Common use of Ricorso terzi Clause in Contracts

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali del- l’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massi- male stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • gli Assicurati, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della loro attività. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità. Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

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Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, partita indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni sospensioni, totali o parziali del- l’utilizzo parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industrialiindu- striali, commerciali, agricole o servizi, entro il massi- male massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, garanzia l’assicurazio- ne non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguenti a ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • gli AssicuratiAssicurati nonché i loro genitori, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se conviventeconviventi, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato dell’ Assicurato in occasione del- l’espletamento dell’espletamento della loro attività. L’Assicurato L’ Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità. Per La garanzia per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

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Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, partita indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, spe- se - quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini termini della presente Sezione. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali del- l’utilizzo - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industrialiindu- striali, commerciali, agricole o servizi, entro il massi- male massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, garanzia l’assicurazio- ne non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • gli AssicuratiAssicurati nonché i loro genitori, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se conviventeconviventi, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della loro attività. L’Assicurato L’ Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità. Per La garanzia per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

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Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere Compagnia tiene indenne l’Assi- curatol’Assicurato, fino alla concorrenza con- correnza del massimale della specifica partita, Massimale indicato nella Scheda scheda di polizzaPoliz- za, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, spese - quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose ai beni di terzi da sinistro Sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezionetermini di Po- lizza. L’assicurazione L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali del- l’utilizzo - dell’utilizzo di beni, nonché beni non- ché di attività industriali, commerciali, agricole o servizidi ser- vizi, entro il massi- male Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale Massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne non comprende i danni: a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; • di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • gli Assicuratiil coniuge, i loro genitori e genitori, i figli e dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il lega- le rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro attività. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi dirittonei rapporti di cui al punto precedente; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come control- lanti, controllate o collegate, ai sensi delle normative di difesa; • astenersilegge vigenti, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilitànonché gli amministratori delle me- desime. Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio AssolutoQuanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Co- dice Civile.

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Samples: www.fioto.it

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curatol'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato nella Scheda di polizzaconvenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, spese - quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezionetermini di polizza. L’assicurazione L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali del- l’utilizzo dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massi- male massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l’Assicurato l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Si intendono comunque compresi in garanzia i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi; - di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento dell’acquaad inquinamento dell'acqua, dell’aria dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • gli AssicuratiL'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i loro genitori documenti e figli le prove utili alla difesa e ogni altro parente e/la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o affine se convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento riconoscimento della loro attivitàpropria responsabilità senza il consenso della Società. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa; • astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilitàQuanto alle spese giudiziali si applica l'art. Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.1917 del C.C.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Ricorso terzi. La Società società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curatol’assicurato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato nella Scheda di polizzaconvenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, spese - quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini termini di polizza. Ai soli fini della presente Sezionegaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali del- l’utilizzo - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massi- male massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • gli Assicuratiil coniuge, i loro genitori e genitori, i figli e dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro attività. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi dirittonei rapporti di cui al punto precedente; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi le società le quali rispetto all’assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, à sensi dell’Art. 2359 c.c. nel testo di difesa; • astenersicui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, in ogni casononché gli amministratori delle medesime. L’assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve astenersi da qualsiasi ricono- scimento di responsabilitàqualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società. Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio AssolutoQuanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del codice civile.

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Samples: www.vittoriaassicurazioni.com

Ricorso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curatol’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato nella Scheda di polizza, € 100.000 delle somme assicurate che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, spese – quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, legge – per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini ai sensi di polizza. Ai soli fini della presente Sezionegaranzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali del- l’utilizzo – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massi- male massimale stabilito e sino alla concorrenza del 2010% del massimale stesso. Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato l’assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • gli Assicuratiil coniuge, i loro genitori e genitori, i figli e dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi; • i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro attività. L’Assicurato deve: • comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi dirittonei rapporti di cui al punto precedente; • adoperarsi per l’acquisizione degli elementi le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 C.C. nel testo di difesa; cui alla legge 07.06.1974 n° 216, nonché gli amministratori delle medesime astenersiL’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di responsabilità. Per questa estensione assumere la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assolutodirezione della causa e la difesa dell’assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio