Responsabilità e forza maggiore Clausole campione

Responsabilità e forza maggiore. EF non sarà responsabile nel caso in cui non sarà in grado di soddisfare tutti i servizi concordati contrattualmente a causa di incendi, disastri naturali, atti di governo, fallimento di fornitori o subappaltatori, vertenze di lavoro, proteste civili; attività criminali, terroristiche o simili; pandemie o emergenze di salute pubblica; o qualsiasi altra ragione che non sottostà al controllo diretto di EF. EF inoltre non è responsabile per perdite, danni, ritardi, lesioni a persone o proprietà arrecate in qualsiasi modo salvo che la responsabilità sia espressamente imputata dalla legge. Queste condizioni non influenzano i penali della compagnia aerea. EF offre biglietti di voli gratuiti per corsi intensivi / di preparazione esami di minimo 12 settimane con un contributo massimo di 1 200 CHF per destinazioni in Australia. Il volo deve essere prenotato da EF e l’offerta non è cumulabile con altri sconti. Qualora lo studente cambiasse il tipo di corso passando a un generale o a un base o riducesse il proprio corso a meno di 12 settimane, dovrà corrispondere l’intero importo del biglietto. L’offerta è soggetta ad annullamenti senza preavviso.
Responsabilità e forza maggiore. Le responsabilità del Fornitore sono limitate agli obblighi definiti nella singola fornitura e nelle presenti “Condizioni generali di fornitura”. In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o immateriali, neppure per danni al materiale o ai prodotti di proprietà dell’Acquirente che si trovano, per ragioni comunque connesse al contratto, presso la sede della Electric Bre-Cast S.r.l., determinati da cause non imputabili al Fornitore. La parte che invoca una qualche responsabilità dell’altra, nell’ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni. L’Acquirente si impegna ad informare tempestivamente il Fornitore nel caso si verifichino situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura. In ogni caso, l’Acquirente, nell’ipotesi in cui sia a sua volta rivenditore della merce e dei materiali acquistati, non avrà in alcun caso diritto di regresso nei confronti della Electric Bre-Cast S.r.l. per eventuali vizi o difetti di conformità della merce contestati all’Acquirente o consumatore finale e tantomeno per le eventuali difformità dalle condizioni contrattuali. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni, inondazioni, embarghi, guerre, tumulti popolari ed altri simili eventi che impediscano, in tutto o in parte, di dare esecuzione al contratto. In qualunque caso di forza maggiore che impedisca di eseguire il contratto o di mantenere le condizioni, la Electric Bre-Cast S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il contratto medesimo o di chiederne l’esecuzione entro un termine da fissarsi. E’ altresì esclusa la responsabilità del Fornitore per disservizi derivanti da: cause non imputabili al Fornitore; necessità di conformarsi a leggi, regolamenti, ordini, atti o richieste con diritto di precedenza provenienti da qualsiasi Autorità governativa; azioni od omissioni imputabili all’Acquirente; ritardi o deficienze del trasporto; impossibilità, per cause non imputabili al Fornitore, di ottenere manodopera o materiali dalle usuali fonti.
Responsabilità e forza maggiore. Fermo il limite di cui all’art. 1229 c.c., il Fornitore non risponde di eventuali danni diretti o indiretti di alcun tipo (espressamente incluso l’arresto di produzione) derivanti dalla fornitura e dall’utilizzo dei Prodotti. • Nel caso di fornitura di Prodotti non rispondenti alle caratteristiche previste o diversi da quelli ordinati, ed ove l’Acquirente abbia comunque tempestivamente denunciato per iscritto tale difettosità o difformità del Prodotto, la responsabilità del Fornitore resterà limitata esclusivamente alla sostituzione a sue spese del Prodotto, oppure, a sua scelta, al ritiro a sue spese dei Prodotti ed alla restituzione del prezzo (o della parte di prezzo) già percepito. • Il Fornitore è in ogni caso esonerato da responsabilità in ipotesi di mancata o incompleta fornitura dovuta a scioperi aziendali e/o generali, insurrezione, guerra, disastri naturali o nucleari, incendi, carenza di materie prime e/o fonti energetiche e, più in generale, di ogni altro evento o circostanza costituente ipotesi di forza maggiore. Al verificarsi di una tale ipotesi, il Fornitore ne darà comunicazione scritta all’Acquirente, ed avrà facoltà, a sua insindacabile scelta, di revocare l’accettazione dell’ordine (restituendo all’Acquirente, in tal caso, gli eventuali acconti ricevuti senza aggravio di interessi) ovvero di fissare un termine, non eccedente i 60 giorni, per l’effettuazione della fornitura.
Responsabilità e forza maggiore. La Società si impegna a fare i suoi migliori sforzi per garantire il buon funzionamento del Sito. Essa non potrà essere ritenuta responsabile: - del trasferimento dei dati, né della qualità e della disponibilità delle reti di tele- comunicazione, né delle interruzioni del servizio dovute a qualsiasi evento non imputabile alla medesima; - in nessun caso, dei danni materiali ed immateriali comunque causati dall’utilizzazione del Sito, messo a disposi- zione del Cliente, qualunque ne sia la causa. Se la Società non potesse adempiere normalmente una qualunque delle obbligazioni a suo carico in ragione di un fatto che essa non fosse in grado di controllare, essa ne informerà al più presto il Cliente esponendo i motivi dell’impedimento, si impegnerà per far fronte alla situazione, ma non sarà mai responsabile delle conseguenze per il Cliente medesimo. Ciò troverà applicazione, in particolare, in caso di sinistro delle sue installazioni, di scioperi dei salariati e d‘incidenti informatici o delle telecomunicazioni.
Responsabilità e forza maggiore. Art. 13) Limitazioni d’uso

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  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • Responsabilità per danni 16.1 Il soggetto accreditato sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che, a giudizio dell’Ente, risultassero causati dal personale della ditta stessa; in ogni caso dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità. 16.2 Il soggetto Accreditato dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), causati nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente. 16.3 Le polizze sopracitate dovranno coprire l’intero periodo dell’accreditamento. 16.4 Si precisa che il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo delle responsabilità assunte della ditta accreditata in riferimento alla gestione dei servizi accreditati. Pertanto l’esistenza della polizza non libera l’affidatario delle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 16.5 Nel contratto assicurativo sopra elencato dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’Ente appaltante e dovrà essere espressamente indicato che il Comune sia considerato terzo a tutti gli effetti. 16.6 Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all’Amministrazione dell’Ente, prima della stipula del contratto e potrà essere soggetto ad esame e valutazione da parte dell’Ente, che si riserva la facoltà di indicare eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza medesima.

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.