Dichiarazioni e certificazioni Clausole campione

Dichiarazioni e certificazioni. L'Appaltatore dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito, la documentazione prevista dalle normative vigenti e specificatamente: - dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08, corredata degli allegati obbligatori, se prevista per la tipologia del lavoro eseguito; - dichiarazione di corretto montaggio del materiale installato. L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice richiesta della A.C.. Fino a quando l'Appaltatore non avrà consegnato la Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l’intervento non sarà considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalità previste in caso di ritardi. Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l’Appaltatore dovrà predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da effettuare. Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.
Dichiarazioni e certificazioni. L'Appaltatore dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito su elementi di compartimentazione REI, la documentazione di prevenzione incendi prevista dalle normative vigenti, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella: - “Dichiarazione di corretta posa in opera per elementi separanti” (di cui al punto 1 dell’allegato II al D.M. 4 maggio 1998); - “Dichiarazione di corretta posa in opera delle porte e delle chiusure classificate ai fini della resistenza al fuoco” (di cui al punto 2 dell’allegato II al D.M. 4 maggio 1998); - Dichiarazioni di fornitura di porte tagliafuoco facenti riferimento alle obbligatorie Omologazioni Ministeriali che devono essere allegate; - Copie dei documenti di trasporto (bolle di accompagnamento); - Dichirazione di conformità ai sensi del DM 37/08 - Planimetrie e schemi indicanti il posizionamento degli elementi installati o modificati (disegni as-built). L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice richiesta della A.C.. Fino a quando l'Appaltatore non avrà consegnato la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l’intervento non sarà considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalità previste in caso di ritardi. Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l’Appaltatore dovrà predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da effettuare. Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.
Dichiarazioni e certificazioni. Dovranno essere emessi e rilasciati dall’installatore i seguenti documenti: - dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 dei nuovi quadri elettrici realizzati e dell'impianto di rilevazione fumi; - libretto uso e manutenzione centrale per rilevazione fumi; - certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate; - dichiarazione di corretto montaggio delle apparecchiature installate. Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.
Dichiarazioni e certificazioni. Dovrà essere rilasciata dalla ditta appaltatrice, al termine delle lavorazioni previste, la dichiarazione di corretto montaggio delle tubazioni di mandata dell'olio, corredata della relativa scheda tecnica e certificazione. Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.
Dichiarazioni e certificazioni. L'Appaltatore dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito, la documentazione prevista dalle normative vigenti, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella: - “Dichiarazione di corretta posa in opera per elementi separanti” (di cui al punto 1 dell’allegato II al D.M. 4 maggio 1998); - “Dichiarazione di corretta posa in opera delle porte e delle chiusure classificate ai fini della resistenza al fuoco” (di cui al punto 2 dell’allegato II al D.M. 4 maggio 1998); - Copie dei documenti di trasporto (bolle di accompagnamento), quando espressamente richiesti dalla S.A.; - Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice richiesta della S.A.. Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l’Appaltatore dovrà predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da effettuare. Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla S.A. senza alcun ulteriore compenso.
Dichiarazioni e certificazioni. 7 ART. 9 – CONTROLLI 7
Dichiarazioni e certificazioni. L'appaltatrice dovrà provvedere all'acquisizione delle licenze commerciali ed altre licenze ausiliarie di propria pertinenza necessarie per l'espletamento del servizio richiesto, ove richiesto dalla vigente regolamentazione. L’autorizzazione sanitaria qualora necessaria dovrà essere consegnata all’Ufficio Facility Management prima dell’inizio di ogni evento; inoltre dovranno essere consegnate per ogni operatore addetto al servizio le certificazioni/auditodichiarazioni di avvenuto corso HaCCP ‐ nella sicurezza alimentare
Dichiarazioni e certificazioni. AIRNOVA, nei casi previsti dalla legge e qualora espressamente richieste, potrà fornire copie della dichiarazione di conformità ai sensi della legge Il Committente dovrà garantire la disponibilità dei Sistemi e permettere ad AIRNOVA di operare in totale sicurezza. Eventuali altre dichiarazioni, non menzionate nella presente offerta, di cui la Committente o altro Ente facciano richiesta, saranno oggetto di valutazione e di eventuale quotazione in funzione della tipologia delle stesse.
Dichiarazioni e certificazioni. A corredo della fornitura, dovrà essere rilasciata, contestualmente all’offerta, la seguente documentazione, esclusivamente in lingua italiana, in formato chiaramente leggibile: - dichiarazione di compatibilità della fornitura per quanto riguarda la finanziabilità degli autobus; - dichiarazione che gli autobus corrispondono alle caratteristiche tecniche generali e specifiche di cui al presente Capitolato e a tutta la documentazione di gara; - dichiarazione che gli autobus risulteranno regolarmente omologati all'atto della consegna, completi di tutte le dotazioni richieste; se fossero in corso aggiornamenti e/o estensioni di omologazione riguardanti alcune delle dotazioni richieste, sarà necessario dichiarare che tali aggiornamenti e/o estensioni non comporteranno ritardi sulla consegna degli autobus stessi; - dichiarazione che i materiali costituenti gli autobus sono assolutamente privi di qualsiasi tipo di componente tossico; - dichiarazione attestante che i ricambi dovranno essere dello stesso tipo e marca, perfettamente intercambiabili e ne dovrà essere garantito l'approvvigionamento per almeno 12 (dodici) anni dalla data di immatricolazione dell’ultimo autobus della fornitura; - certificazione di ottemperanza alle norme elettromagnetiche (EMC) e relativa relazione di prova. Non saranno collaudabili gli autobus privi di tali dichiarazioni.

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  • DICHIARAZIONI Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto. Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità: NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole. Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore. Il sottoscritto: ▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile; ▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; ▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso; ▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate; ▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile; ▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Dichiarazione congiunta Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente già assunto nei precedenti rinnovi del c.c.n.l. 3 novembre 1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;