Common use of Responsabilità del Concessionario Clause in Contracts

Responsabilità del Concessionario. 17.1 Il concessionario è responsabile verso il Comune per quanto riguarda il buon andamento del servizio e verso terzi per i danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso. A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di essere titolare di apposita ed idonea polizza assicurativa. 17.2 Lo stesso dovrà possedere tutti i requisiti previsti nel presente capitolato e negli atti di gara e dovrà presentare la documentazione prevista nei termini indicati. 17.3 Il concessionario resta responsabile nei confronti del Comune dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e si obbliga a tenerlo indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in relazione o dipendenza dell’espletamento del servizio. Eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o derivanti dal servizio gravano esclusivamente sull’aggiudicatario. A tale riguardo l'esecutore del contratto deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, la seguente copertura assicurativa: 1) Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo RCT per sinistro pari ad almeno € 1.500.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno € 1.000.000,00. Tale polizza assicurativa dovrà essere estesa a: a) danni causati al Comune concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori; b) danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione; c) danni derivanti da impianti, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Il contratto assicurativo dovrà avere durata minima di tre anni e prevedere il rinnovo fino al termine della concessione, se rinnovata. Le polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, in copia, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione. 17.4 Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall'arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative, contabili e fiscali idonee ad evitare l'insorgere di danni a terzi, al Comune, a persone e/o a cose, a dipendenti e collaboratori, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione o comunque in dipendenza e/o connessione con le stesse, restando, comunque, l’unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto sopra.

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Samples: Concession Agreement

Responsabilità del Concessionario. 17.1 Il concessionario è responsabile verso Concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale delle attività affidate con la presente concessione, liberando a pari titolo il Comune per quanto riguarda il buon andamento ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del servizio presente Capitolato Speciale – Disciplinare, della determinazione dirigenziale di concessione, di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e verso terzi per i civilmente, dei danni provocati a alle persone o alle cose durante lo svolgimento dello stessoo agli animali comunque provocati nell'esecuzione dell’attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di terzi a carico del Comune, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. A garanzia È a carico del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite. E’ espressamente fatto divieto al Concessionario (e ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell’oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell’aggiudicazione della concessione. Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di tale responsabilità, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di essere titolare di apposita ed idonea polizza assicurativa. 17.2 Lo stesso dovrà possedere tutti i requisiti previsti nel presente capitolato e negli atti di gara e dovrà presentare la documentazione prevista nei termini indicati. 17.3 Il concessionario resta responsabile nei confronti quello del Comune dell’esatto adempimento e di tutti gli obblighi contrattuali e si obbliga a tenerlo indenne terzi presenti nei luoghi oggetto della concessione, tenendo sollevato il Comune medesimo da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata responsabilità e conseguenza derivante da terzi infortuni avvenuti in relazione o dipendenza dell’espletamento del servizio. Eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o derivanti dal servizio gravano esclusivamente sull’aggiudicatario. A tale riguardo l'esecutore del contratto deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, la seguente copertura assicurativa: 1) Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo RCT per sinistro pari ad almeno € 1.500.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno € 1.000.000,00. Tale polizza assicurativa dovrà essere estesa a: a) danni causati al Comune concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori; b) danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione; c) danni derivanti da impianti, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento dell'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione delle attività, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo. Il contratto assicurativo dovrà avere durata minima La sorveglianza sul rispetto della concessione non diminuirà in nulla la responsabilità del Concessionario per tutto quanto attiene lo svolgimento dell’attività, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico dello stesso. Particolare richiamo viene esplicitato con il presente articolo, il successivo e quelli dedicati alla sicurezza, alla scrupolosa prevenzione, a cura del concessionario in quanto responsabile, dei rischi da danni da interferenze fra lavoratori delle diverse imprese e quelli del Comune e fra i lavoratori impegnati nelle attività di tre anni gestione, custodia e prevedere controllo della presente concessione ed i frequentatori. In quanto il rinnovo fino al termine concessionario della presente concessione, se rinnovata. Le polizze suddette dovranno mette in essere depositate da parte dell'aggiudicatariaper ultimo, in copianel parco, prima della stipula delle nuove attività, costanti, incidenti e pluriennali che andranno a sovrapporsi e comunque ad interferire con quelle già esistenti e con i già presenti frequentatori del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazioneparco. 17.4 Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall'arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative, contabili e fiscali idonee ad evitare l'insorgere di danni a terzi, al Comune, a persone e/o a cose, a dipendenti e collaboratori, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione o comunque in dipendenza e/o connessione con le stesse, restando, comunque, l’unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto sopra.

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Samples: Concessione Decennale

Responsabilità del Concessionario. 17.1 Il concessionario è responsabile verso il Comune Resta ad esclusivo carico del concessionario, per quanto riguarda il buon andamento del servizio e verso terzi per i danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso. A garanzia di tale la durata della concessione, ogni responsabilità, prima della firma del contrattodi qualsivoglia natura e specie, dovrà dimostrare di essere titolare di apposita ed idonea polizza assicurativa. 17.2 Lo stesso dovrà possedere tutti i requisiti previsti nel presente capitolato e negli atti di gara e dovrà presentare la documentazione prevista nei termini indicati. 17.3 Il concessionario resta responsabile nei confronti del Comune dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e si obbliga a tenerlo indenne da ogni pretesaper qualsiasi danno, azione molestia o ragione che possa essere avanzata evento pregiudizievole denunciato o lamentato da terzi in relazione o dipendenza dell’espletamento del servizio. Eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o derivanti dal servizio gravano esclusivamente sull’aggiudicatario. A tale riguardo l'esecutore del contratto deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, la seguente copertura assicurativa: 1) Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo RCT per sinistro pari ad almeno € 1.500.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno € 1.000.000,00. Tale polizza assicurativa dovrà essere estesa a: a) danni causati al Comune concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori; b) danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione; c) danni derivanti da impianti, attrezzature ed ogni bene necessario correlato allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Il contratto assicurativo dovrà avere concessionario è esclusivamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti funzionali, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone e alle cose, sia della Steat che di terzi, durante il periodo contrattuale, manlevando espressamente la Steat da ogni responsabilità ed onere e conseguenza pregiudizievole. A tal fine il concessionario si obbliga a tenere indenne Steat da qualsiasi pretesa a qualunque titolo avanzata da terzi. Il concessionario si impegna, quale unico soggetto responsabile, ad osservare tutte le normative concernenti stato giuridico, trattamento economico, obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per l’esecuzione della concessione. Altresì sarà cura del Concessionario verificare che medesimo comportamento responsabile venga adottato da eventuali subappaltatori nei confronti del proprio personale dipendente. Il Concessionario si impegna, pertanto, a manlevare la Steat da qualunque pretesa azionata dai dipendenti propri o dei propri subappaltatori. Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con diligenza gli autobus affidati ed ha altresì l’obbligo di usare ogni accortezza nell’applicazione delle pellicole. In caso di danneggiamento dell’autobus, il Concessionario sarà responsabile dei danni arrecati. A tale scopo, il concessionario si impegna a contrarre con primaria compagnia, per tutta la durata minima di tre anni e prevedere il rinnovo fino al termine della concessione, se rinnovata. Le polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, in copia, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione. 17.4 Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall'arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative, contabili e fiscali idonee ad evitare l'insorgere di idonea polizza assicurativa RCT/O per danni cagionati a terzi, al Comunecompreso Steat, con massimale unico per sinistro/anno sia per la sezione RCT che per quella RCO pari ad euro 2.500.000,00 con il limite di 2.500.000,00 per ogni singolo dipendente/addetto. In caso di ATI o Consorzio, il Mandatario o il Consorzio dovranno esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/O anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. Nel caso di subappalto, la copertura assicurativa del Concessionario dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/O del subappaltatore, ovvero sarà onere del subappaltatore stipulare, con primaria compagnia e per tutta la durata della concessione, idonea polizza assicurativa RCT/O per danni cagionati a persone eterzi, compreso Steat, con massimale unico per sinistro/o a cose, a dipendenti e collaboratori, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto anno sia per la sezione RCT che per quella RCO pari ad euro 2.500.000,00 con il limite di concessione o comunque in dipendenza e2.500.000,00 per ogni singolo dipendente/o connessione con le stesse, restando, comunque, l’unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto sopraaddetto.

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Samples: Concession Agreement

Responsabilità del Concessionario. 17.1 Il concessionario si impegna ad utilizzare i locali e/o gli spazi richiesti esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa autorizzata dall’Ateneo e a non cedere a terzi l'utilizzo di detti spazi. Il concessionario dovrà applicare l’ordinaria diligenza nell’uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione. L’eventuale annullamento, da parte del concessionario, della prenotazione degli spazi già concessi, va comunicata per iscritto al concedente con un preavviso di almeno 30 giorni e comporterà l’incameramento dell’importo versato a titolo di caparra confirmatoria per gli spazi concessi a titolo oneroso. Sempre in tali ipotesi, l’annullamento comunicato oltre tale termine comporterà l’addebito dell’intero importo richiesto per la concessione. Egualmente qualunque costo supplementare derivante dal mancato preavviso sarà addebitato al concessionario. Ogni servizio aggiuntivo necessario per l’organizzazione dell’evento, sarà esclusivamente a cura e spese del concessionario, che dovrà tenere informato l’Ateneo della tipologia dei servizi appaltati e delle ditte incaricate. In particolare, per il servizio di pulizia straordinaria il concessionario dovrà rivolgersi direttamente ai soggetti appaltatori del servizio presso il concedente. Il concessionario si impegna a consentire l’accesso alle ditte dallo stesso incaricate solo previa verifica della regolarità rispetto agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi vigenti. Il concessionario si impegna ad assicurare: il mantenimento delle zone di lavoro in condizioni ordinate e di salubrità; corrette e sicure condizioni di movimentazione delle persone e dei materiali; il controllo e la manutenzione di ogni attrezzatura/impianto immesso nei locali concessi per l’effettuazione dell’evento, le attrezzature/gli impianti immessi nei locali oggetto della concessione dovranno essere dotati di tutte le certificazioni richieste a norma di legge. In ogni caso, l’onere della valutazione del rischio ricade sul concessionario. Il concessionario è responsabile verso il Comune per quanto riguarda il buon andamento tenuto ad osservare le norme relative al rispetto e alla tutela e valorizzazione del servizio logo dell'Ateneo e verso terzi per i danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stessodell'immagine dell’Ateneo, nonché della corretta comunicazione dell'evento secondo le indicazioni fornite dal concedente. A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di essere titolare di apposita ed idonea polizza assicurativa. 17.2 Lo stesso dovrà possedere tutti i requisiti previsti nel presente capitolato e negli atti di gara e dovrà presentare la documentazione prevista nei termini indicati. 17.3 Il concessionario resta è ritenuto responsabile nei confronti del Comune dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e si obbliga a tenerlo indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in relazione o dipendenza dell’espletamento del servizio. Eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o derivanti dal servizio gravano esclusivamente sull’aggiudicatario. A tale riguardo l'esecutore del contratto deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, la seguente copertura assicurativa: 1) Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo RCT per sinistro pari ad almeno € 1.500.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno € 1.000.000,00. Tale polizza assicurativa dovrà essere estesa a: a) danni causati al Comune concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori; b) danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione; c) danni derivanti da impianti, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Il contratto assicurativo dovrà avere durata minima di tre anni e prevedere il rinnovo fino al termine della concessione, se rinnovata. Le polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, in copia, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione. 17.4 Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall'arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative, contabili e fiscali idonee ad evitare l'insorgere di degli eventuali danni a terzicose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo delle sale e manleva l'Ateneo da eventuali pretese di terzi al Comune, a persone e/o a cose, a dipendenti e collaboratori, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione o comunque in dipendenza e/o connessione con le stesse, restando, comunque, l’unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto soprariguardo.

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Samples: Linee Guida Per l'Utilizzo Temporaneo Di Spazi E Aule

Responsabilità del Concessionario. 17.1 1. Il concessionario è responsabile verso obbligato a garantire la complessiva gestione dell’impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando, con personale idoneo, l’apertura, la chiusura e la custodia, gli allestimenti e lo smontaggio di beni o attrezzature, quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria, il Comune controllo e la vigilanza sugli accessi e sull’utilizzo dell'impianto 2. Il concessionario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all’impianto, alle attrezzature e a terzi. 3. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per quanto riguarda il buon andamento del servizio la vigilanza e verso terzi per qualsiasi azione o intervento effettuato da proprio personale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. 4. Il concessionario dovrà rifondere all’Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all’impianto e alle attrezzature causati da terzi in dipendenza dall’uso dell’impianto stesso, nella misura che sarà stabilita dall’Ufficio Tecnico Comunale. 5. Il Concessionario solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a persone danni che venissero causati a terzi o a cose durante lo svolgimento dello stessodi terzi nel corso di tutte le attività ammesse. 6. Il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. 7. A garanzia delle obbligazioni di tale responsabilitàcui ai precedenti commi il Concessionario stipula adeguate polizze assicurative RCT/RCO, prima della firma del contrattofurto di beni mobili comunali eventualmente affidati, dovrà dimostrare di essere titolare di apposita ed idonea polizza assicurativa. 17.2 Lo stesso dovrà possedere tutti rischio incendio, con i requisiti massimali previsti nel presente capitolato e negli atti di gara e dovrà presentare la documentazione prevista nei termini indicati. 17.3 affidamento nonché una polizza fideiussoria per l’importo che sarà indicato dall’Amministrazione per l’intero periodo di durata della concessione. Il concessionario resta responsabile nei confronti del è tenuto a fornire per tempo al Comune dell’esatto adempimento copia quietanzata dei documenti comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di tutti gli obblighi contrattuali e si obbliga a tenerlo durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo il concessionario dalle responsabilità ad esso imputabili. Il Comune è quindi tenuto indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in relazione o dipendenza dell’espletamento del servizio. Eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative; inoltre le eventuali franchigie e/o derivanti dal servizio gravano esclusivamente sull’aggiudicatario. A tale riguardo l'esecutore del contratto deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, la seguente copertura assicurativa: 1) Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo RCT per sinistro pari ad almeno € 1.500.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno € 1.000.000,00. Tale polizza assicurativa dovrà scoperti non potranno in nessun caso essere estesa a: a) danni causati al Comune concedente e/o opposti ai suoi dipendenti o collaboratori; b) danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione; c) danni derivanti da impianti, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Il contratto assicurativo dovrà avere durata minima di tre anni e prevedere il rinnovo fino al termine della concessione, se rinnovata. Le polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, in copia, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione. 17.4 Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall'arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative, contabili e fiscali idonee ad evitare l'insorgere di danni a terzi, al Comune, a persone e/o a cose, a dipendenti e collaboratori, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione o comunque in dipendenza e/o connessione con le stesse, restando, comunque, l’unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto sopra.danneggiati

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Samples: Regolamento Per La Gestione E l'Uso Degli Impianti Sportivi Comunali

Responsabilità del Concessionario. 17.1 1. Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione degli impianti è a carico del concessionario, il quale dovrà produrre polizza assicurativa che copra i rischi per infortuni agli utenti, avente validità fino allo scadere della presente convenzione. 2. Il concessionario è responsabile verso risponde al concedente di ogni danno che agli impianti affidati in concessione d’uso e descritti all’articolo 1 derivi da azioni e omissioni anche colpose causate da esso o da terzi durante o in conseguenza dell’attività svolta presso i suddetti impianti. Tale responsabilità comporta l’obbligo per il Comune concessionario di rimborsare al comune tutti gli oneri di carattere economico da questo sostenuto per quanto riguarda riparare il buon andamento danno causato. Le parti possono concordare che la riparazione sia effettuata a cura e spese del servizio concessionario. É fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente al concedente qualsiasi anomalia riscontrata nei suddetti impianti anche se non da esso causata. La mancata segnalazione comporta l’addebito di responsabilità al concessionario ai sensi e verso terzi per i danni provocati gli effetti del periodo precedente. 3. Il concedente inoltre non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante lo svolgimento dello stessoallenamenti, gare, manifestazioni ed altre iniziative che si svolgano nella palestra e campo esterno e, in generale, in relazione all’utilizzazione degli impianti. 4. Nell’ambito della propria attività il concessionario si assume il rischio dei danni derivanti da incendio ed altri danni ai beni e/o per responsabilità civile. A garanzia di tale responsabilità, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di essere titolare di apposita ed idonea polizza assicurativa. 17.2 Lo stesso dovrà possedere tutti i requisiti previsti nel presente capitolato e negli atti di gara e dovrà presentare la documentazione prevista nei termini indicati. 17.3 Il tal fine il concessionario resta responsabile nei confronti del Comune dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e si obbliga a tenerlo presentare polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione comunale da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in relazione o dipendenza dell’espletamento del servizio. Eventuali responsabilità civili civile per atti e fatti inerenti e/o derivanti dal servizio gravano esclusivamente sull’aggiudicatario. A tale riguardo l'esecutore del contratto deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, la seguente copertura assicurativa: 1) Polizza di Responsabilità Civile verso danni causati a terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo RCT per sinistro pari ad almeno € 1.500.000,00 unico e massimale minimo RCO infortuni agli utenti degli impianti, polizza che garantisce altresì il concessionario stesso per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno € 1.000.000,00danni causati agli impianti. Tale polizza assicurativa dovrà deve essere estesa a: a) danni causati al Comune concedente e/prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: - € 2.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o ai suoi dipendenti che abbiano riportato lesioni personali o collaboratori; b) danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione; c) danni derivanti da impianti, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione. Il contratto assicurativo dovrà avere durata minima di tre anni e prevedere il rinnovo fino al termine della concessione, se rinnovata. Le polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, in copia, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione. 17.4 Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica, dall'arte e dalle regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative, contabili e fiscali idonee ad evitare l'insorgere di abbiano sofferto danni a terzicose od animali di loro proprietà: ▪ € 2.000.000,00 per ciascuna persone deceduta o che abbia subito lesioni personali; ▪ € 2.000.000,00 per danni a cose ed animali, al Comuneanche se appartenenti a più persone. Per eventuali danni eccedenti tali massimali, a persone e/o a cose, a dipendenti e collaboratori, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione o comunque in dipendenza e/o connessione con le stesse, restando, comunque, l’unico ed esclusivo responsabile di qualsiasi pregiudizio abbia a verificarsi per quanto soprala responsabilità ricade su concessionario.

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Samples: Convenzione Di Concessione d'Uso