Responsabile Unico dell’Accordo. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale Responsabile Unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Dirigente pro tempore dell’ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata. 2. Il RUA, ove necessario per il tramite delle Autorità di Gestione competenti su ciascun fondo, provvede a: a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori; b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere le azioni funzionali all’attivazione delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; d) garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativo; e) porre in essere tutte le azioni atte a garantire il coordinamento del soggetto capofila e dei Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informatici; f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo leprocedure previste; g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori; h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
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Responsabile Unico dell’Accordo. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione sullattuazione del presente Accordo la RegioneProvincia autonoma di Trento, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale Responsabile Unico dell’attuazione dell’Accordo responsabile unico dellattuazione dellAccordo (RUA) il Dirigente pro tempore dell’ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR BasilicataDirigentx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx della P.A.T. dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
2. Il RUA, ove necessario per Al RUA viene conferito specificatamente il tramite delle Autorità di Gestione competenti su ciascun fondo, provvede acompito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere attivando le azioni funzionali all’attivazione delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) garantire il monitoraggio dello monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativodell'Accordo;
e) porre in essere tutte le azioni atte a garantire coordinare il coordinamento del soggetto capofila e dei ed i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto nellatto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione nellimmissione dei dati per l’attuazione lattuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informaticinel SGP;
f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo leprocedure la procedure previste;
g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
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Responsabile Unico dell’Accordo. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale Responsabile Unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Dirigente pro tempore dell’ufficio Autorità dell’Unità Organizzativa “Interventi di Gestione sviluppo dei Programmi Operativi FESR Basilicataterritori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome” di Regione Lombardia, Architetto Xxxxxx Xxxxxxx.
2. Il RUA, ove necessario per Al RUA viene conferito specificatamente il tramite delle Autorità di Gestione competenti su ciascun fondo, provvede acompito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere attivando le azioni funzionali all’attivazione delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) garantire il monitoraggio dello monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativodell'Accordo;
e) porre in essere tutte le azioni atte a garantire coordinare il coordinamento del soggetto capofila e dei ed i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informaticiinterventi;
f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo leprocedure le procedure previste;
g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
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Responsabile Unico dell’Accordo. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale Responsabile Unico responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Dirigente pro tempore dell’ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR BasilicataDirettore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. Il RUA, ove necessario per Al RUA viene conferito specificatamente il tramite delle Autorità di Gestione competenti su ciascun fondo, provvede acompito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere attivando le azioni funzionali all’attivazione delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) garantire il monitoraggio dello monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativodell'Accordo;
e) porre in essere tutte le azioni atte a garantire coordinare il coordinamento del soggetto capofila e dei ed i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informaticinel SGP;
f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo leprocedure le procedure previste;
g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Responsabile Unico dell’Accordo. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale Responsabile Unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Dirigente pro tempore dell’ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR BasilicataDirettore del Dipartimento Presidenza, Dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. Il RUA, ove necessario per Al RUA viene conferito specificatamente il tramite delle Autorità di Gestione competenti su ciascun fondo, provvede acompito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere attivando le azioni funzionali all’attivazione delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) garantire il monitoraggio dello monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativodell'Accordo;
e) porre in essere tutte le azioni atte a garantire coordinare il coordinamento del soggetto capofila e dei ed i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informaticiinterventi;
f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo leprocedure le procedure previste;
g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Responsabile Unico dell’Accordo. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale Responsabile Unico responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Dirigente pro pro-tempore dell’ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata.dell’Area “Monitoraggio dell’attuazione della programmazione regionale unitaria”;
2. Il RUAPer l’espletamento dei propri compiti, ove necessario per il tramite RUA si avvale del personale regionale e dell’assistenza tecnica dedicati allo svolgimento delle Autorità funzioni di Gestione competenti su ciascun fondo, provvede acompetenza.
3. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere attivando le azioni funzionali all’attivazione delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) garantire il monitoraggio dello monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativodell'Accordo;
e) porre in essere tutte le azioni atte a garantire coordinare il coordinamento del soggetto capofila e dei ed i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informaticiinterventi;
f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo leprocedure le procedure previste;
g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Responsabile Unico dell’Accordo. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la RegioneProvincia autonoma di Trento, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale Responsabile Unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Dirigente pro tempore dell’ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicatadel Servizio Europa.
2. Il RUA, ove necessario per Al RUA viene conferito specificatamente il tramite delle Autorità di Gestione competenti su ciascun fondo, provvede acompito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere attivando le azioni funzionali all’attivazione delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) garantire il monitoraggio dello monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativodell'Accordo;
e) porre in essere tutte le azioni atte a garantire coordinare il coordinamento del soggetto capofila e dei ed i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e 9/2015e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informaticiinterventi;
f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo leprocedure la procedure previste;
g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro (Apq)
Responsabile Unico dell’Accordo. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale Responsabile Unico responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Dirigente pro pro-tempore dell’ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicatadell’Area “Monitoraggio dell’attuazione della programmazione regionale unitaria”.
2. Il RUAPer l’espletamento dei propri compiti, ove necessario per il tramite RUA si avvale del personale regionale e dell’assistenza tecnica dedicati allo svolgimento delle Autorità funzioni di Gestione competenti su ciascun fondo, provvede acompetenza.
3. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b) coordinare garantire il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere raccordo tra i soggetti attuatori, le azioni funzionali all’attivazione Direzioni regionali e gli uffici delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazioneAmministrazioni centrali interessate all’attuazione dell’accordo;
c) sovrintendere alla gestione e attuazione dell’Accordo in conformità ai principi di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria assicurando una efficace gestione delle risorse;
d) promuovere, in via autonoma o ovvero su richiesta dei RUPA, degli RLI o dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
de) garantire il monitoraggio dello monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativodell'Accordo;
ef) porre in essere tutte le azioni atte a garantire coordinare il coordinamento del soggetto capofila e dei capofila, i RUPA ed i Responsabili dei singoli interventi interventi, e assistere i RLI, nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informatici;
f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento9/2015, secondo leprocedure previstecome modificata dalla delibera CIPE 80/2017;
g) garantire il monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi coordinando le Direzioni regionali competenti e vigilando, anche con il supporto dell’assistenza tecnica, sul corretto inserimento dei dati nel Sistema Informativo e sulle scadenze temporali fissate;
h) vigilare sulla regolare alimentazione del Sistema di monitoraggio da parte di RLI e validare i dati da inviare alla BDU - Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE;
i) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
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Responsabile Unico dell’Accordo. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale Responsabile Unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Dirigente pro tempore dell’ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicatadella Sezione Programmazione Unitaria, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
2. Il RUA, ove necessario per Al RUA viene conferito specificatamente il tramite delle Autorità di Gestione competenti su ciascun fondo, provvede acompito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittoriSottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere attivando le azioni funzionali all’attivazione delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) garantire il monitoraggio dello monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativodell'Accordo;
e) porre in essere tutte le azioni atte a garantire coordinare il coordinamento del soggetto capofila e dei ed i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informaticinel SGP;
f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo leprocedure la procedure previste;
g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittoriSottoscrittori;
h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Responsabile Unico dell’Accordo. 1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo Accordo, la Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua individua, quale Responsabile Unico responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) ), il Dirigente pro tempore dell’ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR BasilicataCoordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Presidenza della Regione.
2. Il RUA, ove necessario per Al RUA viene conferito specificatamente il tramite delle Autorità di Gestione competenti su ciascun fondo, provvede acompito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto ponendo in essere Accordo, attivando le azioni funzionali all’attivazione delle risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) garantire il monitoraggio dello monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo in modo continuativodell’Accordo;
e) porre in essere tutte le azioni atte a garantire il coordinamento del soggetto capofila e dei Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi nei rispettivi applicativi informatici;
f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimentosistema SISPREG2014, secondo leprocedure le procedure previste, nonché di acquisire elementi informativi, da parte della Struttura regionale competente, che certifichino l’avvenuto rispetto dei medesimi adempimenti anche per gli interventi da monitorare nel sistema SIAN;
gf) individuare ritardi e inadempienze inadempienze, assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza l’inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
hg) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
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Samples: Accordo Di Programma Quadro