Regresso Clausole campione

Regresso. Qualora il locatore dovesse essere chiamato da terzi a rispondere della garanzia prestata per un sinistro e vi sia responsabilità solidale, esso può agire contro il locatario in via di regresso per quanto concerne la totalità delle rivendicazioni, nella misura in cui ad esso non sia imputabile una comprovabile colpa grave personale.
Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese.
Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto.
Regresso. Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Regresso. Possiamo esigere da voi o da altri assicurati il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate quando
Regresso. 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di introdurre un’azione in giustizia o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero in totale il 5 per cento dell’importo scoperto o ammontano a 22 500 EUR o a 35 000 CHF; l’importo inferiore è determinante. Il riassicuratore partecipa, in proporzione della sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per condurre un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore sia obbligato, conformemente alla polizza che ha emesso, ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il pagamento è effettuato nei 30 giorni lavorativi che seguono la data di comunicazione delle spese.
Regresso. 8.1 Il Rivenditore, il quale abbia consegnato al consumatore un bene che presenti un difetto di conformità, imputabile ad un’azione o ad un’omissione del Fornitore, ed abbia ottemperato alla richiesta con cui il consumatore abbia esercitato uno dei rimedi previsti dall’art. 130 del D.Lgs.vo del 6/9/2005 n. 206, alla cui attuazione il Rivenditore sia tenuto per legge, può, entro un anno dal momento in cui abbia completato l’esecuzione delle prestazioni che su di lui incombono in seguito alla richiesta del consumatore, agire in rivalsa contro il Fornitore, al fine di essere tenuto indenne delle spese e dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta del consumatore.
Regresso. Se GBM venisse chiamata a rispondere del danno subito da parte di un terzo e vi è responsabilità solidale, essa ha il diritto di regresso nei confronti del cliente per tutti i costi che ha dovuto sostenere, a meno che non vi sia la prova di una colpa grave personale di GBM.
Regresso. Fino all’importo delle sue prestazioni, comprese le spese di avvocato e giudiziarie da essa pagate, la Compa- gnia ha il diritto di regresso verso il contraente e la persona assicurata nella misura in cui il presente contratto, la legislazione sulla circolazione stradale o la legge federale sul contratto di assicurazione l’autorizzano a rifiutare o a ridurre le sue prestazioni. Questa regola è applicabile in caso d’inosservanza delle disposizioni contrattuali in caso di: – uso abusivo del veicolo di sostituzione (art. 3 cpv. 3 CGA); – uso contemporaneo su strade aperte alla circolazione pubblica dei due veicoli assicurati con targhe trasferibili (art. 12 cpv. 2 CGA); – restrizioni all’estensione della copertura (art. 24 cifre 5–8 CGA); – infrazione agli obblighi contrattuali in occasione di sinistro (art. 13 CGA); – sinistro causato per colpa grave. La Compagnia ha pure il diritto di regresso verso il contraente e la persona assicurata quando, sulla base della carta d’assicurazione internazio- nale («carta verde») o, in sua vece, di una convenzione internazionale o delle leggi straniere sulle assicurazioni obbligatorie, dopo la cessazione dell’assicurazione essa deve ancora versare delle indennità.
Regresso a) La controparte contrattuale deve rimborsare alla Compagnia gli importi che essa deve pagare, comprese le spese (ad es. di avvocato, di giudizio, di xxxxxxx), salvo ulteriori pretese d'indennizzo. Sugli importi pagati dalla Compagnia, a partire dalla data dell'addebito fino al rimborso, è addebitato un interesse del 5% annuo.