Stipendio base Clausole campione

Stipendio base. Al personale medico che effettua 38 ore settimanali di servizio, ai sensi del 1° comma dell'art.13, spetta il seguente stipendio base lordo mensile dall’1/1/2005: Assistente fascia A 2.141,00 euro Assistente fascia B 2.206,00 euro Xxxxx e Aiuto dirigente 2.650,00 euro Responsabile e Direttore sanitario 3.361,00 euro Al personale medico che effettua un orario di 30 ore settimanali di ser- vizio, ai sensi del 1° comma dell’art.13, a partire dall’1/1/2005 spetta il seguente stipendio base lordo mensile: Assistente fascia A 1.786,00 euro Assistente fascia B 1.820,00 euro Xxxxx e Aiuto dirigente 2.280,00 euro Responsabile e Direttore sanitario 2.910,00 euro Qualora la Struttura sanitaria, ai sensi e per effetto del 3° comma del- l'art.13, stabilisca un orario di lavoro part time, lo stipendio base lordo mensile è ridotto proporzionalmente in rapporto all’orario settimanale di servizio prestato: Accede alla fascia A il nuovo assunto, mentre accede alla fascia B l’Assistente in possesso di specializzazione relativa alla specifica attività espletata o di branca affine, con 5 anni di anzianità di servizio nella strut- tura sanitaria, ovvero non specialista con anzianità di almeno 7 anni di ser- vizio nella struttura sanitaria.
Stipendio base. Lo stipendio base spettante ad ogni dipendente è riportato nella tabella allegata.
Stipendio base. I livelli retributivi (fasce e annualità) figurano in allegato e vengono annualmente adeguati all’evoluzione del costo della vita. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione, dopo che la Direzione avrà negoziato le eventuali rivendicazioni in proposito, presentate dai sindacati firmatari.
Stipendio base. Le Parti Sociali di cui sopra per il presente ccnl hanno convenuto che la parte economica è stabilita nella seguente tabella:
Stipendio base. Al personale medico che effettua 30 ore settimanali di servizio, ai sensi del 2° comma dell'art.13, spetta il seguente stipendio base lordo mensile dal 1° settembre 1999: Assistente fascia A L. 1.817.000 Assistente fascia B L. 1.875.000 Aiuto ed Aiuto dirigente L. 2.565.000 Responsabile, Direttore Sanitario L. 3.495.000 Qualora la Struttura sanitaria decida, ai sensi e per gli effetti del 3° comma del citato art.13, di fissare al medico un orario settimanale part time (orario ridotto), lo stipendio base lordo mensile di cui al precedente paragrafo è ridotto proporzionalmente in rapporto all'orario settimanale di servizio prestato. Qualora la Struttura sanitaria, ai sensi e per effetto del 1° comma dell'art.13, stabilisca un orario di lavoro a 38 ore settimanali, dal 1° settembre 1999 al medico spetta uno stipendio base lordo mensile di: Assistente fascia A L. 2.245.000 Assistente fascia B L. 2.360.000 Aiuto e Xxxxx dirigente L. 3.000.000 Responsabile, Direttore Sanitario L. 4.010.000 Con decorrenza 1/9/99 la qualifica di assistente viene articolata su due fasce retributive: A e B. Accedono alla fascia A tutti i nuovi assunti, mentre accedono alla fascia B gli Assistenti in possesso di specializzazione relativa alla specifica attività espletata o di branca affine, con 5 anni di anzianità di servizio nella struttura sanitaria, ovvero non specialisti con anzianità di almeno 7 anni di servizio nella struttura sanitaria. A tal fine il periodo di servizio prestato dall’1/7/97 in poi verrà valutato al 100%, mentre il periodo di servizio prestato in rapporto di dipendenza nella stessa struttura fino al 30/6/97 verrà valutato al 33%.
Stipendio base. Al personale medico che effettua 27 ore e 30 minuti settima- nali (ovvero 27 ore a decorrere di servizio ai sensi del comma dell'art. 13, spetta il seguente stipendio base lordo men- sile: Assistente Xxxxx Responsabile, Direttore Sanitario Qualora la Casa di Xxxx decida ai sensi e per gli effetti del comma del citato art. 13, di fissare al medico un orario setti- manale a (orario ridotto), lo stipendio base lordo men- sile di cui al precedente paragrafo è ridotto proporzionalmente in rapporto settimanale di servizio prestato. Qualora la Casa di Cura, ai sensi e per effetto del comma dell'art. 13, stabilisca un orario di lavoro a 37 ore settimanali (ov- vero 36 ore settimanali a decorrere al medico spetta uno stipendio base lordo mensile di: Assistente Xxxxx Responsabile, Direttore Sanitario Lo stipendio base progredisce in 8 (otto) classi biennali del 6% costante sul valore iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2.50% calcolati sul valore classe.

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  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

  • Legge regolatrice e Foro competente 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Quali costi devo sostenere? COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

  • LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.