Regime fiscale in Italia Clausole campione

Regime fiscale in Italia. Quanto segue, non ha carattere esaustivo e può essere superato dalle evoluzioni della normativa. Il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e in generale gli aventi diritto sono, in ogni caso, tenuti ad interpellare i loro consulenti in merito al proprio regime fiscale derivante dalla sottoscrizione del Contratto. - Imposta sul Premio e Versamenti aggiuntivi: I Premi versati a seguito della stipula Xxxxxxx sono esenti da imposta sulle assicurazioni. I Premi pagati non godono di nessun beneficio fiscale, non essendo né detraibili né deducibili. - Tassazione in caso di riscatto: Se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei Premi pagati. Tale differenza va determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. - Tassazione in caso di decesso dell’assicurato: Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n. 190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è persona fisica, in caso di morte dell’Assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione Si precisa che la Compagnia non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e Premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. - Monitoraggio fiscale: Poiché non è possibile definire una regola generale che tenga conto delle differenti situazioni specifiche, la Compagnia consiglia la consultazione del proprio consulente fiscale di fiducia al fine di valutare i propri obblighi dichiar...
Regime fiscale in Italia. Si vedano le pagine da S-1 a S-9 del Supplemento No. 4 al Prospetto di Base, qui incorporate mediante riferimento.
Regime fiscale in Italia. Fatto salvo quanto di seguito indicato, si veda la discussione del trattamento delle imposte sul reddito italiane delle obbligazioni così come descritto alla voce “Italia” alle pagine da 112 a 116 del Prospetto di Base, qui incorporato mediante riferimento.
Regime fiscale in Italia. Si vedano le pagine da S-1 a S-8 del Supplemento al Prospetto n. 6 e pagina S-2 del Supplemento al Prospetto n. 9, qui incorporate mediante riferimento.
Regime fiscale in Italia. Si vedano le pagine da S-1 a S-8 del Supplemento No. 6 al Prospetto di Base, qui incorporate mediante riferimento. Inoltre, la sezione di testo riportata al titolo “Monitoraggio delle Obbligazioni Fiscali” a pagina S-8 del Supplemento n. 6 del Prospetto di Base deve intendersi eliminata e integralmente sostituita da quanto segue: Conformemente al Decreto Legge della Repubblica Italiana del 28 giugno 1990, n. 167, convertito in Legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificata (il “Decreto n. 167”), le persone fisiche, le associazioni non profit e le istituzioni non commerciali residenti in Italia che alla fine dell’anno fiscale abbiano effettuato investimenti all’estero o siano detentori di attività finanziarie estere (incluse le Obbligazioni possedute all’estero e /o le Obbligazioni emesse da un Emittente residente non-italiano) devono, in specifiche circostanze, fornire informazioni rispetto ai suddetti investimenti o attività, nonché divulgare i relativi trasferimenti da o verso l’estero, o verificatisi integralmente all’estero, all’autorità fiscale Italiana nella loro dichiarazione dei redditi (o, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non sia dovuta, sulla base di adeguata documentazione da depositare entro lo stesso periodo previsto per la dichiarazione dei redditi). Tale obbligo non sussiste (i) nel caso in cui il valore totale degli investimenti esteri o delle attività finanziarie estere, alla fine dell’anno fiscale, e il valore totale dei connessi trasferimenti da o verso l’estero, o verificatisi integralmente all’estero durante l’anno fiscale rilevante, non ecceda Euro 15.000, così come (ii) nel caso in cui le attività finanziarie siano conferite in amministratore o gestione a banche italiane, SIM, società fiduciarie o altri intermediari professionali, indicati all’Articolo 1 del Decreto n. 167, o nel caso in cui uno di tali intermediari intervenga, anche come una controparte, nel trasferimento, a condizione che l’utile derivante da tali attività finanziarie sia raccolto tramite l’intervento del suddetto intermediario.