L’oggetto del contratto. Circa l’ambito oggettivo delle sponsorizzazioni, si sottolinea che la sponsorizzazione va ricompresa a pieno titolo fra le ipotesi di pubblicità indiretta e cioè la pubblicità occulta o clandestina dal momento che “...l’interesse del consumatore al prodotto pubblicizzato è sollecitato attraverso l’interesse di questi all’attività (sportiva, culturale o di altro genere) costituente veicolo del messaggio pubblicitario...”. In relazione a ciò se ne deve concludere che possono formare oggetto di sponsorizzazione sia le semplici forniture sia i lavori pubblici. In merito a questa ultima ipotesi, si pone come riferimento principale la determinazione n. 24 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001, che precisa che possono costituire oggetto del contratto anche le attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche. L’Autorità, nel definire innanzitutto il contratto di sponsorizzazione come “un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale (sponsee) offre a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti”, inquadrandolo tra i contratti atipici perché “può essere rappresentato anche da un contributo in beni o servizi o altre utilità” pone in evidenza che questo contratto “resta fuori dall’ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici in quanto non è catalogabile come un contratto passivo, bensì comporta un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione mediante un risparmio di spesa”: ciò a condizione che la sponsorizzazione assuma valore causale del negozio giuridico, il che non avviene qualora prestazione e controprestazione non sono riconducibili ad un criterio meramente patrimoniale.
L’oggetto del contratto. Circa l’ambito oggettivo delle sponsorizzazioni, si sottolinea che la sponsorizzazione va ricompresa a pieno titolo fra le ipotesi di pubblicità indiretta e cioè la pubblicità occulta o clandestina4 dal momento che “...l’interesse del consumatore al prodotto pubblicizzato è sollecitato attraverso 4 MANSANI, “Product placement”: la pubblicità nascosta negli spettacoli cinematografici e televisivi, in l’interesse di questi all’attività (sportiva, culturale o di altro genere) costituente veicolo del messaggio pubblicitario...”5. In relazione a ciò se ne deve concludere che possono formare oggetto di sponsorizzazione sia le semplici forniture sia i lavori pubblici. In merito a questa ultima ipotesi, si pone come riferimento principale la determinazione n. 24 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001, che precisa che possono costituire oggetto del contratto anche le attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche. L’Autorità, nel definire innanzitutto il contratto di sponsorizzazione come “un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale (sponsee) offre a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti”, inquadrandolo tra i contratti atipici perché “può essere rappresentato anche da un contributo in beni o servizi o altre utilità” pone in evidenza che questo contratto “resta fuori dall’ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici in quanto non è catalogabile come un contratto passivo, bensì comporta un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione mediante un risparmio di spesa”: ciò a condizione che la sponsorizzazione assuma valore causale del negozio giuridico, il che non avviene qualora prestazione e controprestazione non sono riconducibili ad un criterio meramente patrimoniale. Per ciò che concerne le forniture , l’opinione della giurisprudenza si era già espressa in senso favorevole e aveva stabilito che in sede di aggiudicazione a trattativa privata di un contratto di fornitura di gas metano, legittimamente l’amministrazione, nel valutare la convenienza delle offerte prodotte, tiene conto anche di prestazioni accessorie offerte, quali la sponsorizzazione di attività scientifiche e culturali avviate dal comune6. Tuttavia, diverse sono le problematiche che nascono in relazione...
L’oggetto del contratto. Analizzando le parti del contratto si può notare come i tipi di accordi in cui questo negozio giuridico si può concretamente estrinsecare siano tra i più vari. Di conseguenza, svariate saranno anche le obbligazioni dedotte nei singoli contratti. Tuttavia, sulla base della prassi contrattuale, si può procedere ad un’analisi in merito all’oggetto del contratto55 e al rispetto della normativa nazionale. Abbiamo visto come nella prassi, il contratto di sponsorizzazione sia un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. La prestazione dello sponsor, infatti, solitamente consiste in una dazione di denaro e pertanto viene determinata o risulta agevolmente determinabile. Parte della dottrina ritiene che nel caso in cui sia previsto a carico dello sponsor il pagamento di una somma di denaro non quantificata nel suo preciso ammontare, la determinazione di essa possa essere fatta ricorrendo, tramite il criterio della prevalenza, al disposto dell’art. 2225 c.c. in tema di contratto d’opera, anche se questa ipotesi difficilmente si presenterà nella pratica.
L’oggetto del contratto. 2.3.1. L’obbligo di ricerca
L’oggetto del contratto. 3.1. Il contenuto economico del ius heredis
L’oggetto del contratto. L’incarico di consulenza nasce in forza di una ben precisata attività, necessaria all’industria per la realizzazione degli scopi previsti dallo statuto e dalla propria mission e la sua attivazione è subordinata alla garanzia di utilità, congruità, adeguatezza e documentabilità dell’iniziativa. L’attività richiesta può spaziare da: (i) redazione di protocolli di ricerca, relazioni, pubblicazioni scientifiche, articoli giornalistici, revisione di dossier di farmaci; (ii) coordinamento o esecuzione di ricerche medico-farmaceutiche relative ai prodotti; (iii) organizzazione e realizzazione di eventi formativi e del relativo materiale didattico; (iv) analisi, commento e condivisione dei “big data” a livello aggregato; (v) speech, relazioni, coordinamento, presidenza nell’ambito di riunioni (ivi inclusi advisory board in presenza o virtuali, expert 6 Maggio/Giugno 2022 meeting, e working group), simposi, congressi; (vi) partecipazione ad attività consulenziali di carattere scientifico o farmaco – economici nell’ambito di extended boards, anche a composizione mista; (vii) traduzioni di testi tecnico-scientifici; (viii) ricerche bibliografiche.
L’oggetto del contratto. Continuando l’analisi con l’oggetto del contratto, ossia con le prestazioni su cui si basa l’accordo tra le parti, è utile riferirsi all’art. 1346 c.c. secondo il quale l’oggetto dovrà essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Tutte le condizioni elencate non contrastano in alcun modo con le caratteristiche dei contratti intelligenti, ma potranno essere verificate solo nel momento in cui il linguaggio di redazione del contratto risulti comprensibile alle parti (si veda il paragrafo 2.3.2).
L’oggetto del contratto. La nozione di oggetto del contratto 277
L’oggetto del contratto. Il Codice precisa che i lavori pubblici possono essere realizzati mediante contratti d’appalto, di concessione e di sponsorizzazione o con il ricorso all’esecuzione in economia (in quest’ultimo caso, come meglio si vedrà in seguito, soltanto per i lavori sotto soglia). La P.A. stabilisce, nel provvedimento che autorizza le procedure volte alla stipulazione del contratto d’appalto di lavori, se quest’ultimo debba avere per oggetto: • Soltanto l’esecuzione dei lavori; • La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (essendo già in possesso di progetto definitivo); • Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, essendo in possesso del progetto preliminare, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Nell’ipotesi in cui il contratto preveda anche la progettazione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti o, in alternativa, avvalersi di progettisti qualificati (da indicare nell’offerta) oppure partecipare alla gara in associazione con soggetti qualificati per la progettazione. Secondo l’originaria versione del comma 3 dell’articolo 53, negli ultimi due casi le spese di progettazione comprese nell’importo posto a base di gara non erano soggette a ribasso; tale disposizione è stata tuttavia ritenuta soppressa a causa dell’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 248/2006, e successivamente definitivamente espunta dalla novella introdotta con il D.Lgs. n. 113/2007. Nel provvedimento autorizzativo (e ovviamente nel successivo bando di gara) deve essere indicata anche la tipologia della stipulazione del contratto; in altre parole, si deve precisare se il contratto sarà stipulato: ❖ A corpo (in questo caso il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione); ❖ A misura (in quest’ipotesi il prezzo convenuto potrà essere soggetto a variazione a seconda della quantità effettiva della prestazione); ❖ A corpo e misura (questa fattispecie prevede la contemporanea presenza d’elementi d’entrambe le superiori ipotesi). Appena un cenno alla circostanza che il corrispettivo del contratto può essere costituito dal trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti alla stazione appaltante. A tal proposito, si ricorda che l’inserimento degli immobili in questione nel programma triennale di cui all’art. 128 del Codice, ai fini del loro trasferimento, determina la cessazione ...
L’oggetto del contratto