L’oggetto del contratto Clausole campione

L’oggetto del contratto. Circa l’ambito oggettivo delle sponsorizzazioni, si sottolinea che la sponsorizzazione va ricompresa a pieno titolo fra le ipotesi di pubblicità indiretta e cioè la pubblicità occulta o clandestina dal momento che “...l’interesse del consumatore al prodotto pubblicizzato è sollecitato attraverso l’interesse di questi all’attività (sportiva, culturale o di altro genere) costituente veicolo del messaggio pubblicitario...”. In relazione a ciò se ne deve concludere che possono formare oggetto di sponsorizzazione sia le semplici forniture sia i lavori pubblici. In merito a questa ultima ipotesi, si pone come riferimento principale la determinazione n. 24 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001, che precisa che possono costituire oggetto del contratto anche le attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche. L’Autorità, nel definire innanzitutto il contratto di sponsorizzazione come “un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’ente locale (sponsee) offre a un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare in appositi determinati spazi nome, logo, marchio o prodotti”, inquadrandolo tra i contratti atipici perché “può essere rappresentato anche da un contributo in beni o servizi o altre utilità” pone in evidenza che questo contratto “resta fuori dall’ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici in quanto non è catalogabile come un contratto passivo, bensì comporta un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione mediante un risparmio di spesa”: ciò a condizione che la sponsorizzazione assuma valore causale del negozio giuridico, il che non avviene qualora prestazione e controprestazione non sono riconducibili ad un criterio meramente patrimoniale.
L’oggetto del contratto. L’incarico di consulenza nasce in forza di una ben precisata attività, necessaria all’industria per la realizzazione degli scopi previsti dallo statuto e dalla propria mission e la sua attivazione è subordinata alla garanzia di utilità, congruità, adeguatezza e documentabilità dell’iniziativa. L’attività richiesta può spaziare da: (i) redazione di protocolli di ricerca, relazioni, pubblicazioni scientifiche, articoli giornalistici, revisione di dossier di farmaci; (ii) coordinamento o esecuzione di ricerche medico-farmaceutiche relative ai prodotti; (iii) organizzazione e realizzazione di eventi formativi e del relativo materiale didattico; (iv) analisi, commento e condivisione dei “big data” a livello aggregato; (v) speech, relazioni, coordinamento, presidenza nell’ambito di riunioni (ivi inclusi advisory board in presenza o virtuali, expert 6 Maggio/Giugno 2022 meeting, e working group), simposi, congressi; (vi) partecipazione ad attività consulenziali di carattere scientifico o farmaco – economici nell’ambito di extended boards, anche a composizione mista; (vii) traduzioni di testi tecnico-scientifici; (viii) ricerche bibliografiche.
L’oggetto del contratto. 1. La nozione di oggetto del contratto 277
L’oggetto del contratto. Dopo la sentenza delle S.U. n. 8770/2020 (23) l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza si è spostata dalla causa (da ravvisarsi nella gestione razionale del rischio relativo allo scambio) (24) all’oggetto del contratto. Il contratto nominato IRS è, lo si è detto, e come rilevato dalle Sezioni unite della Cassazione che identifica nella “professionalità dei soggetti coinvolti” (25) uno dei suoi principali tratti distintivi, un contratto di impresa, una delle due parti deve necessariamente essere un intermediario debitamente abilitato (26); si tratta inoltre di contratti non standardizzati (co- siddetti OTC) (27), oggetto di servizi di investimento effettuati dall’intermediario in conto proprio o in contropartita diretta: l’intermediario assume la veste di parte del rapporto sottostante ad uno strumento finanziario che ha contribuito a creare (28). Questi contratti sono caratterizzati da un immanente conflitto di interessi (29) e da asimmetrie informative (30). L’intermediario crea lo strumento finanziario di cui conosce tutti gli elementi che ne qualificano l’alea; alea che peraltro è in grado di contenere ovvero di annullare nell’ambito dei contratti similari serialmente stipulati con la propria clientela. Insomma, l’intermediario assume nel contratto IRS un’alea razionale. Peraltro, non potrebbe fare diversa- mente: le regole di prudenza cui l’intermediario è assoggettato impediscono di effettuare scommesse cosiddette “cie- che” (31), in cui l’alea non è scientificamente misurabile (giochi di pura sorte). È la razionalità dell’alea che consente
L’oggetto del contratto. 2.3.1. L’obbligo di ricerca
L’oggetto del contratto. (Articolo 53) Il Codice precisa che i lavori pubblici possono essere realizzati mediante contratti d’appalto, di concessione e di sponsorizzazione o con il ricorso all’esecuzione in economia (in quest’ultimo caso, come meglio si vedrà in seguito, soltanto per i lavori sotto soglia). La P.A. stabilisce, nel provvedimento che autorizza le procedure volte alla stipulazione del contratto d’appalto di lavori, se quest’ultimo debba avere per oggetto: • Soltanto l’esecuzione dei lavori; • La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (essendo già in possesso di progetto definitivo); • Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, essendo in possesso del progetto preliminare, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Nell’ipotesi in cui il contratto preveda anche la progettazione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti o, in alternativa, avvalersi di progettisti qualificati (da indicare nell’offerta) oppure partecipare alla gara in associazione con soggetti qualificati per la progettazione. Secondo l’originaria versione del comma 3 dell’articolo 53, negli ultimi due casi le spese di progettazione comprese nell’importo posto a base di gara non erano soggette a ribasso; tale disposizione è stata tuttavia ritenuta soppressa a causa dell’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 248/2006, e successivamente definitivamente espunta dalla novella introdotta con il D.Lgs. n. 113/2007. Nel provvedimento autorizzativo (e ovviamente nel successivo bando di gara) deve essere indicata anche la tipologia della stipulazione del contratto; in altre parole, si deve precisare se il contratto sarà stipulato: ❖ A corpo (in questo caso il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione); ❖ A misura (in quest’ipotesi il prezzo convenuto potrà essere soggetto a variazione a seconda della quantità effettiva della prestazione); ❖ A corpo e misura (questa fattispecie prevede la contemporanea presenza d’elementi d’entrambe le superiori ipotesi). Appena un cenno alla circostanza che il corrispettivo del contratto può essere costituito dal trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti alla stazione appaltante. A tal proposito, si ricorda che l’inserimento degli immobili in questione nel programma triennale di cui all’art. 128 del Codice, ai fini del loro trasferimento, determina ...
L’oggetto del contratto. 3.1. Il contenuto economico del ius heredis
L’oggetto del contratto. Analizzando le parti del contratto si può notare come i tipi di accordi in cui questo negozio giuridico si può concretamente estrinsecare siano tra i più vari. Di conseguenza, svariate saranno anche le obbligazioni dedotte nei singoli contratti. Tuttavia, sulla base della prassi contrattuale, si può procedere ad un’analisi in merito all’oggetto del contratto55 e al rispetto della normativa nazionale. Abbiamo visto come nella prassi, il contratto di sponsorizzazione sia un contratto atipico a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. La prestazione dello sponsor, infatti, solitamente consiste in una dazione di denaro e pertanto viene determinata o risulta agevolmente determinabile. Parte della dottrina ritiene che nel caso in cui sia previsto a carico dello sponsor il pagamento di una somma di denaro non quantificata nel suo preciso ammontare, la determinazione di essa possa essere fatta ricorrendo, tramite il criterio della prevalenza, al disposto dell’art. 2225 c.c. in tema di contratto d’opera, anche se questa ipotesi difficilmente si presenterà nella pratica.
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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: