Regime del risparmio amministrato. Il contribuente ha facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%, su ciascuna plusvalenza realizzata, a condizione che le azioni possedute siano affidate in custodia o in amministrazione presso un Intermediario Autorizzato. L’opzione è esercitata dal contribuente con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell’incarico e dell’apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta, ha effetto per tutto il periodo di imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo. Le minusvalenze realizzate sono deducibili, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dello stesso tipo realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo di imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. L’imposta sostitutiva è versata direttamente dall’intermediario che interviene nella transazione, che ne trattiene l’importo su ciascun reddito realizzato o ne riceve provvista dal contribuente, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la medesima imposta è stata applicata. Il contribuente non è conseguentemente tenuto a includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi. Qualora il rapporto di custodia o di amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate dal contribuente nell’ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato al medesimo contribuente, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi dello stesso, ma non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello in cui le minusvalenze sono state realizzate, sempreché le minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi del contribuente.
Regime del risparmio amministrato. (Articolo 6 del Decreto legislativo n. 461/97). Nel caso in cui un soggetto opti per questo regime, la CGT viene calcolata e versata per ciascuna plusvalenza realizzata su ogni vendita nel momento in cui l'intermediario detiene in custodia o in deposito le Azioni. Nel caso in cui da una vendita emerga una minusvalenza, essa può essere compensata, nell'ambito del contratto con lo stesso intermediario, con i capital gains realizzati nelle operazioni successive concluse nel corso dello stesso periodo d’imposta o nei periodi d’imposta successivi, fino al quarto. In caso di cessazione del contratto per la gestione in risparmio amministrato, le minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro contratto di gestione in risparmio amministrato concluso tra le stesse parti, in qualsiasi periodo d’imposta successivo fino al quarto, ovvero possono essere compensate facendo ricorso al regime della dichiarazione, entro gli stessi limiti. Il titolare delle Azioni non è tenuto ad indicare i capital gains nella propria dichiarazione annuale dei redditi.
Regime del risparmio amministrato articolo 6, Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461