Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro Clausole campione

Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. (Art. 10 del CCNL 09.08.2000) 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998. b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall’art. 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera a). 2. Per l’individuazione dei soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, nonché le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali loro spettanti, si fa integrale riferimento a quanto previsto dal relativo CCNQ 31.10.2007.
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'articolo 10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a). 2. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002, e loro successive modifiche.
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie R.S.U., elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro vigente per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale; b) le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi delle disposizioni regionali e degli Accordi vigenti in materia. 2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, sono quelli previsti dall’Accordo sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli Enti locali del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia del 13 febbraio 2006 e dall’Accordo recepito con DPGR. 24 aprile 1997, n. 0132/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente individua il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, cui compete la stipula del contratto, nonché i componenti della stessa che non devono avere interesse nella trattativa. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: a) dalla RSU; b) dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto. 3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell’A.Re.Ra.N.. 4. Negli enti provvisti di personale dirigenziale, il presidente di cui al comma 1, è individuato tra i dirigenti.
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro pag. 14 (art. 11 CCRL 12/06/2000)
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. (art. 35 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002 e 2003) 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall’articolo 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera a). 2. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998,nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002, e loro successive modifiche29. Composizione delle delegazioni‌‌‌ 1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita per gli Enti: a) a livello nazionale: dal Presidente o da un suo delegato e dal Direttore Generale o da un suo delegato; b) a livello locale: dal titolare del potere di rappresentanza dell’Ente nell’ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: 29 Si veda in proposito l’art.46 bis “Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali” del D.L. 112/2008 “ Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.” nonché il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 23 Febbraio 2009 “Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” Da ultimo, il contratto collettivo nazionale quadro di modifica del ccnq per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008 –2009 del 26 settembre 2008 del 9 ottobre 2009 e il contratto collettivo nazionale quadro di integrazione e modifica del ccnq 9 ottobre 2009 del 3.11.2011. a) a livello nazionale: dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria ...
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l’area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs.n.29/1993. 2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino alla costituzione delle RSU per la specifica area della dirigenza in base a quanto previsto dall’art. 19, comma 6 del CCNL quadro del 7.8.1998. 3. Fino alla costituzione delle RSU il complessivo monte dei permessi sindacali, pari ad 81 minuti per dirigente ai sensi dell’art.8, comma 1 del CCNQ sui distacchi ed aspettative sindacali del 7.8.1998, è interamente fruibile da parte dei soggetti indicati nell’art. 10, comma 1 del CCNL quadro del 7.8.1998; nello stesso periodo e ai soli fini della ripartizione del monte permessi, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è accertata, in ciascun ente, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito dello stesso ente.
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. ART. 11 –
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali di cui all’art. 2. La disciplina del comma 1 ha carattere transitorio e trova applicazione fino all’adozione di apposita disciplina in materia.
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. (art.9 CCNL 01.04.1999) 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono unicamente quelli previsti dall’art.9 del CCNL 01.04.1999. Essi esercitano i diritti e le prerogative previsti dal comma 2 del citato art.9 nonché quelli derivanti dal presente accordo.