Obbligo di informazione. 1. Il Comune predispone a proprie spese in lingua italiana ed in inglese il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.
2. I gestori di cui all’art. 6 provvedono ad allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano a promuoverne la divulgazione.
Obbligo di informazione. L’operatore è tenuto a fornire informazioni sui destinatari finali su richiesta di Regione per fini statistici e di monitoraggio, con particolare riferimento all'attività di valutazione.
Obbligo di informazione. La denuncia di xxxxxxxx dovrà essere debitamente compilata e rispedita. Se lo riteniamo necessario, si è obbligati a farsi visita- re da uno dei nostri medici. Richiediamo la seguente prova, che diventa di nostra proprietà:
4.2.1. giustificativi originali – con il nome della persona trattata, – che indichino la malattia e – con le prestazioni fornite dal curante per – tipo, – luogo e – periodo di trattamento. Se esiste un’altra copertura assicurativa per i costi delle cure mediche e questa viene rivendicata per prima cosa, come pro- va è sufficiente la copia delle fatture, sulle quali occorre indica- re quali voci vengono rimborsate.
4.2.2. Prescrizioni insieme alla fattura del trattamento e le fatture per i presidi sanitari o gli ausili insieme alla prescrizione.
4.2.3. Un certificato ufficiale di morte e un certificato medico atte- stante la causa del decesso, se deve essere pagato un trasferi- mento della salma o una sepoltura.
4.2.4. Altre prove e giustificativi da noi richieste e di cui abbiamo bisogno per verificare il nostro obbligo di indennizzo. Questo vale solo se l’acquisto è ragionevole per il contraente procurare quanto richiesto.
Obbligo di informazione. In ragione della natura fiduciaria della collaborazione, attuata mediante la presente Convenzione , ciascuna delle Parti si impegna a fornire all’altra – in qualsiasi fase della collaborazione – ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare andamento della collaborazione stessa..
Obbligo di informazione. L’A.O. di Desio e Vimercate provvederà a fornire all’aggiudicatario ogni informazione necessaria e qualsiasi altra notizia inerente le prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, l’A.O. si impegna a collaborare fattivamente con l’aggiudicatario per l’acquisizione di ulteriori informazioni che si rendessero necessarie o utili per un migliore e più completo svolgimento dell’appalto. L’appaltatore, alla scadenza del contratto, si impegna alla restituzione di tutta la documentazione ricevuta.
Obbligo di informazione. 1. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, le seguenti informazioni:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in caso di recesso.
2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto:
a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione;
3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.
4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore. DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): Capo I Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
Obbligo di informazione. L’Azienda, e per essa il Responsabile della Sperimentazione, è tenuta ad informare il Promotore sull’andamento della Sperimentazione ogni qualvolta questa gliene faccia richiesta, a mezzo dei propri referenti tecnico-scientifici sopra indicati, i quali avranno la facoltà di accedere liberamente nei locali delle strutture in cui si svolge la Sperimentazione, con l’osservanza delle prescritte cautele. • L’Azienda si impegna sin da ora a consentire, ai rappresentanti delle Autorità regolatorie nazionali ed estere a ciò preposte ed al personale del Promotore specificatamente autorizzato, l’accesso diretto ed occasionale ai dati dei pazienti coinvolti nella Sperimentazione, fermo restando l’obbligo a carico di tali soggetti di limitare la consultazione alle esigenze derivanti dalla funzione svolta e, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, nel rispetto della necessaria riservatezza e delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa in materia di privacy. L'Azienda da parte sua si impegna ad assistere i rappresentanti delle Autorità regolatorie nei loro compiti, qualora sia richiesto. • I dati clinici, le informazioni tecniche, incluse le Schede Raccolta Dati generati durante la Sperimentazione, dovranno altresì essere completamente accessibili al Clinical Monitor a seguito di richiesta, ma saranno acquisiti in forma assolutamente anonima e non più riconducibile ai soggetti dello studio. Solo il personale dell’Azienda potrà accedere alle cartelle cliniche, ma si impegnerà ad assicurare che tutti i dati, rapporti, tabulati e qualsiasi altra documentazione prodotta sia veritiera.
Obbligo di informazione. È fatto obbligo all’affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.
Obbligo di informazione. L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II. E’ obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi.
Obbligo di informazione. L’appaltatore e il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al responsabile del procedimento tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei loro compiti, possano impedire il regolare svolgimento delle attività.