Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. (art. 10 CCNL 31.3.1999)
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. 1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all’art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. (Art. 62 CCNL 9.8.2000 e art. 38 CCNL 27.01.05)
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. CAPO III VICE - SEGRETARI
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 31, è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal presente contratto collettivo regionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all’art. 18, legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 72, DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all’art. 59, lett. p), del D. lgs 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonchè ai compensi ISTAT per attività comunque svolta al di fuori del normale orario di lavoro.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. 1. Il trattamento economico del personale della categoria EP è composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione, articolata al massimo su tre fasce, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario e con l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 3.099 ad un massimo di euro 12.912 annui lordi per tredici mensilità e spetta anche al personale con incarichi di studio e/o di ricerca, previa opportuna ricognizione degli incarichi da parte del responsabile di settore al fine di pervenire ad un’omogenea graduazione delle posizioni stesse.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP è composto dall’indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale 21/5/96, compreso il compenso per il lavoro straordinario con l’esclusione dell’indennità di ateneo, dell’indennità di rischio da radiazioni di cui all’articolo 50 del presente CCNL, nonchè dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. L’importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell’affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l’iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione, secondo quanto previsto dall’art. 61, comma 1. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall’art. 61, comma 5. L’importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato è destinato in ciascuna Amministrazione un apposito fondo, costituito come previsto dall’art. 70.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP è composto dall’indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale 21/5/96, compreso il compenso per il lavoro straordinario con l’esclusione dell’indennità di ateneo, dell’indennità di rischio da radiazioni di cui all’articolo 50 del presente CCNL, nonchè dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. 1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all’art… è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.