Requisiti degli esponenti aziendali Clausole campione

Requisiti degli esponenti aziendali. Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell’art. 13 del TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze. Ai fini della comprova dei requisiti, la società invia alla Banca d’Italia copia del verbale della riunione dell’organo con funzione di supervisione strategica nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Per la procedura di verifica si rinvia al Titolo IV, Capitolo II.
Requisiti degli esponenti aziendali. Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell’art. 13 del TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze. Ai fini della comprova dei requisiti, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia la documentazione indicata nel Titolo IV, Capitolo II. La Banca d’Italia valuta l’idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell’intermediario e a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza. A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la loro situazione finanziaria, nonché l’esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell’intermediario. Il requisito è richiesto ai soci fondatori della SICAV e della SICAF. La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell’intermediario. La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere. La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell’intermediario. La Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla SICAV o SICAF. A tal fine, la Banca d’Italia tiene conto sia dell’articolazione del gruppo sia dell’idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all’estero siano di ostacolo all'applicazione dei controlli. A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, i soci fondatori si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.
Requisiti degli esponenti aziendali. 1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
Requisiti degli esponenti aziendali. 1. Ai sensi dell’articolo 13, lettera g) e h) della LISF, coloro che vengono indicati nella domanda di autorizzazione quali ESPONENTI AZIENDALI della SOCIETÀ FINANZIARIA costituenda devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza specificati alla Parte IV, Titolo II del presente Regolamento.
Requisiti degli esponenti aziendali. L’idoneità dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo (l’“Esponente Aziendale”) assume particolare rilevanza ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento (cfr. art. 13 TUF). L’idoneità dell’Esponente Aziendale è misurata in termini di: