Rappresentanze sindacali unitarie. Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuteranno, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti, la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle R.S.A. la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente. Le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed in applicazione di quanto stabilito dagli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011, una volta elette, subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e di c.c.n.l. Le R.S.U./R.S.A., insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente c.c.n.l. In sede aziendale, le R.S.U./R.S.A. sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione della R.S.U. può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il c.c.n.l. possiedono i seguenti requisiti: - siano formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo; - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e gli accordi interconfederali 20 dicembre 1993, 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; - presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 15% degli aventi diritto al voto. La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti. A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto della costituzione della R.S.U. il candidato a Rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U., una volta eletti. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale. Per l'individuazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Le XX.XX. firmatarie il presente accordo, anche alla luce del recente accordo interconfederale sulla rappresentanza siglato il 31 maggio 2013, si impegnano a dare seguito a quanto convenuto nel presente articolo. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio agli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993, del 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. Relativamente al numero dei componenti le R.S.U., le parti convengono di reincontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolari complessità organizzative.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Rappresentanze sindacali unitarie. Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuteranno, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti, la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle R.S.A. la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente. Le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed in applicazione di quanto stabilito dagli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011, una volta elette, subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e di c.c.n.l. Le R.S.U./R.S.A., insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il parti firmatarie del presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura abilitata anche al fine di rendere effettivo il modello delle relazioni sindacali di cui agli articoli precedenti, si impegnano a concludere, con separato accordo, un apposito Protocollo d'intesa, da stipulare entro la vigenza contrattuale, per individuare gli ambiti di aggregazione delle strutture di cui all'art. 10, comma 1, secondo alinea, nonché il regolamento per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie. Successivamente alla contrattazione aziendale nelle materie definizione degli ambiti di aggregazione e con del regolamento previsti al comma precedente, le procedure previste dal Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. In sede aziendale, le R.S.U./R.S.A. sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti assumono l'iniziativa per l'elezione della R.S.U. può essere assunta dalle la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie. Possono assumere l'iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie anche le Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il c.c.n.l. possiedono i seguenti requisiti: - siano sindacali, formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo; - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e gli accordi interconfederali 20 dicembre 1993, 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; - presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno che aderiscano al 15% degli aventi diritto al voto. La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni regolamento sulle Rappresentanze sindacali unitarie di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti 1. In via transitoria si conferma la disciplina attualmente vigente anche per quanto riguarda il ruolo negoziale delle Rappresentanze sindacali aziendali. Per agevolare la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie i datori di lavoro si impegnano ad adempiere tempestivamente a quanto previsto dalla legge n. 300/1970. Successivamente alla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze sindacali aziendali verranno esercitate dalle singole liste eRappresentanze sindacali unitarie medesime, nell'ambito delle liste in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidatiche risulteranno, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele. Il residuo terzo viene assegnato alle sole Le Organizzazioni sindacali stipulanti firmatarie dell'accordo di cui al comma 1, ovvero firmatarie del presente c.c.n.l., partecipando alla procedura di elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le Rappresentanze sindacali aziendali. I componenti le Rappresentanze sindacali unitarie sono titolari dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al Titolo III della legge n. 300/1970. Per quanto riguarda l'individuazione, il c.c.n.lnumero e le competenze dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché per ciò che attiene agli Organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti. A norma successive modifiche ed integrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto della costituzione della R.S.U. il candidato a Rappresentante 1995 in materia. Le Organizzazioni sindacali che assumono l'iniziativa per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U.costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie aderendo, una volta elettifra l'altro, al Protocollo di cui al comma 1, conservano o possono costituire terminali di tipo associativo. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale. Per l'individuazione del responsabile I componenti dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento alle disposizioni terminali associativi usufruiscono dei permessi retribuiti di legge vigenti. Le XX.XX. firmatarie il presente accordo, anche alla luce del recente accordo interconfederale sulla rappresentanza siglato il 31 maggio 2013, si impegnano a dare seguito a quanto convenuto nel presente articolo. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio agli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993, del 28 giugno 2011 competenza delle Organizzazioni sindacali e del 21 settembre 2011 conservano le tutele e successive integrazioni e modificazioni. Relativamente al numero le prerogative proprie dei componenti le R.S.U., le parti convengono di reincontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolari complessità organizzativedirigenti sindacali.
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Rappresentanze sindacali unitarie. Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuteranno, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti, la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle R.S.A. la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente. Le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed in applicazione di quanto stabilito dagli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 21 settembre 20111993, una volta elette, subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e di c.c.n.l. Le R.S.U./R.S.A., insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente c.c.n.l. In sede aziendale, le R.S.U./R.S.A. sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione della R.S.U. può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il c.c.n.l. possiedono i seguenti requisiti: - siano formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo; - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e gli accordi interconfederali l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011 1993 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; - presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 15% degli aventi diritto al voto. La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti. A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto della costituzione della R.S.U. il candidato a Rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U., una volta eletti. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale. Per l'individuazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Le XX.XX. firmatarie il presente accordo, anche alla luce del recente accordo interconfederale sulla rappresentanza siglato il 31 maggio 2013, si impegnano a dare seguito a quanto convenuto nel presente articolo. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio agli accordi interconfederali del all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, del 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011 1993 e successive integrazioni e modificazioni. Relativamente al numero dei componenti le R.S.U., le parti convengono di reincontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolari complessità organizzative.
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Rappresentanze sindacali unitarie. Le Organizzazioni 1. Costituzione della R.S.U. Ad iniziativa delle Associazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuterannoFeNEAL, così come previsto dalla normativa FILCA e dagli accordi vigenti, la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle R.S.A. la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente. Le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed FILLEA in applicazione di quanto stabilito dagli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011, una volta elette, subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge e di c.c.n.l. Le R.S.U./R.S.A., insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e ciascuna unita` produttiva con le procedure previste dal presente c.c.n.l. In sede aziendale, le R.S.U./R.S.A. sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti. Nelle unità produttive con più piu` di 15 dipendenti puo` essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito denominata R.S.U.). Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al C.C.N.L., l'iniziativa per l'elezione puo` essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali non firmatarie del C.C.N.L. stesso. ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'articolo 19 Legge 20 maggio 1970, n. 300 che siano firmatarie del presente contratto, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U. può essere assunta dalle Organizzazioni rinunciano formalmente ed espressamente a costituire rappresentanze sindacali stipulanti il c.c.n.laziendali ai sensi della norma sopra menzionata.
2. e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il c.c.n.l. possiedono i seguenti requisiti: - siano formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo; - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e gli accordi interconfederali 20 dicembre 1993Composizione della R.S.U. Alla costituzione della R.S.U. si procede, 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; - presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 15% degli aventi diritto al voto. La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidaticoncorrenti. Il residuo rimanente terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni liste presentate dalle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. e firmatarie del C.C.N.L.; alla sua copertura del terzo di cui sopra si procede mediante elezione o designazione designazione, in proporzione ai voti ricevuti. A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995Nella definizione dei collegi elettorali, all'atto al fine della costituzione distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 C.C., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unita` produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguira` un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti della R.S.U. il candidato a Rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U., una volta eletti. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale. Per l'individuazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Le XX.XX. firmatarie il presente accordo, anche alla luce del recente accordo interconfederale sulla rappresentanza siglato il 31 maggio 2013, si impegnano a dare seguito a quanto convenuto nel presente articolo. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio agli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993, del 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. Relativamente al Il numero dei componenti le R.S.U., le parti convengono di reincontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolari complessità organizzativedella R.S.U. e` pari a: - 3 componenti nelle unita` produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 4 componenti nelle unita` da 101 a 150 dipendenti; - 5 componenti nelle unita` da 151 a 200 dipendenti; - 6 componenti nelle unita` da 201 a 300 dipendenti; - 7 componenti nelle unita` da 301 a 450 dipendenti; - 8 componenti nelle unita` da 451 a 600 dipendenti; - 9 componenti nelle unita` oltre i 600 dipendenti.
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Rappresentanze sindacali unitarie. Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuteranno23. In ciascuna unità produttiva - intendendosi per tale quella individuata dal successivo art. 57 - viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigentiR.S.U., la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle R.S.A. la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente. Le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ed in applicazione di quanto stabilito dagli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011, una volta elette, subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti secondo la disciplina ivi prevista. L’iniziativa per effetto di disposizioni di legge e di c.c.n.l. Le R.S.U./R.S.A., insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente c.c.n.l. In sede aziendale, le R.S.U./R.S.A. sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione la costituzione della R.S.U. può essere è assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti firmatarie del presente contratto ovvero dalle altre Organizzazioni formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, sempreché rispondano alle condizioni previste dalla lettera b), punto 4, parte seconda, del richiamato Accordo Interconfederale e aderiscano inoltre ai codici di autoregolamentazione dello sciopero in atto per il c.c.n.lsettore. e dalle Le Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il c.c.n.l. possiedono i seguenti requisiti: - siano firmatarie del presente contratto o, comunque, aderiscano, esplicitamente o implicitamente, alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo; - accettino espressamente e formalmente a costituire la presente regolamentazione e gli accordi interconfederali 20 dicembre 1993, 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; - presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 15% degli aventi diritto al votoRappresentanza Sindacale Aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.
24. La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni da tutte le Associazioni sindacali di cui richiamate al comma precedente punto 23, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito nell’ambito delle liste liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo viene è assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. firmatarie del presente contratto e alla sua la relativa copertura si procede avviene mediante elezione o designazione designazione, in proporzione ai voti ricevuti. A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995Per la composizione delle liste le Organizzazioni sindacali terranno conto delle diverse qualifiche (operai, all'atto impiegati e quadri) e di peculiari aree professionali presenti nell’unità produttiva.
25. I nominativi dei componenti la R.S.U. e le eventuali successive variazioni saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della costituzione competente associazione imprenditoriale di appartenenza.
26. I componenti della R.S.U. subentrano ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale nella titolarità di diritti, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300. La R.S.U. sostituisce le R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad esse spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altre& attività e compiti per le materie proprie del livello di competenza, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal presente contratto.
27. L’effettuazione delle operazioni elettorali dovrà garantire il candidato regolare espletamento del servizio; il luogo ed il calendario delle votazioni saranno oggetto di specifico accordo tra la Commissione elettorale e la Direzione Aziendale in modo tale da permettere la più ampia affluenza dei lavoratori.
28. Fermo restando quanto previsto al punto 20 - parte seconda - dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - relativamente alle esclusive competenze del Comitato dei garanti, inerenti alle procedure di ricorso contro le decisioni della Commissione elettorale - si conferma che le questioni connesse alla corretta interpretazione e applicazione di quanto convenuto alla presente lettera d) è demandata alle parti stipulanti il presente contratto. Chiarimento a Rappresentante verbale Le parti si danno atto che la normativa riportata alla presente lettera d) integra e specifica quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U., una volta eletti. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale. Per l'individuazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie che si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Le XX.XX. firmatarie il presente accordo, anche alla luce del recente accordo interconfederale sulla rappresentanza siglato il 31 maggio 2013, si impegnano a dare seguito a quanto convenuto intende integralmente richiamato nel presente articolo. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio agli accordi interconfederali del 20 dicembre 1993, del 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. Relativamente al numero dei componenti le R.S.U., le parti convengono di reincontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolari complessità organizzative.
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Rappresentanze sindacali unitarie. Le Organizzazioni sindacali stipulanti nei prossimi mesi valuterannociascuna unità produttiva - intendendosi per tale quella individuata dal successivo art. 57 – viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, così come previsto dalla normativa e dagli accordi vigentiR.S.U., la possibilità di indire le elezioni delle rappresentanze unitarie, nel frattempo rimane alle R.S.A. la titolarità e le facoltà previste dalla normativa vigente. Le R.S.U. di cui all'accordo interconfederale all'Accordo lnterconfederale 20 dicembre 1993 ed in applicazione di quanto stabilito dagli accordi interconfederali 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011, una volta elette, subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti secondo la disciplina ivi prevista. L'iniziativa per effetto di disposizioni di legge e di c.c.n.l. Le R.S.U./R.S.A., insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente c.c.n.l. In sede aziendale, le R.S.U./R.S.A. sono altresì le destinatarie dell'informazione e dell'esame congiunto, secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti. Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione la costituzione della R.S.U. può essere è assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti firmatarie del presente contratto ovvero dalle altre Organizzazioni formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, sempreché rispondano alle condizioni previste dalla lettera b), punto 4, parte seconda, del richiamato Accordo lnterconfederale e aderiscano inoltre ai codici di autoregolamentazione dello sciopero in atto per il c.c.n.lsettore. e dalle Le Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il c.c.n.lsiano firmatarie del presente contratto o, comunque, aderiscano, esplicitamente o implicitamente, alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire la Rappresentanza Sindacale Aziendale ai sensi della norma sopra menzionata. possiedono i seguenti requisiti: - siano formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo; - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e gli accordi interconfederali 20 dicembre 1993, 28 giugno 2011 e 21 settembre 2011 e gli accordi sulla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; - presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 15% degli aventi diritto al voto. La 00.Xx R.S.U. è composta composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni da tutte le Associazioni sindacali di cui richiamate al comma precedente punto 23, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo viene è assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. firmatarie del presente contratto e alla sua la relativa copertura si procede avviene mediante elezione o designazione designazione, in proporzione ai voti ricevuti. A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto Per la composizione delle liste le Organizzazioni sindacali terranno conto delle diverse qualifiche (operai impiegati e quadri) e di peculiari aree professionali presenti nell'unità produttiva. 25.I nominativi dei componenti la R.S.U. e le eventuali successive variazioni saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della costituzione competente associazione imprenditoriale di appartenenza. 26.I componenti della R.S.U. il candidato a Rappresentante subentrano ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale nella titolarità di diritti, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U., una volta eletti. Vengono fatti salvi gli accordi in essere a livello aziendale. Per l'individuazione del responsabile dei lavoratori per la sicurezza si fa riferimento alle effetto delle disposizioni di legge vigenticui al titolo III della Legge 20 maggio 1970, n.300. Le XX.XX. firmatarie il presente accordoLa R.S.U. sostituisce le R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in forza delle disposizioni di legge, anche alla luce svolgendo altresì attività e compiti per le materie proprie del recente accordo interconfederale sulla rappresentanza siglato il 31 maggio 2013livello di competenza, si impegnano a dare seguito a quanto convenuto nel presente articolo. Per quanto non previsto con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal presente articolo si fa rinvio agli accordi interconfederali contratto. 27.L'effettuazione delle operazioni elettorali dovranno garantire il regolare espletamento del 20 dicembre 1993servizio, del 28 giugno 2011 il luogo ed il calendario delle votazioni saranno oggetto di specifico accordo tra la commissione elettorale e del 21 settembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni. Relativamente al numero la Direzione Aziendale in modo tale da permettere la più ampia affluenza dei componenti le R.S.U., le parti convengono di reincontrarsi entro il primo anno di vigenza contrattuale per verificarne l'adeguatezza con riferimento alle realtà aziendali con particolari complessità organizzativelavoratori.
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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Da Società E Consorzi Concessionari Di Autostrade E Trafori