Retribuzione oraria e giornaliera Clausole campione

Retribuzione oraria e giornaliera. La retribuzione oraria si determina dividendo la retribuzione mensile (stipendio, contingenza, aumenti periodici di anzianità) per 168. La retribuzione giornaliera si determina moltiplicando la retribuzione oraria per il numero delle ore lavorative della giornata.
Retribuzione oraria e giornaliera. Lo stipendio o paga oraria si ottiene dividendo lo stipendio o paga mensile per 167. Lo stipendio o paga giornaliera si ottiene dividendo lo stipendio o paga mensile per 25. Per determinare il valore orario e giornaliero dell'indennità di contingenza si divide l'indennità di contingenza mensile, rispettivamente, per 172,9 e per 26.
Retribuzione oraria e giornaliera. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25. La retribuzione deve essere corrisposta nei termini e modi previsti dalle singole aziende. In caso di ritardo nei pagamenti superiore a 10 gg. il lavoratore avrà diritto al pagamento degli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale, nonché la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del TFR e dell’indennità di mancato preavviso (ART. 36)
Retribuzione oraria e giornaliera. La retribuzione oraria si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 169. La retribuzione giornaliera si ottiene, in tutti i casi, dividendi l’importo mensile per il divisore convenzionale 26.
Retribuzione oraria e giornaliera. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per
Retribuzione oraria e giornaliera. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile la somma degli elementi retributivi di cui al primo comma dell'art. 22.
Retribuzione oraria e giornaliera. La retribuzione è mensile. Solo per le maggiorazioni o le trattenute si determina convenzionalmente la retribuzione oraria dividendo retribuzione base parametrale o individuale o globale mensile per 169; la retribuzione giornaliera si determina convenzionalmente moltiplicando la retribuzione oraria per 39 e dividendo il risultato per 6.
Retribuzione oraria e giornaliera. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dal punto 1) dell'art. 14. Il coefficiente giornaliero (1/25) deve essere adottato esclusivamente per la corresponsione del trattamento economico per festività coincidente con la domenica e per i casi in cui il Contratto fa ad esso espresso riferimento. Per gli Operatori di Vendita, la retribuzione giornaliera è ragguagliata a 8/175 della retribuzione mensile. A tali effetti, salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, per retribuzione mensile si intende quella costituita dagli elementi fissi.
Retribuzione oraria e giornaliera. La retribuzione oraria e giornaliera si ottiene dividen­do, rispettivamente, per 162,5 e per 25 la retribuzione mensile comprendente lo stipendio base, l’elemento distinto della retribuzione, gli aumenti periodici di anzianità, l'assegno ad personam e l'inden­nità integrativa speciale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).