Rapporti di lavoro a tempo determinato. In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all’art. 1 del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della Cooperativa ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi: a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico; b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie; c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Cooperativa anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private; d) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con A.S.L., Province, Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra; e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla Cooperativa; f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio; g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuita, infortunio, permessi, servizio militare, servizio civile). h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art.1 legge 381/1991 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), g) ed h). Sarà comunque attivabile un numero minimo di n.3 (tre) rapporti di lavoro a tempo determinato per Cooperativa. Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all’art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al primo comma del presente articolo. Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti al livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all’art(art. 1 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56 del 28.2.198756, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 18 aprile 1962 n. 230 230, all'art. 12 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della Cooperativa Associazione ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) punte esecuzione di intensa attività derivante da convenzioni lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all'art. 8 Bis del DL. 29 gennaio 1993 n.17 convertito nella legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organicomodificazioni;
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Cooperativa Associazione anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, pedagogica o assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con A.S.L., Province, Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti o Ministeri, ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici e/o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla Cooperativadall'Amministrazione;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché nonchè in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o e del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice o e del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuitafacoltativa, infortunio, permessi, servizio militare, servizio civilemilitare ecc.).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art.1 legge 381/1991 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti in sede decentrata. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti assunte/i con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 3010% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), g) ed h). Sarà comunque attivabile un numero minimo di n.3 (tre) rapporti di lavoro al punto a tempo determinato per Cooperativa. Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. b. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all’art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al primo comma del presente articolo. Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti al livello aziendalepreviste dalle norme convenzionali.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all’art(art. 1 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, lavoro oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, integrazioni all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni dalla della legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della Cooperativa Associazione ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) punte : esecuzione di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa lavori stagionali di cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1983 n. 17 convertito nella legge 25 marzo \1983 n. 79 e successive integrazioni e modificazioni; per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) ; per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Cooperativa Associazione anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
d) ; per l'effettuazione di attività socio-sanitariasociosanitaria, riabilitativo-psico-pedagogicariabilitativopsicopedagogica, assistenziale, nonché nonchè promozionale, anche in collaborazione con A.S.L.UU.SS.LL., Province, Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
e) ; per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla Cooperativa;
f) dall'Amministrazione; in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché nonchè in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
g) ; per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuitafacoltativa, infortunio, permessi, servizio militaremilitare ecc.); per le assunzioni legate ad esigenze straordinarie, servizio civile).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative nel limite massimo di tipo “b” di cui all’art.1 legge 381/1991 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro6 mesi, quando alle stesse non sia possibile fare fronte con personale in servizio. Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti in sede decentrata. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 3015% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b) e g), c), g) ed h). Sarà comunque attivabile un numero minimo di n.3 (tre) rapporti di lavoro a tempo determinato per Cooperativa. Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all’art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al primo comma del presente articolo. Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti al livello aziendalepreviste dalle norme convenzionali.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all’art(art. 1 1) del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.1987, 28.2.1987 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, lavoro - oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, integrazioni all'art. 8 bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni dalla della legge 25.3.1983 n. 79, è consentita, in relazione alle particolari esigenze della Cooperativa delle Associazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità dei servizi del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie, per una percentuale non superiore al 30% dell'organico in forza;
cb) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Cooperativa delle Associazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
dc) per l'effettuazione di attività socio-sanitariasociosanitaria, riabilitativo-psico-pedagogicapsicopedagogica, assistenziale, nonché promozionaledi protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con Aziende ospedaliere, A.S.L., Comuni, Province, Regioni, ComuniMinisteri, Ministeri od ed altri Enti enti pubblici o privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra;
ed) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla Cooperativadall'Organizzazione;
fe) in caso di assenza d’assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa d’impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
gf) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuitafacoltativa, infortunio, permessi, servizio militare, servizio civilemilitare ecc.).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” . Ulteriori casistiche potranno essere definite nell'ambito del confronto tra le parti di cui all’art.1 legge 381/1991 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoroall'art. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), g) ed h). Sarà comunque attivabile un numero minimo di n.3 (tre) rapporti di lavoro a tempo determinato per Cooperativa. Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. 7 Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all’art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al primo comma del presente articolo. Deroghe al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti al livello aziendalepreviste dalle norme convenzionali.
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