Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro Clausole campione

Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, secondo quanto verrà previsto dallo stipulando protocollo d'intesa A.RA.N - Organizzazioni sindacali relativo al comparto scuola; b) i rappresentanti e le rappresentanze sindacali delle organizzazioni che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che posseggano il requisito della rappresentatività ai sensi del precedente art.6, comma 1.
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ferma restando l’applicazione dell’art. 19 della Legge 300/70 per le Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo costitutivo delle medesime rappresentanze unitarie; b) le rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300/70, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lettera a)., ovvero in caso di non ancora avvenuta costituzione delle R.S.U. .
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), costituite secondo quanto previsto nella parte seconda del Testo Unico sulla rappresentanza sindacale del 10/1/2014, e le RSA. 2. Le elezioni delle RSU avvengono entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL; successivamente si rinnovano ogni 36 mesi. 3. Nelle more della prima elezione delle RSU rimangono in carica le attuali rappresentanze sindacali.
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 ovvero dalle rappresentanze sindacali previste dagli statuti delle singole organizzazioni, fino alla costituzione delle R.S.U.
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e composizione delle delegazioni 1.I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie, ove esistenti, ovvero, sino a loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali aziendali; b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. 2. Ai fini della contrattazione collettiva aziendale la delegazione - per le organizzazioni sindacali è composta dalle RSU, ove esistenti, ovvero, sino a loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali aziendali eventualmente assistite su loro richiesta dai rispettivi rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL. - per gli Enti di sviluppo industriale è composta dal legale rappresentante dell’ente o sui delegati . - E’ nella facoltà del legale rappresentante dell’ente farsi assistere da altri esperti e/o, eventualmente, dalla FICEI firmataria del presente contratto
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 17 Art. 15 Delega 18
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'Accordo collettivo quadro integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 27 gennaio 1999 e ai sensi del protocollo d'intesa sottoscritto in data 16/6/1999 dall'Aran e dalle confederazioni sindacali per l'indizione delle elezioni delle stesse RSU negli enti di cui all'art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001; b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19, comma b, della legge n. 300 del 1970 che non abbiano sottoscritto o non aderiscano agli accordi e protocolli di cui alla lettera a), o che non partecipino alle elezioni previste dagli accordi e protocolli medesimi.
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), costituite sulla base di specifico accordo da stipularsi tra le parti firmatarie entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, ovvero le RSA sino alla costituzione delle sopraindicate RSU. 2. Per la contrattazione nei luoghi di lavoro, la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione delle RSU, e dagli organismi territoriali delle XX.XX. firmatarie del CCNL. 3. Nelle more della prima elezione delle RSU sulla base del protocollo di cui al comma 1., rimangono in carica le attuali rappresentanze sindacali.
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 14 ART. 8 15
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro. 1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono: a) le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) previste dai protocolli di intesa con l’ARAN - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ovvero dalle Rappresentanze Sindacali previste dagli statuti delle singole organizzazioni, fino alla costituzione delle RSU. b) le Rappresentanze Sindacali individuate ai sensi dell’art. 19, comma b, della legge n. 300 del 1970 che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a), o che non partecipino alle elezioni previste dai protocolli medesimi. c) presso ogni Direzione Regionale ed ogni Comando sono istituite apposite commissioni come previsto dall’art. 43 della presente Piattaforma Contrattuale, i quali rappresentanti sono individuati all’interno delle RSU o in loro mancanza dalle OO. SS. rappresentative.