Responsabilità e forza maggiore Clausole campione

Responsabilità e forza maggiore. EF non sarà responsabile nel caso in cui non sarà in grado di soddisfare tutti i servizi concordati contrattualmente a causa di incendi, disastri naturali, atti di governo, fallimento di fornitori o subappaltatori, vertenze di lavoro, proteste civili; attività criminali, terroristiche o simili; pandemie o emergenze di salute pubblica; o qualsiasi altra ragione che non sottostà al controllo diretto di EF. EF inoltre non è responsabile per perdite, danni, ritardi, lesioni a persone o proprietà arrecate in qualsiasi modo salvo che la responsabilità sia espressamente imputata dalla legge. Queste condizioni non influenzano i penali della compagnia aerea. EF offre biglietti di voli gratuiti per corsi intensivi / di preparazione esami di minimo 12 settimane con un contributo massimo di 1 200 CHF per destinazioni in Australia. Il volo deve essere prenotato da EF e l’offerta non è cumulabile con altri sconti. Qualora lo studente cambiasse il tipo di corso passando a un generale o a un base o riducesse il proprio corso a meno di 12 settimane, dovrà corrispondere l’intero importo del biglietto. L’offerta è soggetta ad annullamenti senza preavviso.
Responsabilità e forza maggiore. Le responsabilità del Fornitore sono limitate agli obblighi definiti nella singola fornitura e nelle presenti “Condizioni generali di fornitura”. In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o immateriali, neppure per danni al materiale o ai prodotti di proprietà dell’Acquirente che si trovano, per ragioni comunque connesse al contratto, presso la sede della Electric Bre-Cast S.r.l., determinati da cause non imputabili al Fornitore. La parte che invoca una qualche responsabilità dell’altra, nell’ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni. L’Acquirente si impegna ad informare tempestivamente il Fornitore nel caso si verifichino situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura. In ogni caso, l’Acquirente, nell’ipotesi in cui sia a sua volta rivenditore della merce e dei materiali acquistati, non avrà in alcun caso diritto di regresso nei confronti della Electric Bre-Cast S.r.l. per eventuali vizi o difetti di conformità della merce contestati all’Acquirente o consumatore finale e tantomeno per le eventuali difformità dalle condizioni contrattuali. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni, inondazioni, embarghi, guerre, tumulti popolari ed altri simili eventi che impediscano, in tutto o in parte, di dare esecuzione al contratto. In qualunque caso di forza maggiore che impedisca di eseguire il contratto o di mantenere le condizioni, la Electric Bre-Cast S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il contratto medesimo o di chiederne l’esecuzione entro un termine da fissarsi. E’ altresì esclusa la responsabilità del Fornitore per disservizi derivanti da: cause non imputabili al Fornitore; necessità di conformarsi a leggi, regolamenti, ordini, atti o richieste con diritto di precedenza provenienti da qualsiasi Autorità governativa; azioni od omissioni imputabili all’Acquirente; ritardi o deficienze del trasporto; impossibilità, per cause non imputabili al Fornitore, di ottenere manodopera o materiali dalle usuali fonti.
Responsabilità e forza maggiore. Art. 13) Limitazioni d’uso
Responsabilità e forza maggiore. Fermo il limite di cui all’art. 1229 c.c., il Fornitore non risponde di eventuali danni diretti o indiretti di alcun tipo (espressamente incluso l’arresto di produzione) derivanti dalla fornitura e dall’utilizzo dei Prodotti. • Nel caso di fornitura di Prodotti non rispondenti alle caratteristiche previste o diversi da quelli ordinati, ed ove l’Acquirente abbia comunque tempestivamente denunciato per iscritto tale difettosità o difformità del Prodotto, la responsabilità del Fornitore resterà limitata esclusivamente alla sostituzione a sue spese del Prodotto, oppure, a sua scelta, al ritiro a sue spese dei Prodotti ed alla restituzione del prezzo (o della parte di prezzo) già percepito. • Il Fornitore è in ogni caso esonerato da responsabilità in ipotesi di mancata o incompleta fornitura dovuta a scioperi aziendali e/o generali, insurrezione, guerra, disastri naturali o nucleari, incendi, carenza di materie prime e/o fonti energetiche e, più in generale, di ogni altro evento o circostanza costituente ipotesi di forza maggiore. Al verificarsi di una tale ipotesi, il Fornitore ne darà comunicazione scritta all’Acquirente, ed avrà facoltà, a sua insindacabile scelta, di revocare l’accettazione dell’ordine (restituendo all’Acquirente, in tal caso, gli eventuali acconti ricevuti senza aggravio di interessi) ovvero di fissare un termine, non eccedente i 60 giorni, per l’effettuazione della fornitura.
Responsabilità e forza maggiore. La Società si impegna a fare i suoi migliori sforzi per garantire il buon funzionamento del Sito. Essa non potrà essere ritenuta responsabile: - del trasferimento dei dati, né della qualità e della disponibilità delle reti di tele- comunicazione, né delle interruzioni del servizio dovute a qualsiasi evento non imputabile alla medesima; - in nessun caso, dei danni materiali ed immateriali comunque causati dall’utilizzazione del Sito, messo a disposi- zione del Cliente, qualunque ne sia la causa. Se la Società non potesse adempiere normalmente una qualunque delle obbligazioni a suo carico in ragione di un fatto che essa non fosse in grado di controllare, essa ne informerà al più presto il Cliente esponendo i motivi dell’impedimento, si impegnerà per far fronte alla situazione, ma non sarà mai responsabile delle conseguenze per il Cliente medesimo. Ciò troverà applicazione, in particolare, in caso di sinistro delle sue installazioni, di scioperi dei salariati e d‘incidenti informatici o delle telecomunicazioni.
Responsabilità e forza maggiore. 25.1 Salvo quanto già previsto in disposizioni particolari delle presenti Condizioni generali, in considerazione della complessità dei propri servizi, l’Assicuratore risponde unicamente dei danni causati da dolo o colpa grave commessi nell’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali. L’Assicuratore non è quindi responsabile di eventuali danni subiti dal Contraente o dal Beneficiario designato derivanti da casi di forza maggiore, misure intraprese da autorità pubbliche (lussemburghesi o straniere) o da qualsiasi evento, umano o naturale, atto a creare problemi organizzativi, interruzioni, parziali o totali, della propria attività e dei servizi offerti o di quelli di soggetti terzi a cui l’Assicuratore abitualmente ricorre come, ad esempio, Banche depositarie e Società di gestione finanziaria.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.