Common use of Responsabilità del Concessionario Clause in Contracts

Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è responsabile sia della progettazione definitiva ed esecutiva che della esecuzione dei lavori, senza poter invocare, a manleva delle proprie responsabilità, l’intervenuta approvazione del progetto definitivo ed esecutivo ovvero la sorveglianza effettuata sui lavori da parte della Amministrazione attraverso i propri tecnici. Il Concessionario sarà responsabile, a tutti gli effetti, per l’esatto adempimento dei patti contrattuali e della perfetta esecuzione delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, comunque, la responsabilità del Concessionario stesso. Il Concessionario inoltre, sarà responsabile verso l’Amministrazione e verso i terzi, in particolare verso gli utenti, della integrità delle eventuali canalizzazioni e reti di servizi sia pubbliche che private di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche, gas, ecc...) aeree e sotterranee e, comunque, esistenti nella zona interessata dai lavori per i danni che potessero provocarsi durante l’esecuzione delle opere in tutta la zona consegnata e in quelle limitrofe sia per negligenza o causa del Concessionario e dei dipendenti di quest’ultimo, sia come conseguenza dei lavori. Il Concessionario è obbligato, in tal caso, a sollevare l’Amministrazione e i suoi dipendenti addetti alla vigilanza dei lavori, da qualunque pretesa o molestia che possa loro derivare. Il Concessionario dovrà avvertire tempestivamente, di propria iniziativa, gli Enti proprietari delle canalizzazioni e reti di servizi medesime danneggiate, sollecitandone l’immediato intervento e predisponendo contemporaneamente le misure del caso necessario onde eliminare qualsiasi pericolo o maggiore danno.

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Samples: Concessione Per La Progettazione E Costruzione Di Un Parcheggio

Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è tenuto ad adempiere con diligenza agli obblighi assunti contrattualmente, effettuando tutti gli interventi, le opere e le attività previste nel rispetto della regola d’arte. Il Concessionario è responsabile sia della progettazione definitiva ed esecutiva che della esecuzione dei lavoridanni derivanti da negligenza, senza poter invocareimprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del capitolato prestazionale allegato al presente Contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l’espletamento di opere e servizi, a manleva delle persone e cose proprie responsabilità, l’intervenuta approvazione del progetto definitivo ed esecutivo ovvero la sorveglianza effettuata sui lavori da parte della Amministrazione attraverso i propri tecnicio di altre ditte o di terzi. Il Concessionario sarà responsabile, a tutti gli effetti, per l’esatto adempimento dei patti contrattuali e della perfetta esecuzione delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, comunque, la La responsabilità del Concessionario stessosi estende ai danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. Per garantire la regolare esecuzione del contratto, Il Concessionario inoltrenominerà un Responsabile del Servizio, sarà responsabile verso l’Amministrazione cui dovrà essere conferito l’incarico di coordinare e verso i terzicontrollare l'attività di tutto il personale addetto all’esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in particolare verso gli utentigestione. Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, della integrità delle eventuali canalizzazioni e reti da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario. In caso di servizi sia pubbliche che private di qualsiasi genere (idricheinosservanza, telefonicheanche parziale, elettriche, gas, ecc...) aeree e sotterranee e, comunque, esistenti nella zona interessata dai lavori per i danni che potessero provocarsi durante l’esecuzione delle opere in tutta la zona consegnata e in quelle limitrofe sia per negligenza o causa da parte del Concessionario e dei dipendenti di quest’ultimodelle disposizione della concessione, sia come conseguenza dei lavori. Il Concessionario è obbligatol’Amministrazione potrà avvalersi delle seguenti facoltà: a) applicare un trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell’inosservanza; b) effettuare, in tal casoove l’inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, a sollevare l’Amministrazione e i suoi dipendenti addetti alla vigilanza dei lavoriun intervento diretto, da qualunque pretesa o molestia che possa loro derivare. Il Concessionario dovrà avvertire tempestivamente, di propria iniziativa, gli Enti proprietari delle canalizzazioni e reti di servizi medesime danneggiate, sollecitandone l’immediato intervento e predisponendo contemporaneamente le misure del caso necessario onde eliminare qualsiasi pericolo o maggiore dannoaddebitandone l’onere al Concessionario.

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Samples: Contratto Per La Prestazione Del Servizio Integrato Energia Tramite Finanza Di Progetto

Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è responsabile sia della progettazione definitiva ed esecutiva che della esecuzione dei lavori, senza poter invocare, a manleva delle proprie responsabilità, l’intervenuta approvazione del progetto definitivo ed esecutivo ovvero la sorveglianza effettuata sui lavori da parte della Amministrazione attraverso i propri tecnici. Il Concessionario sarà responsabile, a tutti gli effetti, per l’esatto adempimento dei patti contrattuali e della perfetta esecuzione delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, comunque, la responsabilità del Concessionario stesso. Il Concessionario inoltre, sarà responsabile verso l’Amministrazione e verso i terzi, in particolare verso gli utenti, della integrità delle eventuali canalizzazioni e reti di servizi sia pubbliche che private di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche, gas, ecc...) aeree e sotterranee e, comunque, esistenti nella zona interessata dai lavori per i danni che potessero provocarsi durante l’esecuzione delle opere in tutta la zona consegnata e in quelle limitrofe sia per negligenza o causa del Concessionario e dei dipendenti di quest’ultimo, sia come conseguenza dei lavori1. Il Concessionario è obbligatotenuto a provvedere a propria cura e spese all’ottenimento delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. Si obbliga quindi, inoltre, assumendo- ne ogni responsabilità e tenendo quindi indenne il Comune: a) ad attenersi alle attuali prescrizioni, ed a quelle che venissero ulterior- mente emanate, specialmente in tal casomateria di Pubblica Sicurezza, a sollevare l’Amministrazione quelle che di volta in volta dovessero essere impartite dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché in genere a tutte quelle emanate dalla Autorità competenti; b) Ad assicurare l’uso diligente degli impianti e i suoi dipendenti addetti alla vigilanza dei lavori, delle attrezzature da qualunque pretesa o molestia che possa loro derivarepar- te del proprio personale e dai terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere. Il Concessionario dovrà avvertire tempestivamente, terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità sorgente a persone o cose dall’uso dell’impianto medesimo e risarcirà i danni che si dovessero verificare in di- pendenza della presente concessione da chiunque e comunque provocati. Nei casi previsti dall’Art. 6 la responsabilità per eventuali danni sarà assunta dal Comune o dal sub-concessionario sempre che l’evento non sia imputabile al Concessionario per mancata manutenzione ordinaria o ad altre inadempienze. Art. 19 - Assunzione di propria iniziativa, gli Enti proprietari delle canalizzazioni e reti di servizi medesime danneggiate, sollecitandone l’immediato intervento e predisponendo contemporaneamente le misure personale da parte del caso necessario onde eliminare qualsiasi pericolo o maggiore dannoConcessionario.

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Samples: Concessione Pluriennale

Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è responsabile sia della progettazione definitiva ed esecutiva di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori allo stesso imputabili, dovessero ricadere a danno dell’Amministrazione o di terzi. Pertanto si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze accertate nel corso della esecuzione dei lavoridel contratto, senza poter invocare, a manleva delle proprie responsabilità, l’intervenuta approvazione rispondendo comunque dell’opera e del progetto definitivo ed esecutivo ovvero la sorveglianza effettuata sui lavori da parte della Amministrazione attraverso comportamento di tutti i propri tecnicisuoi dipendenti. Il Concessionario sarà responsabile, a tutti gli effetti, per l’esatto adempimento dei patti contrattuali e della perfetta esecuzione delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, comunque, la La responsabilità del Concessionario stessosi estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. Il A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, il Concessionario inoltreè tenuto al risarcimento di tutti, sarà responsabile verso l’Amministrazione e verso i terzisenza eccezione, in particolare verso gli utenti, della integrità delle eventuali canalizzazioni e reti di servizi sia pubbliche che private di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche, gas, ecc...) aeree e sotterranee e, comunque, esistenti nella zona interessata dai lavori per i danni che potessero provocarsi durante l’esecuzione delle di cui sopra. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere in tutta la zona consegnata e in quelle limitrofe sia per negligenza complementari (ad esempio opere murarie o causa di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del Concessionario e dei dipendenti così pure il risarcimento di quest’ultimodanni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in questione. In caso di inosservanza, sia come conseguenza dei lavori. Il Concessionario è obbligato, in tal caso, a sollevare l’Amministrazione e i suoi dipendenti addetti alla vigilanza dei lavorianche parziale, da qualunque pretesa o molestia parte del Concessionario della normativa di riferimento in materia di contratti pubblici nonché delle prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che il concessionario possa loro derivare. Il Concessionario dovrà avvertire tempestivamentefarvi eccezione od opposizione: a) applicare una trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell’inosservanza; b) applicare un’ulteriore trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti di cui al punto a) nel caso di inottemperanza alle richieste di osservanza entro 15 giorni dalla segnalazione ufficiale; c) effettuare, di propria iniziativaove l’inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, gli Enti proprietari delle canalizzazioni e reti di servizi medesime danneggiate, sollecitandone l’immediato un intervento e predisponendo contemporaneamente le misure del caso necessario onde eliminare qualsiasi pericolo o maggiore dannodiretto addebitandone l’onere al Concessionario.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Pubblica Illuminazione

Responsabilità del Concessionario. Il Concessionario è responsabile sia della progettazione definitiva custode dell’immobile dato in concessione, ed esecutiva esonera espressamente Roma Capitale da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che della esecuzione dei lavoripossano derivargli da fatti od omissione, senza poter invocaredolosi o colposi anche di terzi, a manleva delle proprie responsabilitàmanlevando L’Amministrazione Capitolina da ogni responsabilità al riguardo secondo la vigente normativa, l’intervenuta approvazione in particolare ex artt. 2050 e 2015 del progetto definitivo ed esecutivo ovvero la sorveglianza effettuata sui lavori da parte della Amministrazione attraverso i propri tecniciCodice Civile. Il Concessionario sarà responsabiledovrà, pertanto, provvedere a tutti gli effettipropria esclusiva cura, per l’esatto adempimento dei patti contrattuali spese e della perfetta esecuzione delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; sotto la loro osservanza non limita, né riduce, comunque, la propria responsabilità del Concessionario alla custodia e vigilanza dell’immobile stesso. Il Concessionario inoltreterrà l’Amministrazione Capitolina indenne da ogni rischio, sarà responsabile verso l’Amministrazione molestia, pretesa e verso i azione, che possano derivare al Concedente da parte di terzi, in particolare verso gli utentiassumendone ogni responsabilità al riguardo, della integrità delle eventuali canalizzazioni e reti di servizi sia pubbliche che private di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche, gas, ecc...) aeree e sotterranee e, comunque, esistenti nella zona interessata dai lavori per i danni che potessero provocarsi durante l’esecuzione delle opere in tutta secondo la zona consegnata e in quelle limitrofe sia per negligenza o causa del Concessionario e dei dipendenti di quest’ultimo, sia come conseguenza dei lavori. Il Concessionario è obbligato, in tal caso, a sollevare l’Amministrazione e i suoi dipendenti addetti alla vigilanza dei lavori, da qualunque pretesa o molestia che possa loro derivarevigente normativa. Il Concessionario dovrà avvertire tempestivamenterispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla Concessione dell’immobile stesso nei confronti di propria iniziativapersone o cose. Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, gli Enti proprietari delle canalizzazioni sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori svolti sull’immobile e reti di servizi medesime danneggiate, sollecitandone l’immediato intervento assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e predisponendo contemporaneamente cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 Codice Civile; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. E’, inoltre, a carico del caso Concessionario ogni intervento necessario onde eliminare qualsiasi pericolo o maggiore dannodi adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza, ed ogni altro onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Concessionario risponde del perimento e del deterioramento dell’immobile e dei mobili avvenuti nel corso della concessione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

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Samples: Concessione