Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile. 3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 5 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Project Execution Agreement
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla La cauzione provvisoria le seguenti di cui all’art. 34 e la garanzia definitiva di cui all’art. 35 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, sono assoggettate alle riduzioni previste all’artprogressive ex art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i7 D. Lgs. 50/2016.: l’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell’art
2. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso In caso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo raggruppamento temporaneo di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella concorrenti di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in possesso raggruppamento.
3. In caso di registrazione al sistema comunitario raggruppamento temporaneo di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso concorrenti di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con tipo verticale le riduzioni di cui sopra, al comma 1 sono accordate esclusivamente per gli operatori economici che sviluppano un inventario le quote di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al presente commacomma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, l’operatore economico segnalacomma 3, in sede di offertadel d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentidel requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica I.
6. In caso di cumulo delle riduzioniavvalimento del sistema di qualità, la per beneficiare della riduzione successiva di cui al comma 1, il requisito deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedenteespressamente oggetto del contratto di avvalimento.
2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’artAi sensi dell’art. 9393 comma 7 del Codice dei contratti, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione è riducibile del provvisoria di cui all’art. 34 e l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 35 sono ridotti al 50%% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la documentazione giustificativaCEI ISO 9001:2008, attestante il possesso della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopraall’art. 63, anche nei confronti delle microimprese, piccole del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e medie imprese e dei raggruppamenti per le categorie di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impresepertinenza.
2. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in possesso raggruppamento.
3. In caso di registrazione al sistema comunitario raggruppamento temporaneo o di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso consorzio ordinario di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con tipo verticale le riduzioni di cui sopra, al comma 1 sono accordate esclusivamente per gli operatori economici che sviluppano un inventario le quote di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenticomma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di cumulo delle riduzioniavvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, la per beneficiare della riduzione successiva di cui al comma 1, il requisito deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedenteespressamente oggetto del contratto di avvalimento.
25. Nell’ipotesi Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’art. 63, comma 3, del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento orizzontaletemporaneo o di consorzio ordinario, solo il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia certificazione del sistema di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi qualità in quanto assuntrice di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibileclassifica II.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici, Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai Ai sensi dell’art. 93106, comma 78, e 117 del Decreto Legislativo n. 50/2016 Codice, l’importo della garanzia e s.m.i.del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo IEC 17000, la certificazione del sistema di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso qualità conforme alle norme europee della certificazioneserie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopraal primo periodo, anche nei confronti delle microimpresemicro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresemicro, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%10 per cento, anche cumulabile con le riduzioni la riduzione di cui sopraal primo e secondo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e audit (EMAS)firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001comma 3. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 15%20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopraal primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 del Codice, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per il presente appalto è accordata una riduzione pari al 50% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067il possesso delle certificazioni ISO9001. Per fruire dei benefici, delle riduzioni di cui al presente comma, comma l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di cumulo delle riduzioniraggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative previste nel presente capitolato sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedenteresponsabilità solidale tra le imprese.
2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. Ai sensi dell’art e 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo Codice dei contratti, l'importo della cauzione è riducibile del 50%provvisoria e l'importo delle garanzie fideiussorie sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 45012 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX 00000IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nel caso in cui la ditta possieda le altre certificazioni previste nel citato art. 93, c. 7 trovano applicazione le ulteriori forme di riduzione delle garanzie ivi previste. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle prestazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono prestazioni appartenenti alla medesima categoria. Il concorrente ha l’obbligo possesso del requisito di allegare la documentazione giustificativacui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, attestante il possesso comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 o mediante produzione di copia autenticata nelle forme di legge di certificazione di qualità rilasciata da istituto abilitato In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo il requisito della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva qualità deve essere calcolata sull’importo posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che risulta dalla riduzione precedentesia posseduto dall’impresa ausiliaria.
2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del 30%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopraCodice, per gli operatori economici in possesso di delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di la certificazione ambientale, ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, comma 1 sono accordate qualora il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentidel requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. In caso di cumulo raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle riduzionilavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, la per beneficiare della riduzione successiva di cui al comma 1, il requisito deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
2espressamente oggetto del contratto di avvalimento. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’art. 93all’articolo 63, comma 73, del Decreto Legislativo d.P.R. n. 50/2016207 del 2010. Nell’ipotesi Il possesso del requisito di raggruppamento verticalecui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, se tutte le Imprese facenti parte comma 3, del raggruppamento sono d.P.R. n. 207 del 2010, o da separata certificazione ai sensi del comma 1. In deroga a quanto previsto dal comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso della certificazionedel predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
comma 3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo d.P.R. n. 50/2016 e s.m.i207 del 2010.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla L'importo della cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 93e l'importo della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e XXX XX 00000 o della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo IEC 17000, la certificazione del sistema di allegare la documentazione giustificativaqualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI IS0 9001:2008, attestante il possesso della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopraall’articolo 3, anche nei confronti delle microimpresecomma 1, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti lettera mm), del Regolamento generale. In caso di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in possesso raggruppamento. In caso di registrazione al sistema comunitario raggruppamento temporaneo di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso concorrenti di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con tipo verticale le riduzioni di cui sopraal comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è dimostrato con annotazione sull’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA ai sensi dell’articolo 64, del R.G.. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato. In caso di avvalimento, per gli operatori economici beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sviluppano un inventario sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di gas ad effetto serracui all’articolo 3, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067comma 1, lettera mm), del Regolamento generale. Per fruire dei benefici, La riduzione di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede articolo prescinde dal possesso del sistema di offerta, il possesso qualità da parte dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedenteprogettisti.
2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’artAi sensi dell’art. 9393 comma 7 del Codice dei contratti, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione è riducibile del provvisoria di cui all’art. 34 e l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 35 sono ridotti al 50%% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX 00000IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Il concorrente ha l’obbligo La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazionepertinenza.
2. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella In caso di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in possesso raggruppamento.
3. In caso di registrazione al sistema comunitario raggruppamento temporaneo o di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso consorzio ordinario di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con tipo verticale le riduzioni di cui sopra, al comma 1 sono accordate esclusivamente per gli operatori economici che sviluppano un inventario le quote di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenticomma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di cumulo delle riduzioniavvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, la per beneficiare della riduzione successiva di cui al comma 1, il requisito deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedenteespressamente oggetto del contratto di avvalimento.
25. Nell’ipotesi Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’art. 63, comma 3, del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento orizzontaletemporaneo o di consorzio ordinario, solo il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia certificazione del sistema di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi qualità in quanto assuntrice di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibileclassifica II.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla La cauzione provvisoria le seguenti di cui all’art. 34 e la garanzia definitiva di cui all’art. 35 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, sono assoggettate alle riduzioni previste all’artprogressive ex art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i7 D. Lgs. 50/2016.: l’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell’art
2. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso In caso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo raggruppamento temporaneo di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella concorrenti di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in possesso raggruppamento.
3. In caso di registrazione al sistema comunitario raggruppamento temporaneo di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso concorrenti di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con tipo verticale le riduzioni di cui sopra, al comma 1 sono accordate esclusivamente per gli operatori economici che sviluppano un inventario le quote di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al presente commacomma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, l’operatore economico segnalacomma 3, in sede di offertadel d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentidel requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
6. In caso di cumulo delle riduzioniavvalimento del sistema di qualità, la per beneficiare della riduzione successiva di cui al comma 1, il requisito deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedenteespressamente oggetto del contratto di avvalimento.
2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.DLgs 50/2016, se il concorrente l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16 del presente capitolato è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine ridotto al 50% per la presentazione dell’offerta, i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati, accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX 00000IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la documentazione giustificativaAi sensi dell’art. 103, attestante il possesso comma 1, ultimo periodo del DLgs 50/2016, l’importo della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella garanzia fideiussoria di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impreseall’art. L’importo della garanzia e @INSMAN del suo eventuale rinnovo presente capitolato è ridotto del 30%, anche cumulabile con al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in al presente articolo sono accordate qualora il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, delle certificazioni o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, delle dichiarazioni di cui al presente commacomma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso qualora la somma dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la quota parte ad esse riferibilequalificazione dell’impresa singola.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Execution of Works
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’artAi sensi dell’art. 9393 comma 7 del Codice dei contratti, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 34 e l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 35 è riducibile del ridotto al 50%% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX 00000IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Il concorrente ha l’obbligo La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazionepertinenza.
2. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella In caso di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in possesso raggruppamento.
3. In caso di registrazione al sistema comunitario raggruppamento temporaneo o di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso consorzio ordinario di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con tipo verticale le riduzioni di cui sopra, al comma 1 sono accordate esclusivamente per gli operatori economici che sviluppano un inventario le quote di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenticomma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumano lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di cumulo delle riduzioniavvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, la per beneficiare della riduzione successiva di cui al comma 1, il requisito deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedenteespressamente oggetto del contratto di avvalimento.
25. Nell’ipotesi Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’art. 63, comma 3, del Regolamento generale.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento orizzontaletemporaneo o di consorzio ordinario, solo il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia certificazione del sistema di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi qualità in quanto assuntrice di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibileclassifica II.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: ˗ l’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione. ˗ Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. ˗ L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. ˗ L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. ˗ In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai Ai sensi dell’art. 93, 93 comma 7, 7 del Decreto Legislativo n. D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. l’importo della garanzia, se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è rinnovo, può essere ridotto del 30%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, 00-00-00-00 per cento per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentideterminati requisiti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
2. Nell’ipotesi In caso di raggruppamento orizzontale, solo temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito è comprovato da tutte le Imprese facenti parte del imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito; tale beneficio non è frazionabile tra le imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della certificazioneriduzione di cui al comma 1, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia requisito deve essere espressamente richiamato nel contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del requisito di cui all’art. 93, 63 comma 7, 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. (certificazione di qualità aziendale).
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’artAi sensi dell’art. 9340, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: DLgs 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 15 del presente capitolato è riducibile del ridotto al 50%, % per i concorrenti ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente quali è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, stata rilasciata – da organismi accreditati, accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo IEC 17000 – la certificazione di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso qualità conforme alle norme europee della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma serie UNI EN ISO 14001. L’importo 9000, ovvero la dichiarazione della garanzia presenza di elementi significativi e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni tra loro correlati di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedentetale sistema.
2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’artSempre ai sensi dell’art. 9340, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016DLgs 163/2006, l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte 16 del raggruppamento sono presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso della certificazione, delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibilecomma 1.
3. Alla cauzione definitiva si applicano In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni previste dall’art. 93di cui al presente articolo sono ac- cordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.iqualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Integrato
Riduzione delle garanzie. 1. Si All’importo della garanzia fidejussoria si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 93, comma 77 del Codice dei contratti. Ai fini dell’applicazione delle riduzioni l’Appaltatore dovrà documentare il possesso dei requisiti con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione D.P.R. n. 207 del 2010. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è riducibile del 50%, comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’art. 93dell’articolo 63, comma 73, del Decreto Legislativo D.P.R. n. 50/2016 e s.m.i207 del 2010 o da separata certificazione., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso
3. In caso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo associazione temporanea di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella concorrenti di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, articolo sono accordate qualora il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se Codice dei contratti siano comprovati da tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento imprese in associazione.
4. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’artdei requisiti di cui all’art. 93, comma, 7, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.iCodice dei contratti; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1Ai sensi del comma 7 dell’art. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 9393 del Codice, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione garanzia provvisoria è riducibile ridotto del 50%% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX 00000. Il concorrente ha l’obbligo IEC 17000, la certi- ficazione del sistema di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso qualità conforme alle norme europee della certificazione. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impreseserie UNI CEI ISO 9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con le riduzioni la riduzione di cui sopraal primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione registra- zione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento regolamento (CE) n. 1221/2001 1221/2009 del Parlamento Europeo europeo e del Consiglio, del 25.11.200925 novembre 2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001ENISO14001. L’importo Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo rin- novo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta un'impronta climatica (carbon footprintfoot- print) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell’art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni so- no applicabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
2. Nell’ipotesi raggruppamento temporaneo di raggruppamento orizzontale, solo se tutte concorrenti le Imprese riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono siano in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia delle certificazioni di cui all’artal c. 1. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di Per il solo raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla verticale la riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad esse essi riferibile. In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Riduzione delle garanzie. 1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all’art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.: l’importo della cauzione è riducibile del 50%, ai Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e s.m.i.l'importo delle garanzie fideiussorie sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da organismi accreditati, accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 45012 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX 00000IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Il concorrente ha l’obbligo Nel caso in cui l’operatore possieda le altre certificazioni previste nel citato art. 93, c. 7 trovano applicazione le ulteriori forme di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazioneriduzione delle garanzie ivi previste. Si applica la La riduzione del 50%50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopraal primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui sopra, per al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutti gli operatori economici in possesso associazione. In caso di registrazione al sistema comunitario associazione temporanea di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso concorrenti di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con tipo verticale le riduzioni di cui sopra, al presente articolo sono accordate esclusivamente per gli le quote di incidenza delle prestazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, in associazione in possesso del requisito di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono prestazioni appartenenti alla medesima categoria. Il possesso del requisito di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. cui al comma 1 è comprovato mediante produzione di copia autenticata nelle forme di legge di certificazione di qualità rilasciata da istituto abilitato In caso di cumulo delle riduzioniavvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, la per beneficiare della riduzione successiva di cui sopra, il requisito della qualità deve essere calcolata sull’importo posseduto in ogni caso dall’operatore partecipante e aggiudicatario, indipendentemente dalla circostanza che risulta dalla riduzione precedentesia posseduto dall’operatore ausiliario.
2. Nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell’ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
3. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro