Monitoraggio fiscale Clausole campione

Monitoraggio fiscale. Ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificata, le persone fisiche residenti in Italia che, alla fine dell’esercizio fiscale, detengono investimenti all’estero o hanno attività finanziarie all’estero devono, in certe circostanze, comunicare gli stessi e le operazioni correlate alle autorità fiscali italiane nella loro dichiarazione dei redditi (o, qualora non sia dovuta alcuna dichiarazione dei redditi, in un formulario appropriato che deve essere presentato entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi). La Legge n. 97/2013 ha modificato i requisiti di cui sopra; più precisamente, la nuova legge non prevede la soglia di EUR 10.000 (precedentemente in vigore) per l’obbligo di comunicazione; pertanto, un investimento detenuto all’estero, anche se inferiore alla soglia, deve essere comunicato nella sezione del monitoraggio finanziario della dichiarazione dei redditi. Inoltre, la nuova legge non fa più riferimento a investimenti “detenuti al 31 dicembre”, ma semplicemente a “investimenti detenuti nel corso dell’esercizio fiscale”; pertanto, gli obblighi di comunicazione esistono anche in caso di totale disinvestimento di attività estere. L’unica eccezione a questa nuova regola riguarda i conti bancari tenuti all’estero qualora il valore massimo raggiunto nell’esercizio fiscale sia inferiore a EUR 10.000. Da ultimo, la Legge n. 97/2013 ha abrogato gli obblighi di comunicazione con riferimento ai trasferimenti di denaro e di strumenti finanziari.
Monitoraggio fiscale. La Compagnia consiglia la consultazione di un consulente fiscale per l’analisi degli aspetti fiscali connessi alla polizza e agli obblighi o alle tipologie di esonero della compilazione del quadro RW.
Monitoraggio fiscale. La Compagnia ha optato per operare come sostituto d’imposta sui redditi di capitale di fonte assicurativa e per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Monitoraggio fiscale. L’investitore-contraente ha l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il valore del contratto, qualora esso sia superiore ad Euro 10 000 nonché l’ammontare dei trasferimenti da e verso l’estero (se il loro ammontare complessivo sia superiore ad Euro 10 000) che nel corso dell’anno hanno interessato il contratto, anche se al termine del periodo d’imposta il contratto si è estinto. Negli anni seguenti successivi al predetto periodo d’imposta, se il contratto è ancora in corso, il predetto obbligo continua a sussistere, anche se nel corso dell’anno non sono intervenute nuove movimentazioni. Di contro, tali obblighi di informazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono qualora il contratto sia concluso per il tramite di intermediari finanziari italiani, a condizione che i redditi derivanti dal contratto siano riscossi attraverso l’intervento di uno di detti intermediari.
Monitoraggio fiscale. Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate in data 8 agosto 2014 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 8 agosto 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari. In particolare, sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, anche i professionisti. Gli stessi sono obbligati, su richiesta dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza, a fornire le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u) e dall’allegato tecnico del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate. Le richieste di cui sopra nei confronti dei professionisti sono effettuate utilizzando i poteri di cui all’articolo 32, comma 1, n. 8-bis), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, secondo le modalità tecniche indicate al punto 6. Le risposte hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di PEC, in conformità delle disposizioni di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al d.m. 2 novembre 2005. Al riguardo, è stato chiarito che i notai, come gli altri professionisti, non hanno l’obbligo di comunicare preventivamente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’agenzia delle entrate (Ris. Agenzia Entrate 14 ottobre 2014, n. 88/E; LOMBARDO-XXXXXXXXXX-NASTRI, Per i notai nessun obbligo di comunicazione della PEC all’Agenzia delle entrate, in CNN Notizie del 2 ot...
Monitoraggio fiscale. Ai sensi del Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, così modificato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti ad essi equiparati, residenti in Italia che, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, debbono, a certe condizioni,. indicare in dichiarazione dei redditi la consistenza di tali attività nel periodo d’imposta di riferimento, senza limite di importo. Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sul monitoraggio le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, coloro che, seppur non titolari delle attività detenute all’estero, ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. I soggetti su indicati sono tenuti agli obblighi dichiarativi non soltanto nel caso di possesso diretto, ma anche nel caso in cui tali attività siano possedute per il tramite di interposta persona.
Monitoraggio fiscale. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge n. 167 del 28 giugno 1990 convertito con modificazioni dalla Legge n. 227 del 4 agosto 1990, come successivamente modificato ed integrato, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e enti similari che non svolgono attività commerciale sono tenuti ad indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, per ragioni di monitoraggio fiscale, l’ammontare delle Obbligazioni detenute all’estero nel corso del periodo d’imposta. Il monitoraggio fiscale si applica anche qualora i soggetti di cui sopra siano i titolari effettivi degli strumenti finanziari pur non detenendoli direttamente. Gli obblighi derivanti dal monitoraggio fiscale di cui sopra non si applicano con riferimento (i) alle Obbligazioni depositate presso Intermediarifinanziari, (ii) ai contratticomunque conclusitramite il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e i redditi percepiti in relazione alle Obbligazioni siano stati sottoposti ad imposizione dallo stesso intermediario, o (iii) qualora gli investimenti stranieri siano esclusivamente composti da depositi e/x xxxxx bancari dal complessivo valore non ec cedente Euro 15.000 nel corso del periodo d’imposta.

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  • Monitoraggio Il Fornitore si impegna a fornire alla Xx.Xx.Xx. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed evasi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti secondo le modalità di seguito indicate. I flussi dovranno essere inviati con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza. Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi: - lotto di riferimento - Codice Amministrazione contraente (riferimento alla codifica ministeriale) - codice prodotto; - data e quantitativo del dispositivo consegnato; - data e quantitativo eventuale apparecchiature consegnate a noleggio - numero e data dell’ordinativo di fornitura; - valore economico; - ogni altro eventuale dato utile a Xx.Xx.Xx. per svolgere l’attività di monitoraggio; Il file conterrà un numero di record pari alle tipologie di prodotti ordinati. Ogni file trimestrale dovrà essere nominato con la seguente regola: anno_trimestre_prodotto (esempio file del 4° trimestre del 2018 relativo al prodotto XXX assume come nome file: 2018_04_XXX).

  • Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Net4market, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In seduta riservata, il giorno e all’ora indicati nel bando, il Seggio di Gara, costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, procederà a: a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; b) verificare che tutti i concorrenti abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio (in base alle attestazioni di sopralluogo rilasciate dal personale addetto di questa Stazione Appaltante); c) scaricare la Documentazione amministrativa verificandone la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; d) a scaricare e verificare le “OFFERTE ECONOMICHE” dei concorrenti ammessi o ammessi con riserva; e) alla formulazione della graduatoria finale; f) (in caso di numero di offerte ammesse pari o superiore a 5) ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 2 /2 bis, del D. Lgs. 50/2016; in questo caso il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19; g) a redigere apposito verbale che verrà inviato ai concorrenti, tramite PEC. La comunicazione è valida agli effetti di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente Nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 102/2012, si procederà: a) alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica; b) in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta migliorativa, si procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: