banca SA
Assicurazione di protezione giuridica per le carte Visa, Mastercard® e Diners Club® della Cornèr Banca SA
Assicurazione viaggi per carte Visa, Mastercard® e Diners Club® della Cornèr Banca SA
Infortuni di viaggio Advantage opzionale per le carte di credito Gold e Classic Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Infortuni di viaggio Advantage per le carte Global Card e Intercard Visa e Mastercard® Infortuni di viaggio Advantage per le carte Platinum Visa e Mastercard®
Assicurazione di protezione giuridica privata e della circolazione per le carte di credito Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Assicurazioni per oggetti personali per la carta Lady Mastercard® della Cornèr Banca SA
Estensione della garanzia per le carte Platinum Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Assicurazione biglietti per le carte FCB Mastercard® di Cornèr Banca SA
Assicurazione «hole-in-one» per le carte Diners Club® Golf della Cornèr Banca SA
Estensione della garanzia opzionale per le carte Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Le seguenti tabelle mostrano le prestazioni assicurative dei nostri prodotti.
Panoramica dei servizi
Prodotti Standard / Prodotti Co-Branded
Prestazioni assicurative aggiuntive specifiche
Financial Institutions / Prodotti Global Card / Prodotti Intercard
Financial Institutions / Prodotti Co-Branded: Bank SoBa - BPS - Vontobel - SYZ
Assicurazione di saldo per le carte di credito Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione - AXA Assicurazioni SA e AXA Vita SA – edizione 01.2021
In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. La preghiamo di conservare la lettera di conferma dell’assicurazione della Cornèr Banca SA e le Condizioni Generali d’Assicurazione in un luogo sicuro, assieme agli altri suoi documenti assicurativi.
Somme massime assicurate per unità di fattura- zione ai sensi dell’art. 5 delle CGA
Temporanea incapacità totale al lavoro e invalidità totale permanente nonché perdita involontaria del posto di lavoro | |
Carta Gold Carta Gold Global Card Carta Premier Intercard | CHF 15’000 |
Carta Classic Carta Classic Global Card Carta Classic Intercard | CHF 10’000 |
Decesso | |
Carta Gold Carta Gold Global Card Carta Premier Intercard | CHF 40’000 |
Carta Classic Carta Classic Global Card Carta Classic Intercard | CHF 10’000 |
Unità di fatturazione
Per unità di fatturazione si intendono tutte le carte di credito che vengono esposte dalla Cornèr Banca SA nel medesimo conteggio mensile di un titolare di carta. Le carte principali e partner vengono gestite nella stessa unità di fatturazione nella misura in cui le carte partner siano emesse senza un limite di spesa e un conteggio mensile propri (precedentemente denominate «carte aggiuntive»). Le carte partner, emesse su richiesta del titolare della carta principale a favore di partner o di familiari del titolare della carta principale con capacità creditizia, che dispongono di un limite di spesa e di un conteggio mensile propri non vengono gestite nella stessa unità di fatturazione; lo stesso vale per carte di diverse tipologie (ad esempio carte Classic/Gold, carte Miles & More ecc.).
Assicuratore
Per la copertura in caso di decesso:
AXA Vita SA, Xxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx
Per tutte le altre coperture:
AXA Assicurazioni SA, Xxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx
Ufficio per la notifica dei sinistri:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard (Collection and Credit Management) Xxx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxx
1/4
Tel. x00 00 000 00 00
Persone assicurate
Tutti i titolari di una carta principale o partner, nella misura in cui abbiano stipulato ognuno un’assicurazione di saldo e che la carta partner venga emessa con un limite di spesa e un conteggio mensile propri. L’assicurazione non è valida per carte Business/Corporate, Intercard, Prepaid, Direct e easyTravel.
Xxxxxxx assicurarsi nell’ambito della presente assicurazione solo persone che al momento dell’adesione abbiano un’età compresa fra i 18 e i 62 anni, siano domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (l’enclave di Büsingen am Hochrhein (DE) è esclusa), svolgano un’attività lucrativa da oltre 6 mesi e per almeno 16 ore alla settimana (i lavoratori indipendenti sono esclusi dalla copertura in caso di disoccupazione), abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non disdetto, non siano in procinto di andare in pensionamento anticipato, non siano state negli ultimi 12 mesi né parzialmente né completamente inabili al lavoro in seguito a malattia o infortunio per un lasso di tempo superiore a 25 giorni, non siano state ricoverate per un lasso di tempo superiore a 20 giorni consecutivi e per le quali non sia previsto un imminente ricovero.
1. Parti contraenti
Quale titolare di una o più carte di credito emesse dalla Cornèr Banca SA (di seguito
«carta») lei, in caso di adesione valida all’assicurazione di saldo nell’ambito della sua unità di fatturazione, è assicurato attraverso un contratto quadro collettivo per il rischio di decesso e un contratto quadro collettivo per i rischi di malattia, infortunio e disoccupazione. Il contraente è la Cornèr Banca SA e gli assicuratori sono AXA Vita SA (rischio di decesso) e AXA Assicurazioni SA (altri rischi).
I diritti derivanti dall’assicurazione consistono nel rimborso da parte delle compagnie di assicurazione della Cornèr Banca SA del saldo residuo scoperto di un titolare della carta, purché le condizioni e l’obbligo di prestazione delle assicurazioni siano soddisfatti. In caso di sinistro non sussiste pertanto alcun diritto del titolare della carta nei confronti della Cornèr Banca SA.
2. Inizio, durata, termine e ambito territoriale di validità dell’assicurazione
2.1 Inizio
La copertura assicurativa decorre dal momento in cui viene confermata l’assicurazione (data della lettera di conferma d’assicurazione).
Periodo di carenza
La copertura assicurativa per la perdita involontaria del posto di lavoro ai sensi dell’articolo 3.1 D inizia tuttavia soltanto dopo un periodo d’attesa di 60 giorni dall’inizio dell’assicurazione. Per un licenziamento pronunciato entro tale periodo non sussiste alcuna copertura assicurativa.
2.2 Termine
La sua copertura assicurativa termina automaticamente:
▪ se la carta è stata bloccata definitivamente (ad es. a seguito di un procedimento di esecuzione o fallimento in corso);
▪ dopo la disdetta e la restituzione di tutte le carte incluse nella stessa unità di fatturazione e dopo il pagamento totale del saldo scoperto;
▪ al suo compimento del 75° anno di età per quanto concerne l’assicurazione del rischio di decesso;
▪ al suo compimento del 65° anno di età per quanto concerne l’assicurazione dei rischi di incapacità lavorativa, invalidità e disoccupazione;
▪ in caso di trasferimento di residenza in un paese terzo al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein
▪ alla scadenza dei contratti quadro citati all’articolo 1.
2.3 Disdetta
Lei può disdire in qualsiasi momento l’assicurazione, con effetto immediato, inviando una richiesta scritta alla Cornèr Banca SA.
2.4 Validità territoriale
XXX/X 00.0000
L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Un’incapacità lavorativa o invalidità nel senso delle presenti Condizioni Generali d’Assicurazione decorre tuttavia solo dal giorno in cui viene constatata da un medico che abbia l’autorizzazione ad esercitare in Svizzera. Ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione, si tiene conto unicamente della perdita dei posti di lavoro per cui sia valida la copertura assicurativa ai sensi della Legge svizzera sull’assicurazione contro la disoccupazione.
3. Copertura assicurativa
3.1 Con riserva delle norme contenute negli articoli 4 e 5 relativamente al saldo del debito residuo della carta e alle prestazioni assicurate, l’assicuratore accorda la copertura assicurativa per i seguenti eventi:
X. Xxxx di morte
Sono assicurate le prestazioni in capitale in caso di morte della persona assicurata a seguito di malattia e/o infortunio. Il diritto alle prestazioni sussiste se una persona assicurata muore durante il periodo di validità dell’assicurazione di saldo in seguito a malattia o infortunio. Le prestazioni servono a saldare il saldo della carta scoperto. In caso di decesso in seguito a malattia o infortunio, l’assicuratore paga il saldo del debito residuo della carta secondo quanto indicato all’articolo 4 e fino all’importo massimo indicato ai sensi dell’articolo 5.
B. Temporanea incapacità totale al lavoro
In caso di temporanea incapacità totale al lavoro dovuta a malattia o infortunio, per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, l’assicuratore paga per ogni ulteriore periodo completo di 30 giorni di incapacità al lavoro continuativa rispettivamente il 10% del saldo del debito residuo della carta (rata mensile) ai sensi dell’articolo 4, per un massimo di 10 rate mensili e gli interessi passivi maturati sul saldo del debito residuo assicurato della carta, in un’ulteriore rata mensile conclusiva, fino all’importo minimo e massimo indicato all’articolo 5. I primi 60 giorni sono un tempo di attesa per cui non viene erogata alcuna prestazione assicurativa. Per incapacità al lavoro si intende un’incapacità temporanea al 100% di esercitare la sua attività lavorativa. La premessa per tale copertura è che fino al giorno in cui si è verificato il sinistro assicurato lei abbia esercitato un’attività lavorativa dipendente o indipendente e che lei presenti una temporanea incapacità totale al lavoro attestata da un certificato medico.
C. Invalidità totale permanente
In caso di invalidità totale permanente in seguito a malattia o infortunio, l’assicuratore paga il saldo del debito residuo della carta secondo quanto indicato all’articolo 4 e fino all’importo massimo indicato ai sensi dell’articolo 5. Per invalidità si intende l’incapacità permanente al 100% di esercitare la sua attività lavorativa e un’altra attività lucrativa ragionevole. La premessa per tale copertura è che fino al giorno in cui si è verificato il sinistro assicurato lei abbia esercitato un’attività lavorativa dipendente o indipendente e che lei presenti un’invalidità totale permanente attestata da un certificato medico. Qualora una malattia o un infortunio comportassero una temporanea incapacità totale al lavoro, ma non sia possibile ancora constatare un’invalidità permanente, tale sinistro è assicurato ai sensi dell’articolo 3.1 B.
D. Perdita involontaria del posto di lavoro
In caso di perdita involontaria del posto di lavoro per oltre 60 giorni consecutivi, l’assicuratore paga per ogni periodo completo di 30 giorni di ulteriore disoccupazione continuativa il 10% del saldo del debito residuo della carta (rata mensile) secondo l’articolo 4 per un massimo di 10 rate mensili e gli interessi passivi maturati sul saldo del debito residuo assicurato della carta, in un’ulteriore rata mensile conclusiva, fino all’importo minimo e massimo indicato all’articolo 5. I primi 60 giorni sono un tempo di attesa per cui non viene erogata alcuna prestazione assicurativa. La premessa per tale copertura è che al momento del licenziamento lei lavorasse da almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro con un carico di lavoro di almeno 16 ore settimanali. Inoltre, per almeno 60 giorni consecutivi lei deve avere percepito le prestazioni previste dalla legislazione svizzera sull’assicurazione contro la disoccupazione svizzera ed essersi attivato, in modo dimostrabile, per la ricerca di una nuova occupazione.
3.2 Come giorno del verificarsi del sinistro assicurato si intende:
a) per la copertura assicurativa di cui all’articolo 3.1 A: il giorno del decesso;
b) per la copertura assicurativa di cui all’articolo 3.1 B e C: il primo giorno della temporanea incapacità totale al lavoro o dell’invalidità totale permanente attestata dal medico;
c) per la copertura assicurativa di cui all’articolo 3.1 D: il giorno della comunicazione della disdetta.
Per gli acquisti effettuati con la sua carta nel giorno dell’evento assicurato o nei giorni successivi all’evento assicurato non vige alcuna copertura assicurativa.
4. Saldo del debito residuo della carta
Il saldo del debito residuo della carta è la base per il calcolo delle prestazioni assicurative. Esso è costituito da
a) per i pagatori parziali:
l’importo della carta ancora dovuto che lei avrebbe dovuto pagare alla Cornèr Banca SA il giorno precedente l’evento assicurato per liquidare l’intero debito della sua unità di fatturazione, più eventuali interessi passivi;
b) per i pagatori totali:
la somma media dei conteggi mensili emessi negli ultimi sei mesi che lei avrebbe dovuto pagare alla Cornèr Banca SA il giorno precedente l’evento assicurato per liquidare l’intero debito della sua unità di fatturazione, più eventuali interessi passivi;
c) per i pagatori totali con un contratto relativo alla carta della Cornèr Banca SA che al momento dell’evento era in vigore da meno di 6 mesi:
la somma media di tutti i conteggi mensili emessi che lei avrebbe dovuto pagare alla Cornèr Banca SA il giorno precedente l’evento assicurato per liquidare l’intero debito della sua unità di fatturazione, più eventuali interessi passivi.
La differenza tra «pagatori totali» e «pagatori parziali» si basa sulla seguente definizione:
un pagatore totale ha ricevuto nei 6 mesi antecedenti il sinistro almeno 4 conteggi mensili (presupposto è almeno una transazione al mese) e ne ha pagato l’importo totale (cioè non a rate, non ricorrendo all’opzione di credito) entro i termini ai sensi delle Condizioni Generali delle carte di credito Visa e Mastercard della Cornèr Banca SA. Altrimenti egli viene considerato un pagatore parziale.
I nuovi clienti con un contratto di carta della Cornèr Banca SA, che al momento del sinistro era in vigore da meno di 6 mesi, vengono considerati dei pagatori totali.
5. Prestazioni dell’assicuratore
In caso di decesso, l’assicuratore paga il debito residuo assicurato fino a un massimo di CHF 10’000 (carta Gold/Premier CHF 40’000).
In caso di invalidità totale permanente l’assicuratore paga il debito residuo assicurato fino a un massimo di CHF 10’000 (carta Gold/Premier CHF 15’000). La somma assicurata massima è da intendere per unità di fatturazione.
In caso di temporanea incapacità totale al lavoro o di perdita involontaria del posto di lavoro, l’assicuratore paga il 10% del debito residuo assicurato più gli interessi passivi maturati sul debito residuo assicurato fino a un massimo di CHF 1’000 (carta Gold/ Premier CHF 1’500) al mese, più eventuali interessi passivi maturati. Il pagamento minimo dell’assicuratore in caso di sinistro, corrisponde a CHF 100 al mese. Se la prestazione assicurativa mensile dovesse essere inferiore a questo importo, saranno riunite più prestazioni mensili, fino al raggiungimento dei CHF 100.
L’assicuratore non paga più le rate mensili rispettivamente le prestazioni assicurative e l’obbligo di pagamento delle prestazioni termina qualora:
a) lei non presenti più la documentazione che attesti il perdurare dell’incapacità lavorativa o non sussista più il diritto all’indennità svizzera per la disoccupazione;
b) lei riprenda o sia in grado di riprendere un’attività lavorativa, integralmente o parzialmente;
c) lei vada in pensione o in pensione anticipata;
d) l’importo di tutte le prestazioni erogate dall’assicuratore raggiunga i CHF 10’000 (carta Gold/Premier CHF 15’000);
e) il debito residuo assicurato della carta venga completamente azzerato; oppure
f) la sua copertura assicurativa termini in seguito a uno dei motivi indicati all’articolo 2.
5.1 Eventi ripetitivi assicurati
In caso di ripetuta incapacità al lavoro, l’assicuratore paga per tutti questi casi cumulati un massimo di 30 rate mensili; successivamente non eroga più alcuna prestazione per l’incapacità al lavoro. La stessa regolamentazione vale in caso di disoccupazione plurima, considerando che tra la fine di un periodo di disoccupazione assicurato e l’inizio di quello successivo devono anche trascorrere almeno 6 mesi.
XXX/X 00.0000
2/4
Nel caso coincidano più eventi assicurati (ad esempio decesso o invalidità permanente dopo una temporanea incapacità totale al lavoro oppure invalidità durante la disoccupazione o dopo la comunicazione della disdetta), i debiti residui assicurati al momento del primo evento costituiscono la base per le prestazioni assicurative. In tal caso, l’assicuratore paga la differenza tra i debiti residui assicurati e le rate mensili già pagate dall’assicuratore.
6. Esclusioni
6.1 Esclusioni per la copertura assicurativa in base all’articolo 3.1 A, B e C
Sono escluse le conseguenze di:
a) malattie o infortuni per i quali lei era in cura medica negli ultimi 12 mesi prima della dichiarazione di adesione;
b) partecipazione attiva a eventi bellici, sommosse civili, attacchi terroristici, atti di sabotaggio o attentati;
c) lesioni autoinflitte (fatto salvo l’articolo 6.2).
6.2 Esclusione aggiuntiva solo per la copertura assicurativa in base all’articolo 3.1 A
Le prestazioni assicurative sono escluse in caso di suicidio, se commesso nei primi 2 anni successivi all’inizio dell’assicurazione.
6.3 Esclusioni aggiuntive solo per la copertura assicurativa in base all’articolo 3.1 B
Sono escluse le conseguenze di:
a) gravidanza, interruzione di gravidanza o complicazioni da ciò derivanti;
b) abuso di alcol, droghe o medicinali.
6.4 Esclusioni solo per la copertura assicurativa in base all’articolo 3.1 D
Sono esclusi i casi e le conseguenze di:
a) disdetta del rapporto di lavoro nei primi 6 mesi dall’inizio di un nuovo lavoro;
b) disoccupazione che viene notificata prima o durante i primi 60 giorni dall’inizio dell’assicurazione (periodo di carenza);
c) scadenza naturale o disdetta di un rapporto di lavoro a termine;
d) lavoro a breve termine o disoccupazione per cui non vengono erogate le prestazioni dell’assicurazione di legge contro la disoccupazione;
e) pensionamento anticipato, anche se vengono erogate le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione previste dalla legge;
f) soppressione del posto di lavoro o licenziamento qualora il datore di lavoro sia un parente ai sensi del Codice civile svizzero;
g) dimissioni o disdetta volontaria;
h) termine di un’attività lavorativa indipendente;
i) sciopero illecito o partecipazione a un’azione illegale;
j) disdetta per violazione degli obblighi lavorativi;
k) lavoro a tempo parziale inferiore alle 16 ore settimanali oppure lavoro stagionale o occasionale.
7. Sinistri
7.1 Obblighi di notifica e visite mediche
Lei è tenuto a notificare ogni sinistro immediatamente, per telefono, alla Cornèr Banca SA, tel. x00 00 000 00 00. L’assicuratore le invierà una notifica di sinistro che dovrà compilare. Unitamente alla notifica vanno presentati all’assicuratore i seguenti documenti:
A. In caso di decesso: certificato di morte ufficiale.
B. In caso di temporanea incapacità totale al lavoro:
attestato del medico che ha ordinato l’interruzione del lavoro, con l’indicazione della causa e della probabile durata.
C. In caso di invalidità totale permanente:
attestato del medico in cui si certifica la causa e il carattere totale e definitivo dell’invalidità.
D. In caso di perdita involontaria del posto di lavoro:
a) copia del contratto di lavoro e della lettera di licenziamento del datore di lavoro da cui risulti la data della prima comunicazione del licenziamento, le ragioni e la data dell’entrata in vigore dello stesso;
b) attestazione della registrazione quale disoccupato in cerca di lavoro presso l’ufficio del lavoro competente;
c) attestati di pagamento delle indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione a partire dal 1° giorno.
L’assicuratore ha il diritto di richiedere anche altre informazioni o documenti. Lei dà il suo consenso a farsi eventualmente visitare da un medico indicato dall’assicuratore.
7.2 Obblighi di attestazione continuativa
In caso di temporanea incapacità totale al lavoro o di disoccupazione, lei è tenuto a presentare spontaneamente all’assicuratore le prove correnti del perdurare dell’incapacità lavorativa o della disoccupazione, ivi compresa la prova di ricevimento delle indennità mensili dell’assicurazione contro la disoccupazione.
7.3 Esonero dall’obbligo di discrezione
Con la sottoscrizione dell’assicurazione di saldo lei esonera tutti i medici che l’hanno curata prima o durante la sua malattia o dopo l’infortunio dal vincolo del segreto professionale nei confronti dell’assicuratore affinché lo stesso possa ottenere le informazioni di cui necessita per il trattamento del sinistro. Allo stesso tempo lei esonera tutti gli uffici, i datori di lavoro e le altre compagnie di assicurazioni dal rispettivo dovere di discrezione e dall’obbligo di segretezza nei confronti dell’assicuratore, nonché di terzi esterni da esso incaricati (per es. Service provider per la liquidazione del sinistro). Se, nel corso del trattamento del sinistro, l’assicuratore richiede il rilascio di una corrispondente autorizzazione scritta e/o lo svincolo dal segreto professionale per chiarire l’obbligo di prestazione in caso di sinistro, questa deve essere rilasciata senza indugio.
7.4 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi
In caso di violazione colposa degli obblighi indicati negli articoli da 7.1 a 7.3, l’assicuratore ha la facoltà di ridurre o di rifiutare la prestazione. Qualora lei non fosse in grado di adempiere ai suoi obblighi, l’adempimento spetta ai suoi familiari o ai superstiti.
8. Versamento delle prestazioni
Le prestazioni assicurative vengono versate alla Cornèr Banca SA e impiegate esclusivamente per saldare il debito residuo assicurato della sua unità di fatturazione.
9. Premio mensile
Il premio viene calcolato dalla Cornèr Banca SA e addebitato direttamente sulla sua unità di fatturazione. Il premio mensile ammonta allo 0,49% (comprese tutte le tasse di legge – stato: dicembre 2020) del relativo saldo mensile scoperto del conteggio mensile della sua unità di fatturazione al giorno del conteggio mensile.
10. Obbligo di versamento del premio e rimborso del premio
In caso di un sinistro coperto dall’assicurazione che comporti il pagamento di rate mensili da parte dell’assicuratore, durante i periodi di tempo in cui viene erogata la prestazione viene a cadere l’obbligo del versamento del premio da parte dell’assicurato per il debito residuo assicurato.
Durante il caso di sinistro il premio continua ad essere addebitato. Il premio per il debito residuo assicurato dell’unità di fatturazione nell’ambito di un pagamento di chiusura viene rimborsato dall’assicuratore dopo la fine dell’adempimento della prestazione.
11. Protezione dei dati
I dati personali che vengono forniti o sono da fornire nel contesto della presente assicurazione vengono usati dalla Cornèr Banca SA e dall’assicuratore esclusivamente allo scopo della stipulazione e della gestione del contratto assicurativo. Lei prende conoscenza che i dati relativi personali (inclusi i dati in conformità al suo contratto di carta di credito) non vengono elaborati soltanto dall’assicuratore stesso bensì – nel contesto della gestione del suo contratto di assicurazione – anche da un terzo da quest’ultimo incaricato e possono essere trasmessi al medesimo terzo. In tale contesto, è possibile anche un trasferimento dei dati all’estero, nella misura in cui il paese terzo disponga di una legislazione sulla tutela dei dati che sia equiparabile a quella svizzera.
Lei può richiedere la comunicazione e la rettifica di qualsiasi informazione che la riguardi e che venga tenuta in un eventuale archivio gestito dall’assicuratore. Tale diritto può essere esercitato mediante l’invio di una lettera all’assicuratore.
12. Foro competente e diritto applicabile
XXX/X 00.0000
3/4
Per le controversie derivanti dal presente contratto sono competenti esclusivamente i fori presso il domicilio in Svizzera rispettivamente nel Principato del Liechtenstein o la sede di una delle parti. Al contratto di assicurazione si applica esclusivamente il diritto svizzero e in particolare la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
Garanzia miglior prezzo per le carte Platinum Visa e
Mastercard®, Gold Visa e Mastercard, Diners Club® Classic e Classic Visa e Mastercard della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo – edizione 04.2020
I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma d’assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.
CHF 4’000
CHF 2’000
CHF 2’000
CHF 1’000
Copertura massima per sinistro e per anno:
1. Somme assicurate
Carte Platinum Visa e Mastercard Carte Gold Visa e Mastercard Carte Diners Club Classic
Carte Classic Visa e Mastercard
2. Copertura assicurativa
Rimborso della differenza tra il prezzo effettivamente pagato e un’offerta a prezzo più conveniente per un oggetto identico.
L’estensione della copertura assicurativa è descritta in modo dettagliato all’art. 8.
3. Assicuratore
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Xxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Per informazioni e domande:
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx-xx@xxxxxxxx.xx Telefono: x00 00 000 00 00
4. Basi dell’assicurazione
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) relative al contratto d’assicurazione collettivo (n.4.001.346.113 ) stipulato fra Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «l’assicuratore») e Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Xxx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxx (xx seguito «Cornèr») per i titolari di una carta Platinum Visa e/o Mastercard, Gold Visa e/o Mastercard, Diners Club Classic e/o Classic Visa e/o Mastercard.
5. Persone assicurate
Il titolare (di seguito «persona assicurata») di una carta Platinum Visa e/o Mastercard, Gold Visa e/o Mastercard, Diners Club Classic e/o Classic Visa e/o Mastercard valida, non disdetta e emessa in Svizzera da Cornèr (di seguito «carta»). L’assicurazione non è valida per le carte Intercard e le carte Global Card.
6. Validità territoriale
La copertura assicurativa è valida in Svizzera.
7. Inizio, durata e premesse di base per beneficiare della copertura assicurativa
7.1 La copertura assicurativa ha inizio con l’emissione della carta da parte di Xxxxxx e con la presa in consegna della carta da parte della persona assicurata e termina con la disdetta del contratto della carta di Xxxxxx (disdetta da parte di Cornèr o della persona assicurata) oppure alla scadenza della carta.
7.2 Con la disdetta del contratto d’assicurazione collettivo termina anche la copertura assicurativa per le persone assicurate. Se del caso, le persone assicurate vengono anticipatamente informate da Xxxxxx.
7.3 Affinché sussista la copertura assicurativa è necessario che l’oggetto acquistato sia stato pagato per almeno il 51 % con una o più carte valide di Cornèr. Se un titolare possiede più carte che includono la garanzia miglior prezzo, si applicano le somme assicurate della carta con le prestazioni assicurative più alte. In nessun caso le prestazioni assicurative di diverse carte si possono sommare.
8. Estensione della copertura assicurativa
a) Prestazione d’assicurazione
L’assicuratore rimborsa all’assicurato la differenza tra il prezzo originariamente pagato per un oggetto secondo la ricevuta di acquisto (IVA incl.) e il prezzo più basso offerto entro 14 giorni da un altro venditore per un oggetto identico a quello in questione. La differenza di prezzo per l’oggetto identico deve ammon- tare come minimo a CHF 30.
b) Merce assicurata
L’oggetto identico offerto a prezzo più conveniente deve essere della stessa marca e dello stesso modello, deve avere lo stesso nome e/o numero e deve essere stato offerto da un operatore commerciale (negozio, ditta di vendita per corrispondenza, sito Internet, grande magazzino) registrato in Svizzera. L’offerta deve essere stata pubblicata in Svizzera entro 14 giorni dalla data di acquisto.
Valore minimo della merce: CHF 50
c) Sinistro
L’oggetto identico, acquistato e pagato per almeno il 51% mediante la carta, viene offerto in Svizzera entro 14 giorni dalla data di acquisto a un prezzo inferiore di almeno CHF 30.
d) Somme assicurate
Copertura massima per sinistro e per anno
Carte Platinum Visa e Mastercard CHF 4’000 Carte Gold Visa e Mastercard CHF 2’000 Carte Diners Club Classic CHF 2’000 Carte Classic Visa e Mastercard CHF 1’000
e) Esclusioni
Sono esclusi le seguenti merci e i seguenti costi:
▪ le svendite del tipo «quantitativo limitato», «svendita per cessazione attività»,
«offerte cash only» o «saldi di fine stagione»;
▪ gli oggetti offerti tramite coupon del produttore o sconti per il personale op- pure venduti con sconti speciali, come prodotti gratuiti o singoli, con vincoli contrattuali, nonché le altre offerte limitate;
1/2
▪ gli oggetti sovvenzionati dal produttore;
Best price/I 03.2020
▪ contanti, assegni, titoli di viaggio, azioni e altri titoli negoziabili, metalli prezio- si, marchi, schedine del lotto, biglietti di ingresso o per offerte di intratteni- mento;
▪ oggetti d’arte e antiquariato, armi e altri oggetti da collezione;
▪ pellicce, gioielli, pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi tipo;
▪ merci deperibili inclusi cibo, bevande, tabacco e carburanti;
▪ oggetti usati e rigenerati, occasioni, oggetti riprodotti;
▪ attrezzature farmaceutiche, ottiche o mediche;
▪ oggetti fabbricati su misura o personalizzati;
▪ oggetti acquistati illegalmente;
▪ animali vivi o piante;
▪ qualsiasi veicolo a motore inclusi automobili, barche, aerei e/o qualsiasi at- trezzatura necessaria al funzionamento di tali veicoli;
▪ terreni, fabbricati permanenti come case, edifici, appartamenti (elenco non esaustivo);
▪ servizi acquistati unitamente all’oggetto come manodopera, cura, riparazioni o installazioni di prodotti, beni o proprietà, nonché la consulenza professio- nale di qualsiasi tipo;
▪ spese e imposte di trasporto o amministrative;
▪ oggetti offerti al di fuori della Svizzera;
▪ oggetti offerti da negozi speciali in luoghi non accessibili al pubblico come club o associazioni;
▪ oggetti concepiti per la rivendita o per utilizzo commerciale/professionale;
▪ oggetti non acquistati durante il periodo di validità dell’assicurazione;
▪ oggetti di cui la persona assicurata o persone a lei vicine sono venute in possesso tramite azioni illecite.
9. Esclusioni generali
L’assicuratore non eroga alcuna prestazione nei seguenti casi:
▪ danni provocati dolosamente dalla persona assicurata;
▪ conseguenze di comportamenti subiti dalla persona assicurata nel corso di una guerra civile o un evento bellico;
▪ danni derivanti dall’inosservanza da parte della persona assicurata dei propri obblighi previsti dal contratto della carta stipulato con Xxxxxx (segnatamente gli obblighi di diligenza secondo le Condizioni Generali applicabili).
10. In caso di sinistro
Al verificarsi di un sinistro la persona assicurata deve darne immediata comunicazione telefonica oppure online dopo averlo constatato a:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Xxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Annuncio di un sinistro online: xxxxxxxxxx.xx/x/xxxxx_Xxxxxxxx
In caso di sinistro, entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, deve pervenire all’assicuratore una comunicazione al numero di telefono indicato oppure online.
Al fine di far valere i suoi diritti, la persona assicurata è tenuta a presentare all’assicuratore i seguenti giustificativi:
▪ originale o copia del giustificativo di acquisto;
▪ originale o copia del conteggio mensile della carta dal quale risulti che almeno il 51 % del prezzo di acquisto è stato pagato con la carta;
▪ originale dell’offerta che mostri l’oggetto identico acquistato con l’indicazione della data di vendita e/o emissione nonché del prezzo più basso applicato dal venditore.
Best price/I 03.2020
2/2
L’assicuratore si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriori documenti.
11. Diritto applicabile
La stipulazione e l’attuazione del contratto di assicurazione sono soggette al diritto svizzero. È determinante in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
12. Foro competente
Le azioni legali contro l’assicuratore possono essere intentate presso il tribunale del luogo di domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. Laddove la persona assicurata o avente diritto risieda all’estero, il foro competente esclusivo sarà San Gallo.
Assicurazione protezione acquisti per le carte Visa, Mastercard® e Diners Club® di Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – Allianz Global Assistance – edizione 12.2018
Copertura assicurativa
La copertura assicurativa degli acquisti in caso di rapina, furto, distruzione o danneggiamento dell’oggetto assicurato. Valore della merce minimo CHF 50 (EUR 50 / USD 50).
Somme massime assicurate
Platinum Visa e Mastercard Platinum Global Card Visa e Mastercard Platinum Intercard Visa e Mastercard
Gold
Gold Global Card Premier Intercard
Visa e Mastercard Visa e Mastercard Visa e Mastercard
Diners Club Classic
Diners Club
Classic
Classic Global Card Classic Intercard
Visa e Mastercard Visa e Mastercard Visa e Mastercard
Prepaid
Direct Global Card Direct Intercard
Visa e Mastercard Visa e Mastercard Visa e Mastercard
CHF 5’000
CHF 5’000
CHF 5’000
CHF 2’000
CHF 2’000
CHF 2’000
CHF 5’000
CHF 5’000
CHF 5’000
CHF 2’000
CHF 2’000
CHF 2’000
CHF 10’000
CHF 2’000
CHF 10’000
CHF 10’000
CHF 10’000
CHF 2’000
CHF 2’000
CHF 2’000
per anno
CHF 15’000
CHF 15’000
CHF 15’000
per sinistro
CHF 5’000
CHF 5’000
CHF 5’000
Assicuratore
Allianz Global Assistance
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxx) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera) (denominata in seguito “AGA”) risponde per le prestazioni convenute conformemente al contratto d’assicurazione collettivo con Cornèrcard ed elencate in questo documento assicurativo. Queste sono definite dalle Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) nonché in modo complementare dalle disposizioni della legge sul contratto d’assicurazione svizzero.
Le eventuali domande di chiarimento vanno rivolte direttamente a AGA. I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. Da utilizzare unicamente per scopi di informazione. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente dichiarazione d’assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi.
1. Persone assicurate
1/2
La copertura assicurativa si estende alle seguenti persone:
Shop Garant/I 07.2019
- Titolare di carta (denominato in seguito “persona assicurata”) di una carta di credito, di una carta prepagata e/o di una carta Direct Visa, Mastercard e Diners Club (denominata in seguito “carta”) valida e non disdetta, emessa in Svizzera da Cornèrcard. L’assicurazione non vale per carte Business/ Corporate.
- Coniuge della persona assicurata; se la persona assicurata non è coniugata, il partner che convive in concubinato/partner registrato nella stessa economia domestica.
- I figli a carico e non coniugati della persona assicurata fino al compimento del
25. anno di età, se vivono nella stessa economia domestica della persona assicurata.
2. Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
3. Inizio, durata e premesse di base per beneficiare della copertura assicurativa
3.1 La copertura assicurativa vale dalla data d’emissione della carta da parte di Cornèrcard e della presa in possesso della carta da parte della persona assicurata e termina con la risoluzione del contratto di carta Cornèrcard (disdetta da parte di Cornèrcard o del titolare di carta) rispettivamente con la scadenza della carta.
3.2 Affinché la persona assicurata, al subentrare dell’evento assicurato, abbia diritto alla prestazione assicurativa, l’oggetto acquistato deve essere stato pagato almeno per il 51 % con la sua carta emessa da Cornèrcard.
4. Estensione della copertura assicurativa, somme assicurate ed eventi assicurati
4.1 Estensione della copertura assicurativa
4.1.1 La copertura assicurativa inizia con la consegna dell’oggetto assicurato al momento dell’acquisto (senza spedizione) e dura 45 giorni, incluso il trasporto fino al luogo di destinazione definitivo.
4.1.2 Per gli oggetti trasportati da un vettore (spedizione), la copertura assicurativa inizia con la consegna dell’oggetto al vettore. Dal momento della consegna dell’oggetto da parte del vettore alla persona assicurata, la copertura assicurativa dura 45 giorni.
4.2 Somme massime assicurate
Platinum Visa e Mastercard CHF 5’000 per sinistro CHF 15’000 per anno
Platinum Global Card Visa e Mastercard CHF 5’000 per sinistro
CHF 15’000 per anno
Platinum Intercard Visa e Mastercard CHF 5’000 per sinistro
CHF 15’000 per anno
Gold Visa e Mastercard CHF 2’000 per sinistro CHF 10’000 per anno
Gold Global Card Visa e Mastercard CHF 2’000 per sinistro
CHF 10’000 per anno
Premier Intercard Visa e Mastercard CHF 2’000 per sinistro
CHF 10’000 per anno
Diners Club Classic CHF 2’000 per sinistro CHF 10’000 per anno
Classic Visa e Mastercard CHF 2’000 per sinistro CHF 5’000 per anno
Classic Global Card Visa e Mastercard CHF 2’000 per sinistro
CHF 5’000 per anno
Classic Intercard Visa e Mastercard CHF 2’000 per sinistro
CHF 5’000 per anno
Prepaid Visa e Mastercard CHF 2’000 per sinistro CHF 5’000 per anno
Direct Global Card Visa e Mastercard CHF 2’000 per sinistro
CHF 5’000 per anno
Direct Intercard Visa e Mastercard CHF 2’000 per sinistro
CHF 5’000 per anno
4.2.1 Per gli oggetti rapinati, rubati o distrutti, AGA può scegliere se procedere alla sostituzione in natura o indennizzare il prezzo d’acquisto pagato.
4.2.2 In caso di oggetti danneggiati AGA può scegliere se far riparare gli oggetti o pagare le spese di riparazione necessarie, al massimo però il prezzo d’acquisto.
4.2.3 Per gli oggetti appartenenti ad una coppia o ad un set, la copertura assicurativa è fornita fino alla concorrenza del prezzo d’acquisto, qualora gli oggetti non danneggiati singolarmente siano inutilizzabili o non possano essere completati.
4.3 Oggetti assicurati
Sono assicurate le cose mobili destinate all’uso personale, acquistate dalla persona assicurata mediante una carta valida conforme all’art. 1 e il cui valore della merce ammonta come minimo a CHF 50 (rispettivamente per le carte gestite in USD o EUR, a USD 50 o EUR 50).
4.4 Eventi assicurati
Rapina (furto con minaccia o uso di violenza nei confronti della persona assicurata), furto, distruzione o danneggiamento degli oggetti assicurati.
6.5 In caso di danno le seguenti documentazioni devono essere inviate a AGA all’indirizzo di contatto citato al numero 11 (a seconda dell’evento assicurato):
In caso di rapina, furto, distruzione o danneggiamento:
- giustificativo d’acquisto originale, dal quale risulta il prezzo d’acquisto e il giorno dell’acquisto;
- il relativo scontrino della carta o una copia del conteggio mensile;
- la prova, che il rispettivo oggetto è stato pagato come minimo per il 51 % dalla persona assicurata con la sua carta valida emessa da Cornèrcard;
- prova di un contratto di carta valido con Cornèrcard;
- ricorso a terzi (anche assicuratori) in seguito allo stesso danno;
- altre informazioni determinanti per stabilire l’indennizzo.
In caso di rapina e furto (incluso furto con scasso o vandalismo), serve inoltre:
- il rapporto della polizia.
In caso di invio degli oggetti assicurati, serve inoltre:
- la prova, che l’oggetto assicurato è stato inviato e quando è stato inviato;
- accertamento dei fatti.
6.6 Gli oggetti danneggiati devono essere mantenuti a disposizione di AGA fino alla liquidazione definitiva del sinistro e su sua richiesta inviati per la perizia a spese della persona assicurata.
5. Esclusioni generali, oggetti non assicurati
ed eventi non assicurati, esclusione di casi di garanzia
5.1 Esclusioni generali
5.1.1 Quando al momento dell’emissione o dell’entrata in possesso della carta un evento si è già verificato o quando al momento dell’emissione
7. Violazione di obblighi
Se la persona avente diritto contravviene ai propri obblighi, AGA ha la facoltà di rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.
o dell’entrata in possesso della carta per la persona assicurata era prevedibile che si verificasse, non esiste alcun diritto alla prestazione.
5.1.2 Sono di principio esclusi gli eventi causati dalla persona assicurata, come segue:
- abuso di alcool, droghe o medicinali;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o sommosse;
- partecipazione ad azioni rischiose, durante le quali ci si espone consapevolmente a dei rischi;
- azioni/omissioni dovute a dolo o colpa grave;
- commissione di atti criminali, reati perpetrati o tentati.
5.1.3 Non sono assicurate le spese in relazione ad un evento assicurato, ad esempio i costi per il recupero degli oggetti assicurati o per scopi della polizia.
5.1.4 Non sono assicurati gli eventi susseguenti e le loro conseguenze: guerra, atti terroristici, sommosse di ogni tipo, epidemie, pandemie, catastrofi naturali ed eventi con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
8. Clausola complementare
8.1 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto d’assicurazione (assicurazione facoltativa o obbligatoria), la copertura si limita alla parte delle prestazioni di AGA che supera quella dell’altro contratto d’assicurazione. Le spese vengono indennizzate complessivamente una sola volta.
8.2 Quando un caso di sinistro viene inviato dapprima a AGA e se AGA fornisce prestazioni per lo stesso sinistro, queste sono considerate come anticipo e la persona assicurata cede i suoi diritti verso il terzo (civilmente responsabile, assicurazione facoltativa o obbligatoria) nella medesima estensione a AGA.
5.1.5 Non sono assicurate le conseguenze di eventi derivanti da ordinanze
delle autorità, ad esempio confisca di beni patrimoniali, detenzione o divieto di espatrio.
5.1.6 Non sono assicurate le spese in relazione ai rapimenti.
5.2 Oggetti non assicurati
5.2.1 Denaro contante, assegni, assegni di viaggio, ogni altra carta valori e biglietti d’ingresso e altre tessere d’autorizzazione, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose sciolte e perle.
9. Prescrizione
Le rivendicazioni derivanti dal contratto d’assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il subentrare del fatto che ha causato l’obbligo alla prestazione.
5.2.2 Animali e piante nonché veicoli a motore.
Shop Garant/I 07.2019
2/2
5.2.3 Beni di consumo e beni deperibili con durata utile limitata, ad esempio derrate alimentari e generi voluttuari, articoli cosmetici ecc.
5.2.4 Monili e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, se non indossate o usate appropriatamente o portate e custodite personalmente dal titolare di carta.
5.2.5 Merce usata (gli oggetti d’arte non sono considerati merce usata).
5.2.6 Oggetti acquistati mediante l’uso abusivo o non autorizzato della carta.
5.3 Eventi non assicurati
5.3.1 Normale consumo o usura.
5.3.2 Errori di fabbricazione o di materiale, deperimento interno o composizione naturale della cosa.
5.3.3 Errori d’uso.
5.3.4 Agenti atmosferici e climatici.
5.4 Esclusione di casi di garanzia
Non sussiste una copertura assicurativa per i danni, per i quali deve rispondere un terzo quale produttore, venditore o in seguito ad un incarico di riparazione.
6. Obblighi in caso di sinistro
6.1 La persona assicurata è obbligata ad intraprendere tutto il possibile per la riduzione del danno e a contribuire al suo chiarimento.
6.2 La persona assicurata è obbligata ad ottemperare completamente ai suoi obblighi contrattuali e legali di avviso, informazione e comportamento. In particolare un evento assicurato deve essere comunicato immediatamente per iscritto a AGA e in caso di rapina o furto anche alla stazione di polizia più vicina.
6.3 Un danno causato da rapina, furto, furto con scasso o vandalismo deve essere denunciato alla stazione di polizia competente entro 48 ore dalla sua scoperta.
6.4 Se la persona assicurata può far valere anche verso terzi prestazioni fornite da AGA, allora deve cedere questi diritti a AGA.
10. Foro competente e diritto applicabile
10.1 Le azioni nei confronti di AGA possono essere presentate presso il Tribunale della sede della società o presso il domicilio svizzero dell’assicurato o della persona avente diritto.
10.2 In complemento a queste disposizioni è applicabile la legge federale svizzera sul contratto d’assicurazione (LCA).
11. Indirizzo di contatto
Allianz Global Assistance Service Center Hertistrasse 2
Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x0000 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Assicurazione di protezione giuridica per le carte Visa, Mastercard® e Diners Club® della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – CAP Protezione giuridica SA – edizione 12.2018
In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. Il presente regolamento è stato tradotto. La versione che fa stato è unicamente quella in lingua tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri atti di assicurazione.
3. Prestazioni assicurate
La CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione giuridica SA (di seguito “CAP”) garantisce all’assicurato, entro i limiti fissati dalle Condizioni Generali d’Assicurazione (di seguito “CGA”) e dal contratto con la Cornèr Banca SA e fino a concorrenza di una somma massima per sinistro di:
1. Persone assicurate
Sono assicurati tutti i titolari di una carta di credito, di una carta prepagata e/o di una carta Direct Visa, Mastercard e/o Diners Club valida ed emessa in Svizzera dalla Cornèr Banca SA (di seguito “titolare della carta”). Sono inoltre assicurate tutte le persone conviventi con il titolare della carta in quanto conducenti o passeggeri di un veicolo noleggiato se coinvolti in un incidente stradale per i rischi secondo l’art. 2b).
2. Casi in cui interviene la protezione giuridica
a) In caso di vertenze di diritto contrattuale in relazione a contratti, per i quali il titolare della carta paga almeno il 51% del suo debito con la carta della Cornèr Banca SA.
b) In caso di noleggio di un veicolo stradale, che il titolare della carta paga con la carta della Cornèr Banca SA, sussiste la seguente protezione giuridica della circolazione:
▪ nel far valere pretese extra contrattuali in materia di responsabilità civile se coinvolto in un incidente stradale con il veicolo noleggiato come parte lesa nonché denunce penali e assistenza alle vittime di reati in tale contesto;
▪ nella difesa in una procedura penale e amministrativa dovuta alla violazione delle regole della circolazione;
▪ in caso di vertenze con le assicurazioni, che coprono l’assicurato, in relazione ad un incidente della circolazione con il veicolo noleggiato.
Platinum Visa e Mastercard
CHF 350’000
CHF 350’000
CHF 350’000
CHF 300’000
CHF 300’000
CHF 300’000
CHF 300’000
CHF 250’000
CHF 250’000
CHF 250’000
CHF 250’000
CHF 250’000
CHF 250’000
Platinum Global Card Visa e Mastercard
Platinum Intercard Visa e Mastercard
Gold Visa e Mastercard
Gold Global Card Visa e Mastercard
Premier Intercard Visa e Mastercard
Diners Club Classic Diners Club
Classic Visa e Mastercard
Classic Global Card Visa e Mastercard
Classic Intercard Visa e Mastercard
Prepaid Visa e Mastercard
Direct Global Card Visa e Mastercard
Direct Intercard Visa e Mastercard
le seguenti prestazioni:
a) la liquidazione del sinistro da parte del servizio giuridico CAP.
b) la consulenza dell’assicurato in caso di sinistro e il rimborso dei seguenti costi:
▪ spese di xxxxxxx e analisi ordinate dalla CAP o da un’autorità civile, penale o amministrativa, per salvaguardare gli interessi dell’assicurato;
▪ spese di giustizia e d’arbitrato a seguito di una procedura civile, penale o amministrativa nonché le spese necessarie d’interprete;
▪ ripetibili poste a carico dell’assicurato in una procedura civile, penale o amministrativa;
▪ onorari di un avvocato o di ogni altra persona che abbia le necessarie qualifiche richieste dal diritto applicabile alla procedura, in seguito denominato rappresentante legale;
▪ spese di viaggio per citazioni in giudizio fuori dalla Svizzera fino ad una somma massima di CHF 5’000;
▪ cauzioni penali (solo come anticipo per evitare la carcerazione preventiva) fino ad una somma massima di CHF 50’000.
Sono invece a carico dell’assicurato:
▪ le spese e i costi amministrativi figuranti su ordinanze penali, decreti di condanna, decreti d’accusa e decisioni di multa; i costi amministrativi notificati a seguito di una decisione di revoca della licenza di condurre e della sua restituzione, in caso di ammonimento o di altre sanzioni; le spese di analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti; le spese di esecuzioni e di fallimenti.
La CAP non garantisce il pagamento del danno rivendicato dall’assicurato, né il pagamento dell’indennità alla quale egli può essere condannato. Le spese e ripetibili ottenute in via giudiziaria o transattiva appartengono alla CAP a concorrenza dell’ammontare delle sue prestazioni.
CAP Personal/I 05.2019
1/2
c) La CAP può desistere da qualsiasi obbligo di prestazione con il risarcimento dell’oggetto materiale del contendere.
4. Ambito di validità territoriale
L’assicurazione è valida nel mondo intero.
5. Come comportarsi in caso di sinistro?
In caso di sinistro che possa dar luogo all’intervento della CAP, l’assicurato deve avvisare il prima possibile la
CAP Protezione giuridica Affari speciali
Caxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxxxxxxx@xxx.xx
In caso d’emergenza l’assicurato può contattare il seguente numero CAP Help
x00 00 000 00 00. I documenti importanti relativi al caso nonché, in particolare, il conteggio della carta sono da allegare all’avviso di sinistro come prova che si tratta di un’operazione commerciale assicurata o di un noleggio di veicolo assicurato. In caso d’emergenza, soprattutto all’estero, i documenti devono essere trasmessi al più presto. Le conferme di copertura della CAP vengono concesse con riserva di una successiva prova della copertura assicurativa da parte del titolare della carta. Se l’assicurato non rispetta l’obbligo di cui sopra, la CAP può ridurre le sue prestazioni, a meno che egli non provi di esserne stato ostacolato senza colpa alcuna da parte sua oppure che la difesa dei suoi interessi non è stata per questo resa più difficile.
6. Come vengono trattati i sinistri?
a) La CAP intraprende, congiuntamente all’assicurato, le trattative necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi. Salvo abbia ottenuto il preventivo consenso della CAP e su riserva delle misure preventive tese al rispetto dei termini, l’assicurato si impegna a non incaricare in maniera vincolante un rappresentante legale, né introdurre una causa o accettare una transazione, né ricorrere contro una decisione.
Se l’assicurato non rispetta questi obblighi la CAP può rifiutare le proprie prestazioni, a meno che emerga dalle circostanze che nessuna colpa gli può essere imputata.
b) In casi di procedura giudiziale o amministrativa e quando è necessario, in base al diritto applicabile alla procedura, che l’assicurato sia rappresentato da un rappresentante legale, l’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il rappresentate legale, con riserva del consenso della CAP. Il medesimo diritto vale in caso di conflitto d’interessi, segnatamente quando la CAP rappresenta contemporaneamente due o più assicurati i cui interessi sono in conflitto. La CAP accorda questo diritto anche in caso di controversia con una società del gruppo Allianz. Se il rappresentante legale scelto non è accettato dalla CAP, l’assicurato ha il diritto di proporre altri tre rappresentanti legali di studi legali differenti, dei quali uno dovrà essere accettato dalla CAP.
Con l’avviso di sinistro, l’assicurato si impegna automaticamente ad esonerare il rappresentante legale dal segreto professionale nei confronti della CAP, a meno che non sussista un conflitto d’interessi e che le informazioni richieste possano pregiudicare i suoi interessi.
c) Quando la CAP considera che la difesa degli interessi giuridici dell’assicurato non offre sufficienti possibilità di successo, comunica per iscritto al rappresentante legale o all’assicurato il proprio rifiuto ad intervenire. Nel contempo informa che l’assicurato può richiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall’assicurato e dalla CAP. La CAP prende a proprio carico le spese del procedimento arbitrale, a meno che l’arbitro non decida diversamente perché l’assicurato ha agito temerariamente.
CAP Personal/I 05.2019
2/2
d) Se l’assicurato, malgrado il rifiuto d’intervento della CAP, introduce una procedura a proprie spese e ottiene una decisione che gli è più favorevole della soluzione motivata per iscritto dalla CAP, la CAP prende a proprio carico le spese legate a tale procedura.
7. In quali casi la CAP non accorda la protezione giuridica?
a) Nei casi non menzionati all’art. 2.
b) Quando l’assicurato ha commesso intenzionalmente un sinistro (art. 14, cpv. 1 LCA). In caso di colpa grave, la CAP si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni in proporzione alla colpa (art. 14, cpv. 2 LCA).
c) Quando si tratti di vertenze o procedure in relazione all’utilizzo di una carta, che ha avuto luogo prima dell’inizio dell’assicurazione, oppure quando la necessità di protezione giuridica sia insorta dopo la scadenza dell’assicurazione.
d) Controversie in materia di investimento e gestione di valori patrimoniali, titoli e atti giuridici a fini speculativi. Controversie in relazione a oggetti d’arte e gioielli il cui valore litigioso superi CHF 20’000.
e) Nella protezione giuridica circolazione: quando, al momento del sinistro, il conducente non era in possesso di una valida licenza di condurre, non era autorizzato a condurre il veicolo o conduceva consapevolmente un veicolo sprovvisto di targhe valide.
f) Quando si tratti di eventi di guerra, sommosse, scioperi o serrate oppure in relazione con la fissione o la fusione nucleare.
g) Quando un assicurato vuole agire controle società del Gruppo Cornèr Banca, in particolare la Cornèr Banca SA, le affiliate, le società partecipanti, tutti i loro organi, i rappresentanti, i collaboratori, nonché tutti i mandatari, i partner di carte Co-Branded. Quando un assicurato vuole agire contro la CAP o i suoi collaboratori nell’ambito della loro attività professionale e contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.
Assicurazione viaggi per carte Visa, Mastercard® e Diners Club® della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – Allianz Assistance – edizione 01.2021
I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative
1/9
In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.
Copertura singola per evento assicurato | Copertura famiglia per persona assicurata | per evento assicurato | ||||
A Spese di annullamento | |||||
Platinum | Visa e Mastercard | – | CHF 60’000 | CHF 60’000 | |
Platinum Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 60’000 | CHF 60’000 | |
Platinum Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 60’000 | CHF 60’000 | |
Gold | Visa e Mastercard | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Gold Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Premier Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Diners Club Classic | Diners Club | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Pacchetto Classic Family | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Classic | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Classic Global Card | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Classic Intercard | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Prepaid | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Direct Global Card | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Direct Intercard | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
B Interruzione e | |||||
assistenza viaggio | |||||
Platinum | Visa e Mastercard | – | CHF 60’000 | CHF 60’000 | |
Platinum Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 60’000 | CHF 60’000 | |
Platinum Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 60’000 | CHF 60’000 | |
Gold | Visa e Mastercard | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Gold Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Premier Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Diners Club Classic | Diners Club | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Pacchetto Classic Family | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Classic | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Classic Global Card | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Classic Intercard | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Prepaid | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Direct Global Card | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Direct Intercard | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
C Viaggio di ripetizione | |||||
Platinum | Visa e Mastercard | – | CHF 60’000 | CHF 60’000 | |
Platinum Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 60’000 | CHF 60’000 | |
Platinum Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 60’000 | CHF 60’000 | |
Gold | Visa e Mastercard | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Gold Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Premier Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Diners Club Classic | Diners Club | – | CHF 40’000 | CHF 40’000 | |
Pacchetto Classic Family | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Classic | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Classic Global Card | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Classic Intercard | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Prepaid | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Direct Global Card | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 | |
Direct Intercard | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | CHF 40’000 |
1. Somme massime assicurate
TCI Personal/I 01.2021
Copertura singola per evento assicurato | Copertura famiglia per evento assicurato | |||
D Ritardo di viaggio | ||||
Platinum | Visa e Mastercard | – | CHF 5’000 | |
Platinum Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 5’000 | |
Platinum Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 5’000 | |
Gold | Visa e Mastercard | – | CHF 3’000 | |
Gold Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 3’000 | |
Premier Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 3’000 | |
Diners Club Classic | Diners Club | – | CHF 3’000 | |
E Bagaglio | ||||
Platinum | Visa e Mastercard | – | CHF 15’000 | |
Platinum Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 15’000 | |
Platinum Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 15’000 | |
Gold | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | |
Gold Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | |
Premier Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | |
Diners Club Classic | Diners Club | – | CHF 10’000 | |
F Spese di cure mediche e | ||||
assistenza medica | ||||
Platinum | Visa e Mastercard | – | CHF 1’500’000 | |
Platinum Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 1’500’000 | |
Platinum Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 1’500’000 | |
Gold | Visa e Mastercard | – | CHF 1’500’000 | |
Gold Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 1’500’000 | |
Premier Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 1’500’000 | |
Diners Club Classic | Diners Club | – | CHF 1’500’000 | |
G Esclusione della franchigia | ||||
per veicoli a noleggio (CDW) | ||||
Platinum | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | |
Platinum Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | |
Platinum Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | |
Gold | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | |
Gold Global Card | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | |
Premier Intercard | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | |
Diners Club Classic | Diners Club | – | CHF 10’000 | |
Pacchetto Classic Family | Visa e Mastercard | – | CHF 10’000 | |
Classic | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | |
Classic Global Card | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | |
Classic Intercard | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | |
Prepaid | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | |
Direct Global Card | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 | |
Direct Intercard | Visa e Mastercard | CHF 10’000 | CHF 10’000 |
1. Somme massime assicurate
TCI Personal/I 01.2021
2/9
å
2. Chi è l’assicuratore?
AWP P&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx) xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) Xixxxxxxxxx 0
0000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per informazioni e domande
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
3. Chi è assicurato?
Sulla base del contratto di assicurazione collettivo stipulato tra Cornèr Banca SA con sede a Lugano (di seguito detta «Cornèrcard») e AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) (di seguito detta «Allianz Assistance»), Allianz Assistance garantisce la copertura assicurativa nell’ambito delle Condizioni Generali d’Assicurazione (di seguito dette «CGA») alle seguenti persone, a condizione che le stesse siano in possesso di una carta Direct, di una carta prepagata e/o di una carta di credito Visa, Mastercard® e/o Diners Club (di seguito detta «carta») valida ed emessa da Cornèrcard e che paghino il viaggio con una delle carte summenzionate:
Copertura singola
il titolare della carta;
Copertura famiglia
il titolare della carta e tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica o che vi soggiornano regolarmente durante la settimana o il fine settimana.
Sono inoltre assicurati i figli a carico del titolare della carta e del convivente che non vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta.
4. Dov’è valida l’assicurazione?
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi), purché non sia previsto un altro ambito di validità nelle «disposizioni particolari delle singole componenti assicurative».
5. Inizio, durata e requisiti della copertura assicurativa
5.1 Inizio
Carte Platinum, Gold e/o Premier Visa, Mastercard e/o Diners Club Classic: l’assicurazione entra in vigore non appena Cornèrcard ha emesso la carta e il titolare della carta ne entra in possesso. L’assicurazione ha validità fino a quando il titolare è in possesso di una carta valida.
Carte Classic, Prepaid e/o Direct Visa e/o Mastercard: l’assicurazione ha inizio dalla data indicata nella conferma di assicurazione e viene stipulata per un periodo di un anno. Se l’assicurazione non viene disdetta almeno due mesi prima della scadenza, viene tacitamente rinnovata per un ulteriore anno. Se la carta viene disdetta per iscritto, la copertura assicurativa decade alla scadenza della carta.
Pacchetto Classic Family Visa e/o Mastercard: l’assicurazione entra in vigore non appena al titolare è stato assegnato il pacchetto Cornèrcard Family (data lettera di conferma). L’assicurazione ha validità fino a quando il titolare adempie alle condizioni del pacchetto Cornèrcard Family.
5.2 Durata
L’assicurazione vale per tutti gli eventi che si verificano nell’arco della durata del contratto.
5.3 Requisiti
5.3.1 Pagamento anticipato almeno del 51 % Carte Platinum, Gold e/o Premier Visa, Mastercard e/o Diners Club Classic: la copertura assicurativa sussiste solo se il titolare della carta ha preventivamente pagato almeno il 51 % dei costi della prestazione prenotata con una o più carte valide ed emesse da Cornèrcard.
3/9
Carte Classic, Prepaid e/o Direct Visa e/o Mastercard: la copertura assicurativa sussiste solo se il titolare della carta ha stipulato l’assicurazione di viaggio pagando preventivamente almeno il 51 % dei costi della prestazione prenotata con una o più carte valide ed emesse da Cornèrcard.
TCI Personal/I 01.2021
La copertura famiglia vale indipendentemente dal fatto che il pagamento richiesto di almeno il 51 % del viaggio/noleggio del veicolo sia stato effettuato con una o più carte Cornèrcard delle persone che vivono nella stessa economia domestica e che sono comprese nella copertura famiglia.
Pacchetto Classic Family Visa e/o Mastercard: la copertura assicurativa sussiste solo se il titolare della carta ha preventivamente pagato almeno il 51 % dei costi della prestazione prenotata con una o più carte valide ed emesse da Cornèrcard.
Con costi della prestazione prenotata si intende l’importo fatturato, escluse eventuali commissioni o spese di elaborazione o di gestione delle carte.
Eccezioni:
▪ Qualora due persone assicurate, che non convivono nella stessa economia domestica e che dispongono ciascuna di una carta Cornèrcard con copertura singola/famiglia, pianifichino un viaggio insieme, i cui costi delle prestazioni prenotate vengono pagati con una sola delle carte Cornèrcard delle due persone assicurate, la copertura viene accordata a entrambe le persone assicurate se la persona che effettua il pagamento è in grado di provare che l’altra persona dispone parimenti di un’assicurazione viaggi valida ai sensi delle CGA e che avrebbe accompagnato nel viaggio la persona che ha effettuato il pagamento.
▪ Allianz Assistance si impegna nei confronti di Cornèrcard a garantire la copertura alla persona assicurata anche qualora al momento della prenotazione del servizio non sia stato possibile corrispondere un pagamento anticipato a causa degli standard del fornitore (ad es. se la carta è stata impiegata unicamente a garanzia). Presupposto per una prestazione in caso di sinistro è la conferma del fornitore recante le seguenti informazioni:
- data della prenotazione;
- numero della carta;
- durata del noleggio e/o del soggiorno e cerchia delle persone coinvolte;
- data dell’annullamento.
Dai dati si deve evincere senza alcun dubbio che la prenotazione è stata effettuata con carta prima dell’evento assicurato.
In questo caso Allianz Assistance, previa dimostrazione dell’avvenuta prenotazione in deroga, fornisce comunque le prestazioni contrattuali secondo le CGA.
5.3.2 Validità della carta
La copertura assicurativa non sussiste in caso di carta bloccata o ritirata da parte di Cornèrcard al momento della prenotazione e/o del pagamento della prestazione prenotata.
6. Cosa succede in caso di pretese nei confronti di terzi?
Se Allianz Assistance fornisce prestazioni che la persona assicurata avrebbe potuto far valere anche nei confronti di terzi, gli aventi diritto sono tenuti a cedere tali pretese ad Allianz Assistance.
7. Xxxx succede nel caso in cui sussistano pretese nei confronti di altre assicurazioni?
Se una persona assicurata ha diritto a prestazioni derivanti da altri contratti assicurativi, la presente assicurazione vale solo sussidiariamente. Nell’ambito della presente assicurazione viene tuttavia concesso un anticipo su queste prestazioni. L’avente diritto è tenuto a cedere ad Allianz Assistance le sue pretese fino a concorrenza dell’anticipo concesso.
8. Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa?
Non vengono erogate prestazioni per le conseguenze legate ai seguenti eventi:
8.1 Eventi bellici/rivoluzioni
Eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti) e misure adottate per contrastarli, nonché in caso di modifica della struttura del nucleo dell’atomo.
Eccezioni (non valide in caso di modifica della struttura del nucleo dell’atomo):
▪ Le prestazioni stipulate vengono fornite se una persona assicurata prova che i danni non sono da attribuire agli eventi sopramenzionati.
▪ Se una persona assicurata viene sorpresa all’estero da uno di questi eventi, la copertura sussiste per i 14 giorni successivi al primo insorgere del relativo evento.
8.2 Epidemie e pandemie
Epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni particolari art. II A: Spese di annullamento, art. II B: Interruzione e assistenza viaggio, art. II C: Viaggio di ripetizione e art. II F: Spese di cure mediche e assistenza medica.
8.3 Partecipazione a gare
Partecipazione a gare, rally o competizioni simili oppure a corse di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o motoscafi.
8.4 Modifiche o annullamento da parte dell’agenzia viaggi
Modifiche o annullamenti del programma del viaggio prenotato o modifiche dello svolgimento del viaggio prenotato apportati dal fornitore della prestazione (operatore turistico, locatore ecc.) a causa di scioperi o disordini di ogni genere. Restano valide le eccezioni previste dall’art. I 8.1.
8.5 Trattamento medico
Lo scopo del viaggio è un trattamento medico che prevede il ricovero.
8.6 Ordini delle autorità
Ordini delle autorità come ad es. confisca dei beni o chiusura dello spazio aereo (ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni particolari art. II A: Spese di annullamento 2.3 e art. II B: Interruzione e assistenza viaggio 3.4 e 3.5).
8.7 Rapimenti
Costi e conseguenze di eventi legati a rapimenti
8.8 Ulteriori esclusioni
I titolari delle carte Visa e Mastercard Business e/o Corporate, Diners Club Corporate non possono richiedere questa assicurazione. Non vengono erogate prestazioni in caso di viaggi d’affari.
Ulteriori eccezioni sono indicate sotto le singole componenti assicurative.
9. Obblighi in caso di sinistro
9.1 Indirizzi di contatto in caso di sinistro Allianz Assistance
Ufficio sinistri Xxxxxxxxxxx 0 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
9.2 Obblighi di comunicazione e collaborazione in caso di sinistro
9.2.1 Spese di annullamento, ritardo di viaggio, esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)
In caso di sinistro occorre inviare ad Allianz Assistance i seguenti documenti:
▪ numero della carta;
▪ conferma di prenotazione e/o ricevuta di pagamento per la prestazione prenotata;
▪ fattura delle spese di annullamento;
▪ documenti e/o attestazioni ufficiali che dimostrino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico, rapporto di polizia ecc.);
▪ condizioni contrattuali dell’organizzatore del viaggio/del noleggiatore del veicolo.
9.2.2 Interruzione e assistenza viaggio, spese di cure mediche e assistenza medica
Per poter usufruire delle prestazioni della Allianz Assistance, al verificarsi del sinistro si dovrà informare immediatamente la centrale di emergenza Allianz Assistance.
In caso di prestazioni dovute a malattie o incidenti gravi, solo i medici della Allianz Assistance decidono in merito al tipo e alle tempistiche del provvedimento da adottare.
Centrale di emergenza Allianz Assistance Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
9.2.3 Bagaglio
In caso di sinistro occorre inviare ad Allianz Assistance i seguenti documenti:
▪ In caso di furto o rapina, una copia della conferma scritta dell’ufficio di polizia competente che ha raccolto la denuncia di furto.
▪ In caso di danno, una copia della conferma scritta dell’azienda di trasporti, del terzo responsabile o della direzione dell’agenzia viaggi o dell’hotel. Qualora la perdita o il danno, occorsa/o durante il trasporto mediante un’impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna, il sinistro dovrà essere denunciato senza indugi all’impresa di trasporti responsabile e confermato per iscritto da quest’ultima.
4/9
▪ In caso di furto, le ricevute originali o dei giustificativi che comprovino l’acquisto del bagaglio rubato o danneggiato e del suo contenuto. Se questo non è possibile, la Allianz Assistance può ridurre o rifiutare le sue prestazioni.
TCI Personal/I 01.2021
Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione della Allianz Assistance fino all’evasione del sinistro e, dietro sua richiesta, devono esserle inviati a proprie spese per essere periziati.
10. Definizioni
Epidemia
Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
Pandemia
Un’epidemia riconosciuta come una pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa (ad es. UFSP o DFAE) nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.
Quarantena
Confinamento obbligatorio (compreso l’isolamento imposto), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.
11. Violazione degli obblighi di comportamento
Nel caso in cui la persona assicurata violi gli obblighi di comportamento previsti dal presente contratto, l’assicuratore non è più tenuto a fornire alcuna prestazione in suo favore. Ciò non vale nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze, la violazione va considerata senza colpa o se il danno sarebbe sopraggiunto anche se l’avente diritto non avesse violato gli obblighi di comportamento.
12. Foro competente e diritto applicabile
Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale in cui ha sede la società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o dell’avente diritto.
A integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative
A. Spese di annullamento
1. Che cosa è assicurato?
Le prestazioni assicurate sono:
▪ il viaggio prenotato, inclusi corsi di lingua e soggiorni di studio o di formazione, (inclusi i corsi professionali di formazione e formazione continua);
▪ il viaggio prenotato in aereo, treno, bus o nave;
▪ l’affitto di un appartamento, di una barca, il noleggio di un auto o di un camper;
▪ le spese dei biglietti per manifestazioni quali concerti, spettacoli teatrali ecc. a partire da CHF 100 a biglietto.
2. Quali eventi sono assicurati?
La copertura assicurativa viene concessa se l’evento assicurato si è verificato dopo la prenotazione della prestazione assicurata.
2.1 Malattia, infortunio, decesso o complicazioni in gravidanza
▪ Se una persona assicurata,
▪ Se una persona molto vicina alla persona assicurata come un familiare, un parente stretto, il compagno nonché un genitore o un figlio del compagno, una persona cui è affidata la custodia di minori non partecipanti al viaggio o parenti bisognosi di cure, un amico molto stretto con cui si intrattengono contatti frequenti,
▪ Se il sostituto di una persona assicurata sul posto di lavoro la cui presenza è necessaria sul luogo di lavoro,
2.11 Animale domestico
L’animale domestico della persona assicurata subisce un incidente o si ammala, oppure la persona a cui l’animale avrebbe dovuto essere affidato subisce un infortunio, si ammala o muore. Sono assicurati esclusivamente i costi per una pensione per animali fino a un massimo di CHF 1’000.
2.12 Citazione in tribunale
Una persona assicurata riceve inaspettatamente una citazione, nella misura in cui la data della citazione coincida con il periodo del viaggio e non sia rinviabile.
.
3. Quali prestazioni vengono erogate?
3.1 Prima del viaggio
Qualora l’evento assicurato si verifichi dopo la prenotazione della prestazione assicurata, verranno rimborsati i costi di annullamento dovuti per legge o disposizione contrattuale (incluse le spese di gestione) fino al massimale stabilito dall’art. I 1.
3.2 Inizio ritardato del viaggio
In caso di inizio ritardato del viaggio, vengono rimborsate le spese documentate sostenute fino al giorno di partenza per le prestazioni di cui non si è usufruito durante il soggiorno e le spese supplementari sostenute in seguito al viaggio di andata ritardato, se l’evento assicurato si è verificato dopo la prenotazione della prestazione assicurata.
▪ Se una persona assicurata non desidera intraprendere il viaggio da sola
perché l’accompagnatore o un familiare dell’accompagnatore, si ammala
(inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), è ferito gravemente, muore o non può viaggiare in seguito a complicazioni in gravidanza.
2.2 Malattia psichica
Nel caso in cui una persona assicurata sia affetta da una malattia psichica e uno psichiatra ne dimostri l’inabilità a viaggiare e al lavoro, allegando una conferma di assenza da parte del datore di lavoro.
2.3 Quarantena
Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o su altra richiesta del governo o di un’autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica). E’ esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
2.4 Danni alla proprietà
La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio permanente è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dai danni della natura, per cui è indispensabile la sua presenza a casa durante il periodo progettato per il viaggio.
2.5 Furto dei documenti
I documenti personali di una persona assicurata, indispensabili per il viaggio, sono stati rubati e il furto è stato comunicato all’ufficio di polizia competente.
2.6 Disdetta del contratto di lavoro
Dopo aver prenotato il viaggio, il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto inaspettatamente dal datore di lavoro.
2.7 Nuovo rapporto di lavoro
La persona assicurata e registrata come disoccupata presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) accetta un nuovo rapporto di lavoro e come conseguenza diretta non può intraprendere il viaggio precedentemente prenotato.
2.8 Atti di violenza/catastrofi naturali
Qualora scioperi, atti di violenza contro persone o cose in occasione di disordini come tumulti o sommosse, catastrofi naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o eventi naturali impediscono il viaggio a una persona assicurata o a un suo accompagnatore che ha prenotato il viaggio contemporaneamente. Sono considerati eventi naturali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, scoscendimenti, caduta di sassi o frane.
2.9 Ritardo/soppressione del mezzo di trasporto pubblico
Il mezzo di trasporto pubblico utilizzato dalla persona assicurata per recarsi sul luogo di partenza ritarda o viene a mancare.
2.10 Incidente/guasto del veicolo o del taxi
Il veicolo privato, il veicolo a noleggio o il taxi utilizzato per il tragitto diretto verso il luogo di partenza previsto per il viaggio prenotato è inutilizzabile a causa di un incidente o di un guasto.
4. In quali casi non vengono erogate prestazioni?
4.1 Viaggi d’affari
In caso di viaggi d’affari non vengono fornite prestazioni. Qualora vengano unite attività professionali a un viaggio privato, le prestazioni concordate verranno erogate proporzionalmente per la parte della prenotazione relativa al viaggio privato. Sono escluse le spese di annullamento (ad es. spese per l’hotel, il vitto, la prenotazione e i trasporti) per eventi aziendali organizzati/ presi in carico dalla persona assicurata.
4.2 Annullamento del viaggio da parte dell’agenzia viaggi
TCI Personal/I 01.2021
5/9
Se l’agenzia viaggi/il locatore/l’organizzatore non è in grado di fornire parzialmente o interamente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo in seguito a circostanze concrete e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite.
B. Interruzione e assistenza viaggio
1. Copertura assicurativa in caso di malattia, infortunio o decesso durante il viaggio
La copertura assicurativa sussiste se durante un viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), subisce un grave infortunio o muore.
2. Quali sono le prestazioni assicurate in caso di malattia, infortunio o decesso durante il viaggio?
2.1 Operazioni di ricerca, salvataggio e rimpatrio
Le operazioni di ricerca, salvataggio e rimpatrio sono assicurate fino a un massimo di CHF 50’000 per evento. Qualora una persona assicurata risulti dispersa (indipendentemente dall’evento assicurato), Allianz Assistance si prende carico dei costi delle operazioni di ricerca avviate dalle autorità fino a un massimo di CHF 50’000 per evento, anche nel caso in cui la persona venga trovata incolume. In caso di rapimento, la copertura per le spese di ricerca termina nel momento in cui si ha la certezza che si tratti di un rapimento.
2.2 Viaggio di rientro
Il rimpatrio o il rientro al domicilio permanente o all’ospedale del posto in caso di necessità medica.
2.3 Accompagnamento
Le spese per personale medico di accompagnamento, qualora il rientro sia necessario dal punto di vista medico.
2.4 Godimento solo parziale delle prestazioni concordate
In caso di interruzione anticipata del viaggio, le spese comprovate per ogni accompagnatore assicurato, sorte a partire dal momento del verificarsi dell’evento assicurato per le prestazioni concordate non usufruite per il soggiorno. Una prestazione non viene erogata qualora vengano rivendicate o riscosse prestazioni nell’ambito della copertura Viaggio di ripetizione (art. II C).
2.5 Anticipo sulle spese
Un anticipo sulle spese, da dover rimborsare, fino all’importo massimo di CHF 5’000 a persona, se una persona assicurata ha bisogno di cure ospedaliere o ambulatoriali all’estero.
2.6 Spese supplementari
Qualora la persona assicurata debba rimanere ricoverata in ospedale all’estero per oltre sette giorni, Allianz Assistance organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine, del valore del viaggio prenotato, nonché i costi aggiuntivi di ristorazione e le spese di trasporto all’estero fino a un massimo di CHF 5’000 per evento.
2.7 Custodia di figli minorenni
L’organizzazione e la presa a carico dei costi relativi al viaggio di una persona che si reca a prendere i bambini che si trovano in viaggio per condurli al domicilio permanente, inclusi i costi per il vitto e l’alloggio del valore del viaggio prenotato.
2.8 Rimpatrio in caso di decesso
Se una persona assicurata muore, Allianz Assistance si assume i costi della cremazione al di fuori dello stato di residenza o le spese supplementari per l’adempimento della convenzione internazionale concernente il trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) e le spese per il rimpatrio della bara o dell’urna all’ultimo domicilio della persona assicurata. Un eventuale smaltimento della bara di zinco è assicurato.
3. Quali sono gli eventi assicurati che intervengono
3.3 Accompagnatori
Se una delle persone che accompagnano una persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) ed è costretta pertanto a interrompere il viaggio oppure se subisce un grave infortunio o muore.
3.4 Quarantena
Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena durante il viaggio per ordine o su altra richiesta del governo o di un’autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica). E’ esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
3.5 Rifiuto del trasporto durante il viaggio o il viaggio di ritorno o rifiuto dell’ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia
Se alla persona assicurata o un compagno di viaggio durante il viaggio viene negato il trasporto o l’ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia affetto da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica).
3.6 Atti di violenza/catastrofi naturali
Qualora scioperi, atti di violenza contro persone o cose in occasione di disordini come tumulti o sommosse, catastrofi naturali (compresi terremoti ed eruzioni vulcaniche) o eventi naturali verificatisi nella destinazione del viaggio costituiscano un pericolo per la vita o i beni della persona assicurata o dell’accompagnatore. Sono considerati eventi naturali piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, scoscendimenti, caduta di sassi o frane.
4. Quali sono le prestazioni che vengono erogate in caso di malattia, infortunio, decesso, quarantena e rifiuto del trasporto o in caso di interruzione/sospensione del viaggio?
4.1 Viaggio di rientro
Le spese supplementari per il viaggio di rientro al domicilio permanente. Per quanto riguarda il tipo e la classe del mezzo di trasporto, fa stato il mezzo di trasporto originariamente utilizzato.
4.2 Viaggio di rientro temporaneo
Le spese aggiuntive per il viaggio di andata e di rientro al luogo di domicilio permanente. Per quanto riguarda il tipo e la classe del mezzo di trasporto, fa stato il mezzo di trasporto originariamente utilizzato. Se a causa del viaggio di rientro temporaneo non si usufruisce di alcune parti del viaggio o delle prestazioni originariamente prenotate, i relativi costi non sono coperti e non vengono rimborsati.
4.3 Godimento solo parziale delle prestazioni concordate
In caso di interruzione anticipata del viaggio, le spese comprovate per ogni accompagnatore assicurato, sorte a partire dal momento del verificarsi dell’evento assicurato per le prestazioni concordate non usufruite per il soggiorno. Una prestazione non viene erogata qualora vengano rivendicate o riscosse prestazioni nell’ambito della copertura Viaggio di ripetizione (art. II C).
4.4 Spese supplementari
Qualora il viaggio di rientro non sia necessario e il viaggio intrapreso possa proseguire immediatamente in seguito all’insorgere dell’evento o qualora si rendano necessarie delle modifiche dell’itinerario di viaggio, fino a un massimo di CHF 3’000 per persona assicurata per spese supplementari relative a trasporto, vitto e alloggio.
durante il viaggio o ne causano l’interruzione?
5. Prestazioni supplementari
TCI Personal/I 01.2021
6/9
3.1 Presenza a casa/sul posto di lavoro
Se una persona assicurata deve rientrare poiché una persona a lei molto vicina come un familiare, un parente stretto, il compagno oppure un genitore o un figlio del compagno, una persona cui è affidata la custodia di minori non partecipanti al viaggio, parenti bisognosi di cure, un amico molto stretto con cui si intrattengono contatti frequenti; oppure il sostituto della persona assicurata sul luogo di lavoro si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata), ha subito un grave infortunio o muore.
3.2 Danni alla proprietà
La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio permanente è gravemente danneggiata a causa di un furto con scasso, di un incendio, in seguito a un danno causato dalle acque o dai danni della natura per cui è indispensabile la sua presenza a casa.
5.1 Soppressione di un mezzo di trasporto
Se in seguito a un guasto o a un incidente il mezzo di trasporto prenotato viene soppresso dopo che il viaggio prenotato è iniziato, vengono risarcite le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata fino a un importo massimo di CHF 1’000.
5.2 Incidente/guasto del veicolo o del taxi
Se, dopo l’inizio di un viaggio prenotato, durante il tragitto diretto al punto di partenza del viaggio di rientro prenotato, il veicolo privato, il veicolo noleggiato o il taxi non può più circolare in seguito a un incidente o a un guasto, le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata sono coperte fino a un massimo di CHF 1’000. Non sono coperte le spese sostenute a causa di ritardi o coincidenze perse.
5.3 Furto dei documenti
Sono assicurate fino a un importo massimo di CHF 2’000 per evento le spese supplementari (per hotel, trasporti in loco, viaggio di rientro) che insorgono quando un viaggio di proseguimento o il viaggio di rientro viene ritardato a causa del furto di documenti personali necessari per il viaggio. La copertura sussiste soltanto se la perdita dei documenti è comunicata immediatamente all’ufficio di polizia competente.
5.4 Inagibilità dell’alloggio prenotato durante il viaggio
La copertura assicurativa sussiste qualora un danno causato da incendio, da un evento naturale o dalle acque impedisca alla persona assicurata di soggiornare nell’alloggio prenotato. In questo caso sono coperte le spese supplementari di vitto e alloggio fino a CHF 5’000 per persona assicurata.
5.5 Spese impreviste
Se si sostengono spese impreviste in relazione a un evento assicurato (spese per il taxi, telefoniche ecc.), Allianz Assistance si assume tali costi aggiuntivi fino a CHF 750 per persona assicurata.
5.6 Anticipo sulle spese
Se in seguito all’insolvenza del tour operator, la continuazione del viaggio prenotato è possibile solo a spese della persona assicurata, vengono anticipate le spese relative al soggiorno e al viaggio di rientro per un massimo di CHF 5’000 per evento.
5.7 Comunicazione alle persone non coinvolte nel viaggio
Qualora i prestatori del servizio abbiano fornito delle prestazioni, su richiesta potranno comunicare ai famigliari o al datore di lavoro della persona assicurata le circostanze e le misure adottate.
6. In quali casi non vengono erogate prestazioni?
6.1 Cure ambulatoriali o ospedaliere
Le spese per le cure ambulatoriali od ospedaliere non sono coperte dalla Allianz Assistance.
6.2 Interruzione da parte dell’agenzia viaggi
Se l’agenzia viaggi/il locatore/l’organizzatore non è in grado di fornire parzialmente o interamente le prestazioni contrattuali, annulla il viaggio o dovrebbe annullarlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese per il viaggio di rientro.
6.3 Inosservanza delle raccomandazioni ufficiali
Se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un’epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
C. Viaggio di ripetizione
1. Che cosa è assicurato?
La persona assicurata ha diritto a un viaggio di ripetizione qualora si ammali gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) o subisca un grave infortunio durante il viaggio prenotato e il viaggio di rientro o il rimpatrio si renda necessario dal punto di vista medico.
2. Quali prestazioni vengono erogate?
La persona assicurata, all’insorgere dell’evento assicurato ai sensi dell’art. II C 1 e su presentazione della conferma della nuova prenotazione del viaggio inizialmente acquistato, riceve un indennizzo dell’importo pari al prezzo del viaggio o dell’importo del soggiorno prenotato e pagato prima della partenza, se possibile sotto forma di bonifico direttamente sulla carta.
Le prestazioni nell’ambito della copertura Viaggio di ripetizione verranno compensate con le prestazioni concesse o di cui la persona assicurata ha usufruito ai sensi degli art. II B 2.4 e II B 4.3. Se la persona assicurata rivendica in toto il viaggio di ripetizione, vale a dire il valore del viaggio o dell’importo del soggiorno originariamente prenotato e pagato, rinuncia al rimborso dei costi per l’utilizzo solo parziale delle prestazioni originariamente prenotate ai sensi degli art. II B 2.4 e II B 4.3.
3. In quali casi non vengono erogate prestazioni?
Non vengono erogate prestazioni nel caso il rimpatrio o il viaggio di rientro dell’avente diritto non sia stato organizzato dalla centrale di emergenza Allianz Assistance.
D. Ritardo di viaggio
1. Quali eventi sono assicurati?
TCI Personal/I 01.2021
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Se si perde la coincidenza tra due mezzi di trasporto pubblici a causa di un ritardo di almeno quattro ore per colpa esclusiva del primo mezzo di trasporto, Allianz Assistance sosterrà le spese aggiuntive (spese alberghiere e telefoniche, spese per la modifica della prenotazione) per la prosecuzione del viaggio.
2. In quali casi non vengono erogate prestazioni?
Quando la persona assicurata stessa è responsabile del ritardo.
X. Xxxxxxxx
1. Che cosa è assicurato?
È assicurato il bagaglio inclusi tutti gli oggetti per uso personale portati con sé durante il viaggio o affidati a un’impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata.
2. Quali eventi sono assicurati?
Eventi assicurati sono:
▪ furto;
▪ rapina (furto con minaccia o uso di violenza contro la persona assicurata);
▪ danneggiamento;
▪ distruzione;
▪ smarrimento e danneggiamento durante il trasporto da parte di un’impresa di trasporti pubblici.
3. Quali prestazioni vengono erogate?
3.1 Danno totale
In caso di danno o perdita totale Allianz Assistance indennizza il valore di acquisto attuale.
3.2 Danno parziale
In caso di danno parziale, il rimborso dei costi di riparazione dell’oggetto danneggiato è limitato al valore attuale.
3.3 Apparecchiature elettroniche
Per pellicole, attrezzature fotografiche e video, dispositivi musicali (lettori MP3, lettori CD ecc.), telefoni cellulari, componenti hardware dei computer (desktop, laptop, accessori, palmari ecc.), come pure per proiettori e relativi accessori viene rimborsato il valore attuale. Per valore attuale s’intende il valore d’acquisto originario al netto di una riduzione annua del 20 % a partire da un anno dopo l’acquisto, per un totale massimo del 50 % a partire dal terzo anno dopo l’acquisto (ammortamento).
3.4 Pellicole e supporti dati
Per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene risarcito il valore del materiale.
3.5 Documenti d’identità e chiavi
Per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi risarciti sono limitati alla rispettiva sostituzione.
3.6 Regali
Per i regali e/o i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 500.
3.7 Rapina di denaro contante
In caso di rapina di denaro contante, il risarcimento ammonta a un massimo di CHF 1’000, per i biglietti (biglietti ferroviari, biglietti aerei ecc.) a un massimo di CHF 2’000.
4. Oggetti non assicurati
Xxxxxxx non assicurati sono:
▪ veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, sci, snowboard e velivoli con i rispettivi accessori;
▪ oggetti di valore coperti da un’assicurazione speciale;
▪ titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti di viaggio, buoni acquisto, denaro contante, carte di credito, carte prepagate e carte clienti; si applicano le eccezioni di cui all’art. II D 3.7;
▪ software di qualsiasi tipo;
▪ oggetti di valore lasciati in un veicolo (chiuso a chiave o aperto);
▪ oggetti lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) rimangono all’interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell’assicurazione non pernotta;
▪ metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali;
▪ attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell’ambito di responsabilità dell’impresa di trasporti pubblici;
▪ occhiali (in caso di danneggiamento e distruzione);
▪ apparecchi acustici e relativi accessori;
▪ denaro contante (in caso di xxxxx, perdita o distruzione).
5. Quali eventi non sono assicurati?
Non sono assicurati i danni imputabili a:
▪ inosservanza dell’obbligo di diligenza da parte della persona assicurata;
▪ smarrimento, perdita e dimenticanza;
▪ effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d’intervento diretto e personale della persona assicurata;
▪ modalità di conservazione degli oggetti preziosi non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio);
▪ fuoriuscita di xxxxx e pietre preziose dal loro castone;
▪ influssi termici e meteorologici nonché usura;
▪ eventi direttamente o indirettamente imputabili a disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi.
6. Obblighi di comportamento durante il viaggio
Gli oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche, video e audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati con sé o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di apposita serratura (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve comunque essere adeguato al valore dell’oggetto.
F. Spese di cura mediche e assistenza medica
1. Dove è valida l’assicurazione?
1.1 L’assicurazione è valida per viaggi in tutto il mondo, ad eccezione dei paesi in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia.
1.2 Le spese sostenute all’estero per cure mediche e ospedaliere saranno rimborsate fino a 90 giorni oltre la scadenza concordata della polizza assicurativa, sempre che la malattia o l’infortunio siano insorti durante il periodo assicurativo.
2. Quali eventi sono assicurati?
La copertura assicurativa sussiste se una persona assicurata subisce un infortunio o si ammala (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata) durante il viaggio e deve ricorrere a un intervento medico.
3. Quali prestazioni vengono erogate?
Allianz Assistance eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) o del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri o per emergenze ambulatoriali non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge.
3.1 In caso di infortunio o malattia
In caso di infortunio o malattia Allianz Assistance sostiene le spese per le seguenti prestazioni mediche effettuate nel rispettivo paese di soggiorno,
4. Quando sussistono delle limitazioni nelle prestazioni?
4.1 Assicurazione malattia e/o infortuni
In caso di mancanza di una assicurazione malattia e/o infortuni, la Allianz Assistance indennizza nella misura del 50 % i costi totali dimostrati dell’ospedale e delle cure ambulatoriali che superino la parte obbligatoria di un’assicurazione malattia e/o infortuni, fino a concorrenza della somma assicurata, purché le spese siano insorte per malattia o infortunio. In questo caso non si forniscono prestazioni più ampie.
4.2 Assunzione delle spese di cura necessarie fino al viaggio di rientro
In caso di infortunio o di malattia, la Allianz Assistance si assume i costi delle cure necessarie nel reparto privato esclusivamente fino al momento in cui, secondo l’imprescindibile parere dei medici della centrale di emergenza Allianz Assistance, diviene possibile il rimpatrio o il viaggio di rientro della persona assicurata.
4.3 Senza previa approvazione della Allianz Assistance
4.3.1 Senza una previa approvazione esplicita dei medici della centrale di emergenza Allianz Assistance non sussiste un diritto concernente l’assunzione o il rimborso dei costi di cura nel reparto privato.
4.3.2 L’autorizzazione alla cura nel reparto privato ai sensi dell’art. II F
3.2 è rilasciata o, rispettivamente, negata a proprio discernimento dai medici della centrale di emergenza Allianz Assistance, in considerazione delle condizioni mediche locali del rispettivo paese di soggiorno e dopo aver valutato l’esigibilità o la ragionevolezza della cura a cui la persona assicurata deve sottoporsi. Se la persona assicurata si fa curare in un reparto privato nonostante il dissenso da parte dei medici della centrale di emergenza Allianz Assistance, o la loro esplicita assegnazione a un reparto generico, questo avviene sotto la responsabilità unica e a spese della persona assicurata.
purché l’intervento sanitario d’emergenza sia prescritto da un medico o da un dentista abilitati o da una persona munita della relativa licenza di esercizio
della professione:
▪ cure inclusi i medicinali;
▪ ricovero in ospedale;
▪ trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato;
▪ noleggio di mezzi ausiliari sanitari;
▪ in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.;
▪ riparazione o sostituzione di mezzi ausiliari sanitari danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico;
▪ trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura;
▪ visite di controllo ginecologiche, pediatriche o di routine generale (al massimo una visita di controllo all’anno);
▪ cure dentarie analgesiche (interventi d’emergenza, non in caso di protesi dentaria) fino a un massimo di CHF 3’000.
3.2 Ricovero in un reparto privato
Premettendo che i medici della centrale di emergenza Allianz Assistance abbiano rilasciato la loro esplicita approvazione, la Allianz Assistance si assume i costi delle cure d’emergenza anche in caso di ricovero stazionario nel reparto privato. L’approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta in ogni caso alla centrale di emergenza Allianz Assistance (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate)
5. In quali casi non vengono erogate prestazioni?
5.1 Infortuni già verificatisi o malattie in corso
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Infortuni e malattie già presenti alla stipulazione dell’assicurazione nonché i rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti e ricadute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipulazione dell’assicurazione o meno.
5.2 Inosservanza delle raccomandazioni ufficiali
TCI Personal/I 01.2021
Infortuni e malattie che si verificano durante il viaggio intrapreso contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un’epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emesse nella destinazione del viaggio.
5.3 Trattamento delle malattie dentarie e mascellari
Consulti e trattamenti delle malattie dentarie e mascellari (a eccezione dei trattamenti dentali analgesici).
5.4 Trattamento di stati di affaticamento o di malattie psichiche
Consulti e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento nonché di malattie nervose o psichiche.
5.5 Trattamento di malattie oncologiche
Consulti e trattamenti di malattie oncologiche, incluse le visite di controllo.
5.6 Medicinali diversi
Medicinali profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, rimedi omeopatici, vaccinazioni, kit di farmaci da viaggio, anfetamine, ormoni e medicinali per l’abbassamento del colesterolo.
5.7 Gravidanza, xxxxxx e parto
Gravidanza, aborto e parto nonché effetti negativi di misure anticoncezionali o di interruzione della gravidanza.
5.8 Mancanza dei documenti di legge necessari alla guida dei motoveicoli Infortuni alla guida di un motoveicolo per la cui conduzione la persona assicurata non dispone dei documenti di legge necessari.
5.9 Lancio con il paracadute o pilotaggio di aerei o apparecchi volanti Infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti.
5.10 Trattamenti in centri benessere
Massaggi e trattamenti effettuati nei centri benessere e chirurgia estetica.
5.11 Quote a carico dell’assicurato e franchigie
Le quote a carico dell’assicurato o le franchigie delle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni integrative.
6. Garanzia di pagamento delle spese
La Allianz Assistance fornisce la garanzia del pagamento delle spese nell’ambito della presente assicurazione e a integrazione delle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattia, assicurazione infortuni ecc. e assicurazioni analoghe del paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio principale o in cui si trova la sede principale della sua assicurazione malattia) ed eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali avuti sul posto.
In ogni caso la garanzia di pagamento delle spese deve essere richiesta telefonicamente alla centrale di emergenza Allianz Assistance (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate).
Su richiesta dell’Allianz Assistance, la persona assicurata deve sottoporsi a una visita medica da parte del medico della compagnia.
G. Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)
1. Veicolo assicurato
L’assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata, ossia automobile, motociclo, minivan e minibus, camper, furgone e autocarro fino a 3,5 t di peso totale. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati.
2. Validità
La copertura assicurativa decorre dalla data riportata sul contratto di noleggio e termina alla data ivi prevista, al più tardi con la restituzione del veicolo all’autonoleggio. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.
3. Quali prestazioni vengono erogate?
La presente è un’assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro, Allianz Assistance rimborsa alla persona assicurata la franchigia addebitata dal locatore (o da un’altra assicurazione).
L’entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma massima assicurata.
4. Quali eventi sono assicurati?
Viene assicurata la franchigia applicata in caso di danno o di furto del veicolo noleggiato durante il noleggio. Presupposto per il risarcimento è un evento coperto da un’altra copertura assicurativa e che dia diritto alla deduzione della franchigia risultante.
TCI Personal/I 01.2021
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Qualora il danno subito non superasse l’ammontare della franchigia, Allianz Assistance si assume i costi del danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.
5. In quali casi non vengono erogate prestazioni?
5.1 Nessuna franchigia
Sinistri per cui l’assicurazione adempiente non prevede franchigia.
5.2 Negligenza grave
Sinistri derivanti da una grave negligenza del conducente.
5.3 Ebbrezza
Se il conducente del veicolo ha causato il danno in stato di ebbrezza (superamento del valore limite per mille previsto dalla legge del rispettivo Paese), sotto l’effetto di stupefacenti o di medicamenti.
5.4 Violazione di contratto
Sinistri dovuti a una violazione di contratto nei confronti dell’autonoleggio.
5.5 Strade non pubbliche
Danni che si verificano su strade non pubbliche o su strade non ufficiali (a eccezione di strade di accesso diretto a parcheggi o complessi alberghieri).
5.6 Danni a roulotte e rimorchi, taxi e veicoli delle scuole guida
Danni a roulotte e altre tipologie di rimorchi, taxi e veicoli delle scuole guida.
Infortuni di viaggio Advantage opzionale per le carte di credito Gold e Classic Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – Europea Assicurazioni Viaggi SA – Edizione 12.2018
In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vi preghiamo di conservare questa conferma di assicurazione in un luogo sicuro con gli altri vostri documenti di assicurazione.
I. Somme assicurate
CHF 500’000
CHF 500’000
In caso di decesso:
Gold Visa e Mastercard
Classic Visa e Mastercard
CHF 500’000
CHF 500’000
In caso di invalidità permanente, su base proporzionale, a seconda del grado di invalidità, al massimo:
Gold Visa e Mastercard
Classic Visa e Mastercard
II. Assicuratore
Europea Assicurazioni Viaggi XX Xx. Xxxxx-Xxxxxx 00
Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per informazioni e domande:
Telefono: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxx@xxx.xx
III. Persone assicurate
In ragione del contratto di assicurazione collettivo stipulato tra la Cornèr Banca SA (di seguito «Cornèrcard») di Lugano e l’Europea Assicurazioni Viaggi SA (di seguito
«ERV»), la ERV garantisce la copertura assicurativa alle seguenti persone nell’ambito delle Condizioni Generali d’Assicurazione di cui sotto (di seguito «CGA»), nella misura in cui le stesse siano in possesso di una carta di credito Visa e/o Mastercard (di seguito «carta») valida ed emessa da Cornèrcard e xxxxxxx il viaggio con una carta:
- il titolare della carta e tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica o che vi soggiornano regolarmente durante la settimana o il fine settimana.
- sono inoltre assicurati i figli a carico del titolare della carta e del convivente che non vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta.
IV. Oggetto dell’assicurazione e validità territoriale
Le prestazioni dell’infortuni di viaggio Advantage vengono erogate se una persona assicurata subisce una lesione corporale a causa di un infortunio durante un viaggio. L’assicurazione vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).
V. Inizio, durata e requisiti
L’assicurazione entra in vigore non appena perviene la richiesta di adesione presso Cornèrcard e viene stipulata per la durata di un anno. Se l’assicurazione non viene disdetta almeno due mesi prima della sua scadenza, essa si rinnova tacitamente di anno in anno. Se la carta viene disdetta per iscritto, la copertura assicurativa decade alla scadenza della carta.
Affinché sussista la copertura assicurativa è necessario che tutti i costi di viaggio (o l’abbonamento generale FFS) siano stati pagati per almeno il 51 % in anticipo con una o più carte valide.
Per viaggio si intende ogni soggiorno presso una località che si trovi ad almeno 50 chilometri dal luogo di dimora permanente.
Le somme assicurate si riferiscono alla somma assicurata per ogni persona assicurata ai sensi del Punto III. «Persone assicurate». In nessun caso le prestazioni assicurative di diverse carte si possono sommare. Se un titolare possiede più carte, si applicano le somme assicurate della carta con le prestazioni assicurative più alte.
VI. Eventi e prestazioni assicurati
A. In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un infortunio assicurato, gli eredi legali ricevono la somma concordata. La scelta di un beneficiario diverso necessita di una notifica scritta alla ERV da parte dell’assicurato. In sede di pagamento della prestazione assicurata la ERV tiene conto dell’ultima regolamentazione pervenutale per iscritto, di conseguenza in caso di modifiche è necessario che la stessa sia informata tempestivamente.
B. In caso d’invalidità che viene constatata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato entro 5 anni dalla data dell’infortunio e ammonti al 100 %, la ERV paga il capitale concordato, in caso d’invalidità parziale una corrispondente percentuale dello stesso.
a) Nei casi elencati di seguito il grado d’invalidità viene stabilito in modo vincolante:
▪ Perdita di entrambe le gambe o entrambi i piedi, di entrambe le braccia o entrambe le mani: 100 %
▪ Perdita di un braccio o di una mano e al contempo di una gamba o un piede: 100 %
▪ Paralisi totale, disturbi mentali incurabili che escludono lo svolgimento di ogni attività lucrativa: 100 %
▪ Perdita di un braccio all’altezza o al di sopra del gomito: 70 %
▪ Perdita di un avambraccio o di una mano: 60 %
▪ Perdita di un pollice: 22 %
▪ Perdita di un dito indice: 15 %
▪ Perdita di un altro dito: 8 %
▪ Perdita di una gamba all’altezza o al di sopra del ginocchio: 60 %
▪ Perdita di una gamba al di sotto del ginocchio: 50 %
▪ Perdita di un piede: 40 %
▪ Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi: 100 %
▪ Perdita della facoltà visiva di un occhio: 30 %
▪ Perdita della facoltà visiva del secondo occhio per coloro che già vedevano con un solo occhio: 70 %
▪ Perdita dell’udito in entrambi gli orecchi: 60 %
▪ Perdita dell’udito in un orecchio: 15 %
▪ Perdita dell’udito in un orecchio nel caso in cui prima del verificarsi del caso assicurato c’era già sordità completa dell’altro orecchio: 45 %
b) La perdita totale della funzione motoria di arti o di organi è equiparata alla perdita.
c) In caso di perdita o perdita dell’uso solo parziali, si avrà un grado d’invalidità corrispondente inferiore.
1/2
d) In caso di contemporanea perdita o contemporanea perdita dell’uso di diverse parti del corpo, le percentuali si sommano; il grado d’invalidità non supera tuttavia mai il 100 %.
Advantage optional/I 06.2019
e) Per i casi non riportati sopra, il grado d’invalidità viene stabilito sulla base di accertamenti medici con riferimento alle percentuali di cui sopra, e tenendo conto delle condizioni della persona assicurata.
f) Se già prima dell’infortunio si era verificata la perdita di parti del corpo o la perdita del loro uso, in sede di determinazione del grado d’invalidità viene dedotto il grado d’invalidità già riconosciuto e stabilito secondo i principi di cui sopra.
C. Scomparsa ed esposizione
Se il corpo di un assicurato non viene ritrovato dopo un anno dalla scomparsa, si presuppone che in occasione dell’evento lo stesso sia deceduto. Se un assicurato, in conseguenza di un evento coperto dall’assicurazione, è esposto a elementi naturali e agenti atmosferici che ne causano il decesso o un danno corporale, sussiste anche in questo caso la copertura assicurativa.
D. Le somme assicurate sono stabilite al Punto I. «Somme assicurate».
VII. Limiti di prestazione
a) In caso di decesso: figli assicurati che al momento dell’infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 10’000.
b) In caso d’invalidità: figli assicurati che al momento dell’infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 200’000.
c) Qualora più persone sono vittime di un sinistro dello stesso evento, l’indennità che la ERV dovrà pagare è limitata a CHF 20 Mio. in caso di morte e invalidità. Se le richieste eccedono questo importo, la somma sarà ripartita proporzionalmente.
VIII. Esclusioni:
a) infortuni in seguito a suicidio, automutilazione o relativi tentativi;
b) infortuni in seguito a eventi bellici o terrorismo;
c) infortuni che avvengono in occasione della partecipazione a
▪ competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
▪ competizioni e allenamenti in connessione con sport a livello professionistico o con sport estremi,
▪ trekking ed escursioni in montagna con pernottamenti ad altitudini superiori ai 4000 metri s.l.m.,
▪ azioni azzardate (temerarietà) nelle quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente grande;
d) infortuni che vengono causati da azioni od omissioni per dolo o negligenza grave oppure che sono da ricondursi all’inosservanza degli obblighi di diligenza generalmente in uso;
e) infortuni che si verificano sotto l’influenza di alcol, droghe, anestetici o medicinali; non si applica per i casi in cui la persona assicurata ne sia ignara o negli incidenti dovuti a farmaci causati da terze persone;
f) infortuni a seguito di atti illeciti, perpetrati dall’assicurato o da uno dei suoi beneficiari;
g) infortuni sulla strada per recarsi al lavoro.
XI. Prescrizione
Le pretese derivanti da questo contratto cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.
XII. Indirizzo per le comunicazioni
L’indirizzo per tutte le notifiche scritte è il seguente:
Europea Assicurazioni Viaggi XX Xx. Xxxxx-Xxxxxx 00
Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
XIII. Luogo di adempimento e foro
Gli obblighi derivanti dalla presente assicurazione sono da adempiere in Svizzera. La ERV può essere citata in giudizio sia presso la sede della sua agenzia per tutte le attività svizzere a Basilea come anche presso il domicilio svizzero dell’assicurato o dell’avente diritto. Se l’assicurato o l’avente diritto ha il domicilio all’estero, il foro esclusivo è Basilea.
XIV. Diritto applicabile
IX. Obblighi in caso di sinistro
Un caso di decesso in seguito a un infortunio deve essere notificato immediatamente per iscritto alla ERV.
Su richiesta, gli aventi diritto devono permettere un’autopsia o un’esumazione. L’originale del certificato medico dettagliato e/o di un certificato di decesso deve essere, tra le altre cose, fornito alla ERV. In caso di sinistro l’assicurato sarà informato dalla ERV in merito a ulteriori obblighi e alle conseguenze della violazione degli stessi.
X. Scadenza della copertura assicurativa per un assicurato
La copertura assicurativa per un assicurato termina nei seguenti casi:
1. il giorno della scadenza del contratto tra la ERV e Cornèrcard;
2. il giorno in cui un assicurato non è più titolare della carta;
3. con la disdetta del contratto assicurativo da parte del titolare della carta.
Advantage optional/I 06.2019
2/2
Per viaggi già pagati durante la durata di questa assicurazione non sussiste più copertura assicurativa, se il viaggio e/o il verificarsi dell’evento avvengono dopo l’estinzione della protezione assicurativa.
Al presente contratto d’assicurazione si applica esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
Infortuni di viaggio Advantage per le carte Global Card e Intercard Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Infortuni di viaggio Advantage per le carte Platinum Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – Europea Assicurazioni Viaggi SA – Edizione 12.2018
In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vi preghiamo di conservare questa conferma di assicurazione in un luogo sicuro con gli altri vostri documenti di assicurazione.
I. Somme assicurate
CHF 1’000’000
CHF 1’000’000
CHF 1’000’000
CHF 500’000
CHF 500’000
CHF 300’000
CHF 300’000
CHF 300’000
CHF 300’000
In caso di decesso:
Platinum Visa e Mastercard
Platinum Global Card Visa e Mastercard
Platinum Intercard Visa e Mastercard
Gold Global Card Visa e Mastercard
Premier Intercard Visa e Mastercard
Classic Global Card Visa e Mastercard
Classic Intercard Visa e Mastercard
Direct Global Card Visa e Mastercard
Direct Intercard Visa e Mastercard
CHF 1’000’000
CHF 1’000’000
CHF 1’000’000
CHF 500’000
CHF 500’000
CHF 300’000
CHF 300’000
CHF 300’000
CHF 300’000
In caso di invalidità permanente, su base proporzionale, a seconda del grado di invalidità, al massimo:
Platinum Visa e Mastercard
Platinum Global Card Visa e Mastercard
Platinum Intercard Visa e Mastercard
Gold Global Card Visa e Mastercard
Premier Intercard Visa e Mastercard
Classic Global Card Visa e Mastercard
Classic Intercard Visa e Mastercard
Direct Global Card Visa e Mastercard
Direct Intercard Visa e Mastercard
II. Assicuratore
Europea Assicurazioni Viaggi XX Xx. Xxxxx-Xxxxxx 00
Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxx Xxxxxxxx
Advantage NAC/I 06.2019
Per informazioni e domande: Telefono: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxx@xxx.xx
III. Persone assicurate
In ragione del contratto di assicurazione collettivo stipulato tra la Cornèr Banca SA (di seguito «Cornèrcard») di Lugano e l’Europea Assicurazioni Viaggi SA (di seguito
«ERV»), la ERV garantisce la copertura assicurativa alle seguenti persone nell’ambito delle Condizioni Generali d’Assicurazione di cui sotto (di seguito «CGA»), nella misura in cui le stesse siano in possesso di una carta di credito, di una carta Direct e/o di una carta prepagata Global Card e/o Intercard e/o Platinum Visa e/o Mastercard (di seguito «Carta») valida ed emessa da Cornèrcard e paghino il viaggio con una carta:
- il titolare della carta e tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica o che vi soggiornano regolarmente durante la settimana o il fine settimana.
- sono inoltre assicurati i figli a carico del titolare della carta e del convivente che non vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta.
IV. Oggetto dell’assicurazione e validità territoriale
Le prestazioni dell’infortuni di viaggio Advantage vengono erogate se una persona assicurata subisce una lesione corporale a causa di un infortunio durante un viaggio.
L’assicurazione vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).
V. Inizio, durata e requisiti
L’assicurazione inizia non appena Cornèrcard ha emesso la carta e il titolare della carta ne è in possesso. L’assicurazione è valida fino a quando il titolare della carta è in possesso di una carta valida o fino alla data di scadenza del contratto tra ERV e Cornèrcard.
Affinché sussista la copertura assicurativa è necessario che tutti i costi di viaggio (o l’abbonamento generale FFS) siano stati pagati per almeno il 51 % in anticipo con una o più carte valide.
Per viaggio si intende ogni soggiorno presso una località che si trovi ad almeno 50 chilometri dal luogo di dimora permanente.
Le somme assicurate si riferiscono alla somma assicurata per ogni persona assicurata ai sensi del Punto III. «Persone assicurate». In nessun caso le prestazioni assicurative di diverse carte si possono sommare. Se un titolare possiede più carte, si applicano le somme assicurate della carta con le prestazioni assicurative più alte.
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VI. Eventi e prestazioni assicurati
A. In caso di decesso della persona assicurata a seguito di un infortunio assicurato, gli eredi legali ricevono la somma concordata. La scelta di un beneficiario diverso necessita di una notifica scritta alla ERV da parte dell’assicurato. In sede di pagamento della prestazione assicurata la ERV tiene conto dell’ultima regolamentazione pervenutale per iscritto, di conseguenza in caso di modifiche è necessario che la stessa sia informata tempestivamente.
B. In caso d’invalidità che viene constatata da un medico come conseguenza di un infortunio assicurato entro 5 anni dalla data dell’infortunio e ammonti al 100 %, la ERV paga il capitale concordato, in caso d’invalidità parziale una corrispondente percentuale dello stesso.
a) Nei casi elencati di seguito il grado d’invalidità viene stabilito in modo vincolante:
▪ Perdita di entrambe le gambe o entrambi i piedi, di entrambe le braccia o entrambe le mani: 100 %
▪ Perdita di un braccio o di una mano e al contempo di una gamba o un piede: 100 %
▪ Paralisi totale, disturbi mentali incurabili che escludono lo svolgimento di ogni attività lucrativa: 100 %
▪ Perdita di un braccio all’altezza o al di sopra del gomito: 70 %
▪ Perdita di un avambraccio o di una mano: 60 %
▪ Perdita di un pollice: 22 %
▪ Perdita di un dito indice: 15 %
▪ Perdita di un altro dito: 8 %
▪ Perdita di una gamba all’altezza o al di sopra del ginocchio: 60 %
▪ Perdita di una gamba al di sotto del ginocchio: 50 %
▪ Perdita di un piede: 40 %
▪ Perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi: 100 %
▪ Perdita della facoltà visiva di un occhio: 30 %
▪ Perdita della facoltà visiva del secondo occhio per coloro che già vedevano con un solo occhio: 70 %
▪ Perdita dell’udito in entrambi gli orecchi: 60 %
▪ Perdita dell’udito in un orecchio: 15 %
▪ Perdita dell’udito in un orecchio nel caso in cui prima del verificarsi del caso assicurato c’era già sordità completa dell’altro orecchio: 45 %
b) La perdita totale della funzione motoria di arti o di organi è equiparata alla perdita.
c) In caso di perdita o perdita dell’uso solo parziali, si avrà un grado d’invalidità corrispondente inferiore.
d) In caso di contemporanea perdita o contemporanea perdita dell’uso di diverse parti del corpo, le percentuali si sommano; il grado d’invalidità non supera tuttavia mai il 100 %.
e) Per i casi non riportati sopra, il grado d’invalidità viene stabilito sulla base di accertamenti medici con riferimento alle percentuali di cui sopra, e tenendo conto delle condizioni della persona assicurata.
f) Se già prima dell’infortunio si era verificata la perdita di parti del corpo o la perdita del loro uso, in sede di determinazione del grado d’invalidità viene dedotto il grado d’invalidità già riconosciuto e stabilito secondo i principi di cui sopra.
C. Scomparsa ed esposizione
Se il corpo di un assicurato non viene ritrovato dopo un anno dalla scomparsa, si presuppone che in occasione dell’evento lo stesso sia deceduto. Se un assicurato, in conseguenza di un evento coperto dall’assicurazione, è esposto a elementi naturali e agenti atmosferici che ne causano il decesso o un danno corporale, sussiste anche in questo caso la copertura assicurativa.
D. Le somme assicurate sono stabilite al Punto I. «Somme assicurate».
VII. Limiti di prestazione
a) In caso di decesso: figli assicurati che al momento dell’infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 10’000.
b) In caso d’invalidità: figli assicurati che al momento dell’infortunio non hanno ancora compiuto i 16 anni, al massimo CHF 200’000.
c) Qualora più persone sono vittime di un sinistro dello stesso evento, l’indennità che ERV dovrà pagare è limitata a CHF 20 Mio. in caso di morte e invalidità. Se le richieste eccedono questo importo, la somma sarà ripartita proporzionalmente.
VIII. Esclusioni:
a) infortuni in seguito a suicidio, automutilazione o relativi tentativi;
b) infortuni in seguito a eventi bellici o terrorismo;
c) infortuni che avvengono in occasione della partecipazione a
▪ competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
▪ competizioni e allenamenti in connessione con sport a livello professionistico o con sport estremi,
▪ trekking ed escursioni in montagna con pernottamenti ad altitudini superiori ai 4000 metri s.l.m.,
▪ azioni azzardate (temerarietà) nelle quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente grande;
d) infortuni che vengono causati da azioni od omissioni per dolo o negligenza grave oppure che sono da ricondursi all’inosservanza degli obblighi di diligenza generalmente in uso;
e) infortuni che si verificano sotto l’influenza di alcol, droghe, anestetici o medicinali; non si applica per i casi in cui la persona assicurata ne sia ignara o negli incidenti dovuti a farmaci causati da terze persone;
f) infortuni a seguito di atti illeciti, perpetrati dall’assicurato o da uno dei suoi beneficiari;
g) infortuni sulla strada per recarsi al lavoro.
IX. Obblighi in caso di sinistro
Un caso di decesso in seguito a un infortunio deve essere notificato immediatamente per iscritto alla ERV.
Su richiesta, gli aventi diritto devono permettere un’autopsia o un’esumazione. L’originale del certificato medico dettagliato e/o di un certificato di decesso deve essere, tra le altre cose, fornito alla ERV. In caso di sinistro l’assicurato sarà informato dalla ERV in merito a ulteriori obblighi e alle conseguenze della violazione degli stessi.
X. Scadenza della copertura assicurativa per un assicurato
La copertura assicurativa per un assicurato termina nei seguenti casi:
1. con la data di scadenza del contratto tra la ERV e Cornèrcard;
2. alla data nella quale un assicurato non è più titolare della carta.
XI. Prescrizione
Le pretese derivanti da questo contratto cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.
XII. Indirizzo per le comunicazioni
L’indirizzo per tutte le notifiche scritte è il seguente:
Europea Assicurazioni Viaggi XX Xx. Xxxxx-Xxxxxx 00
Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
XIII. Luogo di adempimento e foro
Gli obblighi derivanti dalla presente assicurazione sono da adempiere in Svizzera. La ERV può essere citata in giudizio sia presso la sede della sua agenzia per tutte le attività svizzere a Basilea come anche presso il domicilio svizzero dell’assicurato o dell’avente diritto. Se l’assicurato o l’avente diritto ha il domicilio all’estero, il foro esclusivo è Basilea.
XIV. Diritto applicabile
Advantage NAC/I 06.2019
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Al presente contratto d’assicurazione si applica esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
Assicurazione di protezione giuridica privata e della
circolazione per le carte di credito Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – CAP Protezione giuridica SA – edizione 05.2021
L’assicurazione può essere richiesta dai titolari dei seguenti prodotti:
Platinum Visa e Mastercard
Platinum Global Card Visa e Mastercard Platinum Intercard Visa e Mastercard Gold Visa e Mastercard
Gold Global Card Visa e Mastercard Premier Intercard Visa e Mastercard Classic Visa e Mastercard
Classic Global Card Visa e Mastercard Classic Intercard Visa e Mastercard
L’assicurazione non può essere richiesta da titolari di carte prepagate e di carte Direct. L’assicurazione non si estende a carte Business/Corporate.
In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche al femminile.
1. Soggetti assicurati e caratteristiche
a) Copertura singola
▪ È assicurato il contraente in quanto soggetto privato, dipendente, detentore o conducente di un veicolo o di un natante. Il contraente deve essere titolare di una carta di credito Visa o Mastercard valida della Cornèr Banca SA e avere il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
azioni di rivalsa per responsabilità civile extracontrattuale come parte lesa nonché denunce penali e assistenza alle vittime di reati in tale contesto.
g) Diritto delle assicurazioni:
controversie con assicurazioni private o sociali che coprono l’assicurato, ad es. assicurazione invalidità, assicurazione infortuni, cassa pensione, cassa disoccupazione e cassa malati.
h) Diritto dei pazienti:
controversie con il personale medico e le istituzioni mediche in qualità di paziente in seguito a errori di diagnosi, operazione, errore medico e violazione dell’obbligo di informazione.
i) Diritto delle associazioni:
controversie di diritto delle associazioni in merito ai contributi dei soci.
j) Diritto di vicinato:
controversie nei rapporti di vicinato che si riferiscono alle disposizioni di diritto privato del diritto di vicinato (ad es. immissioni, emissioni, distanze dai confini, piante o diritto di passo necessario).
k) Consulenza giuridica:
consulenza (esclusa la rappresentanza giudiziale o extragiudiziale) nel diritto delle persone e di famiglia, in materia di divorzio e nel diritto successorio.
l) Informazioni giuridiche:
informazioni giuridiche telefoniche in tutte le materie del diritto fornite dal servizio giuridico della CAP purché sia applicabile il diritto svizzero.
▪ Sono inoltre assicurati conducenti e passeggeri di un veicolo o di un natante appartenente al contraente, se coinvolti in un incidente stradale o della
navigazione.
b) Copertura familiare
▪ Sono assicurati il contraente e le persone con lui conviventi in quanto soggetti privati, dipendenti, detentori o conducenti di un veicolo o di un natante. Il contraente deve essere titolare di una carta di credito Visa o Mastercard valida della Cornèr Banca SA e avere il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
▪ Inoltre sono assicurati i figli a carico del titolare della carta e del compagno di concubinato, se non convivono nella stessa economia domestica con il titolare della carta e sono in corso di formazione.
▪ Sono inoltre assicurati conducenti e passeggeri di un veicolo o di un natante appartenente ai soggetti di cui sopra, se coinvolti in un incidente stradale o della navigazione.
2. Controversie e procedure assicurate in via esclusiva
a) Contratto di lavoro:
controversie con il datore di lavoro riguardanti il diritto del lavoro.
b) Contratto di locazione:
controversie con il locatore riguardanti contratti di locazione.
c) Altre controversie contrattuali:
controversie derivanti da altri contratti stipulati dall’assicurato come soggetto privato per uso o necessità personale.
d) Protezione giuridica Internet:
controversie derivanti da contratti stipulati dall’assicurato tramite Internet per uso o necessità personale, avanzamento di pretese di risarcimento danni e riparazione morale extracontrattuale come parte lesa nonché denunce penali in casi di ad es. furto di dati, abuso di carte di credito, phishing, hacking, cyber- mobbing, ecc.
e) Diritto penale e amministrativo:
difesa in procedimenti penali e amministrativi a seguito di delitti commessi per negligenza. Quando l’assicurato è oggetto di un procedimento penale o amministrativo a causa di infrazioni presunte intenzionali, ed è assolto totalmente o è condannato per violazione commessa per negligenza di una norma giuridica penale o amministrativa, o quando sia appurata l’esistenza di un caso di legittima difesa o di uno stato di necessità, al termine della procedura la CAP paga retroattivamente le spese che non sono state già compensate dal tribunale competente (ad esclusione dell’assoluzione a seguito di prescrizione o di non imputabilità, come pure in caso di ritiro, per qualunque motivo, della denuncia).
f) Risarcimento danni e riparazione morale:
3. Prestazioni assicurate
a) Prestazioni del servizio giuridico CAP.
b) Prestazioni in contanti fino ad un massimo di CHF 500’000 per sinistro per:
▪ spese di perizie e analisi;
▪ spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione;
▪ spese di viaggio per citazioni in giudizio fuori dal cantone di domicilio;
▪ indennità di parte inclusi i relativi costi di incasso in tale contesto;
▪ onorari di avvocato alle tariffe locali correnti;
▪ cauzioni penali (solo come anticipo per evitare la carcerazione preventiva). Da tale importo vengono detratti i costi di intervento attribuiti all’assicurato per via processuale o con modalità analoghe.
c) Per le controversie e i procedimenti con foro competente o diritto applicabile fuori del territorio dell’UE/AELS, le prestazioni assicurate sono limitate all’importo massimo di CHF 150’000.
d) Controversie relative al diritto del lavoro sono assicurate solo fino a un valore litigioso totale di CHF 300’000 al massimo (escluse sono le controversie in cui il valore litigioso totale supera i CHF 300’000, anche se l’assicurato fa valere solo una parte della sua pretesa).
e) La CAP può desistere da qualsiasi obbligo di prestazione con il risarcimento dell’oggetto materiale del contendere.
Cap Plus/I 05.2021
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f) Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l’art. 2, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. Qualora più persone assicurate secondo l’art. 1 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l’art. 2, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.
4. Estensione temporale e territoriale – Durata contrattuale e scadenza premio
a) La copertura assicurativa è valida in tutti i paesi del mondo.
b) La CAP concede protezione giuridica se la necessità di assistenza legale è emersa o divenuta evidente dopo l’entrata in vigore della copertura assicurativa. La CAP non concede protezione giuridica se la necessità di assistenza legale viene fatta valere dopo la scadenza dell’assicurazione. In casi di controversie con assicurazioni, l’evento alla sua origine deve essere avvenuto durante il corso del contratto e come termine vale la data in cui si è verificato il fatto o il rischio (infortunio, malattia ecc.) per il quale sono pretese prestazioni d’assicurazione.
c) L’assicurazione entra in vigore con il rilascio della rispettiva lettera di conferma dalla Cornèr Banca SA e viene stipulata per la durata di un anno. L’assicurazione si rinnova tacitamente per l’anno successivo se non viene disdetta almeno due mesi prima della scadenza.
d) L’assicurazione termina con la disdetta dell’assicurazione e in ogni caso con la risoluzione del contratto di carta di credito o alla fine del rapporto contrattuale tra la Cornèr Banca SA e la CAP. Il rimborso del premio assicurativo avviene pro rata temporis.
e) Nuove Condizioni Generali d’Assicurazione e aggiustamenti delle tariffe del premio durante il corso del contratto saranno annunciati tempestivamente prima della scadenza dell’anno assicurativo. Il consenso della persona assicurata alle nuove Condizioni Generali d’Assicurazione o alla nuova tariffa è considerato essere dato se non disdice l’assicurazione prima della scadenza dell’anno assicurativo corrente.
5. Gestione di un sinistro – Libera scelta dell’avvocato
a) La necessità di assistenza legale deve essere segnalata al più presto a:
CAP Protezione giuridica Affari speciali
Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxxxxxx@xxx.xx xxx.xxx.xx
In caso d’emergenza è anche a disposizione dell’assicurato il numero CAP Help
x00 00 000 00 00.
b) L’assicurato non è autorizzato a incaricare rappresentanti legali, ad avviare procedimenti, a stipulare concordati o presentare ricorsi senza il consenso della CAP, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Egli è tenuto a trasmettere alla CAP l’intera documentazione relativa al sinistro e dispensa il proprio rappresentante legale dal segreto professionale nei confronti della CAP. Qualora l’assicurato non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutare di erogare le proprie prestazioni o ridurle.
c) Qualora per la tutela degli interessi dell’assicurato sia necessario convocare un rappresentante legale indipendente, l’assicurato ha facoltà di scegliere liberamente il rappresentante legale, in accordo con la CAP. Il rappresentante legale scelto dall’assicurato può essere incaricato solo previo consenso della CAP. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, l’assicurato ha il diritto di proporre altri tre rappresentanti legali provenienti da diversi studi e la CAP è tenuta a effettuare la propria scelta tra questi.
d) In caso di divergenze di opinione tra l’assicurato e la CAP relativamente alle misure da adottare per la regolamentazione del sinistro, l’assicurato può richiedere che la causa sia sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dall’assicurato stesso e dalla CAP. I costi saranno imputati alla parte soccombente.
Cap Plus/I 05.2021
e) I dati personali dell’assicurato saranno trattati dalla CAP con la massima riservatezza. L’elaborazione e l’archiviazione dei dati personali avviene nel rispetto della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza. I dati vengono utilizzati soltanto per gli scopi desiderati (ad es. stesura di un preventivo o invio di documentazione) e non saranno trasmessi a terzi. L’assicurato ha diritto all’informazione e, a determinate condizioni, alla rettifica, al blocco o all’eliminazione dei dati archiviati su supporti elettronici o nel dossier.
6. Casi e prestazioni non assicurati
a) Sinistri in qualità di conducente: se al momento del sinistro l’assicurato non possedeva una licenza di condurre valida oppure non era abilitato alla guida del veicolo o del natante.
b) Xxxxx e tasse figuranti da decreti penali, decreti d’accusa e decisioni di multa; spese d’analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti; risarcimento danni e costi a carico di terzi responsabili o di un’assicurazione di responsabilità civile.
c) Controversie e procedimenti relativi a un’attività autonoma, svolta a titolo secondario o principale, in qualità di socio o con un mandato in consiglio di amministrazione.
d) Controversie in materia di diritto societario, delle associazioni o delle fondazioni (ad eccezione dell’art. 2i).
e) Controversie in materia di acquisto, alienazione, costruzione o ristrutturazione di immobili soggetti ad autorizzazioni nonché controversie con qualsiasi connessione con immobili non abitati dall’assicurato stesso.
f) Controversie in materia di pianificazioni territoriali, piani di utilizzo o raggruppamento di fondi.
g) Controversie in materia di realizzazione forzata di immobili o di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.
h) Controversie in materia di proprietà intellettuale.
i) Controversie in materia di investimento e gestione di valori patrimoniali, in relazione a oggetti d’arte, titoli e atti giuridici a fini speculativi.
j) Controversie e procedure concernenti imposte, tasse, tributi e questioni doganali.
k) Controversie in materia di incasso puro, se l’esistenza e l’ammontare della pretesa non sono contestati.
l) Xxxxxxxx conseguenti a guerra, sommossa, sciopero o serrata, o causati da fissione o fusione nucleare.
m) Controversie o conflitti di interessi tra persone assicurate con la medesima polizza (questa esclusione non si applica alla persona del contraente).
n) Quando l’assicurato vuole agire contro una o più società del Gruppo Cornèr Banca SA (questa esclusione non si applica ai collaboratori della Cornèr Banca SA in controversie di diritto di lavoro).
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o) Quando l’assicurato vuole agire contro la CAP o i suoi collaboratori nell’ambito della loro attività professionale. Quando l’assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.
Assicurazioni per oggetti personali per la carta Lady Mastercard® della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo – edizione 04.2020
I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma d’assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.
1. Somme assicurate
Coperture massime per sinistro e per anno: | |
Borsetta / valigetta ventiquattrore / portafoglio e relativo contenuto | CHF 2’000 |
Rapina al bancomat | CHF 5’000 |
Sostituzione chiavi | CHF 1’000 |
Estensione della garanzia di due anni | CHF 3’000 |
2. Copertura assicurativa
Assicurazione in caso di rapina, furto o smarrimento della borsetta/del portafoglio compreso il relativo contenuto, sottrazione di denaro contante durante o dopo l’utilizzo di un bancomat, sostituzione chiavi compresa assistenza chiavi ed estensione della garanzia di due anni.
3. Assicuratore
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Xxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Per informazioni e domande:
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx-xx@xxxxxxxx.xx Telefono: x00 00 000 00 00
4. Basi dell’assicurazione
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) relative al contratto d’assicurazione collettivo (n. 4.001.346.113) stipulato fra la Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «l’assicuratore») e Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Xxx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxx (xx seguito «Cornèr») per i titolari di una Cornèrcard Lady Mastercard.
5. Persone assicurate
Il titolare (di seguito «persona assicurata») di una carta prepagata e/o di credito Cornèrcard Lady Mastercard valida, non disdetta e rilasciata in Svizzera da Cornèr (di seguito «carta»).
6. Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
7. Inizio, durata e premesse di base per beneficiare della copertura assicurativa
7.1 La copertura assicurativa ha inizio con l’emissione della carta da parte di Xxxxxx e con la presa in consegna della carta da parte della persona assicurata, e termina con la disdetta del contratto della carta di Xxxxxx (disdetta da parte di Cornèr o della persona assicurata) oppure alla scadenza della carta.
7.2 Con la disdetta del contratto d’assicurazione collettivo termina anche la copertura assicurativa per le persone assicurate. Se del caso, le persone assicurate vengono anticipatamente informate da Xxxxxx.
7.3 Estensione della garanzia: affinché sussista la copertura assicurativa è necessario che l’oggetto acquistato sia stato pagato per almeno il 51 % con una o più carte valide di Cornèr. Se un titolare possiede più carte che includono l’estensione della garanzia, si applicano le somme assicurate della carta con le prestazioni assicurative più alte. In nessun caso le prestazioni assicurative di diverse carte si possono sommare.
8. Estensione della copertura assicurativa
8.1 Assicurazione borsetta: borsetta/valigetta ventiquattrore/portafoglio e relativo contenuto
a) Prestazione d’assicurazione:
L’assicuratore rimborsa le spese, che possono essere comprovate quale diretta conseguenza del sinistro, sostenute per la sostituzione o la riparazione della borsetta/della valigetta ventiquattrore/del portafoglio della persona assicurata e del relativo contenuto, compresi i documenti personali (documenti ufficiali della persona assicurata quali passaporto, carta d’identità, licenza di condurre e licenza di circolazione).
b) Sinistro:
Sottrazione o danneggiamento della borsetta/della valigetta ventiquattrore/ del portafoglio in occasione di furto o rapina ai danni della persona assicurata.
c) Somma assicurata:
Al massimo CHF 250 per oggetto. La somma assicurata massima è pari a CHF 2’000 per sinistro e per anno.
d) Esclusioni:
L’assicurazione non copre il seguente contenuto della borsetta/della valigetta ventiquattrore/del portafoglio: gioielli, alimentari, contanti, Travelers Cheques o simili (ad esempio buoni o voucher).
8.2 Assicurazione rapina al bancomat – furto di denaro contante prelevato
a) Prestazione d’assicurazione:
L’assicuratore rimborsa il denaro contante della persona assicurata che è stato sottratto direttamente in occasione del sinistro e che può essere comprovato. Sono assicurate tutte le carte personali.
b) Sinistro:
La sottrazione del denaro contante mediante aggressione/rapina (furto con minaccia o uso della forza contro la persona assicurata) durante l’utilizzo di un bancomat da parte della persona assicurata (prelievo forzato di denaro) e il prelievo di denaro non autorizzato dalla persona assicurata entro 48 ore dall’aggressione/dalla rapina.
c) Somma assicurata:
Al massimo CHF 5’000 per sinistro e per anno per i prelievi di contanti presso bancomat in Svizzera e all’estero.
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8.3 Assicurazione sostituzione chiavi e assistenza
a) Prestazione d’assicurazione:
Lady Xxxxxxx personali/I 09.2019
L’assicuratore rimborsa conformemente a quanto previsto dall’art. 10 le spese sostenute che possono essere comprovate quale diretta conseguenza del sinistro per la sostituzione di xxxxxx (chiavi di casa, dell’ufficio e dell’auto della persona assicurata) e/o della serratura o per l’organizzazione, effettuata dall’assicuratore o dalla persona assicurata, di un’impresa per aprire la serratura.
b) Prestazioni di assistenza:
In caso di sinistro l’assicuratore organizza un’impresa che apra d’urgenza la serratura per la persona assicurata. In caso di emergenza, la nostra centrale d’emergenza può essere contattata tutto l’anno 24 ore su 24 al numero
x00 00 000 00 00.
La copertura assicurativa vale nelle località/sul territorio della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
c) Sinistro:
Sottrazione delle chiavi mediante aggressione o rapina o smarrimento delle stesse.
d) Somma assicurata:
Al massimo CHF 1’000 per sinistro e per anno.
8.4 Estensione della garanzia
a) Prestazione d’assicurazione:
L’assicuratore rimborsa le spese, che possono essere comprovate quale diretta conseguenza del sinistro, sostenute per la riparazione o la sostituzione dell’apparecchio assicurato annunciato.
Il periodo di estensione della garanzia ha inizio con la fine della garanzia del produttore e ha una durata di 24 mesi (2 anni).
b) Apparecchio assicurato:
L’apparecchio nuovo acquistato, pagato con la carta e coperto da una garanzia valida del produttore. L’assicurazione copre elettrodomestici («merce bianca» come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni da cucina, frigoriferi, aspirapolveri, ferri da stiro, tostapane o spazzolini elettrici), apparecchi elettronici di intrattenimento («merce marrone» come televisori, lettori DVD, sistemi home cinema, impianti stereo, lettori MP3, macchine fotografiche, videocamere o apparecchi GPS), dispositivi elettrici di telecomunicazione («merce grigia» come cellulari, computer, portatili, fotocopiatrici, fax, scanner o consolle per videogame).
Valore minimo della merce: CHF 50
c) Sinistro:
L’apparecchio nuovo acquistato con la carta che subisce un danno coperto dalla garanzia e che, secondo il produttore, rientra nella garanzia e nel periodo di estensione della garanzia concesso.
d) Somma assicurata:
CHF 3’000 per sinistro e per anno.
e) Esclusioni:
▪ dispositivi assicurati di prezzo inferiore al prezzo d’acquisto minimo di CHF 50;
▪ influssi esterni prodotti direttamente o indirettamente da trasporto, consegna o installazione nonché danneggiamento dovuto a incidente, uso incorretto, incendio, danni d’acqua o a fuoriuscita di liquidi, corrosione, fulmine, sabbia, danneggiamento provocato da atti negligenti, mancanza di corrente, oscillazioni della corrente o collegamenti in ingresso o uscita eseguiti in modo errato;
▪ apparecchiature sprovviste di numero di serie o non coperte dalla garanzia del produttore;
▪ errori o comportamenti scorretti non accettati dal produttore;
▪ danni conseguenti, spese di terzi, servizi, ispezioni, pulizia, riparazioni
Borsetta/valigetta ventiquattrore/portafoglio
– In caso di aggressione o rapina copia della conferma scritta rilasciata dall’ufficio di polizia competente che ha ricevuto la denuncia del furto, con indicazione del rispettivo numero di rapporto
– Originale della fattura d’acquisto o documentazione che comprovi l’acquisto della borsetta/della valigetta ventiquattrore/del portafoglio rubati o danneggiati, come pure degli oggetti sottratti che si trovavano all’interno degli stessi e del relativo contenuto
– La persona assicurata si impegna a tenere a disposizione dell’assicuratore per fini di perizia o valutazione i prodotti danneggiati fino alla chiusura del sinistro
Rapina al bancomat
– In caso di aggressione o rapina, copia della conferma scritta rilasciata dall’ufficio di polizia competente che ha ricevuto la denuncia del furto, con indicazione del rispettivo numero di rapporto
– Copia del conteggio mensile o della ricevuta del prelievo con la data dell’addebito e l’orario della transazione
Sostituzione chiavi – assistenza chiavi
– In caso di aggressione o rapina, copia della conferma scritta rilasciata dall’ufficio di polizia competente che ha ricevuto la denuncia del furto, con indicazione del rispettivo numero di rapporto
– In caso di smarrimento, copia della notifica all’ufficio oggetti smarriti
– Copia della fattura del fabbro per la sostituzione delle chiavi e della serratura oppure del servizio chiavi per l’apertura della serratura
Estensione della garanzia
– Copia della ricevuta d’acquisto recante la data (inizio della garanzia del produttore)
– Copia del conteggio della carta a dimostrazione dell’acquisto dell’apparecchio nuovo
– Copia della garanzia del produttore
– Nome, indirizzo, numero di telefono dell’azienda/persona che ha riscontrato il difetto sull’apparecchio ed è autorizzata a eseguire la riparazione in veste di centro riparazioni certificato del produttore
di natura estetica prive di effetti sulla funzionalità, materiali di consumo,
virus, errori software o fusibili;
▪ operazioni di riparazione o sostituzione dell’apparecchio assicurato che non sono state preventivamente approvate dall’assicuratore.
9. Esclusioni generali
L’assicuratore non eroga alcuna prestazione nei seguenti casi;
▪ danni provocati dolosamente dalla persona assicurata;
▪ conseguenze di comportamenti subiti dalla persona assicurata nel corso di una guerra civile o un evento bellico;
▪ danni derivanti dall’inosservanza da parte della persona assicurata dei propri obblighi previsti dal contratto della carta stipulato con Xxxxxx (segnatamente gli obblighi di diligenza secondo le Condizioni Generali applicabili).
10. In caso di sinistro
Al verificarsi di un sinistro la persona assicurata deve darne immediata comunicazione telefonica oppure online dopo averlo constatato a:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Xxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Annuncio di sinistro online: xxxxxxxxxx.xx/x/xxxxx_Xxxxxxxx
In caso di furto o rapina va sporta immediatamente una denuncia alla polizia, al più tardi entro 24 ore dalla constatazione dell’evento.
In ogni altro caso di sinistro, entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, deve pervenire all’assicuratore una comunicazione al numero di telefono indicato sopra oppure online.
In caso di estensione della garanzia la persona assicurata è tenuta ad aspettare l’autorizzazione dell’assicuratore prima di effettuare eventuali riparazioni o sostituzioni dell’apparecchio assicurato. In caso contrario, ai sensi della Legge sul contratto d’assicurazione l’assicuratore ha la facoltà di rifiutare la prestazione d’assicurazione.
Al fine di far valere i suoi diritti, la persona assicurata è tenuta a presentare all’assicuratore i seguenti giustificativi. L’assicuratore si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriori documenti.
11. Diritto applicabile
La stipulazione e l’attuazione del contratto di assicurazione sono soggette al diritto svizzero. È determinante in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
12. Foro competente
Lady Xxxxxxx personali/I 03.2020
2/2
Le azioni legali contro l’assicuratore possono essere intentate presso il tribunale del luogo di domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. Laddove la persona assicurata o avente diritto risieda all’estero, il foro competente esclusivo sarà San Gallo.
Estensione della garanzia per le carte Platinum Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
1/2
Condizioni Generali d’Assicurazione – Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo – edizione 04.2020
CHF 6’000
CHF 6’000
CHF 6’000
1. Somme assicurate
Copertura massima per sinistro e per anno
Platinum Visa e Mastercard
Platinum Global Card Visa e Mastercard
Platinum Intercard Visa e Mastercard
2. Copertura assicurativa
Estensione della garanzia di due anni per apparecchi elettrici ed elettronici.
3. Assicuratore
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Xxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Per informazioni e domande:
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx-xx@xxxxxxxx.xx Telefono: x00 00 000 00 00
I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma d’assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.
4. Basi dell’assicurazione
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) relative al contratto d’assicurazione collettivo no. 4.001.346.113) stipulato fra la Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «l’assicuratore») e Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Xxx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxx (xx seguito «Cornèr») per i titolari di una carta di credito Platinum Visa e/o Mastercard
5. Persone assicurate
Il titolare (di seguito «persona assicurata») di una carta di credito Platinum Visa e/o Mastercard valida, non disdetta e rilasciata in Svizzera da Cornèrcard (di seguito
«carta»).
Estensione della garanzia/I 03.2020
6. Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
7. Inizio, durata e premesse di base per beneficiare della copertura assicurativa
7.1 La copertura assicurativa ha inizio con l’emissione della carta da parte di Xxxxxx e con la presa in consegna della carta da parte della persona assicurata, e termina con la disdetta del contratto della carta di Xxxxxx (disdetta da parte di Cornèr o della persona assicurata) oppure alla scadenza della carta.
7.2 Con la disdetta del contratto d’assicurazione collettivo termina anche la copertura assicurativa per le persone assicurate. Se del caso, le persone assicurate vengono anticipatamente informate da Xxxxxx.
7.3 Affinché sussista la copertura assicurativa è necessario che l’oggetto acquistato sia stato pagato per almeno il 51 % con una o più carte valide di Cornèr. Se un titolare possiede più carte che includono l’estensione della garanzia, si applicano le somme assicurate della carta con le prestazioni assicurative più alte. In nessun caso le prestazioni assicurative di diverse carte si possono sommare.
8. Estensione della copertura assicurativa
a) Prestazione d’assicurazione:
L’assicuratore rimborsa le spese, che possono essere comprovate quale diretta conseguenza del sinistro, sostenute per la riparazione o la sostituzione dell’apparecchio assicurato annunciato. Il periodo di estensione della garanzia ha inizio con la fine della garanzia del produttore e ha una durata di 24 mesi (2 anni).
b) Apparecchio assicurato:
L’apparecchio nuovo acquistato, pagato con la carta e coperto da una garanzia valida del produttore. L’assicurazione copre elettrodomestici («merce bianca» come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni da cucina, frigoriferi, aspirapolveri, ferri da stiro, tostapane o spazzolini elettrici), apparecchi elettronici di intrattenimento («merce marrone» come televisori, lettori DVD, sistemi home cinema, impianti stereo, lettori MP3, macchine fotografiche, videocamere o apparecchi GPS), dispositivi elettrici di telecomunicazione («merce grigia» come cellulari, computer, portatili, fotocopiatrici, fax, scanner o consolle per videogame).
Valore minimo della merce: CHF 50
c) Sinistro:
L’apparecchio nuovo acquistato con la carta che subisce un danno coperto dalla garanzia e che, secondo il produttore, rientra nella garanzia e nel periodo di estensione della garanzia concesso.
d) Somma assicurata:
CHF 6’000 per sinistro e per anno.
e) Esclusioni:
▪ dispositivi assicurati di prezzo inferiore al prezzo d’acquisto minimo di CHF 50;
▪ influssi esterni prodotti direttamente o indirettamente da trasporto, consegna o installazione nonché danneggiamento dovuto a incidente, uso incorretto, incendio, danni d’acqua o a fuoriuscita di liquidi, corrosione, fulmine, sabbia, danneggiamento provocato da atti negligenti, mancanza di corrente, oscillazioni della corrente o collegamenti in ingresso o uscita eseguiti in modo errato;
▪ apparecchiature sprovviste di numero di serie o non coperte dalla garanzia del produttore;
▪ errori o comportamenti scorretti non accettati dal produttore;
▪ danni conseguenti, spese di terzi, servizi, ispezioni, pulizia, riparazioni di natura estetica prive di effetti sulla funzionalità, materiali di consumo, virus, errori software o fusibili;
▪ operazioni di riparazione o sostituzione dell’apparecchio assicurato che non sono state preventivamente approvate dall’assicuratore.
9. Esclusioni generali
L’assicuratore non eroga alcuna prestazione nei seguenti casi;
▪ danni provocati dolosamente dalla persona assicurata;
▪ conseguenze di comportamenti subiti dalla persona assicurata nel corso di una guerra civile o un evento bellico;
▪ danni derivanti dall’inosservanza da parte della persona assicurata dei propri obblighi previsti dal contratto della carta stipulato con Cornèrcard (segnatamente gli obblighi di diligenza secondo le Condizioni Generali applicabili).
10. In caso di sinistro
Al verificarsi di un sinistro la persona assicurata deve darne immediata comunicazione telefonica oppure online dopo averlo constatato a:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Xxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Notificare un sinistro online: xxxxxxxxxx.xx/x/xxxxx_Xxxxxxxx
In caso di sinistro, entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, deve pervenire all’assicuratore una comunicazione al numero di telefono indicato sopra oppure online.
La persona assicurata è tenuta ad aspettare l’autorizzazione dell’assicuratore prima di effettuare eventuali riparazioni o sostituzioni dell’apparecchio assicurato. In caso contrario, ai sensi della Legge sul contratto d’assicurazione l’assicuratore ha la facoltà di rifiutare la prestazione d’assicurazione.
Al fine di far valere i suoi diritti, la persona assicurata è tenuta a presentare all’assicuratore i seguenti giustificativi. L’assicuratore si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriori documenti.
– Copia della ricevuta d’acquisto recante la data (inizio della garanzia del produttore)
– Copia del conteggio della carta a dimostrazione dell’acquisto dell’apparecchio nuovo
– Copia della garanzia del produttore
Estensione della garanzia/I 03.2020
2/2
– Nome, indirizzo, numero di telefono dell’azienda/persona che ha riscontrato il difetto sull’apparecchio ed è autorizzata a eseguire la riparazione in veste di centro riparazioni certificato del produttore
11. Diritto applicabile
La stipulazione e l’attuazione del contratto di assicurazione sono soggette al diritto svizzero. È determinante in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
12. Foro competente
Le azioni legali contro l’assicuratore possono essere intentate presso il tribunale del luogo di domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. Laddove la persona assicurata o avente diritto risieda all’estero, il foro competente esclusivo sarà San Gallo.
Assicurazione biglietti per le carte FCB Mastercard® di Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo – edizione 04.2020
I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma d’assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.
1. Somma assicurata
CHF 200
Copertura massima per sinistro e per anno (al massimo 1 sinistro all’anno)
2. Copertura assicurativa
Assicurazione in caso di annullamento della partecipazione a una manifestazione se la persona assicurata non può parteciparvi in seguito a malattia grave, infortunio grave, gravi complicazioni durante la gravidanza, danni alla proprietà, mancato funzionamento o ritardo dei mezzi di trasporto pubblico, incidente o guasto (vedi definizione all’articolo 8.1 b)).
3. Assicuratore
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Xxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Per informazioni e in caso di domande:
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx-xx@xxxxxxxx.xx Telefono: x00 00 000 00 00
Europea Assicurazioni Viaggi SA, St. Alban-Anlage 56, Casella postale, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxx, una succursale della Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA.
4. Basi dell’assicurazione
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) relative al contratto d’assicurazione collettivo n. 4.001.346.113 stipulato fra Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (qui di seguito «l’assicuratore») e Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Xxx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxx (qui di seguito «Cornèr») per i titolari di una carta di credito e/o di una carta prepagata FCB Mastercard®.
5. Persone assicurate
Titolari (di seguito «persona assicurata») di una carta di credito e/o di una carta prepagata Mastercard® valida, non disdetta e rilasciata in Svizzera da Cornèr (di seguito «carta»).
6. Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
7. Inizio, durata e premesse di base per beneficiare della copertura assicurativa
7.1 La copertura assicurativa ha inizio con l’emissione della carta da parte di Xxxxxx alla persona assicurata e termina con la disdetta del contratto della carta di Xxxxxx (disdetta da parte di Cornèr o della persona assicurata) oppure allo scadere della validità della carta.
7.2 Con la disdetta del contratto d’assicurazione collettivo stipulato fra l’assicuratore e Cornèr termina anche la copertura assicurativa per le persone assicurate. In tal caso le persone assicurate vengono anticipatamente informate da Xxxxxx in merito alla cessazione della copertura assicurativa.
7.3 Affinché al verificarsi dell’evento assicurato la persona assicurata abbia diritto a ricevere la prestazione d’assicurazione, i biglietti acquistati devono essere stati pagati almeno per il 51 % con la sua carta valida emessa da Cornèr.
8. Estensione della copertura assicurativa
8.1 Assicurazione biglietti
a) Prestazione d’assicurazione
L’assicuratore rimborsa le spese d’annullamento effettive comprovate (escluse le spese amministrative) se la persona assicurata, in seguito a un sinistro, non può partecipare alla manifestazione prenotata.
Prezzo d’acquisto minimo: CHF 25
b) Sinistro
L’assicuratore accorda una copertura assicurativa se la persona assicurata non può partecipare alla manifestazione a causa di uno degli eventi indicati di seguito:
– Malattia grave improvvisa, infortunio grave, gravi complicazioni durante la gravidanza (sono considerate gravi le malattie e gli infortuni da cui deriva un’incapacità lavorativa limitata o illimitata nel tempo)
– Decesso della persona assicurata o di una persona a essa molto vicina.
Sono considerate persone vicine:
▪ I famigliari (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, fratelli e sorelle)
▪ Il partner convivente, i genitori e i figli di quest’ultimo
▪ Le persone con la custodia di minori non partecipanti o di parenti bisognosi che necessitano di cure
▪ Gli amici molto stretti con cui si intrattengono contatti frequenti
– La proprietà di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio è gravemente danneggiata a causa di un incendio, di un furto con scasso oppure in seguito a danni causati dall’acqua o dalla natura, per cui è indispensabile la sua presenza a casa
– Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per recarsi al luogo della manifestazione (sono considerati mezzi di trasporto pubblico tutti i mezzi di locomozione che percorrono regolarmente lo stesso tragitto secondo un orario di viaggio o di volo) in seguito a:
a) Guasto tecnico
b) Condizioni meteorologiche avverse (in particolare cancellazioni di voli per nebbia, tempeste di neve ecc.)
c) Sciopero
– Mancato funzionamento del veicolo privato o del taxi utilizzato durante il percorso diretto al luogo della manifestazione in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti dovuti al carburante o alle chiavi)
– Se il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto inaspettatamente dal datore di lavoro
Ticket/I 03.2020
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– Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica (come ad esempio asma, allergie, reumatismi o cancro) che al momento della stipulazione dell’assicurazione non metta in discussione la partecipazione alla manifestazione, l’assicuratore paga i costi assicurati risultanti se la partecipazione deve essere annullata per un peggioramento acuto imprevisto di questa malattia o se in seguito alla malattia cronica subentra il decesso.
c) Somma assicurata
Al massimo CHF 200, 1 sinistro all’anno
d) Esclusioni
Non si offre alcun tipo di copertura assicurativa se l’annullamento o l’impedi- mento a partecipare alla manifestazione da parte della persona assicurata è dovuto a uno dei seguenti eventi:
– Se l’organizzatore della manifestazione deve annullare la manifestazione per motivi oggettivi
– Se la malattia che ha portato all’annullamento è riconducibile a una complicazione o a una conseguenza di un’operazione già pianificata al momento dell’acquisto del biglietto
– In caso di annullamento non dovuto a motivi medici
– In caso di eventi legati a epidemie o pandemie
9. Esclusioni generali
11. Doppia assicurazione
Se la persona assicurata è stata indennizzata da un responsabile terzo o dal suo assicuratore, il rimborso dovuto in virtù del presente contratto decade. Se l’assicuratore è stato citato in giudizio al posto del responsabile civile, la persona assicurata deve cedere le sue rivendicazioni di responsabilità civile per un importo pari all’ammontare degli oneri sostenuti dall’assicuratore.
12. Diritto applicabile
La stipulazione e l’attuazione del presente contratto d’assicurazione sono soggette al diritto svizzero. È determinante in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
Nei seguenti casi l’assicuratore non eroga alcuna prestazione:
– Per sinistri provocati dolosamente dalla persona assicurata
– Per sinistri dovuti a una guerra civile o una guerra
– Per sinistri derivanti dall’inosservanza da parte della persona assicurata dei propri obblighi previsti dal contratto della carta stipulato con Xxxxxx (in particolare gli obblighi di diligenza applicabili alle Condizioni Generali)
10. Obbligo di notifica e collaborazione in caso di sinistro
Al verificarsi di un sinistro la persona assicurata deve darne immediata comunicazione dopo averlo constatato a:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Xxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Annuncio di sinistro online: xxxxxxxxxx.xx/x/xxxxx_XXX
Trattato da Europea Assicurazioni Viaggi SA, St. Alban-Anlage 56, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxxx, Xxxxxxxx, una succursale della Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA.
La persona assicurata deve informare l’assicuratore entro 7 giorni dal verificarsi del sinistro mediante comunicazione al numero di telefono sopra indicato oppure online.
In caso di malattia o infortunio bisogna ricorrere immediatamente alle cure di un medico. Il medico deve essere informato sulla prevista partecipazione alla manifestazione. Occorre attenersi alle sue disposizioni. La persona assicurata deve esonerare i medici che l’hanno curata dal segreto professionale nei confronti dell’assicuratore.
In caso di sinistro con violazione colposa dei doveri incombenti, l’assicuratore è autorizzato a decurtare l’indennizzo pari all’importo che avrebbe ridotto il sinistro in caso di comportamento conforme alle disposizioni da parte della persona assicurata. L’obbligo dell’assicuratore di erogare prestazioni decade se intenzionalmente vengono fatte affermazioni non veritiere, taciuti dei fatti o omessi gli atti di collaborazione richiesti, qualora ciò comporti un danno per l’assicuratore.
Per fare valere le proprie pretese, la persona assicurata è tenuta a presentare all’assicuratore i seguenti giustificativi:
– Copia elettronica o fisica dei biglietti
– Conteggio della carta a dimostrazione dei costi sostenuti
– Originale del conteggio della manifestazione
Ticket/I 03.2020
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– Documenti o prove ufficiali che dimostrano il verificarsi del sinistro L’assicuratore si riserva inoltre la facoltà di richiedere altri giustificativi.
13. Foro competente
Le azioni legali contro l’assicuratore possono essere intentate presso il tribunale del luogo di domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. Laddove la persona assicurata o avente diritto risieda all’estero, il foro competente esclusivo è Basilea.
Assicurazione «hole-in-one» per le carte Diners Club® Golf della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo – edizione 04.2020
I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma d’assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.
1. Somme assicurate
CHF 700
Copertura massima per sinistro e per anno:
2. Copertura assicurativa
Sono assicurati i costi di una festa nel caso si riesca a mandare una palla da golf in buca al primo colpo (hole-in-one).
6. Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
7. Inizio, durata e premesse di base per beneficiare della copertura assicurativa
7.1 La copertura assicurativa ha inizio con l’emissione della carta da parte di Xxxxxx alla persona assicurata e termina con la disdetta del contratto della carta di Xxxxxx (disdetta da parte di Cornèr o della persona assicurata) oppure alla scadenza della carta.
7.2 Con la disdetta del contratto d’assicurazione collettivo stipulato fra l’assicuratore e Cornèr termina anche la copertura assicurativa per le persone assicurate. In tal caso le persone assicurate vengono anticipatamente informate da Xxxxxx in merito alla cessazione della copertura assicurativa.
L’estensione della copertura assicurativa è descritta in modo dettagliato all’art. 8.
8. Estensione della copertura assicurativa
3. Assicuratore
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Xxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Per informazioni e domande:
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx-xx@xxxxxxxx.xx Telefono: x00 00 000 00 00
I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella
a) Prestazione d’assicurazione
Nel caso si riesca a mandare una palla da golf in buca al primo colpo nel corso di un torneo valido ai fini dell’handicap, alla persona assicurata vengono rim- borsati sulla carta utilizzata i costi effettivamente sostenuti per il festeggiamento dell’evento il giorno dell’evento stesso presso il ristorante del club. Affinché la copertura assicurativa sia valida, l’hole-in-one deve essere battuto da un gioca- tore iscritto durante un turno di torneo regolare e nell’ambito delle regole ufficiali delle organizzazioni di golf competenti.
b) Somma assicurata
Al massimo CHF 700 per evento assicurato, al massimo una volta all’anno.
forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente
conferma d’assicurazione in un luogo sicuro insieme agli altri documenti assicurativi.
4. Basi dell’assicurazione
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) relative al contratto d’assicurazione collettivo n. 4.001.346.113 stipulato fra la Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (qui di seguito «l’assicuratore») e la Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Xxx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxx (qui di seguito «Cornèr») per i
9. Esclusioni generali
Nei seguenti casi l’assicuratore non eroga alcuna prestazione:
▪ Per sinistri provocati dolosamente dalla persona assicurata
▪ Per sinistri dovuti a una guerra civile o una guerra
▪ Per sinistri derivanti dall’inosservanza da parte della persona assicurata dei propri obblighi previsti dal contratto della carta stipulato con Cornèrcard (in particolare gli obblighi di diligenza applicabili alle Condizioni Generali)
titolari di una carta di credito Diners Club Golf.
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10. Obbligo di notifica e collaborazione in caso di sinistro
5. Persone assicurate
Hole-in-one/I 03.2020
Il titolare (di seguito «persona assicurata») di una carta di credito Diners Club Golf valida, non disdetta e rilasciata in Svizzera da Cornèr (di seguito «carta»).
Al verificarsi di un sinistro la persona assicurata deve darne immediata comunicazione dopo averlo constatato a:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Xxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
Annuncio di sinistro online: xxxxxxxxxx.xx/x/xxxxx_Xxxxxxxx
La persona assicurata deve informare l’assicuratore entro 7 giorni dal verificarsi del sinistro mediante comunicazione al numero di telefono sopra indicato oppure online.
In caso di sinistro con violazione colposa dei doveri incombenti, l’assicuratore è autorizzato a decurtare l’indennizzo pari all’importo che avrebbe ridotto il sinistro con un comportamento conforme alle disposizioni da parte della persona assicurata. L’obbligo dell’assicuratore di erogare prestazioni decade se intenzionalmente vengono fatte affermazioni non veritiere, taciuti dei fatti o omessi gli atti di collaborazione richiesti, qualora ciò comporti un danno per l’assicuratore.
Per fare valere le proprie pretese, la persona assicurata è tenuta a presentare all’assicuratore i seguenti giustificativi:
– Ricevuta con singole voci di costo delle spese sostenute
– Attestazione dell’organizzatore del torneo del fatto che l’assicurato ha partecipato e ha battuto un hole-in-one
L’assicuratore si riserva inoltre la facoltà di richiedere altri giustificativi.
11. Diritto applicabile
Hole-in-one/I 03.2020
2/2
La stipulazione e l’attuazione del presente contratto d’assicurazione sono soggette al diritto svizzero. È determinante in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
12. Foro competente
Le azioni legali contro l’assicuratore possono essere intentate presso il tribunale del luogo di domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. Laddove la persona assicurata o avente diritto risieda all’estero, il foro competente esclusivo è San Gallo.
Estensione della garanzia opzionale per le carte Visa e Mastercard della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’ Assicurazione – Allianz Assistance – edizione 08.2020
In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vi preghiamo di conservare questa conferma di assicurazione in un luogo sicuro con gli altri vostri documenti di assicurazione.
1. Somma assicurata
CHF 3’000
Copertura massima per sinistro e anno
Gold e/o Classic Visa e/o Mastercard
2. Copertura assicurativa
Estensione della garanzia per un massimo di due anni sugli apparecchi elettrici ed elettronici.
3. Assicuratore
Allianz Assistance
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx) Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx) Xxxxxxxxxxx 0
Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per informazioni e domande:
Telefono: x00 00 000 00 00 E-mail: xxxx.xx@xxxxxxx.xxx
L’assicuratore può delegare compiti nell’ambito della sua prestazione di servizi a terzi che forniscono servizi.
4. Base dell’assicurazione
La AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) (di seguito detta «l’assicuratore»), risponde delle prestazioni concordate secondo il contratto collettivo di assicurazione stipulato con la Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Xxx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, (xx seguito detta «Cornèr») ed elencate nel presente documento di assicurazione. Tali prestazioni sono definite dalle Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA), dal modulo di adesione e dalla conferma di assicurazione (lettera di conferma) nonché, a integrazione, dalle disposizioni della legge svizzera sul contratto di assicurazione.
5. Persone aventi diritto
Il titolare della carta con domicilio in Svizzera e tutte le persone conviventi nella stessa economia domestica
6. Validità territoriale
L’assicurazione vale esclusivamente per gli apparecchi acquistati presso un fornitore commerciale (ad es. negozio, vendita per corrispondenza, negozio online) con sede in Svizzera, nei paesi confinanti (Germania, Francia, Principato del Liechtenstein, Italia e Austria) o in Lussemburgo.
7. Inizio, durata, fine e requisiti della copertura assicurativa
7.1. Inizio
L’assicurazione ha inizio dalla data indicata nella conferma di assicurazione e viene stipulata per un periodo di un anno. Se non viene disdetta almeno due mesi prima della scadenza, l’assicurazione si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno.
7.2. Durata
L’assicurazione vale per tutti gli eventi assicurati che si verificano durante il periodo di validità secondo quanto previsto al punto 7.1.
7.3. Fine
L’assicurazione termina con la disdetta dell’assicurazione, con la risoluzione del contratto di carta di credito o alla fine del rapporto contrattuale tra la Cornèr e l’assicuratore. Il rimborso del premio avviene pro rata temporis.
7.4. Requisiti
7.4.1. Pagamento anticipato pari ad almeno il 51 %
Affinché una persona avente diritto, al verificarsi di un evento assicurato, possa beneficiare di una prestazione assicurativa, deve avere pagato l’apparecchio assicurato per almeno il 51 % con una o più carte valide ed emesse da Cornèr.
7.4.2. Che cosa accade se sussistono diritti nei confronti di terzi?
Se l’assicuratore eroga prestazioni per le quali la persona avente diritto avrebbe potuto far valere diritti anche nei confronti di terzi, gli aventi diritto sono tenuti a cederli all’assicuratore.
7.4.3. Che cosa accade se sussistono diritti nei confronti di altre assicurazioni?
Se la persona avente diritto può beneficiare delle prestazioni di un altro contratto di assicurazione (assicurazione privata o sociale, facoltativa o obbligatoria), la copertura dell’assicuratore si limita alla parte delle prestazioni assicurate che eccedono quelle dell’altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.
8. Estensione della copertura assicurativa
8.1. Prestazione d’assicurazione
L’assicuratore risarcisce alla persona avente diritto le spese sostenute per la riparazione (incluse le spese di spedizione e trasporto, nonché quelle di montaggio e smontaggio) o sostituisce un apparecchio assicurato non funzionante, secondo quanto previsto al punto 8.2, a causa di un difetto del materiale e/o di fabbricazione. La durata della copertura derivante dalla presente estensione della garanzia decorre dalla scadenza della garanzia del produttore o del rivenditore compresa e ha una durata massima di 24 mesi.
8.2. Apparecchi assicurati
L’apparecchio nuovo, acquistato dalla persona avente diritto, appartenente a una delle categorie sottoelencate, pagato con la carta secondo quanto previsto al punto 7.4.1, che dispone di una garanzia iniziale del produttore e con un valore minimo di CHF 100. Sono assicurati:
– elettrodomestici (cosiddetti “merce bianca”) come ad esempio lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, piani cottura, forni, forni a microonde, robot da cucina, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, tostapane, spazzolini da denti elettrici, xxxxx elettrici, asciugacapelli;
1/2
– apparecchi elettronici di intrattenimento (cosiddetti “merce marrone”) come ad esempio televisori, proiettori, lettori DVD/BluRay, sistemi per home cinema, impianti hi-fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere, apparecchi GPS, console per giochi;
Extended Warranty/I 08.2020
– apparecchi elettronici informatici e per le telecomunicazioni (cosiddetti “merce grigia”) come ad esempio telefoni cellulari, tablet, dispositivi indossabili, computer, computer portatili, stampanti, fotocopiatrici, fax, scanner, dischi rigidi esterni.
Gli accessori (ad esempio adattatori, cavi e trasformatori) sono assicurati solo se sono stati acquistati insieme a un apparecchio assicurato e sono stati utilizzati correttamente per o con l’apparecchio assicurato.
8.3. Sinistro
L’apparecchio nuovo, acquistato con la carta, che subisce un danno che, secondo il produttore, rientra nella garanzia e nel periodo di estensione della garanzia concesso.
8.4. Eventi, apparecchi e prestazioni non assicurati
Eventi, apparecchi e prestazioni non assicurati:
(A complemento della cifra 7.4: Requisiti)
- apparecchi di valore (prezzo di acquisto) inferiore a CHF 100;
- apparecchi privi di numero di serie o il cui numero di serie non è leggibile;
- apparecchi privi della garanzia del produttore o del rivenditore;
- apparecchi per i quali, al momento del sinistro, il termine di legge o contrattuale relativo alla durata della garanzia del produttore, del rivenditore o del riparatore non è ancora scaduto;
- apparecchi utilizzati attualmente o in precedenza per scopi commerciali;
- gli eventi e le cause riconducibili direttamente o indirettamente a influssi esterni, come ad es. trasporto, consegna, installazione, danni da caduta, abusi, incendio, danni causati da acqua o altri liquidi, corrosione, caduta di fulmini, sabbia, danni causati da negligenza, interruzioni od oscillazioni dell’elettricità, linee di alimentazione o di uscita collegate in modo errato;
- i difetti e i malfunzionamenti non accettati dal produttore nell’ambito della garanzia originaria;
- danni conseguenti, costi di terzi, assistenza, ispezioni, pulizia, riparazioni estetiche che non influenzino il funzionamento, virus, errori del software;
- le riparazioni e le sostituzioni di apparecchi assicurati non preventivamente approvate dall’assicuratore;
- i componenti dell’impiantistica di un edificio (come ad es. riscaldamento, riscaldamento a pannelli nel pavimento, piscine, idromassaggi, aspirapolvere integrati, tapparelle e tendine ad azionamento elettrico, lampade, generatori di corrente, antenne);
- i veicoli e i velivoli di qualsiasi tipo con i relativi accessori e l’equipaggiamento;
- attrezzi elettrici, motofalciatrici, robot falciaerba;
- componenti di apparecchi sostituibili o materiali di consumo di apparecchi di breve durata che devono essere sostituiti regolarmente come ad es. fusibili, accumulatori, batterie, supporti dati, nastri, pulsanti, cartucce di inchiostro o di toner, testine per la stampa, mouse per computer, telecomandi, joystick e altri controller esterni, sacchetti, spazzole e attrezzi per aspirapolvere, lampadine e tubi fluorescenti.
9. Obblighi in caso di sinistro
La persona avente diritto è tenuta a comunicare un sinistro al momento della sua constatazione, ottenendo il consenso per eventuali misure da adottare e l’assunzione dei costi:
Allianz Assistance Xxxxxxxxxxx 0 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxxx-xx.xx@xxxxxxx.xxx
In caso di sinistro, è necessario inviare all’indirizzo indicato nel modulo per la notifica dei sinistri i seguenti documenti:
- modulo per la notifica dei sinistri,
- conferma di assicurazione concernente l’estensione opzionale della garanzia,
- copia della ricevuta di acquisto o del certificato di garanzia recante la data (decorrenza della garanzia del produttore o del rivenditore),
- giustificativo della transazione o copia dell’estratto conto mensile della carta di credito con la quale è stato acquistato l’oggetto in questione,
- In caso di riparazione: fattura comprensiva di nome, indirizzo, numero di telefono della ditta/persona che ha constatato il difetto dell’apparecchio e può eseguire la riparazione in quanto centro riparazioni certificato del rispettivo produttore,
- In caso di sostituzione: copia della ricevuta di acquisto.
Servizio riparazioni
In caso di sinistro l’assicuratore emette l’ordine di riparazione dopo la ricezione della notifica di sinistro e il controllo positivo di copertura. Si assume i costi di riparazione del partner di servizio da esso incaricato comprensivi di:
- spese di trasporto/spedizione,
- costi di montaggio e smontaggio nella misura consueta in caso di intervento di un tecnico nel luogo assicurato.
Di norma, gli apparecchi portatili, mobili e di piccolo formato non vengono ritirati per la riparazione, ma devono essere inviati per la riparazione dalla persona avente diritto su istruzione dell’assicuratore, a meno che la riparazione non venga effettuata sul posto. Le spese di spedizione sono a carico dell’assicuratore.
Extended Warranty/I 08.2020
2/2
L’apparecchio danneggiato deve essere liberamente accessibile quando viene ritirato per la riparazione o quando deve essere portato via dal partner di servizio incaricato per un’ulteriore riparazione o smaltimento o quando viene effettuata una riparazione sul posto.
10. Diritto applicabile
Al presente contratto si applica il diritto svizzero. Sono fatte salve le disposizioni della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), sempre che le sue disposizioni non imperative non siano state modificate nelle presenti CGA.
11. Foro competente
Fori competenti per le azioni della persona assicurata, in caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni d’Assicurazione, sono, a scelta:
– la sede della succursale svizzera dell’assicuratore;
– il domicilio svizzero civile o la sede della persona avente diritto.
Foro competente per le azioni avviate dall’assicuratore è il domicilio, a norma del diritto civile, della persona avente diritto.
È fatta in ogni caso salva qualsiasi altra disposizione cogente in materia di scelta del foro competente.
Prodotti Standard Prodotti Co-Branded
Coperture assicurative, premi e somme massime assicurate in CHF | Platinum Visa e Mastercard | Gold Visa e Mastercard | Classic Visa e Mastercard | Prepaid Visa e Mastercard | Diners Club Classic | |||||||||
Assicurazione di saldo | – | 0,49 % / mensile | 0,49 % / mensile | – | – | |||||||||
- Perdita involontaria del posto di lavoro, temporanea incapacità totale al lavoro, invalidità pemanente | – | 15’000 | 10’000 | – | – | |||||||||
- Decesso | – | 40’000 | 10’000 | – | – | |||||||||
Garanzia miglior prezzo1 | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | – | gratuita e inclusa | |||||||||
Rimborso della differenza tra il prezzo effettivamente pagato e un’offerta con un prezzo più vantaggioso per il medesimo articolo | 4'000 | 2’000 | 1’000 | – | 2’000 | |||||||||
Assicurazione protezione acquisti1 | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | |||||||||
Rapina, furto, distruzione o danneggiamento dell’oggetto assicurato | 15'000 | 10’000 | 5’000 | 5’000 | 10’000 | |||||||||
Assicurazione di protezione giuridica1 | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | |||||||||
Protezione giuridica per il disbrigo di sinistri o rimborso delle spese in caso di controversie legate agli acquisti | 350'000 | 300’000 | 250’000 | 250’000 | 300’000 | |||||||||
Assicurazione viaggi1: | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | copertura singola: CHF 35/Anno | copertura famiglia: CHF 49/Anno2 | copertura singola: CHF 35/Anno3 | copertura famiglia: CHF 49/Anno3 | gratuita e inclusa | |||||||
- Spese d’annullamento | 60’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 40’000 | |||||||
- Interruzione del viaggio e assistenza viaggio | 60’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 40’000 | |||||||
- Viaggio di ripetizione | 60’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 40’000 | |||||||
- Ritardo di viaggio | 5’000 | 3’000 | – | – | – | – | 3’000 | |||||||
- Bagagli (rapina, furto, danneggiamento o smarrimento) | 15’000 | 10’000 | – | – | – | – | 10’000 | |||||||
- Spese di cure mediche e assistenza medica | 1’500’000 | 1’500’000 | – | – | – | – | 1’500’000 | |||||||
- Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW) | 10’000 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | |||||||
Infortuni di viaggio Advantage1 | gratuita e inclusa | copertura famiglia: CHF 60/Anno | copertura famiglia: CHF 60/Anno | – | – | |||||||||
Capitale infortuni in caso di invalidità permanente o decesso in seguito a un incidente durante tutta la durata del viaggio | 1’000’000 | 500’000 | 500’000 | – | – | |||||||||
Assicurazione di protezione giuridica privata e della circolazione | copertura singola: CHF 205/Anno | copertura famiglia: CHF 280/Anno | copertura singola: CHF 205/Anno | copertura famiglia: CHF 280/Anno | copertura singola: CHF 205/Anno | copertura famiglia: CHF 280/Anno | – | – | ||||||
Assistenza e supporto in caso di controversie legate alla guida, al tempo libero o al lavoro, con assunzione delle spese legali e processuali | 500’000 | 500’000 | 500’000 | 500’000 | 500’000 | 500’000 | – | – | ||||||
Estensione della garanzia1 | gratuita e inclusa | – | – | – | – | |||||||||
Estensione della garanzia di due anni per apparecchi elettrici ed elettronici | 6'000 | – | – | – | – | |||||||||
Estensione della garanzia1,4 | – | CHF 59 | CHF 59 | – | – | |||||||||
Estensione della garanzia per un massimo di due anni sugli apparecchi elettrici ed elettronici. | – | 3’000 | 3’000 | – | – |
1 Valevole solo se almeno il 51 % del pagamento è stato effettuato con la Cornèrcard.
2 Gratuita e inclusa per pacchetto Classic Family Visa e Mastercard.
3 Le carte easyTravel non danno diritto alle prestazioni.
4 Le carte di credito Cornèrcard Lady non danno diritto alle prestazioni.
Assicurazioni per oggetti personali per le carte Lady Mastercard | Carta di credito Cornèrcard Lady | Carta Prepaid Cornèrcard Lady | ||
Coperture assicurative, premi e somme massime assicurate in CHF | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | ||
Assicurazione borsetta Assicurazione rapina al bancomat | 2’000 5’000 | 2’000 5’000 | ||
Assicurazione sostituzione chiavi e assistenza | 1’000 | 1’000 | ||
Estensione della garanzia di due anni1 | 3’000 | 3’000 |
Assicurazione biglietti per le carte FCB Mastercard1 | Carta di credito FCB Mastercard | Carta Prepaid FCB Mastercard | ||
Coperture assicurative, premi e somme massime assicurate in CHF | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | ||
Annullamento della partecipazione a una manifestazione in seguito a malattia grave, infortunio grave, gravi complicazioni durante la gravidanza, danni alla proprietà, soppressione o ritardo dei mezzi di trasporto pubblico, incidente o guasto | 200 | 200 |
Assicurazione «hole-in-one» per le carte Diners Club Golf | Carte Diners Club Golf | |
Coperture assicurative, premi e somme massime assicurate in CHF | gratuita e inclusa | |
Assunzione dei costi di una festa nel caso si riesca a mandare una palla da golf in buca al primo colpo (hole-in-one) | 700 |
1 Valevole solo se almeno il 51 % del pagamento è stato effettuato con la Cornèrcard.
Financial Institutions Prodotti Global Card
Prodotti Intercard
Coperture assicurative, premi e somme massime assicurate in CHF | Platinum Global Card Visa e Mastercard | Gold Global Card Visa e Mastercard | Classic Global Card Visa e Mastercard | Direct Visa e | Global Card Mastercard | ||||||||||
Platinum Intercard Visa e Mastercard | Premier Intercard Visa e Mastercard | Classic Intercard Visa e Mastercard | Direct Intercard Visa e Mastercard | ||||||||||||
Assicurazione di saldo | – | 0,49 % | / mensile | 0,49 % | / mensile | – | |||||||||
- Perdita involontaria del posto di lavoro, temporanea incapacità totale al lavoro, invalidità pemanente | – | 15’000 | 10’000 | – | |||||||||||
- Decesso | – | 40’000 | 10’000 | – | |||||||||||
Assicurazione protezione acquisti1 | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | |||||||||||
Rapina, furto, distruzione o danneggiamento dell’oggetto assicurato | 15’000 | 10’000 | 5’000 | 5’000 | |||||||||||
Assicurazione di protezione giuridica1 | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | |||||||||||
Protezione giuridica per il disbrigo di sinistri o rimborso delle spese in caso di controversie legate agli acquisti | 350’000 | 300’000 | 250’000 | 250’000 | |||||||||||
Assicurazione viaggi1: | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | copertura singola: CHF 35/Anno | copertura famiglia: CHF 49/Anno | copertura singola: CHF 35/Anno | copertura famiglia: CHF 49/Anno | |||||||||
- Spese d’annullamento | 60’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | |||||||||
- Interruzione del viaggio e assistenza viaggio | 60’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | |||||||||
- Viaggio di ripetizione | 60’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | |||||||||
- Ritardo di viaggio | 5’000 | 3’000 | – | – | – | – | |||||||||
- Bagagli (rapina, furto, danneggiamento o smarrimento) | 15’000 | 10’000 | – | – | – | – | |||||||||
- Spese di cure mediche e assistenza medica | 1’500’000 | 1’500’000 | – | – | – | – | |||||||||
- Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW) | 10’000 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | |||||||||
Infortuni di viaggio Advantage1 | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | |||||||||||
Capitale infortuni in caso di invalidità permanente o decesso in seguito a un incidente durante tutta la durata del viaggio | 1’000’000 | 500’000 | 300’000 | 300’000 | |||||||||||
Assicurazione di protezione giuridica privata e della circolazione | copertura singola: CHF 205/Anno | copertura famiglia: CHF 280/Anno | copertura singola: CHF 205/Anno | copertura famiglia: CHF 280/Anno | copertura singola: CHF 205/Anno | copertura famiglia: CHF 280/Anno | – | ||||||||
Assistenza e supporto in caso di controversie legate alla guida, al tempo libero o al lavoro, con assunzione delle spese legali e processuali | 500’000 | 500’000 | 500’000 | 500’000 | 500’000 | 500’000 | – | ||||||||
Estensione della garanzia1 | gratuita e inclusa | – | – | – | |||||||||||
Estensione della garanzia di due anni per apparecchi elettrici ed elettronici | 6'000 | – | – | – |
1 Valevole solo se almeno il 51 % del pagamento è stato effettuato con la Cornèrcard.
Financial Institutions Prodotti Co-Branded:
Bank SoBa - BPS - Vontobel - SYZ
Coperture assicurative, premi e somme massime assicurate in CHF | Platinum Visa e Mastercard | Gold Visa e Mastercard | Classic Visa e Mastercard | Visa | Prepaid e Mastercard | ||||||||||
Assicurazione di saldo | – | 0,49 % | / mensile | 0,49 % | / mensile | – | |||||||||
- Perdita involontaria del posto di lavoro, temporanea incapacità totale al lavoro, invalidità pemanente | – | 15’000 | 10’000 | – | |||||||||||
- Decesso | – | 40’000 | 10’000 | – | |||||||||||
Garanzia miglior prezzo1 | – | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | – | |||||||||||
Rimborso della differenza tra il prezzo effettivamente pagato e un’offerta con un prezzo più vantaggioso per il medesimo articolo | 4'000 | 2’000 | 1’000 | – | |||||||||||
Assicurazione protezione acquisti1 | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | |||||||||||
Rapina, furto, distruzione o danneggiamento dell’oggetto assicurato | 15’000 | 10’000 | 5’000 | 5’000 | |||||||||||
Assicurazione di protezione giuridica1 | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | |||||||||||
Protezione giuridica per il disbrigo di sinistri o rimborso delle spese in caso di controversie legate agli acquisti | 350’000 | 300’000 | 250’000 | 250’000 | |||||||||||
Assicurazione viaggi1: | gratuita e inclusa | gratuita e inclusa | copertura singola: CHF 35/Anno | copertura famiglia: CHF 49/Anno | copertura singola: CHF 35/Anno | copertura famiglia: CHF 49/Anno | |||||||||
- Spese d’annullamento | 60’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | |||||||||
- Interruzione del viaggio e assistenza viaggio | 60’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | |||||||||
- Viaggio di ripetizione | 60’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | 10’000 | 40’000 | |||||||||
- Ritardo di viaggio | 5’000 | 3’000 | – | – | – | – | |||||||||
- Bagagli (rapina, furto, danneggiamento o smarrimento) | 15’000 | 10’000 | – | – | – | – | |||||||||
- Spese di cure mediche e assistenza medica | 1’500’000 | 1’500’000 | – | – | – | – | |||||||||
- Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW) | 10’000 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | 10’000 | |||||||||
Infortuni di viaggio Advantage1 | gratuita e inclusa | – | – | – | |||||||||||
Capitale infortuni in caso di invalidità permanente o decesso in seguito a un incidente durante tutta la durata del viaggio | 1’000’000 | – | – | – | |||||||||||
Assicurazione di protezione giuridica privata e della circolazione | copertura singola: CHF 205/Anno | copertura famiglia: CHF 280/Anno | copertura singola: CHF 205/Anno | copertura famiglia: CHF 280/Anno | copertura singola: CHF 205/Anno | copertura famiglia: CHF 280/Anno | – | ||||||||
Assistenza e supporto in caso di controversie legate alla guida, al tempo libero o al lavoro, con assunzione delle spese legali e processuali | 500’000 | 500’000 | 500’000 | 500’000 | 500’000 | 500’000 | – | ||||||||
Estensione della garanzia1 | gratuita e inclusa | – | – | – | |||||||||||
Estensione della garanzia di due anni per apparecchi elettrici ed elettronici | 6'000 | – | – | – |
1 Valevole solo se almeno il 51 % del pagamento è stato effettuato con la Cornèrcard.