OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO Clausole campione

OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO a. Principali Obbligazioni del Concessionario
OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario dovrà: a) garantire la gestione di un punto di ristoro integrandone l’allestimento secondo criteri di efficacia ed efficienza; b) integrare l’arredamento di tutti gli spazi ricreativi e delle relative pertinenze a suo totale carico in modo funzionale alla realizzazione del programma di gestione; c) garantire la pulizia delle zone a verde pertinenziali e la valorizzazione della stessa area con modalità non contrastanti con l’uso degli spazi coperti; d) dotarsi dei provvedimenti abilitativi necessari per l’esercizio delle attività programmate; e) garantire l’apertura al pubblico per almeno 9 mesi all’anno; f) sostenere tutte le spese inerenti alla gestione del complesso. comprese quelle relative alla manutenzione del verde della zona pertinenziale Sono escluse, in quanto di competenza del comune quelle relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas, quelle inerenti alla manutenzione dell'impianto termico g) garantire la custodia e la gestione degli impianti natatori ed in particolare la presenza di assistenti ai bagnanti, abilitati a norma di legge, in numero sufficiente a garantire l’incolumità dei bagnanti stessi; h) garantire la manutenzione e la conduzione degli impianti tecnologici con esclusione di quello termico; sono a suo carico i materiali per la disinfezione dell’acqua; i) effettuare la pulizia degli ambienti e dell’area esterna; j) effettuare la manutenzione ordinaria come meglio specificato a titolo esemplificativo all'articolo seguente, la quale comprende l’insieme di tutti gli interventi da attuare con continuità temporale, al fine di conservare l’impianto nelle condizioni migliori e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti ed il decoro del centro natatorio sportivo; k) mantenere le strutture ad esso affidate in perfetto stato di conservazione ed efficienza: dovrà pertanto essere stilato un apposito verbale di consegna in contraddittorio, con relativa documentazione fotografica, contenente, oltre all’elenco di arredi ed attrezzature, indicazioni particolareggiate sullo stato della piscina Comunale, come previsto dall’art. 22 del presente capitolato; l) controllare i consumi energetici con la diligenza del buon padre di famiglia;
OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concessionario, a proprie cure e spese ed avvalendosi di proprio personale dipendente e/o collaboratori e/o di terze imprese e/o Enti, si impegna e si obbliga ad assicurare e garantire durante i periodi e le ore coperti dalla concessione: a) l’organizzazione e gestione delle attività svolte all'interno degli impianti ; b) la custodia e la vigilanza degli impianti per tutto il periodo in cui gli stessi verranno utilizzati. c) la pulizia degli impianti sportivi, come sopra individuati, come meglio individuati nella planimetria allegata al presente capitolato sotto la lettera “A” e controfirmata in segno di accettazione dalle parti; d) la pulizia, all’occorrenza, di tutti i locali interni, arredi, superfici vetrate, corpi illuminanti, strutture aeree, cunicoli, areatori, e quant'altro risulti necessario a garantire condizioni igieniche e decorose all'intero complesso; e) l'accesso agli impianti oggetto della presente convenzione e l'utilizzo dei medesimi da parte degli utenti autorizzati; le aree preposte al gioco e/o all'allenamento dovranno essere agibili e libere da ogni pericolo derivante dalla cartellonistica pubblicitaria e altre attrezzature mobili; f) l'accensione e lo spegnimento dell'impianto di illuminazione; g) il corretto utilizzo degli impianti idraulici, elettrici e sportivi in generale, nonché degli attrezzi affidati, essendo la conduzione e il controllo degli impianti tutti, nonché dei servizi generali a carico del Comune di h) nel corretto utilizzo rientra il controllo al fine di evitare sprechi nelle utenze, ad eccezione del caso in cui i) il controllo degli ingressi, fino al completo sgombero di tutti gli atleti e degli eventuali spettatori; j) il pagamento degli oneri connessi alla gestione non spettanti al Comune e, per quanto riguarda i consumi tecnici il pagamento del costo dell’eventuale utenza telefonica che l’Associazione vorrà intestare a suo nome; k) che lo svolgimento delle attività sportive svolte direttamente o da terzi autorizzati siano compatibili e strettamente legate alla destinazione degli impianti; l) l’espletamento dei servizi di cui i precedenti punti e lo svolgimento delle attività sopra indicate anche in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo e/o culturale organizzate o preventivamente autorizzate dal Comune, purché venga dato in ogni caso preavviso scritto al Concessionario con un anticipo m) consentire lo svolgimento, in qualunque momento, di sopralluoghi di ispezione e controllo da part...
OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO. La convenzione deve individuare in maniera dettagliata le obbligazioni e le responsabilità del concessionario (compresi gli oneri d’informazione a favore del concedente) in relazione alle varie fasi dell’operazione (progettazione, realizzazione e successiva gestione). La convenzione dovrebbe, inoltre, specificare che il concessionario è responsabile del fi- nanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell’opera e all’erogazione dei servizi, del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del con- tratto, dei suoi allegati e delle norme ivi richiamate, nonché di qualsiasi danno, pregiudizio o altro causato alla P.A. Gli obblighi generali del concessionario includono quelli di infor- mazione a favore del concedente e quello relativo alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, secondo la normativa vigente. In caso di delega all’esproprio, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 327, occorrerà prevedere, tra le obbligazioni del concessionario, quelle relative al compi- mento degli atti necessari per il perfezionamento della procedura, nei limiti e con le mo- dalità previste dal vigente ordinamento, nonché sulla base degli indirizzi della stazione ap- paltante15. I costi relativi alla gestione dell’esproprio da parte del concessionario dovranno essere riflessi nel PEF, con conseguente diritto al riequilibrio per l’ipotesi in cui i costi ef- fettivi siano maggiori rispetto a quelli stimati per fatti non imputabili all’inadempimento del concessionario ai propri obblighi, e tale incremento dei costi abbia un impatto sull’e- quilibrio economico finanziario.
OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario è obbligato a versare il canone per la concessione nell’importo indicato in sede di gara entro il mese di giugno dell’anno di riferimento. E’ compreso nel canone assunto a base di gara e in quello che si determinerà in sede di offerta il rimborso forfetario per il consumo di energia elettrica. E’ facoltà dell’Ente sottoporre il canone annuo, al termine del primo e di ciascun successivo anno di concessione, alla rivalutazione nel rispetto degli indici Istat di incremento; tale facoltà si intende implicitamente riconosciuta dal concessionario.
OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO. 5.1. Nello svolgimento delle sue attività, il Concessionario è tenuto a mantenere una condotta idonea a promuovere e salvaguardare gli interessi commerciali del Concedente, agendo con la diligenza del buon commerciante (codice etico aziendale). 5.2. Il Concessionario si asterrà altresì dall'intraprendere azioni suscettibili di impedire le vendite o interferire con lo sviluppo delle vendite dei prodotti nel territorio. 5.3. Il Concessionario si obbliga ad acquistare i prodotti del Concedente ed a promuovere la loro distribuzione nella zona di competenza. Di conseguenza, il Concessionario è tenuto ad istituire e mantenere nella zona un'organizzazione imprenditoriale adeguata ad assicurare il diligente adempimento degli obblighi contrattuali. 5.4. Pertanto, il Concessionario si obbliga a: · Intraprendere la propria attività imprenditoriale, se non già esistente, mediante la costituzione di apposita società o ditta individuale ed iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla sottoscrizione del presente contratto. · Frequentare il Corso di Formazione Tecnico Scientifica presso la sede di Medical Division. Medical Division s.r.l. Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, 29 - 70032 Bitonto (BARI) P. IVA 07598630726 · Sviluppare l'attività del Concedente acquisendo tutti i diritti conseguenti all'art. 4 dietro il pagamento del corrispettivo di euro oltre IVA da versare secondo le seguenti modalità: € ………………..( ) a titolo di caparra confirmatoria/assegnazione zona entro e non oltre la data ; € ………………..( ) entro e non oltre la data del ; € ( ) a saldo di quanto ancora dovuto entro e non oltre € ........................................................ € ........................................................ Precisa il Concedente ed il Concessionario espressamente accetta, che i termini per il pagamento del corrispettivo, come superiormente previsti, hanno natura essenziale e perentoria e che, pertanto, il mancato rispetto anche solo di uno dei predetti termini da parte del Concessionario configura anche grave inadempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite decorreranno automaticamente, senza alcuna formale diffida del Concedente, interessi di mora calcolati secondo il tasso indicato dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., comprensivo della maggiorazione ivi prevista (saggio di interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di otto pun...
OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario si obbliga a: a) non cedere a terzi, anche solo parzialmente, il contratto; b) non dare in godimento a titolo individuale ad associati e non, gratuitamente o a pagamento, i campi da tennis oggetto della concessione, i quali sono destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività organizzata dal concessionario; c) non apportare modifiche ai beni oggetto della concessione, quand’anche esse dovessero comportare un miglioramento degli stessi, senza il consenso scritto di Meranarena; d) non installare insegne, cartelli permanenti e scritte senza la preventiva autorizzazione di Meranarena; e) provvedere a proprie spese all’installazione del materiale pubblicitario negli spazi concessi secondo le prescrizioni di Meranarena, assumendo a proprio carico le relative imposte sulla pubblicità; f) denunciare ogni danneggiamento ed abuso dei beni oggetto del presente contratto da parte di xxxxxxxxxxx; g) rispondere in proprio e direttamente verso Meranarena ed i terzi per i danni derivanti a persone, animali e cose in relazione all’attività svolta, sollevando fin d’ora Meranarena da ogni responsabilità al riguardo; h) versare a Meranarena il canone di concessione alle scadenze previste; i) depositare una fidejussione bancaria a garanzia delle obbligazioni assunte pari al canone annuo di concessione; j) stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con massimale unico di garanzia per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.
OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario - Comitato Turistico e/o Pro Loco - si impegna: 4.1 ad osservare tutti gli obblighi assunti con il presente accordo ed in particolare si accolla ogni onere per la sistemazione e la perimetrazione delle aree ad uso parcheggio di autoveicoli e per la buona riuscita dell’iniziativa.
OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario si impegna a: 1. garantire e assicurare: a. le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale, il corretto funzionamento del proprio sistema informatico, la corretta gestione, produzione ed erogazione dei Giochi Numerici, l’autenticazione tra il sistema di conti di gioco del Punto di Vendita a distanza ed il sistema di elaborazione, la protezione da accessi non autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011; b. l’efficiente e tempestiva manutenzione del sistema informatico e l’assistenza tecnica al Punto di Vendita a distanza su ogni tematica relativa alla connessione con il sistema del Concessionario; c. un’adeguata e tempestiva comunicazione al Punto di Vendita a distanza rispetto a tutti gli eventuali malfunzionamenti del proprio sistema che compromettano l’attività di commercializzazione del Punto di Vendita a distanza, nonché l’avvenuto ripristino dei suddetti malfunzionamenti; d. il rispetto degli adempimenti contabili previsti dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011, inviando settimanalmente al Punto di Vendita a distanza l’estratto conto di ciascuno dei Giochi Numerici, riportante le informazioni di cui al successivo articolo 4 e fornire al Punto di Vendita a distanza la relativa assistenza eventualmente necessaria; e. il pagamento delle vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 secondo le modalità previste dal Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n.11989 del 4 maggio 2011, la comunicazione al Punto di Vendita a distanza dell’avvenuto pagamento e l’utilizzo dei dati dei giocatori in proprio possesso per l’esclusiva finalità del pagamento; f. l’astensione, nell’ambito delle attività e delle iniziative ammesse in materia di informazione e comunicazione dei GNTN, dall’attività di promozione esclusiva dei siti di raccolta Sisal; g. i livelli di servizio per la conduzione della rete distributiva a distanza, previsti dal paragrafo 2 dell’Allegato 1 all’Atto di Convezione, riguardanti le prestazioni del sistema di elaborazione e conduzione tecnico- operativa del medesimo sistema nonché l’assistenza ai punti di vendita a distanza. 2. fornire al Punto di Vendita a distanza: a. reportistica, elaborata con cadenza almeno mensile, sull’andamento della raccolta dei Giochi Numerici e re...
OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario è costituito custode del bene e non può, senza l’espresso consenso dell’Agenzia del Demanio e del Ministero della Giustizia, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia esso a titolo oneroso ovvero gratuito. L’eventuale affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi o dei servizi ricreativi da erogarsi all’interno dell’area oggetto del presente contratto dovrà, previo formale assenso del Ministero della Giustizia, essere direttamente disciplinata da questa Agenzia con apposita concessione a titolo oneroso. Il Concessionario è tenuto a consentire l’accesso all’immobile da parte del Concedente o di altro soggetto da quest’ultimo incaricato che, salvo congruo preavviso, ha diritto di ispezionarne l’area. Considerato che le aree di che trattasi sono consegnate in uso governativo al Ministero della Giustizia, il Comune si obbliga a rispettare le prescrizioni d’uso impartite dalla medesima Amministrazione e meglio precisate al successivo art. 6. Il Concessionario garantisce l’Agenzia del Demanio e l’Amministrazione penitenziaria contro i danni che a queste ultime possano derivare da fatto proprio o di terzi connesso all’utilizzo del bene e le solleva altresì da ogni responsabilità, nei confronti propri e di terzi, per eventuali danni derivanti dall’immobile in oggetto.