Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria Clausole campione

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. Sulle aree cedute a norma dell’art. 4 che precede gli Attuatori e i loro aventi causa si obbligano a realizzare, e quindi a dare in carico al Comune, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le opere di urbanizzazione primaria descritte nelle tavole e nei documenti di cui alle tabelle qui allegate sub 1. Per quanto riguarda le opere di collegamento alla rete ENEL, ai sensi della circolare del Ministero LL.PP. 13.01.1970 n. 227, gli Attuatori dovranno produrre, all’atto del rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi, un accordo preliminare con l’ENEL per la realizzazione della rete di distribuzione all’interno del comparto, compresi eventuali manufatti prescritti a tal fine dall’ENEL stessa.
Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. 1 - Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé e per i suoi eventuali successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare le opere di urbanizzazione sopra descritte in conformità agli elaborati depositati, nonché alle prescrizioni impartite in conferenza dei sevizi ed in sede istruttoria del Permesso di Costruire, dagli uffici Comunali e/o enti e aziende competenti ad esprimere atti di assenso a riguardo.
Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. 1. La lottizzante si è impegnata per sé, successori e suoi aventi causa a qualsiasi titolo, con convenzione del 28.10.2005, e nuovamente conferma tale impegno con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell’art. 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, a realizzare nei tempi di cui al precedente art. 4, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).