Regresso. Qualora il locatore dovesse essere chiamato da terzi a rispondere della garanzia prestata per un sinistro e vi sia responsabilità solidale, esso può agire contro il locatario in via di regresso per quanto concerne la totalità delle rivendicazioni, nella misura in cui ad esso non sia imputabile una comprovabile colpa grave personale.
Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto.
2. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per impe- gnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il paga- mento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunica- zione delle spese.
3. Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre un’azione in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 5 per cento dell’importo scoperto o ammontano a 22 500 EUR o a 35 000 CHF; l’importo inferiore è determinante. Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese.
2. Se vuole alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente o giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, l’assicuratore deve ottenere il consenso del riassicuratore.
Regresso. Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Regresso. 8.1 Il Rivenditore, il quale abbia consegnato al consumatore un bene che presenti un difetto di conformità, imputabile ad un’azione o ad un’omissione del Fornitore, ed abbia ottemperato alla richiesta con cui il consumatore abbia esercitato uno dei rimedi previsti dall’art. 130 del D.Lgs.vo del 6/9/2005 n. 206, alla cui attuazione il Rivenditore sia tenuto per legge, può, entro un anno dal momento in cui abbia completato l’esecuzione delle prestazioni che su di lui incombono in seguito alla richiesta del consumatore, agire in rivalsa contro il Fornitore, al fine di essere tenuto indenne delle spese e dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta del consumatore.
8.2 Il Fornitore, nel caso in cui cessi la produzione di un prodotto, deve mantenere scorte sufficienti a garantire la sostituzione o la riparazione, o comunque garantire la disponibilità di quanto necessario per almeno 26 mesi dalla data di uscita dalla produzione.
8.3 La presente clausola rimane operante anche in caso di cessazione degli effetti del contratto per scioglimento.
Regresso. Possiamo esigere da voi o da altri assicurati il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate quando
3.1 ci sono dei motivi legali o contrattuali;
3.2 dobbiamo versare prestazioni dopo che sia spirata l’assicurazione. A prescindere da disposizioni contrattuali divergenti, il contrat- to di assicurazione presente non garantisce nessuna copertura assicurativa o altre prestazioni dell’assicuratore per quanto o finché delle sanzioni legali economiche, commerciali o finan- ziarie si oppongono.
Regresso a) La controparte contrattuale deve rimborsare alla Compagnia gli importi che essa deve pagare, comprese le spese (ad es. di avvocato, di giudizio, di xxxxxxx), salvo ulteriori pretese d'indennizzo. Sugli importi pagati dalla Compagnia, a partire dalla data dell'addebito fino al rimborso, è addebitato un interesse del 5% annuo.
b) In caso di consorzi i membri del consorzio rispondono in modo solida- le.
Regresso. 23.1 Helsana eroga le prestazioni a condizione che la persona assicurata le ceda i propri diritti nei confronti dei terzi tenuti a prestazione fino a concorrenza delle prestazioni corrisposte da Helsana. La persona assicurata si impegna a collaborare e a non intraprendere nulla che possa ostacolare l’esercizio di un eventuale diritto di regresso nei confronti di terzi.
23.2 Se, senza il consenso di Helsana, le persone assicurate prendono accordi con terzi tenuti a prestazioni in base ai quali esse rinunciano, parzialmente o totalmente, a prestazioni assicurative o di risarcimento danni, il diritto alle prestazioni nei confronti di Helsana decade.
Regresso. 24 Compensazione 25 Costituzione in pegno e cessione 26 Tariffe delle fornitrici e dei fornitori di prestazioni 27 Accordi sull’onorario 28 Comunicazioni 29 Consulenza individuale in ambito della salute
Regresso. Se, a norma di legge, non possono essere opposte alle parti lese le disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) che limitano o annullano la copertura, a xxxxx.xxxxxx spetta il diritto di regresso contro la persona assicurata nella misura in cui essa sarebbe autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.