Responsabilità civile personale. La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati dall’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.
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