ACCORDO QUADRO
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l.
GRUPPO AMGA LEGNANO S.p.A.
ACCORDO QUADRO
DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI INGEGNERIA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI PER RETI E IMPIANTI
CAPITOLATO DESCRITTIVO
Luglio 2017
TITOLO I – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la stipula di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, c. 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi in base al quale affidare a seguito di appalti specifici il servizio di attività di ingegneria, direzione lavori e collaudi per reti e impianti, così come meglio esplicitato nel seguito e nel capitolato prestazionale.
I singoli appalti specifici potranno riguardare prestazioni su tutti i Comuni serviti dalla Società oppure solo su uno o alcuni di essi.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nella parte prestazionale del presente capitolato;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.
La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta negli elenchi prezzi e nel presente capitolato.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto derivanti dal presente accordo.
Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, gli operatori aggiudicatari si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso ed alle condizioni discendenti dal presente Capitolato.
La sottoscrizione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici di importi variabili anche minimi, mediante apposito contratto di appalto nella forma disciplinata nel seguito del presente capitolato e che sarà indicata nella lettera di invito alla procedura di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro.
Le lettere di invito saranno inviate tramite PEC ai recapiti indicati dall’operatore economico. L’operatore economico dovrà inviare, nei termini previsti nella lettera di invito, - che comunque potranno anche non superare i cinque giorni naturali e consecutivi - la propria offerta per l’esecuzione delle prestazioni che di volta in volta la stazione appaltante intende affidare.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche degli allegati al Capitolato stesso, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell’operatore economico impegna lo stesso a presentare le offerte nelle singole procedure di appalto specifico che verranno successivamente indette dalla stazione appaltante. È fatta salva la possibilità di non rispondere in una sola procedura di appalto specifico indetto nel corso della durata di validità dell’accordo. Nel caso non venga presentata offerta dall’operatore economico per una singola procedura per più di due volte l’accordo quadro sottoscritto decade.
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro
L'accordo quadro avrà durata di quattro anni a decorrere dalla firma dell’accordo stesso. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto al successivo articolo 4. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso agli operatori aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo.
Art. 3 - Proroga dell’Accordo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale relativa alla stipula dell’accordo quadro. L’operatore economico è obbligato ad accettare la proroga.
Art. 4 - Ammontare dell'accordo
Il corrispettivo massimo delle prestazioni e servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è Euro 1.000.000 oltre Cassa di competenza ed Iva
Art. 5 - Categoria dei servizi oggetto dell’accordo
Le categorie di servizi richiesti con il presente accordo quadro sono riportate nel Capitolato prestazionale.
Art. 6 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i disposti dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità.
La ditta partecipante alla gara di accordo quadro dovrà formulare singole percentuali di sconto per Sezione, come definite nel Prezziario allegato al presente Capitolato quale sua parte integrante e sostanziale, che saranno applicate alle voci dell’elenco prezzi contenute nella Sezione di riferimento.
I prezzi del Prezziario al netto dello sconto saranno validi per tutta la durata dell’accordo quadro. Gli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in tale caso i parametri e modalità di attribuzione dei punteggi saranno indicati nella lettera di invito di cui all’art. 54, comma 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi; in tale caso la ditta si impegna ad effettuare, per ciascuna Sezione ove presente, uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell’accordo quadro, pena la decadenza dell’accordo.
Gli appalti specifici per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 saranno aggiudicati in base al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. b) del D.Lvo n. 50/16 e smi.
La ditta aderente all’accordo, in sede di presentazione dell’offerta per il singolo appalto specifico, si impegna ad effettuare in ogni caso uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell’accordo quadro, pena la decadenza dell’accordo.
Le valutazioni relative al giudizio riguardo all’anomalia dell’offerta saranno appositamente regolamentate in sede di disciplinare di gara dell’accordo quadro e degli inviti alle singole procedure di gara derivanti dal presente accordo quadro.
Art. 7 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro
Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro sono riportate nel capitolato prestazionale, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione per l’esecuzione del contratto.
Le prestazioni saranno dislocate sul territorio dei comuni serviti dalla stazione appaltante e potranno anche svolgersi con attivazione parallela di singoli progetti o prestazioni, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
Art. 8 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
1) il Capitolato Generale (per quanto ancora vigenti: DM 145/2000 e articoli non abrogati del DPR 207/2010);
2) il presente Capitolato Descrittivo;
3) il Capitolato Prestazionale
4) il Prezziario
5) le polizze di garanzia.
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.
I singoli contratti di appalto non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell’operatore economico.
Per quanto sopra la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altri operatori economici, senza che per questo l'operatore possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.
Ai sensi dell’art. 32, c. 10 lettera b) del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte dell’operatore aggiudicatario del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto sono a carico dell’operatore aggiudicatario.
Art. 9 - Subappalto.
Ai sensi dell'art. 31, c. 8 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e smi il subappalto è vietato, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Il concorrente, nel rimettere le offerte ai sensi del presente accordo quadro, dovrà indicare: a - se intende avvalersi dell'istituto del subappalto nei limiti suddetti;
b - le parti del contratto che intende subappaltare;
c - che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
L’appaltatore dichiara inoltre di conoscere la disciplina del subappalto regolata dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi
Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del DLgs 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento della Cassa previdenziale di competenza o dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, del DLgs 50/2016 e smi impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nelle prestazioni, la cassa di competenza.
Conformemente all’art 105 c. 11 del DLgs 50/2016 e smi, il responsabile del procedimento della Stazione Appaltante inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Tale procedura si applica nel caso di irregolarità da parte dell’operatore economico.
L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i..
Art. 10 - Cessione del contratto
È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.
Art. 11 - Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dall’operatore economico è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
L’operatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del DM n. 145/00, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’operatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del DM n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del DM n. 145/00 l'appaltatore che non conduce le prestazioni personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità
tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione delle prestazioni a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione per l’esecuzione del contratto.
L'operatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo delle prestazioni.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'operatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante
Ogni variazione del domicilio delle persone di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
Art. 13 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’operatore economico la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Dlgs. 50/2016 e smi.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016 e smi.
Art. 14 – Garanzia a corredo dell’offerta
Trattandosi di servizi di progettazione la garanzia a corredo dell’offerta non è richiesta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Art. 15 – Cauzione definitiva per l’accordo quadro e per i singoli appalti specifici
Al fine di evitare costi sproporzionati all’operatore aderente all’accordo quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell’accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’accordo stesso. L’operatore economico al momento della stipula dell’accordo quadro, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma dello stesso, dovrà depositare una cauzione pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila). Tale cauzione deve essere costituita mediante polizza bancaria od assicurativa e deve avere validità per l’intera durata dell’accordo quadro, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione in questione sarà svincolata con atto specifico alla scadenza dell’accordo quadro. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento a quanto previsto dall’accordo quadro. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro l’operatore economico, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.1 della Linea Guida Anac n. 1 del 2016, dovrà costituire una ulteriore apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle singole prestazioni affidate.
La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’accordo quadro.
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
Art. 16 – Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo delle garanzie fideiussorie sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nel caso in cui l’operatore possieda le altre certificazioni previste nel citato art. 93, c. 7 trovano applicazione le ulteriori forme di riduzione delle garanzie ivi previste.
La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutti gli operatori in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle prestazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono prestazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato mediante produzione di copia autenticata nelle forme di legge di certificazione di qualità rilasciata da istituto abilitato
In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui sopra, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore partecipante e aggiudicatario, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’operatore ausiliario.
Art. 17 - Assicurazioni a carico dell’operatore economico
Ai sensi dell’art. 24, c. 4, del DLgs. 50/16 e smi, l’operatore economico è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifici, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto specifico, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’affidatario.
Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.
L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui sopra, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell’ambito dell’elenco. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante dà comunicazione all’ISVAP.
Art. 18 - Obblighi a carico dell’operatore economico
Oltre a quanto stabilito nel seguito del presente capitolato e in quello prestazionale per le diverse tipologie di prestazioni richieste, sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’operatore economico il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.
Art. 19 – Oneri a carico dell’operatore economico.
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge nonché a quanto indicato nel capitolato prestazionale, sono a carico dell’operatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a. l’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni anche su più cantieri paralleli, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;
b. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione per l’esecuzione del contratto;
c. l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
d. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dall’operatore economico e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
Art. 20 – Documentazione
L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto specifico dovrà rimettere, prima dell'inizio delle singole prestazioni la seguente documentazione:
- Documento di analisi e valutazione dei rischi (DVR), se richiesto e necessario;
- Dichiarazione su carta intestata aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attività da svolgere.
Art. 21 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
Come previsto all’art. 1, all’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate mediante contratti di appalto specifici che rappresentano a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro.
I singoli contratti conterranno tutti i termini delle prestazioni da eseguire, l’importo complessivo, i tempi di consegna delle prestazioni ed i luoghi dove dovranno essere eseguiti le prestazioni.
L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell’operatore economico del contratto di appalto specifico, fatte salve le ipotesi di consegna d’urgenza in attesa della firma del contratto; dalla data di tale sottoscrizione decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni.
Qualora l'operatore economico non sottoscriva il contratto la Direzione per l’esecuzione del contratto gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di appalto specifico e di disporre la risoluzione anche del contratto di accordo quadro e di procedere alla esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di nuovo Accordo Quadro, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave errore e negligenza accertata.
L'operatore economico deve trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio delle prestazioni effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla stazione appaltante in ogni fase di cui all’art 30 c. 5 del D.lgs 50/2016 e smi.
Art. 22 - Consegna e inizio delle prestazioni
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo, che riporterà i tempi per la consegna ed esecuzione delle singole prestazioni, da effettuarsi previa convocazione dell’esecutore.
É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna ed inizio delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il direttore per l’esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale le attività da iniziare immediatamente.
La stazione appaltante si riserva il diritto di consegnare e dare inizio alle singole prestazioni nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
Se nel giorno fissato e comunicato l’operatore non si presenta a ricevere la consegna ed inizio delle prestazioni, il direttore per l’esecuzione del contratto fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave errore e negligenza accertata.
La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarità delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e delle specifiche necessità legate al funzionamento dei singoli immobili e impianti, potrà modificare l’ordine delle attività indicando le priorità nell’esecuzione delle prestazioni per i singoli immobili o impianti, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione appaltante.
L'operatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attività effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; la ditta appaltatrice trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva relativi al proprio personale.
Tutte le prestazioni affidate dovranno essere condotte in modo che siano completi e pronti all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal contratto di appalto specifico.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'operatore economico dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro secondo il relativo programma o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'operatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla direzione per l’esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'operatore comunque previsti dal presente capitolato;
d) le eventuali controversie tra l’operatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’operatore e il proprio personale dipendente. Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.
Art. 23 – Prestazioni notturne e festive
L’operatore economico è tenuto a rispettare i termini stabiliti per la consegna dei documenti progettuali richiesti nell’appalto specifico. Le eventuali prestazioni notturne e festive non saranno conteggiate e la remunerazione è compresa nell’importo stabilito contrattuale.
Art. 24 - Sospensioni e proroghe
Ai sensi dell’art. 107, c. 1, del DLgs n. 50/2016 e smi, la direzione per l’esecuzione del contratto d’ufficio o su segnalazione dell’operatore può ordinare la sospensione delle prestazioni, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni.
Ai sensi dell’art. 107, c. 2, del Dlgs n. 50/2016 e smi, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore per l’esecuzione del contratto con l’intervento dell’operatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’operatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 107 comma 4 del Dlgs n. 50/2016 e smi, si procede a norma dell’art. 190 del DPR 207/2010.
Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente alle prestazioni già eseguite, e quelle la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni possano essere realizzate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 107 del Dlgs. 50/2016 e smi.
Ai sensi dell’art. 107, c. 5 del DLgs 50/2016 e smi, qualora l’operatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati, può chiedere con domanda
motivata proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa purché la domanda pervenga con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
L’operatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione delle prestazioni o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altri soggetti, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a detti soggetti terzi.
I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione per l’esecuzione del contratto e controfirmati dall’operatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Art. 25 - Programma esecutivo delle prestazioni dell’operatore e cronoprogramma
L'operatore predispone e consegna alla direzione per l’esecuzione del contratto, prima dell'inizio delle prestazioni, un programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali indicati nel contratto di appalto specifico, deve riportare, per ogni intervento, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato, prima dell’inizio delle prestazioni, dalla direzione per l’esecuzione del contratto.
Il programma esecutivo dell'operatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle prestazioni e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni di altri soggetti terzi estranei al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dagli interventi; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle prestazioni intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Art. 26 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.
Le prestazioni oggetto dei singoli appalti specifici saranno affidate e valutate a misura e/o a corpo con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’operatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio, secondo quanto precisato nella lettera di invito per ogni appalto specifico.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di prestazione e del complesso degli interventi e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l’operatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo quadro in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto allo scopo cui sono destinate.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata e qualificata, ogni opera provvisionale necessaria ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare le prestazioni completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’operatore.
Le prestazioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte.
Art. 27 - Elenco dei prezzi unitari.
Le prestazioni saranno contabilizzate e pagate utilizzando i criteri, le voci ed i rispettivi compensi riportati nell'elenco prezzi allegato "A", che forma parte integrante del presente Capitolato.
Nel prezziario facente parte integrante del presente capitolato sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagate le prestazioni e le somministrazioni oggetto dei singoli appalti specifici.
I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti prestazionali e possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie prestazioni si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione per l’esecuzione del contratto.
Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.
Art. 28 - Pagamenti in acconto
I pagamenti relativi alla progettazione avvengono mensilmente, mediante emissione di stati di avanzamento a cui deve seguire emissione certificato di pagamento. Nello stato di avanzamento saranno riportate le attività effettivamente svolte e concluse nel mese di riferimento.
I pagamenti relativi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori avvengono in rapporto alla percentuale di esecuzione dei lavori realizzati; per lavori di importo inferiore ad Euro 500.000, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori saranno liquidati al termine degli stessi.
Le fatture potranno essere presentate solamente a seguito di emissione del Certificato di Pagamento (corrispondente ad ogni Stato di Avanzamento).
Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Committente, termine che dovrà essere opportunamente riportato nelle fatture emesse.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
La Stazione appaltante provvede al pagamento delle fatture previa verifica della regolarità contributiva presso gli organi ed enti competenti. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
Art. 29 - Conto finale e pagamenti a saldo
Il conto finale delle prestazioni è redatto entro giorni 90 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore per l’esecuzione del contratto e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione e di regolarità contributiva dell’operatore.
Art. 30 – Percentuale di interesse per ritardato pagamento
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall’art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e smi, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Art. 32 - Revisione prezzi
Ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. a), del Dlgs. 50/16 e smi, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 33 - Direzione per l’esecuzione del contratto e ordini di servizio
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 del Dlgs 50/2016 e smi, istituisce un ufficio di Direzione per l’esecuzione del contratto costituito da un Direttore e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto ha il compito fra l’altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'operatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'operatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto oggetto del singolo contratto di appalto specifico.
I controlli e le verifiche effettuate nel corso delle prestazioni dalla Direzione per l’esecuzione del contratto non liberano l'operatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita degli interventi, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso del contratto.
L'operatore dovrà fare riferimento alla Direzione dell’esecuzione del contratto, per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.
Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'operatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione dell’esecuzione del contratto le opportune istruzioni in merito.
E' salva la facoltà dell'operatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato.
L'operatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
L'operatore dovrà recarsi dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo degli interventi, per la firma dei libretti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione.
Art. 34 – Condotta delle prestazioni da parte dell’operatore e Responsabilità tecnica
L’operatore, dovrà dare mandato della conduzione delle prestazioni a persona di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro, il quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione dell’esecuzione del contratto ed il personale della stazione appaltante. L’appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni, deve dare comunicazione scritta del nominativo alla stazione appaltante.
La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del referente dell’operatore, previa motivata comunicazione all’appaltatore.
Art. 35 – Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione
Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilità dei soggetti contraenti, la Committente ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire l'osservanza delle prescrizioni tecniche progettuali, della normativa vigente e la riuscita delle opere a regola d'arte, senza che ciò comporti accettazione. Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dalla Committente che in fase di realizzazione è stata violata anche una sola delle condizioni di esecuzione previste nel presente Capitolato, la Committente stessa può fissare un termine temporale affinché l'operatore economico esegua quanto pattuito, con le modalità stabilite provvedendo, se necessario, al rifacimento delle prestazioni considerate non accettabili, anche al fine di consentirne la contabilizzazione.
Decorso inutilmente il termine fissato senza che l'operatore economico abbia provveduto agli interventi richiesti, conformandosi alle condizioni contrattuali, è facoltà della Committente dichiarare unilateralmente risolto il presente contratto per inadempienza dell'operatore, la quale dovrà provvedere al risarcimento di tutti i maggiori oneri sostenuti dalla Committente medesima a fronte dell’intervento di altra ditta per la sistemazione di reti, impianti ed allacciamenti, nonché dei danni subiti.
L'operatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
Art. 36 - Ultimazione delle prestazioni
Ai sensi dell’art. 199 del DPR 207/2010, l'ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore per l’esecuzione del contratto, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Art. 37 - Presa in consegna delle prestazioni ultimate
La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le prestazioni rese, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo precedente.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sull’intervento e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
La verifica parziale delle prestazioni non comporta, in ogni caso, accettazione delle medesime.
Il pagamento di acconti non implica accettazione di singole parti degli interventi, tenuto anche conto che gli stessi devono essere considerati nel loro complesso.
Art. 38 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione
Per quanto attiene la progettazione, l’atto di validazione del progetto è considerato l’atto finale per accertare la regolare esecuzione delle prestazioni rese dall’operatore economico.
Nel caso in cui oggetto delle prestazioni dell’appalto specifico non fosse la progettazione, la verifica delle prestazioni sarà effettuata a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 60 giorni dalla data di presentazione degli elaborati.
Art. 39 - Penali
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Mancata elezione del domicilio | 12 | Euro 200,00 |
Mancata presentazione della documentazione | 20 | Euro 350,00 |
Mancata denunzia inizio attività agli enti previdenziali (per ogni inadempimento) | 21 | Euro 200,00 |
Mancata predisposizione del programma esecutivo (per ogni inadempimento) | 25 | Euro 350,00 |
Mancata individuazione soggetto responsabile delle prestazioni | 34 | Euro 350,00 |
Errore di progettazione che non consente la verifica del progetto (per ciascun inadempimento) | 7 Capitolato prestazionale | 10% del corrispettivo per la progettazione |
Carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relativa contabilità (per ogni inadempimento) | 8 Capitolato prestazionale | Euro 150,00 |
Mancato rispetto del termine di consegna dei documenti di contabilità alla stazione appaltante per i propri adempimenti (per ogni inadempimento) | 8 Capitolato prestazionale | Euro 50,00 |
Inadempimenti relativi all’assolvimento obblighi del D.Lvo n. 81/08 (per ogni inadempimento) | 9 Capitolato prestazionale | 10% del corrispettivo per l’attività |
Nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro l’amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare casi specifici di applicazione delle penali derivanti da peculiarità delle prestazioni o servizi in affidamento.
L’applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) la Committente contesta il fatto alla ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) la Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, la Committente provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell’evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
Art. 40 – Grave errore contrattuale
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Tre errori di progettazione per progetti differenti che non consentono la verifica del progetto | 7 Capitolato prestazionale |
Tre carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relativa contabilità | 8 Capitolato prestazionale |
Tre carenze nella gestione delle attività assegnate per il D.Lvo 81/08 | 9 Capitolato prestazionale |
Nel caso di assunzione di Responsabile dei lavori omessa o ritardata trasmissione agli enti preposti delle notifiche preliminari del cantiere di riferimento | 9 Capitolato prestazionale |
In caso di occorrenza di infortunio in cantiere dipendente dall’attività del CSE | 9 Capitolato prestazionale |
Subappalto non autorizzato | 8 Capitolato prestazionale |
Durc irregolare per due volte consecutive | 9 Capitolato prestazionale |
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Art. 41 - Risoluzione dell’accordo quadro
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’operatore economico inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dall’operatore economico per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso.
L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'operatore non più idoneo a continuare l’accordo quadro;
b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico dell’operatore economico;
c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d. nei casi di morte del legale rappresentante dell’operatore economico firmatario l’accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e. quando non vengono rispettati da parte dell'operatore economico, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
f. sospensione o rallentamento delle prestazioni negli appalti derivanti dal presente accordo quadro;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nel contratto stesso;
h. ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva. Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'operatore economico sarà tenuto nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l’accordo.
L’operatore economico non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’operatore economico dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è dichiarata.
Art. 42 - Recesso dall’accordo quadro e dai contratti derivanti
Ai sensi dell’art. 109, c. 1, del DLgs. 50/2016 e smi, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro e dai contratti da esso derivanti previo pagamento delle prestazioni eseguite.
Art. 43 – Accordo bonario e transazione
Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei singoli interventi appaltati comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 5% (cinque per cento) di quest'ultimo, il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il
R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore per l’esecuzione del contratto e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può scegliere di intesa con il soggetto che ha formulato le riserve un esperto, ai sensi dell’articolo 205, commi 5, e 6, del Codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di 45 giorni cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. La procedura può essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui all’Art 205 comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza, di
un legale interno alla struttura, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante
Art. 44 - Tribunale competente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Busto Arsizio. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 45 - Domicilio.
All’atto del contratto l’operatore economico dovrà comunicare il proprio domicilio il quale potrà essere eletto presso la sede aziendale.
Art. 46 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Trattandosi di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 76, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, l’operatore economico aderente all’accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria di appalti specifici prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro e alla conclusione degli appalti specifici da esso derivanti qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Art. 47 – Modalità di appalto
Il presente accordo quadro sarà aggiudicato con procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato mediante applicazione dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
Art. 48 – Elenco allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti allegati:
1. Capitolato Prestazionale;
2. Prezziario.