Responsabilità delle parti. 1. È di competenza esclusiva delle parti: a) l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo; b) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione; c) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; d) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti; e) l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; f) la determinazione del valore della controversia; g) la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante; h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura. 2. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo di mediazione (ad eccezione delle spese vive di mediazione). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).
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Samples: Regolamento Di Mediazione
Responsabilità delle parti. 1. È 9.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente dichiara ed accetta che: (i) Ehinet non garantisce la costante fruibilità del Servizio di competenza esclusiva delle parti:
a) l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
b) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
c) l’individuazione Messaggistica né la consegna dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessariomessaggi e, in caso di controversie mancato recapito, non è responsabile in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione nessun modo verso il Cliente o verso terzi; (ii) nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Ehinet nel caso di procedibilità;
d) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle partiperdite e/o danneggiamenti di qualunque tipo risultanti dalla perdita di dati, se presenti;
e) l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) la determinazione dalla impossibilità di accesso al Servizio di Messaggistica, dalla impossibilità di trasmettere o ricevere informazioni, causate da o risultanti da ritardi, trasmissioni annullate o interruzioni del valore della controversia;
g) la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della proceduraservizio.
2. Quando la mediazione sia condizione 9.2 Il Cliente riconosce che Xxxxxx non è ad alcun titolo responsabile della mancata o errata fruizione del Servizio di procedibilità Messaggistica in caso di interruzione parziale o totale dello stesso, anche protratta nel tempo, in caso di un evento di Forza Maggiore (malfunzionamento della domanda giudizialerete Internet, indisponibilità o intasamento dei servizi SMS o delle centrali dei gestori di telefonia mobile o dei gateway SMS utilizzati), e una nessun rimborso né risarcimento sono dovuti al Cliente. Ehinet non è responsabile dell'indisponibilità, del congestionamento o dei malfunzionamenti eventuali delle reti telefoniche mobili, ed anche in questi casi nessun rimborso né risarcimento saranno dovuti ad alcun titolo al Cliente. Il Cliente si obbliga a tenere indenne da tutte le parti siano perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi comprese ed eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute da Ehinet quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dal Cliente con la sottoscrizione del presente contratto mediante modulo di adesione on line e comunque connesse alla natura del servizio fornito da Ehinet, anche in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo di mediazione (ad eccezione delle spese vive di mediazione). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione)qualunque titolo.
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Samples: Servizio Di Messaggistica
Responsabilità delle parti. 1. È E’ di esclusiva responsabilità delle parti: - il contenuto dell’istanza di mediazione con: l’indicazione dell’oggetto, della natura della controversia e delle ragioni della pretesa, la proponibilità con riferimento al criterio di competenza esclusiva delle parti:
a) l’assoggettabilità territoriale per l’individuazione dell’Organismo, nonché alla disponibilità dei diritti fatti valere o comunque, oggetto di mediazione; - l’indicazione dei soggetti nei cui confronti viene presentata la domanda, anche in relazione ad un eventuale litisconsorzio necessario; -l’indicazione del valore della controversia; -la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura; -l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze esclusioni o preclusioni che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
b) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
c) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
e) l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) la determinazione del valore della controversia;
g) dell’Organismo; - la forma e il contenuto dell’atto di con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ; - ogni altra dichiarazione che venga fornita all’organismo all’Organismo o al mediatore mediatore, dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
2. Quando la mediazione sia condizione L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di procedibilità eventuali decadenze o prescrizioni,conseguenti a: - mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo; - imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale, e una o tutte del diritto tutelato ad opera dell'istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti siano in possesso delle condizioni interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo istante di mediazione (ad eccezione delle spese vive di mediazione). A tal fine effettuare a propria cura la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo comunicazione del deposito della domanda di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto anche senza l'indicazione della data dell'incontro di notorietàmediazione. Nelle procedure di cui all’art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/10, le parti devono essere assistite da un avvocato ad ogni incontro di mediazione; qualora esse intendano proseguire senza l’assistenza di un avvocato, l’Organismo di mediazione della Fondazione Xxxxx Xxxxxxxx dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, si intenderà esonerato da ogni responsabilità in ordine all’eventuale disapplicazione del D.Lgs. 28/10. Anche ai fini del relativo tariffario, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione)procedura si intenderà quindi proseguita su base esclusivamente consensuale.
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Responsabilità delle parti. 1. È L’Operatore Recipient verifica l’identità del richiedente la prestazione di competenza esclusiva delle parti:
a) l’assoggettabilità MNP, nel rispetto della controversia alla procedura normativa in vigore, attraverso la verifica della corrispondenza tra i dati anagrafici raccolti nella richiesta di mediazioneattivazione della prestazione di MNP, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi di cui al comportamento non diligente dell’organismo;
b) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
c) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazioneprecedente articolo 6, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso quelli riportati nella riproduzione del documento di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione identità o di procedibilità;
d) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
e) l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) la determinazione del valore della controversia;
g) la forma e il contenuto dell’atto un documento di delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedurariconoscimento equipollente.
2. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudizialeIl Donating e l’ospitante Donating, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni sono responsabili ciascuno per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo di mediazione (ad eccezione delle spese vive propria competenza, per le richieste di mediazione)attivazione della prestazione di MNP non andate a buon fine nei casi non contemplati all’art. A tal fine 16 del presente Accordo Quadro. Sono altresì responsabili, ciascuno per la parte è tenuta di propria competenza, delle richieste andate a depositarebuon fine che dovevano essere scartate e/o rifiutate secondo quanto contemplato all’art. 16 del presente Accordo Quadro.
3. Il Donating e l’Ospitante Donating ciascuno per la parte di propria competenza, presso l'organismo non sono responsabili degli eventuali ordinativi non andati a buon fine a causa di mediazionenon conformità e/o non completezza delle informazioni o del formato delle richieste inoltrate dal Recipient e dall’Ospitante Recipient, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto ciascuno per la parte di notorietàpropria competenza, così come previsto dall’Allegato 2 del presente Accordo Quadro.
4. Ciascuna Parte risponde dei guasti che si verificano sulle rispettive reti, infrastrutture di rete di competenza, sistemi e relative funzionalità, fatti salvi i casi di forza maggiore secondo quanto previsto nell’art 18.
5. Ciascuna Parte del presente Accordo Quadro si impegna nei casi in cui riveste qualità di “operatore terza parte” nel processo di porting, a:
a. garantire il corretto aggiornamento delle proprie banche dati;
b. notificare al Recipient e/o all’Ospitante Recipient l’esito degli avvenuti aggiornamenti di sua competenza, in base a quanto stabilito nell’Allegato 2 al presente Accordo Quadro;
c. sanare eventuali situazioni di errore collaborando con il Donating/Ospitante donating e/o il Recipient/Ospitante Recipient.
6. Ciascuna Parte risponde per il non corretto svolgimento delle attività di propria competenza secondo i Service Level Agreement (SLA) e relative penali disciplinate nel successivo art. 16 bis e nell’allegato 4 al presente Accordo Quadro.
7. L’Operatore Recipient a seguito di richiesta da parte dell’Operatore Donating, corredata della copia della contestazione ricevuta dal cliente secondo le modalità descritte nell’allegato 4, ha l’obbligo di fornire copia della richiesta di portabilità sottoscritta dal Cliente inclusa eventuale documentazione di prevalidazione se del caso. La documentazione sarà fornita secondo le seguenti modalità:
a. copia della richiesta sottoscritta dal cliente;
b. sms di prevalidazione inviato dal Cliente al Recipient: formato txt con riportato la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltredata, l’ora, l’MSISDN e i dati previsti nel successivo art 17;
c. vocal order di prevalidazione, se l’organismo di mediazione lo richiededel caso: formato wav; mp3;avi; con riportato la data, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazionel’ora, o altra certificazione attestante l’MSISDN e i requisiti di cui all’autocertificazione).dati previsti nel successivo art 17;
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Samples: Accordo Quadro Per l'Applicazione Delle Norme Riguardanti La Portabilità Del Numero Mobile
Responsabilità delle parti. 1Il Conduttore è esclusivamente responsabile, per tutta la durata del Noleggio, di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e/o dal godimento ed utilizzo del Materiale, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamen- to dei sistemi di sicurezza. È Il Conduttore esonera Moovie da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell’uso del Materiale e si obbliga a manlevarla dalle richieste e pretese di competenza esclusiva terzi, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si possano verificare nel corso del Noleggio, quale che sia la causa di tali eventi ed accollan- dosi, pertanto, i relativi rischi. Il Conduttore prende atto e riconosce che tutte le batterie ricaricabili sono conse- gnate cariche. Pertanto, Moovie declina ogni e qualsiasi responsabilità̀ per perdite di carica dovute a viaggi (elettricità̀ statica), periodi prolungati di fermo o forti sbalzi di temperatura; il Conduttore è, conseguentemente, tenuto a controllare la carica prima dell'uso. Il Conduttore riconosce ed accetta, altresì, che le tariffe di Noleggio sono indipen- denti dal valore o dalla realizzazione delle parti:
aopere prodotte e/o producili con l’ausilio del Materiale noleggiato; pertanto, Moovie resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) l’assoggettabilità della controversia alla procedura subiti dal Conduttore e/ o da terzi in conseguenza dell’inefficiente funzionamento o di mediazionedifetti, eventuali esclusionianche occulti, preclusionidel Materiale (ivi inclusi, prescrizioni senza limitazioni ed a mero titolo esemplificativo, i danni per interruzione dell'attività, perdita di informazioni, ritardo nella consegna di lavorazioni, ecc.), salvo il caso di eventi imputabili a Moovie o ai suoi collaboratori per dolo o colpa grave. In tali casi, il Conduttore può pretendere unicamente rimpiazzo puro e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto semplice del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
b) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
c) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessarioMateriale e, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie d’impossibilità a rimpiazzare senza ritardo, il cambio con materiale equivalente, senza diritto ad alcuna indennità̀ per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
e) l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) la determinazione del valore il mancato godimento della controversia;
g) la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della proceduracosa locata.
2. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo di mediazione (ad eccezione delle spese vive di mediazione). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).
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Samples: Noleggio
Responsabilità delle parti. 1. È L’Operatore Recipient verifica l’identità del richiedente la prestazione di competenza esclusiva delle parti:
a) l’assoggettabilità MNP, nel rispetto della controversia alla procedura normativa in vigore, attraverso la verifica della corrispondenza tra i dati anagrafici raccolti nella richiesta di mediazioneattivazione della prestazione di MNP, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi di cui al comportamento non diligente dell’organismo;
b) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
c) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazioneprecedente articolo 6, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso quelli riportati nella riproduzione del documento di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione identità o di procedibilità;
d) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
e) l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) la determinazione del valore della controversia;
g) la forma e il contenuto dell’atto un documento di delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedurariconoscimento equipollente.
2. Quando Il Donating e l’ospitante Donating sono responsabili ciascuno per la mediazione sia condizione parte di procedibilità propria competenza, per le richieste di attivazione della domanda giudizialeprestazione di MNP non andate a buon fine nei casi non contemplati all’art. 16 del presente Accordo Quadro. Sono altresì responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, delle richieste andate a buon fine che dovevano essere scartate e/o rifiutate secondo quanto contemplato all’art. 16 del presente Accordo Quadro.
3. Il Donating e una l’Ospitante Donating ciascuno per la parte di propria competenza, non sono responsabili degli eventuali ordinativi non andati a buon fine a causa di non conformità e/o tutte non completezza delle informazioni o del formato delle richieste inoltrate dal Recipient e dall’Ospitante Recipient, ciascuno per la parte di propria competenza, così come previsto dall’Allegato 2 del presente Accordo Quadro.
4. Ciascuna Parte risponde dei guasti che si verificano sulle rispettive reti, infrastrutture di rete di competenza, sistemi e relative funzionalità, fatti salvi i casi di forza maggiore secondo quanto previsto nell’art 18.
5. Ciascuna Parte del presente Accordo Quadro si impegna nei casi in cui riveste qualità di “operatore terza parte” nel processo di porting, a:
a. garantire il corretto aggiornamento delle proprie banche dati;
b. notificare al Recipient e/o all’Ospitante Recipient l’esito degli avvenuti aggiornamenti di sua competenza, in base a quanto stabilito nell’Allegato 2 al presente Accordo Quadro;
c. sanare eventuali situazioni di errore collaborando con il Donating/Ospitante donating e/o il Recipient/Ospitante Recipient.
6. Ciascuna Parte risponde per il non corretto svolgimento delle attività di propria competenza secondo i Service Level Agreement (SLA) e relative penali disciplinate nel successivo art. 16 bis e nell’allegato 4 al presente Accordo Quadro.
7. L’Operatore Recipient a seguito di richiesta da parte dell’Operatore Donating, corredata della copia della contestazione ricevuta dal cliente secondo le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Statomodalità descritte nell’allegato 4, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ha l’obbligo di spese di giustizia fornire copia della documentazione contrattuale Cliente – Recipient di cui al D.P.R. 115/2002precedente art. 6, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo di mediazione (ad eccezione delle spese vive di mediazione). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre inclusa la documentazione comprovante di prevalidazione. La documentazione sarà fornita secondo le seguenti modalità:
a. copia della richiesta sottoscritta dal cliente;
b. copia del documento d’identità del soggetto richiedente, di un documento attestante il Codice Fiscale e della vecchia SIM;
c. conferma della Prevalidazione effettuata: o sms di prevalidazione inviato dal Cliente al Recipient: formato txt con riportato la veridicità data, l’ora, l’MSISDN; - vocal order di quanto dichiarato prevalidazione: formato wav; mp3; avi; con riportato la data, l’ora, l’MSISDN; o PEC e/o PEC più firma elettronica: invio della PEC; o area riservata del portale cliente: invio evidenza di avvenuta Prevalidazione; o tramite APP: invio evidenza di avvenuta Prevalidazione; o raccomandata A/R (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante solo in casi del tutto residuali quando non è possibile usare altre modalità digitali): PDF raccomandata. Tale documentazione dovrà pervenire entro i requisiti di cui all’autocertificazione)tempi stabiliti nell’allegato 4 del presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Applicazione Delle Norme Riguardanti La Portabilità Del Numero Mobile