Requisiti di ammissione al Bando Clausole campione

Requisiti di ammissione al Bando. Per partecipare alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento dell’invio della candidatura:
Requisiti di ammissione al Bando. Per partecipare alla selezione per l’assegnazione di un contributo per mobilità - Essere iscritto, al momento della candidatura, a Sapienza Università di Roma, per l’a.a. 2020/2021 ad un corso di: ● laurea; ● laurea magistrale e ciclo unico; ● dottorato di ricerca; - Lo studente dovrà provvedere al rinnovo dell'iscrizione a Sapienza per l’a.a. 2021/2022 entro le scadenze fissate dall’Ateneo (consulta la pagina xxxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx sezione “Tasse universitarie”), fatta eccezione per i laureandi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento degli studi - Non essere residente nel paese in cui si intende svolgere la mobilità E+ICM. - Possedere un'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta dalla sede ospitante presso la quale si seguiranno i corsi o si svolgerà la ricerca e come indicato nei siti delle sedi a bando. E+ICM considera di fondamentale importanza il possesso dei requisiti linguistici per lo svolgimento di una mobilità di qualità. A tale scopo, lo studente dovrà certificare il possesso del livello di conoscenza della lingua richiesto dalla sede di destinazione controllando sul sito della stessa le informazioni o adempimenti in merito ai requisiti linguistici richiesti (e.g. possesso di idonea certificazione con soglia minima di punteggio, etc.). In mancanza di una specifica disposizione da parte dell’università o della sede di interesse, lo studente dovrà certificare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese al momento dell’invio dalla domanda di candidatura del presente bando. Lo studente è comunque responsabile del raggiungimento del requisito linguistico richiesto dalla sede ospitante. - Non essere titolari di altro contributo comunitario per il periodo di permanenza all’estero rispetto al contributo previsto dal presente bando né di borse erogate da Sapienza che si sovrappongano, anche parzialmente, al periodo di mobilità E+ICM (ad esclusione delle borse di dottorato, che sono, invece, cumulabili, con le borse E+ICM). - Non aver già fruito di una borsa di mobilità Erasmus+ o di altra borsa di mobilità, che, sommata a quella prevista dal bando, raggiunga il periodo massimo consentito pari a 12 mesi per ciclo di studi (24 mesi per corsi di studio a ciclo unico) 2.
Requisiti di ammissione al Bando. Per partecipare alla selezione per l’assegnazione di una borsa per tirocinio all’estero, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla consegna della candidatura:

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  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: