RICORSO ALL’AVVALIMENTO Clausole campione

RICORSO ALL’AVVALIMENTO. 1. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06, gli Istituti singoli o associati possono ricorrere all'avvalimento previsto dal D. Lgs. 163/06, nei limiti e alle condizioni previste dalla predetta norma.
RICORSO ALL’AVVALIMENTO. L’avvalimento consiste, nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi. Il comma 2 dell’art. 49 del Codice detta una disciplina specifica per la documentazione che l’impresa ausiliata deve presentare al fine di partecipare alla procedura di gara, annoverando anche il contratto di avvalimento (lett. f). A riguardo, stante il tenore della norma citata deve ritenersi che il contratto di avvalimento non sia surrogabile con le dichiarazioni rese in sede di gara dall’ausiliario e dall’ausiliato e che i documenti previsti dall’art. 49 del Codice debbano essere allegati dal concorrente a pena di esclusione. Si rammenta, inoltre, che:
RICORSO ALL’AVVALIMENTO. Ai sensi dell’art.89 d.lgs. n.50/2016 il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45, può soddisfare la richiesta di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo soprariportati avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In particolare, ai sensi del comma 1 della norma in parola, il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto dovrà presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi meglio indicata e di seguito per completezza riportata:
RICORSO ALL’AVVALIMENTO. 3. Corrispondenza quote di partecipazione, quote di esecuzione e quote di qualificazione
RICORSO ALL’AVVALIMENTO. Con riferimento alla parte I, punto 2.4 “Ricorso all’avvalimento”, in base ai criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, causa C-176/98 del 2 dicembre 1999, un operatore economico “per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione ad una gara ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi”, ha la possibilità “di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione dell’appalto”. Coerentemente con la sopraindicata giurisprudenza, non si ritiene che debbano essere esclusi dall’avvalimento ulteriori requisiti di natura soggettiva, diversi da quelli previsti dall’articolo 38; di conseguenza dovrebbe essere ammesso l’istituto dell’avvalimento anche per i requisiti speciali (ex art. 263 DPR 207/2010). Altrettanto chiara dovrebbe essere l’indicazione dell’inapplicabilità dell’avvalimento nella fase di attribuzione dei punteggi, da parte della commissione giudicatrice, nel caso si ricorra all’offerta economicamente più vantaggiosa.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).