Ricorso. 1. La Comunità e la Svizzera adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura o di riscos- sione delle tariffe possano essere oggetto di ricorso dinanzi ad un organo indipen- dente. Tale organo si pronuncia entro un termine di due mesi dalla comunicazione di tutte le informazioni necessarie. 2. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese conformemente al paragrafo 1 e all’articolo 25, paragrafo 3 siano soggette a controllo giurisdizionale.
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Ricorso. 1. La Comunità e la Svizzera adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura o di riscos- sione riscossione delle tariffe possano essere oggetto di ricorso dinanzi ad un organo indipen- denteindipendente. Tale organo si pronuncia entro un termine di due mesi dalla comunicazione di tutte le informazioni necessarie.
2. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a garantire che le decisioni prese conformemente al paragrafo 1 e all’articolo all'articolo 25, paragrafo 3 siano soggette a controllo giurisdizionale.
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