QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI Clausole campione

QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti. Requisiti di carattere generale degli operatori economici Requisiti generali di moralità dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. Ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sono abilitate a partecipare alla procedura di gara per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, e ad eseguire i lavori nello stesso previsti, le imprese in possesso della qualifica SOA nella categoria OS24 classifica I o superiori.
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti.
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. 1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere: a. i requisiti generali ex art. 80 del Codice degli Appalti; b. gli ulteriori requisiti, inerenti l’idoneità tecnica necessaria per l’esecuzione delle specifiche tipologie di lavorazione o di fornitura oggetto dell’appalto, inseriti nei Capitolati, conformemente a quanto disposto agli artt.134, 135 e 136 del Codice.
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. Ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sono abilitate a partecipare alla procedura di gara per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, e ad eseguire i lav ori nello stesso prev isti, le imprese in possesso della qualifica SOA nelle categorie: OG1 classifica I o superiori e OG 11 classifica I o superiori In merito alla ripartizione dei costi economici della sicurezza si riporta la seguente tabella: a Interventi edili (OG 1) Costi sicurezza 5.502,62 b Interventi di impiantistici (OG 11) Costi sicurezza 4.815,67
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. Ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sono abilitate a partecipare alla procedura di gara per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, e ad eseguire i lavori nello stesso previsti, le imprese in possesso della qualifica SOA nella categoria OS24 classifica I o superiori. Trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro possono altresì partecipare alla procedura di selezione del contraente le imprese in possesso dei requisiti dell’art.90 del DPR n.207/2010.
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. [in particolare: la novità del rating d’impresa; nuova disciplina del soccorso istruttorio; l’attenzione per le PMI e la suddivisione in lotti; il c.d. documento di gara unico europeo; le novità in tema di avvalimento]
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI a) Requisiti di ordine generale b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a), X.Xxx 50/2016) c) Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs 50/2016)
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. L’attuale normativa nazionale prescrive, per partecipare a gare d’appalto pubbliche con valore maggiore di 150.000 euro, l’obbligo per l’impresa del settore delle costruzioni di presentare un’Attestazione rilasciata da una SOA, che garantisca il possesso da parte dell’impresa stessa di tutti i requisiti previsti dalla normativa in ambito di contratti pubblici di lavori. Per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche a base d’asta maggiore di 516.000 euro, il Codice degli appalti (Art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006) prevede, inoltre, che l’attestazione SOA sia rilasciata solo a Soggetti che presentino un Certificato di Sistema Qualità conforme alle vigenti norme ISO 9001, per attività ricadenti nel settore IAF 28 (settore che nella codifica del Sistema di Accreditamento individua le Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti) emesso da “Soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000”, e pertanto accreditati anche da Enti di Accreditamento esteri. L’obbligo di possedere un certificato di conformità alle norme di gestione della qualità (così come per un sistema di gestione ambientale), emesso sotto accreditamento, discende dalla necessità di assicurare, con il massimo grado di garanzia disponibile, che il denaro pubblico speso per appalti di lavori, servizi e forniture sia erogato ad Imprese che abbiano le risorse umane, strumentali, organizzative e gestionali idonee a produrre quanto viene richiesto dal Committente pubblico. Per quanto riguarda il ruolo dell’accreditamento delineato nelle nuove norme in via di recepimento, la Direttive n. 24 e n. 25 del 2014 prevedono: • agli articoli 44 e 62 che le Amministrazioni Pubbliche aggiudicatrici possano esigere relazioni di prova e certificati di conformità rilasciati da Organismi accreditati ai sensi del Reg. CE n. 765 del 2008; • agli art. 62 e 81 che le Amministrazioni Pubbliche che aggiudicano gli appalti, laddove facciano richiesta di certificazioni di qualità o ambientali, queste ultime siano rilasciate a fronte di norme europee o internazionali in materia, certificate da Organismi accreditati. L’articolo identifica tra le norme ambientali anche quelle delineate dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS); attualmente la registrazione EMAS può essere effettuata solo per imprese valutate conformi al Regolamento da Organismi di Valutazione della Conformità accreditati da ACCREDIA per l’apposito schema.
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i lavori da eseguire, per ogni singolo lotto, sono da comprendersi nella seguente categoria: Lotto 1 P.O. Palazzi e Ville Monumentali € 33.000,00 Lotto 2 P.O. Fabbrica, Chiese e Conventi € 15.000,00