Responsabilità del revisore Clausole campione

Responsabilità del revisore. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sui modelli di SCR e MCR e sulla relativa informativa. Abbiamo svolto la revisione contabile limitata in conformità al principio internazionale sugli incarichi di revisione limitata (ISRE) n. 2400 (Revised), Incarichi per la revisione contabile limitata dell’informativa finanziaria storica. Il principio ISRE 2400 (Revised) ci richiede di giungere a una conclusione sul fatto se siano pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa non siano redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore. Tale principio ci richiede altresì di conformarci ai principi etici applicabili. La revisione contabile limitata dei modelli di SCR e MCR e della relativa informativa conforme al principio ISRE 2400 (Revised) è un incarico di assurance limitata. Il revisore svolge procedure che consistono principalmente nell’effettuare indagini presso la direzione e altri soggetti nell’ambito dell’impresa, come appropriato, e procedure di analisi comparativa, e valuta le evidenze acquisite. Mazars Italia S.p.A. Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato € 120.000 - Sede legale: Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Rea MI-2076227 - Cod. Fisc. e P. Iva 11176691001 Iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 163788 con D.M. del 14/07/2011 G.U. n. 57 del 19/07/2011 Le procedure svolte in una revisione contabile limitata sono sostanzialmente minori rispetto a quelle svolte in una revisione contabile completa conforme ai principi di revisione internazionali (ISA). Pertanto non esprimiamo un giudizio di revisione sui modelli di SCR e MCR e sulla relativa informativa.
Responsabilità del revisore. E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA ITALIA) elaborati ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della COSMOB S.p.A. al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della COSMOB S.p.A., con il bilancio d’esercizio. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della COSMOB S.p.A. al 31 dicembre 2020.
Responsabilità del revisore. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sui modelli di SCR e MCR e sulla relativa informativa. Abbiamo svolto la revisione contabile limitata in conformità al principio internazionale sugli incarichi di revisione contabile limitata (ISRE) 2400 (Revised), Incarichi per la revisione contabile limitata dell’informativa finanziaria storica. Il principio ISRE 2400 (Revised) ci richiede di giungere a una conclusione sul fatto se siano pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa non siano redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto nell’informativa della SFCR e come approvato da parte di IVASS. Tale principio ci richiede altresì di conformarci ai principi etici applicabili. La revisione contabile limitata dei modelli di SCR e MCR e della relativa informativa conforme al principio ISRE 2400 (Revised) è un incarico di assurance limitata. Il revisore svolge procedure che consistono principalmente nell’effettuare indagini presso la direzione e altri soggetti nell’ambito dell’impresa, come appropriato, e procedure di analisi comparativa, e valuta le evidenze acquisite. Le procedure svolte in una revisione contabile limitata sono sostanzialmente minori rispetto a quelle svolte in una revisione contabile completa conforme ai principi di revisione internazionali (ISAs). Pertanto non esprimiamo un giudizio di revisione sui modelli di SCR e MCR e sulla relativa informativa.
Responsabilità del revisore. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul modello di SCR e MCR e sulla relativa informativa. Abbiamo svolto la revisione contabile limitata in conformità al principio internazionale sugli incarichi di revisione limitata (ISRE) n. 2400 (Revised), Incarichi per la revisione contabile limitata dell’informativa finanziaria storica. Il principio ISRE 2400 (Revised) ci richiede di giungere a una conclusione sul fatto se siano pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il modello di SCR e MCR e la relativa informativa non siano redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore. Tale principio ci richiede altresì di conformarci ai principi etici applicabili. Ufficio di Milano: Xxxxx Xxxxxxx, 00 | 00000 Xxxxxx | Xxxxx Tel +39 02 49495.711 | Fax +39 02 49495.721 | Email xxx.xx@xxx.xx | xxx.xxx.xx Società di revisione e organizzazione contabile – Iscritta al Registro Revisori Legali MEF – Ministero Economia e Finanza – Associata Assirevi Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel: 02 49495.711 Fax: 02 49495.721- Capitale Sociale EURO 175.000,00 – REA Milano 1045319 Cod. Fiscale e P.I. 04553780158 – Registro imprese n. 222202/6046/2 Milano PKF Italia SpA è membro effettivo di PKF International Limited, un network di società legalmente indipendenti che non accetta alcuna responsabilità o addebito per le attività o inadempienze riferibili a qualsiasi altra società aderente al network.
Responsabilità del revisore. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul modello di SCR e MCR e sulla relativa informativa. Abbiamo svolto la revisione contabile limitata in conformità al principio internazionale sugli incarichi di revisione limitata (ISRE) n. 2400 (Revised), Incarichi per la revisione contabile limitata dell’informativa finanziaria storica. Il principio ISRE 2400 (Revised) ci richiede di giungere a una conclusione sul fatto se siano pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il modello di SCR e MCR e la relativa informativa non siano redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e alla normativa nazionale di settore. Tale principio ci richiede altresì di conformarci ai principi etici applicabili.

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  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • Limitazione della responsabilità Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno indiretto, intenzionale, collaterale, particolare, consequenziale o esemplare, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti dalla perdita di profitti, di avviamento, d’uso, di dati o altre perdite immateriali, derivanti da o relativi all’uso, o all’impossibilità di usare il Servizio; e qualsiasi danno, perdita o lesione risultante da hackeraggio, manomissione o da altro accesso o uso non autorizzato del Servizio o dell’account Utente o delle informazioni in esso contenute; qualsiasi errore, mancanza o imprecisione nei contenuti;

  • Limitazioni di responsabilità Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.