REQUISITI DEI FIDEIUSSORI Clausole campione

REQUISITI DEI FIDEIUSSORI. Le cauzioni sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n° 385 o da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. (cfr. anche art. 127 Regolamento DPR 207/2010).
REQUISITI DEI FIDEIUSSORI. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ss. mm. e le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Si applica quanto disposto dall’art.127 del D.P.R. 207/2010 ss. mm.
REQUISITI DEI FIDEIUSSORI. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
REQUISITI DEI FIDEIUSSORI. Le garanzie devono essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 o da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/2004. Le garanzie bancarie di cui all’art. 113 del Codice possono altresì essere prestate da Società di intermediazione finanziaria , iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993.
REQUISITI DEI FIDEIUSSORI. Art. 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione
REQUISITI DEI FIDEIUSSORI. Le garanzie bancarie devono essere prestate da istituti di credito o da banche di interesse nazionale accreditati all'esercizio dell'attività ed in possesso dei coefficienti di solvibilità determinati dalle rispettive autorità di vigilanza, nonché da Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L. 01/11/1993 n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica La fideiussione deve essere valida anche in caso di fallimento o concordato preventivo dell’Impresa. Requisiti di concorrenti riuniti - In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 13 della legge 109, le garanzie fideiussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui all’art. 13, comma 2, della legge 109, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 109.
REQUISITI DEI FIDEIUSSORI. Articolo 13 VERIFICA DI CONFORMITA’
REQUISITI DEI FIDEIUSSORI. 1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati .

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