CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IRRIGUA A SCORRIMENTO UTO MESCHIO
ANNO2017
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 43, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
A Lavori in appalto A.1 Lavori a base d’asta A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Totale lavori euro B Somme a disposizione dell'Amministrazione B1 I.V.A. di legge (22%) B2 Incentivo alla progettazione (1%) B3 Imprevisti ed arrotondamenti Totale somme a disposizione euro TOTALE (A+B) euro | 96.056,00 1.500,00 97.556,00 21.462,32 975,56 6,12 |
22.444,00 | |
120.000,00 |
Il Responsabile del procedimento
Ing. Luigino Pretto
Il Progettista
Geom. Fiorenzo Omiciuolo
Sommario
PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 5
1 OGGETTO DELL’APPALTO 6
2 AMMONTARE DELL’APPALTO 6
3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 6
4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 7
5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 7
6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 8
7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 8
8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 8
9 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 9
10 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 9
11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 9
12 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 9
13 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 10
14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 10
15 PROROGHE 10
16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 11
17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
18 PENALI IN CASO DI RITARDO 12
19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 12
20 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 13
21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 14
22 ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE 15
23 PAGAMENTI IN ACCONTO 15
24 SUBAPPALTI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
25 PAGAMENTI A SALDO 16
26 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 17
27 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 17
28 REVISIONE PREZZI 17
29 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 18
30 LAVORI A MISURA 19
31 LAVORI A CORPO (NON SI APPLICA) 19
32 LAVORI IN ECONOMIA 19
33 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 20
34 CAUZIONE PROVVISORIA 21
35 CAUZIONE DEFINITIVA 21
36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
37 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 22
38 VARIAZIONE DEI LAVORI 24
39 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 24
40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 25
41 NORME DI SICUREZZA GENERALI 26
42 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 26
43 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 26
44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 26
45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 27
46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 27
47 SUBAPPALTO 28
48 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 29
49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 30
50 ACCORDO BONARIO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
52 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
53 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 32
54 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 36
55 TERMINI PER IL COLLAUDO 36
56 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 36
57 MODALITÀ PARTICOLARI RELATIVE AL CANTIERE E IN PARTICOLARE IN RELAZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE DI SCAVO E DI RIPORTO 37
58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 37
59 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 38
60 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 39
61 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 39
62 CUSTODIA DEL CANTIERE 39
63 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 39
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE 42
64 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 398
65 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 398
66 MODALITA' ESECUTIVE E ONERI COMPRESI 41
67 CARTELLO DI CANTIERE 43
ALLEGATI 532
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Testo Unico della Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro")
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) limitatamente alle parti non abrogate dal DPR 207/2010 articolo 358, comma 1, lettera e;
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Dpr 207/2010);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163)
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
AVVERTENZA IMPORTANTE
L'appalto in oggetto è soggetto alle norme in materia di antimafia introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.) ed in particolare dagli articoli 3, 4 e 5.
A) Tracciabilità dei flussi finanziari.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese (di seguito brevemente denominati SOGGETTI) nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui sopra devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai SOGGETTI indicati al primo periodo, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
I SOGGETTI indicati al primo periodo comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.
Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al primo periodo sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in esame.
B) Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
C) Identificazione degli addetti nei cantieri.
La tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 21, comma1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
Premessa
Sono espressamente richiamate le norme in materia previste da:
• LEGGE n. 136 del 18 agosto 2010 e s.m. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
• DECRETO LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia – articolo 4 (costruzione delle opere pubbliche).
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1 Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
1. Demolizione di canalette irrigue prefabbricate: canale terziario 33 Ramo 1, canale terziario 44 Ramo 3, canale terziario 30 Ramo 1, canale terziario 24 Ramo 1, canale terziario 16 Ramo 1, canale terziario Roggia Minucci, canale terziario 14 Ramo 1, canale terziario 48 Ramo 2, canale terziario 41 Ramo 2, canale terziario 42 Ramo 1, canale terziario 36 Ramo 1, canale terziario 42 Ramo 2, canale terziario 33 Ramo 1, canale terziario 25 Ramo 1.
2. Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate: canale terziario 33 Ramo 1, canale terziario 44 Ramo 3, canale terziario 30 Ramo 1, canale terziario 24 Ramo 1, canale terziario 16 Ramo 1, canale terziario Roggia Minucci, canale terziario 14 Ramo 1, canale terziario 48 Ramo 2, canale terziario 41 Ramo 2, canale terziario 42 Ramo 1, canale terziario 36 Ramo 1, canale terziario 42 Ramo 2, canale terziario 33 Ramo 1, canale terziario 25 Ramo 1.
Ubicazione: vari Comuni in Provincia di Treviso.
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti tecnologici, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
2 Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue:
Importi in euro | Colonna 1) | Colonna 2) | Colonna 1) + 2) | |
Num. | A misura | A corpo | TOTALE | |
a) | Importo esecuzione lavori | 96.056,00 | 96.056,00 | |
b) | Oneri per attuazione piani di sicurezza | 1.500,00 | 1.500,00 | |
a) + b) | IMPORTO TOTALE | 97.556,00 | 97.556,00 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.
3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, e dai p.ti 4.1.4 e 4.1.5 dell'All. XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3 Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del regolamento generale.
2. I lavori sono affidati mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
3. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.
4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del regolamento generale e in conformità al suo allegato A)1 i lavori sono classificati nella categoria prevalente OG8 "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica" classifica I. Qualora la ditta non sia in possesso di tale qualificazione, potrà partecipare se in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale.
3. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000,00 possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del regolamento generale2.
5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 161, c. 16 e 184 del regolamento generale e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
1 Già articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 ed allegato «A» al predetto Regolamento.
2 Già articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
7 Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 1453, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, come elencati nell’allegata tabella D, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari oggetto d'offerta;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza", e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza";
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile e in vigore;
d) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", noto come "Testo Unico della Sicurezza";
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;
8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata
3 Limitatamente alle parti non abrogate dal Dpr 207/2010 articolo 358, comma 1, lettera e;
esecuzione dei lavori.
9 Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato
11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 101, comma 3 del Codice dei contratti e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
13 Consegna e inizio dei lavori
1. .L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale atto di cottimo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei contratti la Stazione appaltante può procedere, in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratti nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
14 Termini per l'ultimazione dei lavori
1. L’ Appaltatore dovrà eseguire i lavori di cui all’articolo 1 entro il termine di giorni 90 dalla data di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
15 Proroghe
1. L’appaltatore, a norma dell’art. 107 del Codice degli appalti, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 159 del regolamento generale.
16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice appalti, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere, a norma dell’art. 107, comma 1 del Codice appalti:
a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
b) dello stato di avanzamento dei lavori;
c) delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107, comma 4 e 108, comma 3 del Codice appalti.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice appalti, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti iscrivendoli nella documentazione contabile.
10.Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli eventuali adeguamenti.
11.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
12.Le sospensioni disposte non comportano per l’appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare danni di terzi.
13.In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro due giorni decorrenti dall’ordine di ripresa, formalizzato con specifico verbale emesso dal Direttore Lavori.
17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice Appalti, il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Se la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
5. Le stesse disposizioni si applicano:
a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche a seguito della segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’art. 38 del presente Capitolato Speciale.
18 Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, nonché dei termini temporali intermedi fissati al comma 1 dell’art. 14, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'1,0‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 1 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del presente Capitolato speciale;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) sui termini temporali intermedi indicati in fine del comma 1 dell'articolo 14.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) c), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del testo unico della sicurezza. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. I lavori che necessitano di interruzione totale o parziale del flusso nei corsi d’acqua interessati dovranno inderogabilmente avvenire nel periodo di asciutta annuale della rete consorziale, previsto di norma per una durata di 10 giorni compresi tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo di ogni anno. I lavori in ogni caso dovranno svolgersi al di fuori del periodo irriguo compreso tra il 15 maggio ed il 15 settembre ed in ogni caso prevedere che anche al di fuori di tale periodo la rete consorziale eventualmente interessata potrà risultare in esercizio.
20 Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico della sicurezza, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
22 Anticipazione e fideiussione a garanzia dell'anticipazione
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
23 Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29,30,31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, raggiunge un importo non inferiore all’importo di € 40.000,00.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento, ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del Codice dei Contratti., da liquidarsi nell’osservanza, nulla ostando, n sede di saldo finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il …» con l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per
cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e degli articoli 80 comma 4 e 105 comma 9 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione, a cura della SA, del DURC, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
b) all'acquisizione della certificazione dei carichi pendenti rilasciata dall'agenzia delle entrate;
c) all’ottemperanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
d) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, nel caso in cui i subappaltatori non vengano pagati direttamente dalla stazione appaltante, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
e) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. In presenza di contratti di subappalto il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore sarà in ogni caso eseguito dopo aver acquisita la documentazione collegata al rispetto delle norme di cui all'articolo 35 commi da 28 a 33 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248) e del DM 25 febbraio 2008 n. 74.
10. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 51, comma 2 del presente Capitolato.
24 Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 8.
25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 24, comma 3, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all’articolo25, comma 2.
27 Revisione prezzi
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. A sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice appalti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
28 Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
29 Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
30 Lavori a corpo (non si applica)
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
31 Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
33 Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità alle condizioni di cui agli atti di gara.
34 Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
35 Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 beneficiano delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del Codice dei contratti.2.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma
1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
36 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 203.219,10 + IVA 22% = 247.927,304; partita 2) per le opere preesistenti: euro 60.000,00;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 30.000,00.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,005.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti
4 Ai sensi dell’articolo 4 dello schema tipo 2.3 allegato al DM 12 marzo 2004 n. 123 l’importo sarà rettificato nell’importo di aggiudicazione.
5 Vedi articolo 125, comma 2 del Regolamento generale: 2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
37 Variazione dei lavori
1. L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti, disposti dal direttore lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali e non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice appalti.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), 2 e 4 del Codice appalti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tute le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 38 del presente Capitolato.
6. Le perizie di varante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
7. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs.50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
8. Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma 4, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell’appaltatore.
38 Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 53, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale, in quanto compatibile.
39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dai vigenti prezzari della stazione appaltante, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
4. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
5. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
6. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
7. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
40 Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».
41 Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque, prima della stipula del contratto o della redazione del verbale di consegna dei lavori, se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza", nonché alle disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
42 Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza".
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
44 Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza, con i contenuti specificati nel Allegato XV dello stesso decreto, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato all’appaltatore.
3. Ai sensi dell’art. 96, comma 1bis del D.Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’art. 26 del citato decreto n.81/2008.
4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, come previsto al Capo I del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza".
45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza", con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al Titolo IV, Capo I e all'allegato XV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto nell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto come "Testo Unico della Sicurezza" e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
46 Subappalto
1. A norma dell’art. 105, comma 1 del Codice dei contratti è ammesso il subappalto nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto.
2. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto da affidare. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub- affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
-elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione d cui all’art. 80 del D.Lgd. 50/2016;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art.3 del D.Lgs. 136/2010.
3. L’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni sui subaffidamenti, avvenute nel corso del sub-contratto.
4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera 40 c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
6. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 44 del presente Capitolato.
7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
9. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
10.La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
47 Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del testo unico della sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
48 Pagamento dei subappaltatori
1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. Nel caso in cui la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
4. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta, e sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
49 Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera varia tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7. Il
R.U.P. valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore predetto.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
50 Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Treviso ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto all’amministrazione committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione committente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, l’amministrazione committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 23, comma 10 e 24, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
52 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione o collaudo, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 23 e 24 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l’amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l’Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38 del presente Capitolato Speciale;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 42 e 44, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
c) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’amministrazione committente è comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 38 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ulti- mazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
55 Termini per il collaudo
1. Sino all’entrata in vigore del decreto previsto all’art. 102, comma 8 del Codice Appalti, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
56 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPO 12 - NORME FINALI
57 Modalità particolari relative al cantiere e in particolare in relazione alla movimentazione di materiale di scavo e di riporto
1. Nel cantiere in oggetto i mezzi con i quali il materiale di scavo e di riporto viene movimentato:
• dovranno percorrere il tratto di accesso al sito con moderata velocità e comunque tale da prevenire ostacoli e persone che potrebbero esservi;
• dovranno essere eseguiti opportuni lavori sull’area di accesso al sito per favorire il passaggio dei mezzi;
• la strada in oggetto dovrà essere mantenuta pulita, se necessario bagnata per limitare la polvere e in linea generale in condizioni normali di uso
• in ogni caso alla fine dei lavori dovrà essere ripristinata a regola d’arte dello stato di fatto in cui oggi si trova.
58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) l’Appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni elencate all’art. 60;
b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorpora- te o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; l’area interessata dagli interventi dovrà essere tenuta bagnata onde evitare fenomeni di polverosità;
d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
r) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
59 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 59.
61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
62 Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
63 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
64 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitor io comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
65 Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
DESCRIZIONE DELLE OPERE - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITÀ ESECUTIVE E DI MISURA
66 Descrizione delle opere
Le opere consistono di massima in:
Lavori di manutenzione rete irrigua a scorrimento UTO Meschio 2017:
o Demolizione di canalette irrigue prefabbricate: canale terziario 33 Ramo 1, canale terziario 44 Ramo 3, canale terziario 30 Ramo 1, canale terziario 24 Ramo 1, canale terziario 16 Ramo 1, canale terziario Roggia Minucci, canale terziario 14 Ramo 1, canale terziario 48 Ramo 2, canale terziario 41 Ramo 2, canale terziario 42 Ramo 1, canale terziario 36 Ramo 1, canale terziario 42 Ramo 2, canale terziario 33 Ramo 1, canale terziario 25 Ramo 1.
o Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate canale terziario 33 Ramo 1, canale terziario 44 Ramo 3, canale terziario 30 Ramo 1, canale terziario 24 Ramo 1, canale terziario 16 Ramo 1, canale terziario Roggia Minucci, canale terziario 14 Ramo 1, canale terziario 48 Ramo 2, canale terziario 41 Ramo 2, canale terziario 42 Ramo 1, canale terziario 36 Ramo 1, canale terziario 42 Ramo 2, canale terziario 33 Ramo 1, canale terziario 25 Ramo 1.
67 Qualità e provenienza dei materiali
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'Appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che I'lmpresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spesa della stessa Impresa. Malgrado I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'lmpresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti a seguito fissati.
ACQUA
Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate, in particolare secondo norme UNI 9858 - 8981.
LEGANTI IDRAULICI
Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla Legge 26/05/1965 n° 595 ed al D.M. 14/01/1966, nonchè alle nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi di cui al D.M. 31/08/1972 pubblicato nella G.U. n° 287 del 06/11/1972, e successive modificazioni o integrazioni.
CALCI AEREE -POZZOLANE
Dovranno corrispondere alle "Norme per I'accettazione delle calci aeree" ed alle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Edizione 1952.
GHIAIE - GHIAIETTI - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - SABBIE da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, escluse le pavimentazioni.
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 16/08/1976, n° 214 "Norme tecniche alle quali devono unificarsi le costruzioni in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a struttura metallica", e successive modificazioni ed integrazioni.
Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà superare il diametro massimo di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpate o simili; di cm 4 se si tratta di getti per volti; di cm 3 se si tratta di cementi armati e di cm 2 si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'articolo 2 delle Norme citate nel seguente comma e).
PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - GRANIGLIE- SABBIE - ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n° 4 -Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.
In particolare il materiale lapideo per la confezione del pietrisco dovrà avere un coefficiente di qualità (Deval) non inferiore a 10 (dieci), mentre il materiale lapideo per la confezione delle graniglie dovrà avere un coefficiente di qualità non inferiore a 12 (dodici) ed un coefficiente di frantumazione non superiore a 120 (centoventi).
GHIAIE - GHIAIETTI PER PAVIMENTAZIONI
Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "Tabella U.N.I. 2710 - Ed. giugno 1945".
Dovranno essere costituiti da elementi sani, tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e particolarmente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua, superiore al 2%.
MANUFATTI DI CEMENTO
I tubi di cemento, sia circolari che rettangolari, dovranno essere fabbricati a regola d'arte con diametro uniforme, dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni ed ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature o sbavature e muniti delle opportune sagomature alle due estremità per consentire un giunto a sicura tenuta. Essi dovranno essere conformi alla Legge 02/02/1974, n° 64 e al D.M. LL.PP. 12/12/1985 pubblicato sulla G.U. n° 61 del 14/03/1986.
MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori, dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, fucinature e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29/02/1908, modificato con R.D. 15/07/1925, D.M.
27/07/1985 e Circolare Ministero LL.PP. del 31/10/1986 pubblicata sul supplemento ordinario della G.U. n°113 del 17/05/1986, di cui alla Legge 05/11/1971, n° 1086.
BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE - CATRAMI
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali" fascicolo n° 2 - Ed. 1951; "Norme per I'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" fascicolo n° 3 - Ed. 1958; "Norme per I'accettazione dei catrami per usi stradali", fascicolo n° 1 - Ed. 1951, tutti del C.N.R.
BITUMI LIQUIDI O FLUSSATI
Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali", fascicolo n° 3 - Ed. 1957 del C.N.R.
PROVE DEI MATERIALI
In relazione a quanto precisato nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione Appaltante.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.
I risultati ottenuti in tali Laboratori, saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Appalto.
68 Modalità esecutive e oneri compresi
Nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.
Per tutte le categorie e, quindi, anche per quelle relativamente alle quali non siano prescritte nel presente Capitolato ed annesso Elenco dei Prezzi speciali norme, I'lmpresa dovrà seguire i migliori procedimenti od impiegare appositi materiali, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.
La Direzione dei Lavori avrà il diritto di ordinare, in qualsiasi momento la demolizione e la ricostruzione dei lavori non eseguiti regolarmente o eseguiti con materiali inidonei, senza che per questo l'lmpresa possa accampare diritti e compensi di sorta, ma restando invece obbligata a risarcire le maggiori spese che dovessero risultare in conseguenza della inesatta esecuzione degli ordini.
Prima di porre mano ai lavori, I'lmpresa è obbligata ad eseguire la picchettazione preliminare del lavoro, in base ai disegni ed ai riferimenti di progetto, in modo che risultino indicati e facilmente controllabili e visibili gli assi e i limiti delle aree di occupazione.
L'Impresa elencherà quindi tutte le piante, coltivazioni, ecc. che dovranno venire eliminate o danneggiate, sia con occupazione permanente che provvisoria.
Per quanto riguarda le piante e le colture, l'Amministrazione Appaltante pagherà ai proprietari le piante e le colture specializzate comprese nelle due fasce larghe m 4 oltre il nuovo ciglio a campagna ove non esistano arginature, oppure ml 4.00 oltre l'unghia a campagna ove esistono argini, o ancora ml 4.00 oltre il ciglio a campagna dell'eventuale fosso parallelo alle arginature, oltre a quanto contenuto nelle anse di rettifica o in quelle altre zone che la Direzione dei Lavori dovesse indicare. Qualsiasi ulteriore indennità al di fuori dei detti limiti, si intenderà eventualmente dovuta per comodo e convenienza dell'lmpresa e, quindi, a carico di questa.
I predetti limiti potranno essere ridotti (con approvazione della Direzione Lavori) in tratti singolari ove esistano vigneti, colture specializzate, parchi o piante in genere di essenza pregiata.
Il conteggio delle indennità alle coltivazioni non specializzate per le occupazioni temporanee, determinate dalle stese del materiale di scavo, si estenderà invece oltre i limiti e resterà a totale carico dell'Amministrazione Appaltante.
A picchettazioni sommarie effettuate ed elenchi preparati, l'Ente Appaltante procederà in presenza dei proprietari, a redigere i verbali di consistenza delle proprietà da espropriare. Gli alberi conteggiati verranno dall'lmpresa contrassegnati con una tacca sul tronco.
L'Impresa abbatterà poi le piantagioni incluse nei verbali e quindi, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, si procederà ai rilievi di consegna.
L'Appaltatore avrà infine l'obbligo di porre e mantenere su tutto il tracciato la picchettazione contraddistinguendone asse, vertici, posizioni delle sezioni, quote rosse, ecc.
I rilievi di consegna e tutte le spese principali ed accessorie ad essi inerenti (canneggiatori, strumenti, picchetti, ecc.) restano a totale carico dell'Appaltatore, anche se, su insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, il tracciato e le relative picchettazioni dovessero venire eseguite più volte.
L'Appaltatore avrà inoltre l'obbligo di servirsi per i tracciamenti di un tecnico qualificato, che interpreti e traduca in esecuzione ciò che è previsto dal progetto o che ordinerà la Direzione dei Lavori.
A lavori ultimati saranno rifatti i rilievi di ultimazione e per questi I'lmpresa soggiacerà agli stessi oneri indicati per i rilievi di consegna.
ABBATTIMENTO DELLE PIANTE, SIEPI E CESPUGLI ALLIGNANTI LUNGO IL COLLETTORE
Fatti salvi i tratti di sponda, le aree e le singole piante ove da progetto e/o per ordine della Direzione Lavori sia previsto il mantenimento della flora locale, prima di iniziare I'escavo del collettore si dovrà procedere all'abbattimento delle piante allignanti entro le fasce d'occupazione, all'eliminazione delle relative ceppaie e all'estirpazione di siepi e cespugli eventualmente esistenti. Le piante d'alto fusto, dovranno essere abbattute curando di non danneggiare eventuali linee elettriche, telefoniche, o altre circostanti; i tronchi abbattuti resteranno in proprietà dei fondi cui appartenevano ed i proprietari dei medesimi provvederanno a loro cura e spese al trasporto delle piante dove crederanno più opportuno.
Nel caso che le piante non siano di alcun valore o non siano accettate dai rispettivi proprietari, I'lmpresa provvederà a sua cura e spese al loro trasporto a rifiuto.
Le ceppaie delle piante abbattute, se non utilizzabili dai rispettivi proprietari, dovranno essere rimosse, trasportate a rifiuto e sepolte in idonee buche, garantendo però un franco di coltivazione non inferiore a 100 cm; ad interramento avvenuto si dovrà procedere allo spianamento del materiale scavato, conservando ai terreni la baulatura preesistente, evitando in tal modo dannosi ristagni d'acqua.
Nei tratti di canale ove è previsto o ordinato dalla Direzione Lavori il solo espurgo, I'lmpresa dovrà provvedere all'esecuzione delle opere con le dovute cautele e il minimo decespugliamento possibile.
LAVORI DI ESCAVO DEL CANALE
I lavori dovranno procedere come di seguito indicato.
1. Scavo del canale a grezzo (dando una sagoma in difetto rispetto a quella di progetto) fino alle quote di fondo previste, formazione al grezzo dei rilevati, riempimento dei vecchi alvei abbandonati e stendimento a campagna dei materiali eccedenti o non utilizzabili a giudizio insindacabile del D.L. per la formazione dei rilevati. Detto materiale sarà steso a campagna, dopo essere stato lasciato convenientemente ad asciugare di volta in volta in relazione alle baulature dei terreni circostanti, allo sgrondo naturale delle acque e, comunque, per un'altezza non superiore a 30 cm. Qualora detto materiale non possa, per la sua natura o per la presenza di colture specializzate, cortili, strade, parchi, ecc. essere steso a campagna, dovrà, a cura e spese dell'lmpresa, essere trasportato a rifiuto. Nel prezzo dello scavo di sbancamento sarà compreso anche il trasporto in rilievo o a rifiuto dei materiali scavati.
2. Dopo un periodo che sarà fissato insindacabilmente dalla Direzione dei Lavori e variabile fra i 60 e 90 giorni, si provvederà allo scavo di rifinitura, riprendendo tutto il materiale eccedente dall'escavo al grezzo, quello che fosse stato riportato in alveo dopo la prima fase di lavorazione dal procedere degli scavi a monte o da eventuali normali piene e aperture dei casseri, da scoscendimenti di sponda, da franamenti e smottamenti, da solcature delle acque piovane sulle sponde, dal riporto dei fossi e scoli laterali, dalla natura del terreno, ed in genere da ogni altra causa che possa aver provocato deposito lungo I'alveo grezzo, restando escluse le sole cause di forza maggiore.
3. Negli intesti d'alveo, o comunque in tutte le zone in cui i nuovi riporti venissero a cadere sul fondo del vecchio canale o su terreni fangosi, si asporterà integralmente il fango, bonificando il piano di posa del nuovo rilevato. Il maggiore escavo sotto alle quote nere per realizzare la bonifica del piano di posa e la sostituzione del materiale inadatto a costituire il rilevato, il fondo e la sponda del canale, non apparirà nelle sezioni di contabilità e nel calcolo dei movimenti di terra, intendendosi tale onere compreso nel prezzo unitario dello scavo che verrà applicato per i soli volumi risultanti dalla differenza fra le quote nere di consegna e le quote rosse di ultimazione.
4. Il riporto di materiale su piani inclinati dovrà essere preceduto da gradonatura dei piani stessi, restando a carico dell'lmpresa tutte le eventuali riprese di frane e smottamenti di sponda, escludendosi solo quelli che dovessero verificarsi nell'attraversamento di banchi di ghiaia e sabbia per i quali saranno previsti opportuni presidi, difese o rivestimenti di sponda o sostituzione del materiale con altro più adatto.
5. Nel secondo passaggio del canale si provvederà alla perfetta profilatura delle sponde secondo l'esatta sagoma di progetto.
6. Per le arginature si procederà nel seguente modo:
a.1 per rilevati su campagna: scoticamento della sede e doppia scalatura longitudinale, intervallata di m 2, per ammorsamento;
a.2 per rilevato in alveo su scarpate: valgono le norme di preparazione di cui al precedente punto; il materiale da impiegare deve essere sminuzzato, privo di radici, zolle erbose o ammassi compatti; l'esecuzione avverrà per stati successivi dell'altezza non superiore a m 0.6 da compattarsi con mezzi meccanici;
nella prima fase di lavoro si darà eccedenza di sagoma per sopperire all'assestamento naturale;
b.1 la profilatura verrà eseguita in una seconda fase e previa autorizzazione della Direzione Lavori conservando un'eccedenza pari al 15% dell'altezza del rilevato sul piano campagna e ferma restando la larghezza dell'argine in sommità.
7. L'esecuzione dei salti di fondo a mezzo di annegamento di roccia trachitica calcarea avverrà previo lo scavo sommario di canale in modo da stabilire la quota di fondo, impedendone l'erosione, del tratto a monte. In sede di ripresa della sistemazione verrà completato l'intervento aggiungendo ulteriore materiale, se occorrente, e procedendo a rivestimento di sponda.
8. In prossimità di linee elettriche e telefoniche il lavoro potrà anche eseguirsi a mano senza maggiori compensi, come pure resteranno a carico dell'lmpresa gli eventuali rallentamenti dei lavori che dovessero verificarsi a causa della presenza dei predetti intralci sull'area di lavoro.
9. Ove le sponde del canale fossero costituite da materiali sabbiosi o ghiaiosi, la Direzione dei Lavori, a proprio insindacabile giudizio, in luogo della difesa di sponda, potrà ordinare lo scavo del materiale sabbioso o ghiaioso e la sua sostituzione con materiale argilloso più idoneo scavato a campagna; in tal caso si procederà ai pagamenti moltiplicando il volume scavato e sostituito in alveo due volte per il prezzo di scavo ed una volta per il prezzo della sistemazione in rilevato, senza ulteriori compensi per maggiori scavi, trasporti o indennità di cava, anche ove questi fossero necessari.
Si fa speciale avvertenza che i prezzi relativi all'escavo verranno invariabilmente applicati per qualsiasi qualità di materiale da scavare, fosse questa sabbiosa, ghiaiosa, carantosa o comunque compatta od anche melmosa, e
così pure non potrà formare oggetto di ulteriori compensi la eventuale necessità di dover estirpare ceppaie e radici ed asportare dall'alveo ghiaia, ciottoli e pietre di qualsiasi dimensione e di ricorrere a particolari opere di aggottamento per dare lodevolmente compiuto il lavoro.
L'abbattimento e allontanamento di piante, siepi e cespugli verrà eseguito con le modalità indicate all'articolo precedente ed il relativo onere sarà compensato a parte. I lavori di escavo del canale saranno eseguiti in asciutto, qualora la Direzione dei Lavori non ordini l'immissione di poca acqua nell'alveo per facilitare I'escavo ed evitare eventuali franamenti, per motivi igienici o per la sopravvivenza della fauna ittica.
Seminagione
Ultimata la profilatura delle scarpate, si procederà alla semina delle superfici viste, compresa anche la fascia laterale del ciglio, con miscuglio di varietà tali da assicurare rapido attecchimento e notevole sviluppo radicale. L'Impresa provvederà quindi ad eventuali risemine ed agli sfalci per consegnare all'accertamento della regolare esecuzione superfici perfettamente inerbate.
Casseri e deviazioni:
Si fa presente che la parziale deviazione delle acque verrà effettuata secondo le modalità che la Ditta Appaltatrice riterrà più opportune. Qualora l'Impresa utilizzasse, per la deviazione parziale delle acque, fossi esistenti, resteranno a suo carico i seguenti oneri:
a) la pulizia dei fossi medesimi;
b) la formazione di ture atte a trattenere le acque a monte;
c) la chiusura e apertura giornaliera di casseri in terra di trattenimento delle acque residue in alveo a monte della zona di lavoro, in modo che I'escavo possa procedere pressoché in asciutto, oppure la formazione di grondaie, casseri ed aggottamenti in modo che i manufatti ed in particolar modo le eventuali sottofondazioni ai ponti esistenti e i rivestimenti, possano essere eseguiti in asciutto. L'Impresa per dette deviazioni potrà scegliere i sistemi che meglio crede, salva sempre l'approvazione della Direzione dei Lavori e fatti salvi anche i diritti di terzi, purché garantisca una sezione di deflusso tale da consentire il più completo smaltimento delle acque anche risorgive in magra ordinaria ed il lavoro in asciutto nei canali da escavare.
Le trattative con i privati ed ogni eventuale danno anche di forza maggiore alle proprietà demaniali e private, relative alla deviazione delle acque, restano a carico dell'lmpresa.
Solo in caso di piena I'acqua potrà tracimare dai casseri ed invadere i canali.
Tutte le opere di aggottamento o di prosciugamento delle acque, citate nei paragrafi precedenti, comprese quelle conseguenti alle predette tracimazioni saranno a carico dell'lmpresa.
Saranno comunque prese tutte le misure ed adottate le cautele per non arrecare danni alle campagne, per mantenere libero il deflusso delle acque piovane da esse, e per mantenere il transito sugli stradoni di campagna esistenti.
Durante tutto il tempo in cui I'acqua sarà mantenuta deviata è fatto obbligo all'lmpresa di sorvegliare il suo corso, nonché le opere costruite, sia di giorno che di notte e di adottare prontamente i provvedimenti del caso qualora fossero da temere danni a carico di privati o di Pubbliche Amministrazioni.
Ove, durante l'esecuzione dei lavori, per piene sopraggiunte in canale o per insistenti piogge locali, le acque deviate minacciassero di arrecare danni ai fondi limitrofi, ai fossi, scoli e canali per i quali viene condotta, I'lmpresa sarà tenuta a tagliare i casseri ed a fare in genere quanto è necessario per ridare alle acque il loro corso naturale. Queste operazioni dovranno essere effettuate appena gli accennati inconvenienti siano ragionevolmente a temersi, senza attendere il loro verificarsi, rimanendo I'lmpresa stessa responsabile verso i terzi di tutte le conseguenze di un eventuale ritardo e, perciò, obbligata ai debiti risarcimenti.
In tal caso I'lmpresa non potrà pretendere alcun compenso od indennizzo restando questa eventualità a tutto suo carico, compresa pure la demolizione e la successiva ricostruzione delle opere demolite.
Tutti gli oneri di cui al presente articolo saranno compensati "a corpo"; il compenso comprenderà anche i maggiori oneri derivanti dalla formazione di casseri e relativi aggottamenti, per portare in asciutto le pile dei ponti, le briglie, le chiaviche e tutti i manufatti in genere, qualora vi fossero filtrazioni di acqua dal suolo.
Nella demolizione dei casseri il nucleo di terra dovrà essere asportato fino a raggiungere la quota, ed il legname tutto recuperato.
OPERE DI RECUPERO AMBIENTALE
Vengono previste opere di recupero ambientale mediante la plantumazione di essenze arboree in aree all'uopo adibite e lungo le sponde dei tratti dei collettori oggetto dell'intervento. L'operazione di impianto dovrà essere preceduta da un'idonea preparazione del terreno consistente in aratura profonda, concimazione organica (4-5 Kg/mq di letame maturo) e inorganica, erpicatura incrociata per l'affinamento del terreno, diserbo, pacciamatura con materiale naturale (paglia, corteccia, fogli di torba).
Le piante utilizzate per I'imboschimento saranno dotate di palo tutore o altro idoneo sostegno (tiranti). La fornitura si intende per piante di altezza non inferiore ai 2,00 m, fornite integre sia nella parte ipogea che epigea, esenti da virus e malattie, con adeguato pane di terra o in formelle. Sarà altresì comprensiva di trasporto, dell'escavo delle buche, del successivo rinterro, annaffiatura, trattamento fitoiatrico, manutenzione e cura fino all'accertamento della regolare esecuzione. Le piante che non avessero attecchito dovranno essere sostituite con altre della stessa specie nella stagione silvana successiva, sempre a cura e spese dell'lmpresa.
Potranno essere impiegate soltanto le seguenti specie: Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Acer campester, Carpinus betullus, Alnus glutinosa, Populus (esclusi cloni ibridi), Salix alba, Morus alba, Morus nigra, relativamente alla superficie e dei tratti di canale destinati alle opere di recupero ambientale.
SCAVI DI SBANCAMENTO PER OPERE D'ARTE
Per scavi di sbancamento per opere d'arte o tagli a sezione aperta, si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o del punto più depresso dei canali delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
SCAVI DI FONDAZIONE
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente chiusi, fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che la Direzione dei Lavori ordinerà all'atto della loro esecuzione. Le profondità che si trovino nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione
dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra le falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradoni ed anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno essere di norma eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovrà, occorrendo, sostenerli con conveniente armatura e sbadacchiatura, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi.
Questi potranno, però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il maggior scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e I'lmpresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al successivo riempimento con materiale adatto ed al suo costipamento.
Analogamente dovrà procedere I'lmpresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione con riseghe in fondazione.
L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nella quantità e robustezza che per la qualità delle materie da escavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formante parte integrante dell'opera, resterà di proprietà dell'lmpresa che potrà perciò recuperarla ad opera compiuta.
Nessun compenso spetta all'lmpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, I'Appaltatore dovrà provvedere al suo esaurimento coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni; l'onere relativo si intende nel prezzo di elenco per lo scavo a qualsiasi livello si trovino le falde freatiche.
Sono anche compresi nel prezzo i casseri di qualsiasi tipo che si rendessero necessari qualora non vi siano specifiche indicazioni in contrario nella descrizione apposita del presente Capitolato.
Quando ciò occorra per la tutela di persone e cose, gli scavi verranno adeguatamente muniti di segnalazioni notturne e diurne e, se necessario, custoditi a iniziativa ed a carico dell'lmpresa, ritenendosi essa responsabile di qualunque danno che dovesse verificarsi per mancanza o insufficienza di dette segnalazioni.
L'Impresa provvederà inoltre alla costruzione ed al mantenimento di tutte le opere occorrenti per conservare i passaggi pubblici e privati, nonché la continuità dei corsi d'acqua.
RIPORTI, MATERIALI DA CAVA, ARGINATURE, STENDIMENTI E TRASPORTO DEI MATERIALI
Le materie escavate che la Direzione dei Lavori giudicherà adatte, saranno impiegate nella formazione del rilevato arginale ove questo sia previsto; quelle eccedenti saranno distribuite prima a riempimento degli alvei abbandonati e quindi sul piano di campagna ai lati del canale per un'altezza variabile da zero a 30 cm, mantenendo agli appezzamenti la sistemazione esistente e ciò di comune accordo con i proprietari; in ogni caso, si adopereranno tutte le cautele al fine di assicurare lo sgrondo delle acque senza provocare dannosi ristagni. A ciglio campagna o argine saranno sempre rispettate le livellette di progetto.
Qualora il deposito non potesse farsi sui due lati, esso verrà, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, effettuato da un solo lato e nella medesima forma. Dovranno comunque essere rispettati i cortili, le capezzagne, gli orti, le strade, i parchi e le zone a coltura specializzata (vigneti) anche se ciò obbligasse a trasporti trasversali o longitudinali, a qualsiasi distanza, per raggiungere le zone di occupazione temporanea senza coltura specializzata.
Quanto sopra, salvo accordi diretti tra Impresa e proprietari.
I depositi provvisori del materiale escavato non dovranno gravare sulla sponda e pertanto non dovranno essere iniziati ad una distanza minore di m 2 dai nuovi cigli; si terranno inoltre con pendenza approssimativa dell' 1/1,5. Tali depositi provvisori dovranno essere, dopo un conveniente periodo di prosciugamento, o portati in rilevato o a colmare i tratti del vecchio canale rettificato o, infine, essere distribuiti a campagna in modo che la sistemazione delle sponde, dei cigli dei terreni segua di pari passo la definitiva sistemazione del canale.
Qualora il materiale escavato nei canali non basti, o non sia adatto a giudizio della Direzione dei Lavori, a colmare gli alvei abbandonati o profilare le sezioni come in progetto, I'lmpresa potrà ricorrere a cave di prestito e i relativi oneri (indennità di cava, carico, trasporto e scarico) saranno compensati con i prezzi di elenco. Il materiale da cava apparterrà ai gruppi A3, A2-5, A2-6, A2-7 della classificazione C.N.R. U.N.I. 10006 per i rilevati, e ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 per i sottofondi stradali; tuttavia, fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati tutte le disponibilità dei materiali idonei provenienti dagli scavi di sbancamento o di fondazione, le eventuali cave di prestito che I'lmpresa volesse aprire, ad esempio per economia di trasporti, saranno a suo totale carico, come pure a suo carico sarà l'allontanamento dei materiali di scavo non utilizzati. L'lmpresa non potrà quindi pretendere sovrapprezzi, nè prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d'arte ed annessi qualora, pure essendoci disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere a cave di prestito.
Si precisa che il volume del materiale proveniente dagli scavi da utilizzarsi per la formazione di rilevati, risulterà dalla somma dei volumi appartenenti a tutti i collettori oggetto dell’Appalto, obbligandosi, in tal modo, I'lmpresa a procedere a trasporti anche da un collettore all'altro, qualora in qualcuno di essi il materiale proveniente dagli scavi non fosse sufficiente per la formazione dei rilevati. Di tale onere è stato tenuto conto nella formulazione del prezzo per gli scavi e in quello della sistemazione in rilevato o stendimento a campagna.
E' fatto obbligo all'lmpresa di indicare le cave che essa intende coltivare per i rilevati e di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni ed eventualmente le analisi dei materiali che intende utilizzare. Solo dopo che vi sarà l'assenso della Direzione dei Lavori I'lmpresa sarà autorizzata a mettere in opera i materiali proposti.
L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime I'lmpresa dall'assoggettarsi ad ulteriori esami di laboratorio, intesi ad accertare che le caratteristiche dei materiali non mutino. L'lmpresa è tenuta a corrispondere ai proprietari l'indennità di cava ed a provvedere a proprie spese al deflusso delle acque che vi si raccogliessero, evitandone nocivi ristagni e danni alle proprietà circostanti e sistemando convenientemente le scarpate, in osservanza anche di quanto è prescritto dall'articolo 202 T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n° 1265 e successive modifiche, dall'articolo 189 T.U. delle leggi sulla bonifica dei terreni paludosi 30/12/1923, n° 3256 e dal testo delle norme sulla Bonifica Integrale, approvata con R.D. 13/02/1933, n° 215.
LAVORI IN ROCCIA
Sul fondo del canale in corrispondenza dei manufatti, sulle sponde in corrispondenza delle chiaviche, sulle unghie lambite dall'acqua, sulle sponde all'esterno delle curve e per I'esecuzione di salti-briglia, a giudizio della Direzione dei Lavori, verrà ordinata la posa a secco di sasso trachitico (o calcareo di Sarone) di protezione. Tale sasso dovrà avere le dimensioni che la Direzione dei Lavori indicherà, a seconda del lavoro da eseguire, non sarà gelivo, né sfaldabile, né friabile.
Verrà posto in opera a mosaico incerto, serrando ogni elemento con scaglie in modo che la superficie, a lavoro ultimato, risulti omogenea e senza larghi interstizi.
Nel prezzo di elenco è compreso lo scavo per I'alloggiamento del sasso ed il rincalzo in terra.
In particolari casi potrà essere ordinata la posa su sottofondo magro, oppure la stuccatura dei giunti.
E' fatto espresso divieto stabilire depositi di roccia sulle sommità arginali e di scaricare il materiale lungo le scarpate.
La posa in opera, ove se ne presenti la necessità, dovrà essere fatta anche in presenza d'acqua e tale operazione dovrà, in tal caso, essere eseguita in modo regolare e con ogni cura, allo scopo di ottenere che il materiale non vada disperso, ma resti collocato utilmente entro il profilo prestabilito. Il materiale di risulta della lavorazione e scartato dalle cataste, dovrà essere allontanato a cura e spese deIl’Appaltatore.
RIVESTIMENTI DI FONDO E DI SPONDE IN CALCESTRUZZO
Ove se ne presenti la necessità, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori e per qualsiasi lunghezza, potrà essere ordinata I'esecuzione di rivestimenti in lastroni di calcestruzzo, eventualmente forati o a graticcio.
Prima di eseguire la lastronatura, si procederà alla preparazione del letto di posa in modo che esso sia perfettamente piano, costipato, e non vengano a formarsi cavità fra i lastroni ed il terreno. Qualora la Direzione dei Lavori lo giudicasse necessario, il piano di posa dovrà essere regolarizzato con sabbia grossa o pietrischetto sottile.
I lastroni saranno in calcestruzzo della classe 250, avranno spessore non inferiore a cm 12 e saranno leggermente armati e non avranno, di norma, dimensioni in pianta superiori a 5 mq.
Sui bordi di contatto delle lastre verrà ricavata una scanalatura continua e regolare delle dimensioni di cm 1.5*3 che verrà riempita con cemento plastico. I lastroni, almeno su tutti i bordi che non saranno a contatto fra loro, saranno muniti di cordolo o batolo armato terminale di ancoraggio e fondazione sul terreno, delle dimensioni minime di cm 20 di larghezza e cm 35 di altezza.
Sui bordi i lastroni avranno opportuni sistemi di agganciamento fra loro ed ai batoli di fondazione.
Nel prezzo di elenco dei lastroni è anche compreso lo scavo del terreno per lo spessore del lastrone e dei relativi cordoli di fondazione, la preparazione e costipazione del piano di posa e l'eventuale riporto di sabbia e pietrischetto, la sigillatura dei giunti, gli eventuali fori di drenaggio e l'adattamento a tombini e manufatti in alveo, il riporto e la pistonatura di materie scelte a ridosso del rivestimento in modo da raccordare quest'ultimo con le banchine ed infine la fornitura e la posa in opera sul detto raccordo di una fila di zolle erbose poste in piano.
CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI (NORMALI E PRECOMPRESSI)
Nella scelta dei materiali da impiegarsi per la confezione dei calcestruzzi verranno osservate le norme del D.M. 26/03/1980 e Circolare LL.PP. 30/06/1980, nonchè del D.M. 27/07/1985.
Cemento
Sarà del tipo R 325 e 425, preferibilmente del tipo ferrico pozzolanico.
Dosaggio del cemento e resistenza caratteristica dei calcestruzzi
Il dosaggio sarà indicato nei rispettivi articoli di elenco e riferito al metro cubo di calcestruzzo finito. Resta però facoltà della Direzione dei Lavori di prescrivere un diverso dosaggio, applicando alla voce di elenco un sovrapprezzo o una deduzione corrispondente alla variazione della quantità di cemento moltiplicata per il prezzo unitario in fornitura.
Oltre al prescritto dosaggio il calcestruzzo dovrà avere la resistenza caratteristica prescritta nelle relative voci di elenco.
Posa in opera
Sarà eseguita con ogni cura, dopo aver preparati e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire ed in maniera che i getti abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
Dovrà essere eliminato in precedenza ogni pericolo o semplice eventualità di cedimenti dei piani di appoggio o delle pareti di contenimento.
I getti dovranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi e delle casseforme da parte del personale della Direzione dei Lavori.
Il calcestruzzo sarà posto in opera usando accorgimenti, tecniche ed additivi che ne garantiscano la resistenza, l'uniformità, la fluidità, la scorrevolezza e la non segregabilità degli inerti, in relazione alla natura dei manufatti da realizzare.
L'assestamento in opera verrà eseguito, mediante vibrazione con idonei apparecchi approvati dalla Direzione dei Lavori. All'uopo, il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza non superiore ai cm 50. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze di aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e boiaccata con malta liquida dosata a q 6 di cemento per ogni mc di sabbia e speciali additivi che favoriscano l'adesione dei getti.
Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza di acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire dilavamenti che pregiudichino il pronto consolidamento.
A posa ultimata sarà curata particolarmente la stagionatura dei getti, in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici esterne dei medesimi. usando tutte quelle cautele ed impiegando quei mezzi che I'lmpresa riterrà idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'lmpresa dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori.
Durante il periodo di stagionatura sarà inibito il transito e qualsiasi lavorazione sopra la superficie dei getti.
Prove e controlli
È obbligo dell'Appaltatore di eseguire provini di calcestruzzo nel numero e nei modi previsti dalla Legge n° 1086 del 05/11/1976, D.M. 30/05/1972, D.M. 26/03/1980 e Circolare LL.PP. 30/06/1980 n° 20244, nonché dal D.M. 27/07/1985; è inoltre facoltà del Direttore dei Lavori prelevare in ogni momento e quando lo ritenga opportuno campioni di materiali o di conglomerato per farli sottoporre ad esami e prove di laboratorio.
Tali prelevamenti saranno fatti in contraddittorio con I'lmpresa. CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI
Oltre a richiamare quanto è stato prescritto con il precedente articolo per la esecuzione di opere in cemento armato, I'lmpresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nel D.M. 30/05/1972 di cui alla Legge 05/11/1971, al D.M. 26/03/1980 e Circolare LL.PP. 30/06/1980 n° 20244, dal D.M. 27/07/1985 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, ed a quelle che potranno essere successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento armato precompresso. Tutte le opere in cemento armato, facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità (accompagnati da disegni esecutivi) che I'lmpresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto, o alle norme che le verranno impartite all'atto della consegna dei lavori.
L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle varie strutture in cemento armato e delle
centine o armature di sostegno, non esonera in alcun modo I'lmpresa dalla responsabilità ad essa derivante per legge o per le precise pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse del committente, l'Impresa rimane unica responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione, che per la loro esecuzione; di conseguenza I'lmpresa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza esse potranno risultare.
Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovrà tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro nello stesso cantiere di lavoro.
La Direzione dei Lavori potrà prescrivere l'uso di vibratori senza maggiori compensi. CASSEFORME E CENTINATURE
Le armature di sostegno dovranno essere sufficientemente rigide per resistere, senza apprezzabili deformazioni, al peso proprio, alla spinta del conglomerato, alle vibrazioni prodotte dagli apparecchi di costipamento, ai sovraccarichi dovuti alle condizioni ambientali (vento, neve, ecc.) e devono essere costruite in modo che, all'atto del disarmo, le varie parti possano essere rimosse senza danneggiare i getti.
Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di Legge e, in mancanza di queste, secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.
Le casseforme devono essere costruite in modo tale che i getti risultino perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati e forniti dal Direttore dei Lavori.
ACCIAIO PER C.A. E C.A.P.
Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'articolo 21 della Legge 05/11/1971 n° 1086, D.M. 27/07/1985 e Circolare Ministero LL.PP. del 31/10/1986 pubblicata sul supplemento ordinario della G.U. n° 113 del 17/05/1986.
Le modalità di prelievi dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. 27/05/1985 sopracitato.
TUBI IN CALCESTRUZZO
A -TUBI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATI
Essi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1.dosatura di cemento non minore di q.li 3.5 per metro cubo di impasto; 2.stagionatura all'atto della posa in opera, non minore di giorni 28; 3.battitura: per tutti i diametri, mediante getto del calcestruzzo a pressione;
4.spessore della parete dei tubi non inferiore a d * 0.1 - 1 cm, essendo d la lunghezza del diametro espressa in centimetri.
Nel relativo prezzo di elenco si intende compreso lo scavo a qualunque profondità ed in qualunque circostanza, come attraversamento di strade, rilevati, ecc., la perfetta stuccatura dei giunti, il rinterro ed ogni opera principale ed accessoria per dare l'opera completa in ogni parte. Restano escluse eventuali testate munite di porta a vento. Le tubazioni in genere dovranno essere conformi alla Legge 02/02/1974, n° 64 ed al D.M. LL.PP. 12/12/1985 pubblicato sulla G.U. n° 61 del 14/03/1986.
INTONACI E APPLICAZIONI PROTETTIVI DELLE SUPERIFICI IN CALCESTRUZZO
In linea generale, per le strutture in calcestruzzo non verranno adottati intonaci, perché le casseforme dovranno essere predisposte ed i getti dovranno essere vibrati con cura tale che le superfici di tutte le predette strutture dovranno presentare aspetto regolare e non sgradito alla vista.
Gli intonaci, quando fosse disposto dalla Direzione dei Lavori, verranno eseguiti dopo accurata pulizia, bagnatura delle pareti e formazione di fasce di guida in numero sufficiente per ottenere la regolarità delle superfici.
A superficie finita non dovranno presentare screpolature, irregolarità, macchie; le facce saranno regolari ed uniformi e gli spigoli eseguiti a regola d'arte. Sarà cura dell'lmpresa mantenere umidi gli intonaci eseguiti quando le condizioni locali lo richiedano.
Qualora la Direzione dei Lavori lo ritenga opportuno, potrà ordinare all'lmpresa l'adozione di intonaci idrofughi o di sostanze protettive delle superfici dei calcestruzzi.
IMPERMEABILIZZAZIONE DI OPERE D'ARTE
L'estradosso degli impalcati delle opere d'arte e le pareti contro terra di alcune parti delle stesse debbono essere protette dalle infiltrazioni d'acqua o di altri agenti corrosivi mediante l'applicazione di strati di materiale impermeabile, con o senza strato portante, in modo tale che venga assicurata la perfetta aderenza dello strato impermeabilizzante alla superficie da proteggere anche in presenza di dilatazioni, ritiri, flessioni, vibrazioni od altre sollecitazioni dell'opera d'arte. Lo strato impermeabilizzante non dovrà inoltre costituire in alcun modo elemento di discontinuità fra la struttura e la sovrastante pavimentazione.
LAVORI IN FERRO
Il ferro e l'acciaio dolce delle qualità prescritte agli appositi articoli dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di dimensioni, e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il più leggero indizio di imperfezione.
Per la ferramenta di qualche rilievo, I'Appaltatore dovrà preparare e presentare alla Direzione dei Lavori un campione il quale, approvato dalla Direzione stessa, dovrà servire da modello per tutta la provvista.
Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione, dovrà essere eseguita la coloritura a due mani di minio o a due mani successive ad olio di lino cotto con boiacca a tinta.
DEMOLIZIONI
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che venga adottata opportuna cautela per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni I'Appaltatore dovrà provvedere in modo da non deteriorare i materiali che possono ancora, a giudizio della Direzione dei Lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione.
La Direzione dei Lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per I’esecuzione dei lavori appaltati. I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell’Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori della sede dei lavori.
APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ED IDRAULICHE
69 Cartello di cantiere
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre un cartello indicatore per ogni cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
ALLEGATI
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 47, comma 1)
TABELLA «A»
n. | Lavori di | Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000 | euro | Incidenza % subappalto | |
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%. | |||||
1 | Demolizioni di canalette; fornitura e posa in opera di canalette. | Prevalente | OG8 | 97.556,00 | 20 % |
Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, del capitolato, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 97.556,00 | 19.511,00 |
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5
TABELLA «B»
n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee | € | % |
1) | Lavori a corpo | 0% 98,46% 1,54% 100,0% | |
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) | 96.056,00 | |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) | 1.500,00 | |
TOTALE DA APPALTARE (a + b) | 97.556,00 |
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
TABELLA «C»
euro | |
1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 96.056,00 |
1.500,00 | |
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) | 97.556,00 |
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) 2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100) | % |
3 Importo del contratto (2.b + 1.b) |
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) 5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 % 5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) % 5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b) 5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c) 6.a Importo assicurazione C.A.R. (articolo 37, comma 3, lettera a) 6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1) 6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3) 6.e Importo assicurazione R.C.T. (articolo 37, comma 4, lettera a) 7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 8 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 1 9 Termine ultimo per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 10 Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 | 1.951,12 |
975,56 | |
187.556,00 | |
97.556,00 | |
60.000,00 | |
30.000,00 | |
500.000,00 | |
40.000,00 | |
90 gg | |
1‰ dell'importo di contratto |
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL CONTRATTO
(articolo 7, comma 1, lettera c)
TABELLA «D»
1) Relazione illustrativa
2) Elaborati grafici
3) Capitolato Speciale d’Appalto
4) Computo metrico
5) Preventivo di spesa
6) Piano di Sicurezza e coordinamento
7) Quadro economico riassuntivo
ELENCO PREZZI UNITARI
TABELLA «E»
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE MONTEBELLUNA
TREVISO
ELENCO PREZZI
OGGETTO:
COMMITTENTE:
Lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua a scorrimento, UTO Meschio, Anno 2017
Consorzio di Bonifica Piave via S. Maria in Colle 2 31044 - Montebelluna (TV)
Il Tecnico
Pagina Nr. 1
NUM. ART. | CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | U.M. | PREZZO |
1 | F.002 F.003.1 | Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,prevalentemente canalette irrigue in calcestruzzi debolmente armato, ovvero sifoni e tombitti con tubazioni in cemento. E' stato considerati un volume medio di demolizione di 0,30 mc/m di canaletta demolita. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro lineare di canaletta demolita. a) canaletta tipo C40 sezione liquida mq 0,180 | m m | € 4,50 € 45,00 |
2 | M.002 | Operaio specializzato carpentiere (muratore, pontatore, ferraiolo, autista) | ora | € 29,50 |
3 | M.004 N.003.1 | Operaio qualificato A) Con benna della capacità di mc 0,60 | ora ora | € 27,50 € 50,00 |
Il presente ELENCO PREZZI è composto da Nr. 5 Voci di prezzo. | ||||
CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | Pagina Nr. |
INDICE | ||
F.002 | Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo,pre | 1 |
M.002 | Operaio specializzato carpentiere (muratore, pontatore, ferraiolo, autista) | 1 |
M.004 | Operaio qualificato | 1 |