Regali, compensi e altre utilità Clausole campione

Regali, compensi e altre utilità. 1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
Regali, compensi e altre utilità. 1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all‟ufficio, e da soggetti nei cui confronti lo stesso dipendente è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell‟ufficio ricoperto. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d‟uso di modico valore, che viene definito nel limite massimo di € 50,00, effettuati occasionalmente nell‟ambito delle normali relazioni di cortesia e nell‟ambito delle consuetudini internazionali. Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata. Tale riconoscimento può essere accettato, nel limite massimo del valore su indicato, sotto forma di regali o altre utilità che siano di tipo esclusivamente materiale. 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d‟uso di modico valore, che viene definito nel limite massimo di € 50,00. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio sovraordinato, salvo quelli d‟uso di modico valore, che viene definito nel limite massimo di € 50,00 4. Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, il dipendente a cui pervenga un regalo o altra utilità vietati sulla base delle disposizioni sopra citate, ha il dovere di attivarsi al fine di metterli a disposizione dell‟amministrazione per la restituzione o per la devoluzione a scopi istituzionali. 5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da soggetti privati, ivi compresi società od enti privi di scopo di lucro, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l‟Ufficio/Servizio/Struttura di appartenenza. Tale divieto sussiste anche nel caso in cui l‟incarico abbia carattere di gratuità. 6. Al fine di preservare il prestigio e l‟imparzialità dell‟amministrazione, il responsabile dell‟ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.
Regali, compensi e altre utilità. 1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti é o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
Regali, compensi e altre utilità. 1. Il dipendente dell’Agenzia in nessun caso chiede o sollecita per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore. 2. Per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri il dipendente rifiuta regali o altra utilità di qualunque valore, sia per sé che per altri, e non ne accetta la promessa. 3. Anche al di fuori della predetta ipotesi, i regali o le altre utilità, ricevuti occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia o di consuetudine, debbono essere sol- tanto di modico valore, in modo da non poter generare alcuna ipotesi di conflitto di interessi. 4. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli di modico valore effettuati nell’ambito di normali relazioni di cortesia o di consuetudine. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. 6. Il dipendente mette immediatamente a disposizione dell’Amministrazione, tramite con- segna al dirigente della struttura di appartenenza, i regali e le altre utilità ricevute fuori dai casi consentiti o al superamento del limite previsto. Il dipendente può, inoltre, con- segnare al dirigente anche i beni di modico valore, anche al fine di evitare eventuali ipotesi di conflitto di interessi apparente. In entrambi i casi, il dirigente provvede alla restituzione o alla devoluzione a fini istituzionali, garantendo adeguata trasparenza e tracciabilità. 7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza nonché quelle vietate dall’art. 4 D.P.R. n. 18/2002 e che non rientrano in quelle consentite ai sensi dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. In ogni caso, i predetti incarichi non possono essere autorizzati dall’Agenzia.
Regali, compensi e altre utilità. 1. Il Personale non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilità. 2. Il Personale non accetta per se' o per altri, regali o altre utilità'. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il Personale non chiede, per se' o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura del Personale cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione della Dirigenza per la restituzione o per essere devoluti a fini solidaristici. 4. Il Personale non accetta incarichi di collaborazione, per nessun titolo e/o natura, da soggetti terzi senza preventivo consenso scritto da parte della Dirigenza e comunque è tenuto a non prestare la propria attività in favore di terzi durante l'orario di lavoro contrattualmente stabilito con l'Azienda.
Regali, compensi e altre utilità. 1. In applicazione dell’art. 4 del codice di comportamento viene definito regalo o altra utilità di modico valore qualsiasi bene o utilità il cui valore di mercato, al momento della percezione, sia inferiore ad euro 50,00=. In ogni caso il dipendente potrà ricevere, per se o per altri, regali o altre utilità , anche sotto forma di sconto, per un valore massimo complessivo annuo di euro 200,00=. 2. Ai fini della determinazione dei limiti di cui al punto 1), in caso di regali o utilità, anche composti da una pluralità di beni, ricevuti da un settore o da un gruppo di dipendenti, qualora non sia possibile determinare il valore di quanto percepito individualmente, si procederà all’imputazione individuale sulla base del valore complessivo dei beni o delle utilità ricevute diviso per il numero dei beneficiari.
Regali, compensi e altre utilità. 1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità e non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato. 4. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti pubblici senza la previa autorizzazione del Comune, così come disciplinato dall’art.53 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001. 6. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, i Responsabili dei servizi vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.
Regali, compensi e altre utilità. 0.Xx dipendente si attiene alle disposizioni dell’art. 4 del DPR n. 62/2013 in materia di regali, compensi o altre utilità.
Regali, compensi e altre utilità del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 - "Regali, compensi e altre utilità"

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  • LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento. 2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo. 3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave. 4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave; 5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale. 6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13. 7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine. 8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro. Sezione II “Responsabilità Civile”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mediante l’apposito applicativo, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite il Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato ed allegando tutta la documentazione in suo possesso. Sezione III “Infortuni”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mediante l’apposito programma, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dall’infortunio, allegando sempre la documentazione indicata al secondo comma del presente articolo. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.